N. 446 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il  1°  marzo  2003  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento penale a carico di Nami Said

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Attribuzione  alla  polizia  giudiziaria  di  un autonomo potere di
  coercizione  - Lesione del principio della riserva di giurisdizione
  in  materia  di  liberta'  personale  -  Disparita'  di trattamento
  rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Provvedendo d'ufficio ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Nami  Said  e'  stato tratto in arresto in flagranza del reato di
cui  all'art. 14,  comma 5-ter in d.lgs. n. 286/1998, come modificato
dalla  legge  n. 189/2002  in  data  5  febbraio  2003  e  presentato
all'odierna  udienza  per  il  giudizio  di  convalida  e contestuale
giudizio  direttissimo,  per  essersi trattenuto nel territorio dello
Stato  in  violazione dell'ordine impartito dal Questore di Milano in
data 20 febbraio 2003, notificatogli in pari data.
    In  sede  di  udienza  di convalida il p.m. chiedeva la convalida
dell'arresto, mentre il difensore nulla osservava.
    Invero  non  si  puo'  non  rilevare  come  appaia ravvisabile un
contrasto  tra l'art. 14, comma 5-quinquies, e gli artt. 13 e 3 della
Costituzione.
    Preliminarmente,  giova evidenziare sul punto che gia' in passato
il  giudice delle leggi ha senz'altro ritenuto ammissibile in diritto
il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei
casi  legittimanti  l'arresto obbligatorio in flagranza (cfr. ord. C.
cost. n. 92/260).
    Nel merito:
        il contrasto con l'art. 13 appare sorgere, laddove tale norma
statuisce  che «la liberta' personale e' inviolabile», prevedendo che
solo  «in  casi  di  necessita' e urgenza ... l'autorita' di pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti provvisori ...» di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Si   osserva,   infatti,   come   la  norma  in  esame  introduca
nell'ordinamento  un'ipotesi  di  arresto  in  flagranza per un reato
contravvenzionale  che  appare  del  tutto  eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia  (cfr.  le  ipotesi di cui agli
artt. 380  e  381  c.p.p.), estendendo in tal modo la possibilita' di
intervento  coercitivo  «d'urgenza»  ad una situazione di fatto dallo
stesso legisatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a
tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge.
    Si  evidenzia  inoltre, sotto altro profilo, che alla fattispecie
di  reato  in parola non risulta applicabile alcuna misura cautelare;
ed  invero  se il terzo comma, dell'art. 13 Cost. viene a configurare
il  potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  pubblica sicurezza in
materia  come  una forma eccezionale di anticipazione dell'intervento
del   giudice,   nella   fattispecie  in  questione  sembra,  invece,
configurarsi  un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di
polizia  di  un  autonomo  potere  di  coercizione (consistente nella
concreta  possibilita'  di  imporre  una  limitazione  della liberta'
personale per un periodo che arriva sino alle 48 ore), che se e' vero
che  e'  soggetto al controllo successivo dell'autorita' giudiziaria,
tuttavia  non  trova  alcuna  corrispondenza  funzionale in un potere
riconosciuto  dalla  legge  in capo al giudice (unico soggetto cui e'
invece  riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere
sulla liberta' delle persone).
    In  relazione  poi alla specifica statuizione di «obbligatorieta»
dell'arresto,  va  segnalata l'evidente disparita' di trattamento che
viene  a configurarsi tra l'ipotesi in esame rispetto a quella di cui
all'art. 13  comma  13-ter  della  medesima  legge, in cui si prevede
un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata
ad  una  piu'  complessa  valutazione, ai sensi dell'art. 381, quarto
comma  c.p.p.,  gia'  da parte delle autorita' di polizia procedenti)
sia all'ipotesi di cui all'art. 13, comma 13, sostanzialmente analoga
a   quella   qui   in  esame,  sia  addirittura  all'ipotesi  di  cui
all'art. 13,  comma  13-bis, (sempre nella stessa materia) sanzionata
come  delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per
la   quale   parrebbe   quindi  anche  prevista  la  possibilita'  di
applicazione  di  misure cautelari: pertanto anche per questo aspetto
la  norma  in  esame  non  appare rispettosa dei limiti della stretta
«necessita» previsti dall'art. 13, terzo comma, Cost.
    Alla  luce  delle  argomentazioni  teste'  esposte ritiene questo
giudice  che  sussistano  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale
della  norma  in  esame,  e  che  da  cio'  consegua la necessita' di
sospensione  del  procedimento in oggetto per sottoporre la questione
al giudice delle leggi.
    La  necessita'  di  sospensione  del procedimento impone comunque
l'immediata  remissione  in  liberta'  dell'imputato  in  assenza  di
adeguato titolo detentivo.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/53;
    Solleva  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14,
comma  5-quinquies,  legge n. 289/2002 nella parte in cui prevede per
il   reato   previsto   al   comma   5-ter,   l'arresto  obbligatorio
dell'indagato,  per  violazione degli artt. 3 e 13, terzo comma della
Costituzione;
    Dispone  l'immediata  liberazione  dell'arrestato se non detenuto
per altro;
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento.
        Milano, addi' 1° marzo 2003
                       Il giudice: Cucciniello
03C0719