N. 53 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 giugno 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 giugno 2003 (della Regione Toscana) Imposte e tasse - Riforma del sistema fiscale statale - Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Delega al Governo per la graduale eliminazione del tributo e norme che ad essa fanno richiamo - Denunciata finalita' di soppressione di un tributo di spettanza delle Regioni - Invasione della potesta' legislativa regionale residuale relativa al sistema tributario delle Regioni e degli enti locali - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Richiamo alle sentenze nn. 138/1999 e 111/1999 della Corte costituzionale. - Legge 7 aprile 2003, n. 80, artt. 8 e 10, commi 4 e 5. - Costituzione, artt. 117 e 119.(GU n.31 del 6-8-2003 )
Ricorso per la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 451 del 12 maggio 2003, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 e dell'art. 10, quarto e quinto comma, della legge 7 aprile 2003, n. 80 recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale». Nella Gazetta Ufficiale del 18 aprile 2003, n. 91 e' stata pubblicata la legge 7 aprile 2003, n. 80. Per quanto qui interessa, l'art. 8 delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi per la graduale eliminazione, dell'IRAP; l'art. 10, nel dettare norme per l'attuazione della riforma e per la copertura finanziaraia, richiama ai commi quarto e quinto la soppressione dell'IRAP. Le suddette disposizioni sono lesive delle competenze regionali costituzionalmente garantite dall'art. 117 e 119 Cost., per i seguenti motivi di D i r i t t o La Corte costituzionale (sent. 1999, n. 138), in riferimento alla originaria formulazione dell'art. 119 Cost., ha qualificato l'IRAP come tributo proprio delle regioni, contrapponendola alle quote di tributi erariali. Questa qualificazione, a maggior ragione, vale oggi, in rapporto alla nuova formulazione della norma costituzionale. Infatti, era semmai la contrapposizione dei tributi propri alle quote di tributi erariali che poteva consentire di ricomprendere l'IRAP tra le seconde (ma la Corte, come si e' detto, lo ha escluso), giacche' si potevano, al limite, qualificare in tal modo quelle imposte che, anche se integralmente percepite dalle regioni (quota del 100%), dovessero essere disciplinate soltanto dallo Stato. Una soluzione del genere e', a maggior ragione, esclusa attualmente, poiche' nella nuova versione dell'art. 119 Cost., le uniche entrate tributarie, oltre ai tributi propri, di cui regioni ed enti locali possono disporre sono le compartecipazioni ai tributi erariali: il diverso termine impiegato dalla norma - non piu' quote di tributi erariali ma appunto compartecipazioni a tali tributi - e', al riguardo, significativo, perche' la compartecipazione presuppone una ripartizione del relativo gettito con l'ente competente ad istituire e disciplinare il tributo. In definitiva, l'IRAP e' annoverabile tra i tributi propri delle regioni perche' e' a queste che spetta integralmente il relativo gettito, cosi' come sono qualificabili nello stesso modo tutti i tributi attualmente esistenti che presentino analoga caratteristica: cio' che conta e' la spettanza del gettito, perche' la competenza a disciplinare il tributo e' questione che dipende poi dal modo in cui la Costituzione ripartisce, rispettivamente tra lo Stato e le regioni, i poteri in ordine ai tributi propri delle regioni. Quanto ai poteri spettanti alle regioni sui loro tributi propri, la Corte costituzionale (sent. n. 111/1999), pur qualificando l'IRAP come tributo proprio delle regioni, ha poi escluso che la legge statale istitutiva (che come e' noto disciplina compiutamente ogni aspetto di questa imposta) violi l'autonomia speciale della Regione Sicilia. A questa conclusione la Corte perviene pero' muovendo dal rilievo che il disegno abbozzato dallo statuto di taleRegione non ha trovato poi seguito nell'ordinamento e le disposizioni di attuazione hanno in realta' delineato un assetto completamente differente, in cui la Regione Sicilia viene a disporre, sui suoi tributi propri, dei medesimi spazi di autonomia riconosciuti alle altre le Regioni (sent. 1999, n. 138). Come e' noto, questi spazi di autonomia la Corte costituzionale li ha ricostruiti muovendo da una lettura dell'art. 119 Cost. incentrata su due elementi tra loro strettamente connessi: la potesta' impositiva e' conferita alle regioni dalle leggi di coordinamento, preposte, secondo l'originaria formulazione dell'art. 119, a stabilire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria delle regioni e ad attribuire loro, appunto, i tributi propri (sent. 1990 n. 156); inoltre, e conseguentemente, questa potesta' e' cosa distinta e separata dalla potesta' legislativa dell'art. 117, primo comma Cost., per cui non si configura come potesta' di tipo concorrente, ma semmai come potesta' attuativa alla stregua di quella prevista dall'art. 117 u.c. (sent. 1998, n. 355 e sent. 1993, n. 295). Sono questi i presupposti che hanno consentito alla Corte costituzionale di dichiarare infondata la questione di costituzionalita' relativa all'insufficiente spazio lasciato all'autonomia normativa regionale dalla disciplina statale istitutiva dell'IRAP. Il fatto e' che entrambi i suddetti presupposti sono venuti meno a seguito della modifica del titolo V della Costituzione. Infatti, per un verso, la potesta' impositiva e' riconosciuta direttamente dall'art. 119 Cost., in quanto la legge statale, non e' piu' preposta a definire le forme ed i limiti dell'autonomia finanziaria ed in quanto i tributi propri non sono piu' attribuiti da tale legge. Per altro verso, per l'esercizio di questa potesta', l'art. 117 riconosce una competenza legislativa di tipo esclusivo infatti il sistema tributario e' stato eretto a distinta e specifica materia dall'art. 117, secondo comma, che attribuisce alla potesta' esclusiva dello Stato la disciplina del suo sistema contabile e tributario, per cui, poiche' nella elencazione di materie dell'art. 117 manca invece qualsiasi riferimento al sistema tributario delle regioni e degli enti locali, bisogna concludere che queste due materie, in quanto non altrimenti attribuite, rientrano nella potesta' residuale, di tipo esclusivo, delle regioni prevista dall'art. 117, quarto comma. In questo diverso contesto, gli unici limiti che possono frapporsi all'esercizio da parte delle Regioni della loro potesta' impositiva stanno nella competenza concorrente dello Stato in ordine al coordinamento del sistema tributario e della finanza pubblica. La legge dello Stato puo' quindi intervenire esclusivamente per coordinare mediante principi fondamentali: il fatto che debba trattarsi di una legislazione di coordinamento significa che essa deve limitarsi a definire gli ambiti entro cui puo' essere esercitata la potesta' impositiva dei vari livelli di governo; il fatto che cio' debba avvenire mediante principi fondamentali significa che la legge statale non puo' contenere disposizioni di dettaglio. Da tutto cio' bisogna trarre la conclusione, che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, lo Stato ha perso il potere di emanare, in ordine ai tributi propri delle regioni, disposizioni del tipo di quelle istitutive dell'IRAP e che disposizioni statali del genere restano in vigore fin quando le regioni non provvedano a modificarle mediante l'esercizio della loro potesta' legislativa. Ulteriore conclusione e', conseguentemente, che lo Stato ha anche perso il potere di intervenire per sopprimere un tributo di spettanza regionale. Per i suddetti e' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 nonche' l'art. 10, commi quarto e quinto, in quanto richiamanti la progressiva eliminazione dell'IRAP.
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale degli artt. 8 e 10, commi quarto e quinto per le motivazioni esposte nel presente ricorso. Firenze - Roma, addi' 11 giugno 2003 Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni 03C0750