N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 giugno 2003 (della Regione Toscana)

Imposte  e  tasse  -  Riforma  del  sistema fiscale statale - Imposta
  regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Delega al Governo per
  la  graduale  eliminazione  del  tributo  e norme che ad essa fanno
  richiamo  -  Denunciata  finalita' di soppressione di un tributo di
  spettanza  delle  Regioni  -  Invasione  della potesta' legislativa
  regionale  residuale relativa al sistema tributario delle Regioni e
  degli  enti locali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale -
  Richiamo   alle   sentenze  nn. 138/1999  e  111/1999  della  Corte
  costituzionale.
- Legge 7 aprile 2003, n. 80, artt. 8 e 10, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
(GU n.31 del 6-8-2003 )
    Ricorso  per  la  Regione  Toscana, in persona del Presidente pro
tempore,  autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 451
del  12  maggio 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo
studio  di  quest'ultimo  elettivamente  domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

    Contro  il  Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  8 e
dell'art. 10, quarto e quinto comma, della legge 7 aprile 2003, n. 80
recante  «Delega  al  Governo  per  la  riforma  del  sistema fiscale
statale».
    Nella  Gazetta  Ufficiale  del  18  aprile  2003,  n. 91 e' stata
pubblicata la legge 7 aprile 2003, n. 80.
    Per  quanto  qui interessa, l'art. 8 delega il Governo ad emanare
uno   o  piu'  decreti  legislativi  per  la  graduale  eliminazione,
dell'IRAP;  l'art. 10,  nel  dettare  norme  per  l'attuazione  della
riforma  e  per la copertura finanziaraia, richiama ai commi quarto e
quinto la soppressione dell'IRAP.
    Le  suddette  disposizioni sono lesive delle competenze regionali
costituzionalmente   garantite  dall'art. 117  e  119  Cost.,  per  i
seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    La Corte costituzionale (sent. 1999, n. 138), in riferimento alla
originaria  formulazione  dell'art.  119 Cost., ha qualificato l'IRAP
come  tributo  proprio  delle regioni, contrapponendola alle quote di
tributi  erariali.  Questa  qualificazione,  a  maggior ragione, vale
oggi, in rapporto alla nuova formulazione della norma costituzionale.
Infatti, era semmai la contrapposizione dei tributi propri alle quote
di tributi erariali che poteva consentire di ricomprendere l'IRAP tra
le  seconde  (ma la Corte, come si e' detto, lo ha escluso), giacche'
si  potevano,  al limite, qualificare in tal modo quelle imposte che,
anche  se  integralmente  percepite  dalle  regioni (quota del 100%),
dovessero essere disciplinate soltanto dallo Stato. Una soluzione del
genere  e',  a  maggior  ragione,  esclusa attualmente, poiche' nella
nuova  versione  dell'art.  119  Cost., le uniche entrate tributarie,
oltre  ai  tributi  propri,  di  cui  regioni  ed enti locali possono
disporre  sono  le  compartecipazioni ai tributi erariali: il diverso
termine impiegato dalla norma - non piu' quote di tributi erariali ma
appunto   compartecipazioni   a  tali  tributi  -  e',  al  riguardo,
significativo,    perche'   la   compartecipazione   presuppone   una
ripartizione  del relativo gettito con l'ente competente ad istituire
e  disciplinare il tributo. In definitiva, l'IRAP e' annoverabile tra
i  tributi  propri  delle  regioni  perche'  e'  a  queste che spetta
integralmente  il  relativo  gettito,  cosi'  come sono qualificabili
nello   stesso   modo  tutti  i  tributi  attualmente  esistenti  che
presentino analoga caratteristica: cio' che conta e' la spettanza del
gettito, perche' la competenza a disciplinare il tributo e' questione
che   dipende  poi  dal  modo  in  cui  la  Costituzione  ripartisce,
rispettivamente  tra  lo  Stato  e  le regioni, i poteri in ordine ai
tributi propri delle regioni.
    Quanto  ai poteri spettanti alle regioni sui loro tributi propri,
la  Corte costituzionale (sent. n. 111/1999), pur qualificando l'IRAP
come  tributo  proprio  delle  regioni,  ha  poi escluso che la legge
statale  istitutiva  (che  come e' noto disciplina compiutamente ogni
aspetto  di  questa imposta) violi l'autonomia speciale della Regione
Sicilia.  A  questa  conclusione la Corte perviene pero' muovendo dal
rilievo  che il disegno abbozzato dallo statuto di taleRegione non ha
trovato  poi seguito nell'ordinamento e le disposizioni di attuazione
hanno  in  realta'  delineato un assetto completamente differente, in
cui la Regione Sicilia viene a disporre, sui suoi tributi propri, dei
medesimi spazi di autonomia riconosciuti alle altre le Regioni (sent.
1999,  n. 138).  Come  e'  noto,  questi  spazi di autonomia la Corte
costituzionale  li  ha  ricostruiti muovendo da una lettura dell'art.
119  Cost. incentrata su due elementi tra loro strettamente connessi:
la  potesta'  impositiva  e'  conferita  alle  regioni dalle leggi di
coordinamento,  preposte, secondo l'originaria formulazione dell'art.
119,  a  stabilire  le  forme  ed i limiti dell'autonomia finanziaria
delle  regioni e ad attribuire loro, appunto, i tributi propri (sent.
1990  n. 156);  inoltre,  e conseguentemente, questa potesta' e' cosa
distinta  e  separata dalla potesta' legislativa dell'art. 117, primo
comma  Cost.,  per  cui  non  si  configura  come  potesta'  di  tipo
concorrente, ma semmai come potesta' attuativa alla stregua di quella
prevista  dall'art.  117  u.c.  (sent.  1998,  n. 355  e  sent. 1993,
n. 295).  Sono  questi  i presupposti che hanno consentito alla Corte
costituzionale    di    dichiarare    infondata   la   questione   di
costituzionalita'    relativa   all'insufficiente   spazio   lasciato
all'autonomia normativa regionale dalla disciplina statale istitutiva
dell'IRAP.
    Il  fatto e' che entrambi i suddetti presupposti sono venuti meno
a  seguito  della  modifica del titolo V della Costituzione. Infatti,
per  un  verso,  la  potesta' impositiva e' riconosciuta direttamente
dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale, non e' piu' preposta
a  definire  le  forme  ed  i limiti dell'autonomia finanziaria ed in
quanto  i  tributi propri non sono piu' attribuiti da tale legge. Per
altro verso, per l'esercizio di questa potesta', l'art. 117 riconosce
una  competenza  legislativa  di  tipo  esclusivo  infatti il sistema
tributario   e'   stato   eretto   a  distinta  e  specifica  materia
dall'art. 117, secondo comma, che attribuisce alla potesta' esclusiva
dello Stato la disciplina del suo sistema contabile e tributario, per
cui,  poiche' nella elencazione di materie dell'art. 117 manca invece
qualsiasi  riferimento  al  sistema  tributario delle regioni e degli
enti locali, bisogna concludere che queste due materie, in quanto non
altrimenti  attribuite,  rientrano  nella potesta' residuale, di tipo
esclusivo, delle regioni prevista dall'art. 117, quarto comma.
    In   questo  diverso  contesto,  gli  unici  limiti  che  possono
frapporsi  all'esercizio  da  parte delle Regioni della loro potesta'
impositiva  stanno nella competenza concorrente dello Stato in ordine
al  coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. La
legge   dello   Stato  puo'  quindi  intervenire  esclusivamente  per
coordinare   mediante  principi  fondamentali:  il  fatto  che  debba
trattarsi  di  una  legislazione  di coordinamento significa che essa
deve limitarsi a definire gli ambiti entro cui puo' essere esercitata
la potesta' impositiva dei vari livelli di governo; il fatto che cio'
debba  avvenire mediante principi fondamentali significa che la legge
statale  non  puo' contenere disposizioni di dettaglio. Da tutto cio'
bisogna  trarre la conclusione, che, a seguito dell'entrata in vigore
del nuovo titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso il potere di
emanare,  in ordine ai tributi propri delle regioni, disposizioni del
tipo  di  quelle  istitutive dell'IRAP e che disposizioni statali del
genere  restano  in  vigore  fin  quando  le regioni non provvedano a
modificarle  mediante  l'esercizio  della  loro potesta' legislativa.
Ulteriore  conclusione  e',  conseguentemente,  che lo Stato ha anche
perso il potere di intervenire per sopprimere un tributo di spettanza
regionale.
    Per i suddetti e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 nonche'
l'art. 10,   commi   quarto   e  quinto,  in  quanto  richiamanti  la
progressiva eliminazione dell'IRAP.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita'
costituzionale  degli  artt.  8  e  10,  commi quarto e quinto per le
motivazioni esposte nel presente ricorso.
        Firenze - Roma, addi' 11 giugno 2003
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
03C0750