N. 449 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il  31  marzo  2003  dal  tribunale  di Milano nel
procedimento penale a carico di Zinchencko Ihor

Straniero  -  Espulsione  amministrativa  -  Decreto di espulsione ed
  ordine  di  allontanamento  dal  territorio  dello  Stato  entro il
  termine  di  cinque  giorni  -  Traduzione  dei provvedimenti nella
  lingua  del destinatario - Mancata previsione - Lesione del diritto
  di difesa.
- Decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286, artt. 13, comma 7, e
  14, comma 5-bis.
- Costituzione art. 24.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  questione  di  costituzionalita'  dell'art. 13,  comma  7,
decreto  legislativo  n. 286/1998,  sollevata  dalla difesa nel corso
della convalida dell'arresto di Zinchenko Ihor,

                            O s s e r v a

    Il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Milano in data 23
gennaio  2003  nei  confronti  di  Zinchenko  Ihor  nato  a  Chernozy
(Ucraina)  il  12  dicembre  1969  ivi residente, e' stato notificato
assieme al provvedimento in pari data con cui il questore ha ordinato
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di  cinque giorni, con l'indicazione delle conseguenze penali in caso
di  trasgressione del provvedimento espulsivo, in lingua italiana con
traduzione in lingua inglese;
    Nel  provvedimento  si  da'  atto che il questore e' ricorso alla
lingua  inglese, avvalendosi della facolta' di cui all'art. 13, comma
7,     decreto    legislativo    n. 286/1998,    essendo    l'ufficio
nell'impossibilita'  di  procedere  alla  traduzione degli atti nella
lingua    madre    dell'interessato   per   assenza   di   interprete
immediatamente reperibile;
    Lo   Zinchenko   e'   stato   arrestato  il  29  marzo  2003  per
inottemperanza  al  provvedimento  prefettizio di espulsione ai sensi
dell'art. 14,  comma 5-quinquies, decreto legislativo n. 286/1998, in
relazione   al   reato  di  cui  all'art. 14,  comma  5-ter,  decreto
legislativo    n. 286/1998    e    l'arrestato,   nell'interrogatorio
finalizzato  alla  convalida,  si  e'  difeso  sostenendo di non aver
compreso il contenuto del provvedimento di espulsione, in quanto egli
non conosce la lingua inglese ed ha solo studiato un po' di francese;
    La  Corte  costituzionale  con sent. n. 198/2000 ha dichiarato la
non  fondatezza  della  questione  di costituzionalita' dell'art. 13,
comma   8,  decreto  legislativo  n. 286/1998  con  riferimento  agli
artt. 24  e  113 Cost., sostenendo con riferimento all'art. 13, comma
7,  dello  stesso  atto  normativo, che, in applicazione dei principi
stabiliti  dagli  artt. 24  e 113 Cost., art. 13 Patto internazionale
relativo  ai  diritti  civili  e  politici (adottato a New York il 16
dicembre  1966,  in  vigore  in  Italia  15  dicembre 1978) e art. 1,
protocollo  VII  CEDU,  il  provvedimento  di  espulsione deve essere
concretamente  conoscibile  dall'interessato. Pronunciandosi, quindi,
sulla  costituzionalita'  dell'art. 13,  comma 8, decreto legislativo
n. 286/1998,  nella parte in cui non consentiva l'opposizione tardiva
dello  straniero  avverso  il  decreto prefettizio, quando questi non
avesse  avuto  conoscenza,  senza colpa, del suo esatto contenuto, la
Corte  formulava il principio in diritto che il decreto di espulsione
«dev'essere  redatto  anche  nella lingua del destinatario ovvero, se
non  sia possibile, in una di quelle lingue, che - per essere le piu'
diffuse  -  si  possono  ritenere  probabilmente  piu' accessibili al
destinatario».  La  Corte concludeva, pertanto, per la non fondatezza
della questione di costituzionalita', in quanto il legislatore si era
conformato  al  principio  sopra  enunciato  con  l'art. 13, comma 7,
decreto legislativo n. 286/1998;
    La  legge  n. 289/2002  ha  modificato  profondamente  l'istituto
dell'espulsione  amministrativa  dello  straniero, facendo conseguire
all'inottemperanza   sanzioni   penali   prima   non   previste.   In
particolare,  l'art. 14, comma 5-bis, decreto legislativo n. 286/1998
impone  che  l'ordine  del  questore  allo  straniero  di lasciare il
territorio  dello  Stato  nel  termine  di cinque giorni sia dato con
provvedimento  recante  l'indicazione  delle conseguenze penali della
sua trasgressione;
    A seguito della configurazione come reato dell'inottemperanza del
provvedimento  di  espulsione,  si  ritiene  che  il  principio della
concreta  conoscibilita'  da parte dell'interessato degli effetti del
provvedimento   espulsivo   vada  intesa  in  modo  rigoroso  ed,  in
particolare,   che   s'imponga   la   traduzione   del  provvedimento
prefettizio  e  del  provvedimento  del  questore  nella  lingua  del
destinatario,   non   ritenendosi  sufficiente  il  ricorso  in  caso
d'impossibilita' alle lingue piu' diffuse;
    Sulla   base   di   queste   considerazioni,   si   ritiene   non
manifestamente   infondata   la   questione   di  incostituzionalita'
dell'art. 13,    comma   7,   decreto   legislativo   n. 286/1998   e
dell'art. 14,  comma 5-bis, decreto legislativo 286/1998, nella parte
in  cui non prescrivono la traduzione del provvedimento prefettizio e
del   provvedimento  del  questore  nella  lingua  del  destinatario,
questione  sollevata  dalla  difesa,  con  riferimento  al  parametro
costituzionale  dell'art. 24  Cost.,  in quanto l'interessato che non
sia   stato   in   grado   di   comprendere   le  conseguenze  penali
dell'inottemperanza  al  provvedimento  di espulsione potrebbe subire
sanzioni penali anche senza sua colpa;
    La questione, oltre a non essere manifestamente infondata, appare
anche rilevante nel presente procedimento penale, in quanto, a fronte
di  una presunzione legale di conoscenza di cui all'art. 13, comma 7,
decreto  legislativo  286/1998,  non  sarebbe  allo  stato  possibile
riconoscere  la  buona fede e non colpevolezza dell'imputato sul solo
presupposto  che  egli  non  abbia  avuto  effettiva  conoscenza  del
provvedimento di espulsione;
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87,
ritenuta  rilevante  e  non  manifestamente  infondata,  in relazione
all'art. 24  Cost.  la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 13, comma 7, e 14, comma 5-bis decreto legislativo n. 286/1998,
dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti del procedimento alla
Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della  stessa  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento.
        Milano, addi' 31 marzo 2003
                         Il giudice: Micara
03C0722