N. 22 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 giugno 2003

Ricorso  per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11
giugno 2003 (della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Acque  pubbliche  -  Demanio idrico - Nota del Magistrato delle acque
  pubbliche  contenente  la  rivendicazione  della propria competenza
  all'esercizio  delle  funzioni  amministrative  relative  ad alcuni
  tratti   dei  fiumi  Judrio,  Tagliamento  e  Livenza,  nonche'  la
  rivendicazione della titolarita' dei beni strumentali all'esercizio
  di tali funzioni - Ricorso per conflitto di attribuzioni presentato
  dalla  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  -  Dedotta violazione delle
  funzioni amministrative regionali in materia di demanio idrico.
- Nota  del  Magistrato  delle  Acque  di  Venezia del 3 aprile 2003,
  n. prot. 2096.
- Statuto  Regione  Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, nn. 14 e 22, e 8;
  d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3, comma 1.
(GU n.31 del 6-8-2003 )
    Ricorso  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona del
Presidente  della  Giunta  regionale  pro  tempore,  autorizzato  con
deliberazione della Giunta regionale n. 1474 del 23 maggio 2003 (doc.
1),  rappresentata e difesa - come da mandato a margine, del presente
atto  -  dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio
eletto  in  Roma presso l'ufficio di rappresentanza della Regione, in
Piazza Colonna, 355;

    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  che  non  spetta allo Stato, rivendicare con la nota 3
aprile  2003,  n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere
pubbliche  -  Magistrato  alle  acque  di  Venezia (doc. 2), funzioni
amministrative  in  relazione ai tratti di fiume di cui alla medesima
nota,   ne'   rivendicare   la   titolarita'   di   beni  strumentali
all'esercizio  di  tali  funzioni,  e per il conseguente annullamento
della nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di
Venezia,  nella  parte  in  cui  contiene  tali  rivendicazioni,  per
violazione:
        dell'art. 5,  n. 14  e  n. 22,  e  dell'art. 8  dello statuto
F.-V.G.;
        degli  artt. 1, 2 e 3, comma 1, d.lgs. n. 265 del 2001, per i
profili e nei modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    Con il d.lgs. 25 maggio 2001, n. 265, sono state dettate norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
per  il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.
    L'art. 1  di tale decreto trasferisce alla Regione Friuli-Venezia
Giulia  «tutti  i  beni  dello  Stato appartenenti al demanio idrico,
comprese  le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le
opere  idrauliche,  situati  nel territorio regionale, con esclusione
del  fiume  Judrio,  nel  tratto,  classificato  di  prima categoria,
nonche'  dei  fiumi  Tagliamento  e  Livenza, nei tratti che fanno da
confine  con la regione Veneto» (comma 1). Il comma 3 precisa che «la
Regione  esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei
beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2» (enfasi aggiunta).
    L'art. 2,  poi,  trasferisce  alla  Regione  «tutte  le  funzioni
amministrative  relative  ai  beni  di  cui  all'art. 1, ivi comprese
quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le
spettino».  Tale  disposizione  e'  da  intendere,  ad  avviso  della
ricorrente  Regione,  nel  senso  che  vengono  trasferite  tutte  le
funzioni  relative  ai beni trasferiti, dunque con eccezione dei beni
indicati dall'art. 1, comma 1.
    Tuttavia,  l'art. 3  ulteriormente  dispone  che «sono trasferite
alla   Regione   tutte   le   funzioni   non  espressamente  indicate
nell'art. 88»  del  d.lgs. n. 112/1998. Questa ultima disposizione e'
destinata  a  pareggiare  le  funzioni  della  Regione Friuli-Venezia
Giulia  con  quelle  che lo stesso decreto legislativo n. 112 assegna
alle Regioni ordinarie. Infatti, quanto alle risorse idriche e difesa
del  suolo,  l'art. 86,  comma 1, prevede che «alla gestione dei beni
del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti
per  territorio»,  e  l'art. 89  conferisce  alle Regioni e agli enti
locali  «tutte  le funzioni non espressamente indicate nell'art. 88»:
il  quale  ultimo  elenca  i  «compiti  di  rilievo nazionale» che in
materia di risorse idriche restano allo Stato.
    Dunque,  il  d.lgs. n. 265 del 2001, da un lato, trasferisce alla
Regione  tutte  le  funzioni relative ai beni la cui proprieta' viene
pure  trasferita  alla  Regione: sia quelle connesse alla titolarita'
(art. 1,  comma  3),  sia  le  funzioni  amministrative  in generale;
dall'altro  trasferisce  alla  Regione,  in  relazione ai beni la cui
proprieta'  resta  allo  Stato, le funzioni che il d.lgs. n. 112/1998
conferisce  alle  Regioni ordinarie. Per questi ultimi beni dunque si
verifica  (come  per  le  Regioni  ordinarie)  una  dissociazione tra
titolarita'   del   bene   (statale)  e  titolarita'  delle  funzioni
amministrative ad essi relative (regionale).
    La  particolare  strutturazione  del d.lgs. n. 265/2001, che puo'
apparire  tortuosa, trova la sua spiegazione nella circostanza che la
sua stesura e' iniziata prima del d.lgs. n. 112/1998: la norma di cui
all'art. 3, comma 1, dunque, e' stata inserita in un secondo momento,
per  «adeguare»  la  situazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a
quella delle Regioni ordinarie.
    Di tale situazione normativa non ha tenuto conto la nota 3 aprile
2003,  n. prot.  2096,  del  Magistrato alle acque di Venezia, che si
contesta  con  il  presente  conflitto.  In tale nota si afferma che,
«considerato  ...  che  l'art. 1 del d.lgs. n. 265 del 25 maggio 2001
prevede  il mantenimento in capo allo Stato della tratta del torrente
Judrio  che  delimita  il  confine  di Stato e delle tratte del fiume
Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto
e  Friuli-Venezia  Giulia,  risulta necessario il mantenimento, nelle
attribuzioni di questo Istituto, degli immobili adibiti a Casello e/o
magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena in
dette tratte».
    Non  sembra  dubbio  che  a  questo modo il Magistrato alle acque
rivendica  a se stesso non solo i beni, ma l'esercizio delle funzioni
amministrative  connesse:  il  che  e'  confermato  da  quanto segue:
«tenuto  conto delle iniziative gia' assunte ... e presumibilmente di
quelle  in  itinere  da  parte  delle  Agenzie  del  demanio  circa i
trasferimenti  dei beni immobili, si invitano le Agenzie in indirizzo
a  stralciare  ovvero  a  non  procedere  ad  alcun trasferimento dei
seguenti   immobili   funzionali   all'attivita'  residua  di  questo
Istituto» (enfasi aggiunta; si elencano di seguito diversi «magazzini
idraulici» e «caselli idraulici»).
    Ma  tale  atto  di rivendicazione di funzioni amministrative e di
beni   ad   esse   strumentali   risulta   lesivo  delle  prerogative
costituzionali  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia per le seguenti
ragioni di

                            D i r i t t o

    1.  -  Lesione delle funzioni amministrative regionali in materia
di demanio idrico.
    Innanzi  tutto si premette che il d.lgs. n. 265/2001 - invocato a
fondamento  specifico  del  presente  conflitto -  contiene  norme di
attuazione   dello   statuto.   Precisamente,   esso   e'   attuativo
dell'art. 5,  n. 14  e  n. 22, e dell'art. 8 dello statuto F.-V.G. e,
inoltre, della competenza regionale in materia di protezione civile.
    Puo'  essere poi ricordato che, come sancito dalla giurisprudenza
di codesta ecc.ma Corte costituzionale, «le norme di attuazione dello
statuto  regionale  ad autonomia speciale sono destinate a contenere,
tra  l'altro,  non  solo  disposizioni di vera e propria esecuzione o
integrative secundum legem, non essendo escluso un «contenuto praeter
legem  nel  senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo
ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano», con il «limite
della  corrispondenza alle norme e alla finalita' di attuazione dello
Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale» (sentenza
n. 212  del  1984;  n. 20  del  1956)» (cosi' la sent. n. 341/2001 di
codesta  Corte,  punto  4 del Diritto). Non si puo', dunque, dubitare
del  «tono  costituzionale»  del  conflitto  qui sollevato, destinato
appunto  a  far valere le attribuzioni regionali disposte dalle norme
di attuazione ora citate.
    Come  esposto  in narrativa, la nota del Magistrato alle acque di
Venezia  rappresenta una rivendicazione di alcuni beni necessari allo
svolgimento  del  «servizio  di piena» in relazione a tratti di fiumi
che   sono   rimasti   di   proprieta'   dello  Stato  e  costituisce
rivendicazione   anche   delle  stesse  funzioni  amministrative  per
esercitare  le  quali  sono necessari i magazzini e caselli idraulici
indicati nella stessa nota.
    Tale  rivendicazione,  lede le prerogative garantite alla Regione
dall'art. 3,  comma  1,  d.lgs.  n. 265/2001,  come sopra illustrate,
avendo   ad  oggetto  funzioni  non  rientranti  nell'art. 88  d.lgs.
n. 112/1998.  Infatti,  tranne  i  compiti  elencati  in quest'ultima
disposizione,  tutte le altre funzioni amministrative relative a beni
del  demanio  idrico  situati  nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia
spettano   alla   Regione   stessa,   in  virtu'  dell'art. 3  d.lgs.
n. 265/2001, anche se la titolarita' del bene e' statale.
    In  conseguenza  della  titolarita' delle funzioni, spettano alla
Regione quei beni che sono strumentali al loro esercizio. La nota del
Magistrato  alle  acque  e'  dunque,  nei  suoi due ultimi capoversi,
lesiva delle attribuzioni regionali.
    Si  noti  che  non  solo  la nota non indica, quale ragione delle
asserite  «attivita'  residue»  alcuna attivita' che possa ricondursi
alla  attuale  competenza  statale di cui all' art. 88 ora citato, ma
anche  che, fra l'altro, i magazzini idraulici di Cecchini di Pasiano
e  di Villanova di Prata, il casello idraulico di Canussio nonche' il
magazzino e casello idraulico di Versa fanno parte dei beni demaniali
di  cui  il d lgs. n. 265/2001 prevede il trasferimento alla Regione:
in relazione a tali beni, quindi, la nota impugnata viola gli artt. 1
e 2 del d.lgs. n. 265/2001.
    Quanto  ai  beni pertinenti ai tratti di fiume citati nell'art. 1
d.lgs.  n. 265/2001,  ad  accogliere  la  pretesa del Magistrato alle
acque  si  verificherebbe  l'incongrua  situazione  per  cui  i fiumi
Tagliamento  e Livenza dovrebbero essere gestiti, per quei tratti, in
sponda  destra dalla Regione Veneto e in sponda sinistra dallo Stato.
Inoltre,  si verificherebbe l'incongrua situazione per cui, a seconda
che  il  tratto  del  fiume  segni  il  confine  o  no, la competenza
spetterebbe  allo  Stato  o  alla Regione Friuli-Venezia Giulia: e si
tenga  anche  conto del fatto che i tratti di confine non sono sempre
contigui.  In  pratica, la pretesa del Magistrato alle acque, oltre a
violare  in  modo  diretto  le  norme  di  attuazione, produrrebbe un
irrazionale   frazionamento   delle   competenze   ed  un'irrazionale
disparita' fra Regione Veneto e Regione Friuli-Venezia Giulia.
    Ancora,  e'  da  rilevare la contraddittorieta' del comportamento
degli organi statali, dato che, in due occasioni, l'Ufficio del Genio
civile  di  Pordenone  - ufficio statale di cui per ora la Regione si
avvale  - ha chiesto finanziamenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia
per  sostenere  le  spese per il funzionamento dei beni reclamati dal
Magistrato alle acque con la nota impugnata, cosi' confermando che la
competenza  ad  utilizzare  i  beni  in questione spetta alla Regione
stessa: si veda la nota 18 dicembre 2002, n. prot. 3440 (doc. 3), che
fa  riferimento  specifico,  fra  l'altro,  ai magazzini idraulici di
Latisana  e  Pertegada (menzionati anche nella nota qui impugnata), e
la  nota 8 aprile 2003, n. 996 (doc. 4), ove si attesta che presso il
Magistrato   alle  acque  il  capitolo  di  spesa  n. 2323  e'  stato
soppresso.
    Risulta,   pertanto,   ulteriormente   avvalorata   la  lesivita'
dell'atto qui impugnato.
                              P. Q. M.
    La  Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  come  sopra rappresentata e
difesa;
    Chiede:  voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare
che  non  spetta  allo  Stato, rivendicare con la nota 3 aprile 2003,
n. prot.  2096,  del  Magistrato  alle  acque  di  Venezia,  funzioni
amministrative  in  relazione ai tratti di fiume di cui alla medesima
nota,   ne'   rivendicare   la   titolarita'   di   beni  strumentali
all'esercizio  di tali funzioni, e conseguentemente annullare la nota
3  aprile  2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di Venezia,
nella parte in cui contiene tali rivendicazioni, per violazione delle
norme  statutarie  e  legislative citate in epigrafe, per i profili e
modi sopra illustrati.
        Padova, addi' 4 giugno 2003
                   Avv. prof.: Giandomenico Falcon
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