N. 444 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 11 febbraio 2003 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara nel procedimento penale a carico di D'Alessandro Luigi Processo penale - Rimessione del processo - Rimessione per motivi di legittimo sospetto - Indeterminatezza della nozione di legittimo sospetto - Lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge. - Codice di procedura penale, art. 45. - Costituzione, artt. 25, primo comma. Processo penale - Rimessione del processo - Presentazione della richiesta - Effetti - Sospensione del processo - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, art. 47. - Costituzione, art. 111.(GU n.28 del 16-7-2003 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Rilevato che l'imputato D'Alessandro Luigi con istanza datata 11 gennaio 2003 e depositata in questa cancelleria il 14 gennaio 2003 ha avanzato richiesta di rimessione del processo ad altro giudice, con argomentazioni diffuse ed ulteriori rispetto a quelle gia' svolte con precedente analoga istanza datata 9 aprile 2002, dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 25 settembre 2002, sostenendo si possa legittimamente sospettare essersi creata in Pescara, nei suoi confronti, una situazione tale da turbare lo svolgimento sereno e regolare del processo, essendo pregiudicata la liberta' di determinazione delle persone che vi partecipano; che a norma degli artt. 45 e 47 c.p.p. come recentemente novellati questo giudice non puo' dar luogo allo svolgimento delle conclusioni ed e' tenuto a sospendere il processo fino a che non interverra' l'ordinanza che dichiari inammissibile o rigetti la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, fino a che il processo non perverra', nel medesimo stato, dinanzi al giudice designato; Ritenuto che l'art. 45 c.p.p. appare consentire, in violazione del principio sancito dall'art. 25, primo comma della Costituzione, il trasferimento del processo dalla sua sede naturale senza una precisa predeterminazione dei presupposti che lo giustifichino, in forza della generica previsione di un «legittimo sospetto» non meglio specificato, suscettibile di risolversi in una mera asserzione, avulsa da riscontri certi ed oggettivi; che l'art. 47 c.p.p., con la previsione dell'indefettibile sospensione, tanto piu' reiterabile in conseguenza di istanze di rimessione facilmente riproponibili ex art. 49 c.p.p., come nel caso di specie, inevitabilmente comportando tempi oltremodo dilatati, appare contrastare con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 della Costituzione; che dunque il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle suddette questioni di legittimita' costituzionale, cosi' come sollevate dal p.m., e che le stesse non appaiono manifestamente infondate;
P. Q. M. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Pescara, addi' 11 febbraio 2003 Il giudice: Bortone 03C0717