N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003

Ordinanza  emessa  il  11 febbraio  2003  dal G.I.P. del Tribunale di
Pescara nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Luigi

Processo  penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di
  legittimo  sospetto  -  Indeterminatezza della nozione di legittimo
  sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito
  per legge.
- Codice di procedura penale, art. 45.
- Costituzione, artt. 25, primo comma.
Processo  penale  -  Rimessione  del  processo  - Presentazione della
  richiesta  -  Effetti  -  Sospensione del processo - Violazione del
  principio della ragionevole durata del processo.
- Codice di procedura penale, art. 47.
- Costituzione, art. 111.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
               IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    Rilevato  che  l'imputato  D'Alessandro  Luigi con istanza datata
11 gennaio 2003 e depositata in questa cancelleria il 14 gennaio 2003
ha  avanzato  richiesta  di rimessione del processo ad altro giudice,
con argomentazioni diffuse ed ulteriori rispetto a quelle gia' svolte
con  precedente  analoga  istanza  datata  9 aprile  2002, dichiarata
inammissibile   dalla   Corte   di   Cassazione   con  ordinanza  del
25 settembre  2002,  sostenendo  si  possa  legittimamente sospettare
essersi creata in Pescara, nei suoi confronti, una situazione tale da
turbare  lo  svolgimento  sereno  e  regolare  del  processo, essendo
pregiudicata  la  liberta'  di  determinazione  delle  persone che vi
partecipano;
        che  a  norma  degli  artt. 45  e 47 c.p.p. come recentemente
novellati  questo  giudice  non puo' dar luogo allo svolgimento delle
conclusioni  ed  e'  tenuto  a  sospendere il processo fino a che non
interverra'  l'ordinanza  che  dichiari  inammissibile  o  rigetti la
richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, fino a che il processo
non perverra', nel medesimo stato, dinanzi al giudice designato;
    Ritenuto  che  l'art. 45  c.p.p. appare consentire, in violazione
del  principio  sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione,
il  trasferimento  del  processo  dalla  sua  sede naturale senza una
precisa  predeterminazione  dei  presupposti che lo giustifichino, in
forza della generica previsione di un «legittimo sospetto» non meglio
specificato,  suscettibile  di  risolversi  in  una  mera asserzione,
avulsa da riscontri certi ed oggettivi;
        che  l'art. 47  c.p.p.,  con la previsione dell'indefettibile
sospensione,  tanto  piu'  reiterabile  in  conseguenza di istanze di
rimessione  facilmente riproponibili ex art. 49 c.p.p., come nel caso
di  specie,  inevitabilmente  comportando  tempi  oltremodo dilatati,
appare  contrastare  con  il  principio  della ragionevole durata del
processo sancito dall'art. 111 della Costituzione;
        che  dunque  il  giudizio  in  corso non puo' essere definito
indipendentemente  dalla  risoluzione  delle  suddette  questioni  di
legittimita'  costituzionale, cosi' come sollevate dal p.m., e che le
stesse non appaiono manifestamente infondate;
                              P. Q. M.
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due camere del Parlamento.
        Pescara, addi' 11 febbraio 2003
                         Il giudice: Bortone
03C0717