N. 24 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 24 giugno 2003

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 24
giugno 2003 (del Tribunale di Monza)

Parlamento  - Immunita' parlamentari - Deliberazione della Camera dei
  deputati  in  data  14 marzo  2002,  con la quale si dichiara che i
  fatti  per  cui si procede penalmente nei confronti dell'on. Cesare
  Previti  per  diffamazione  nei  confronti  della  sig.ra  Stefania
  Ariosto  concernono  opinioni  espresse da un membro del Parlamento
  nell'esercizio  delle  sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra
  poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Monza per la ritenuta
  mancanza  di  nesso  tra  i  fatti  attribuiti  e l'esercizio delle
  funzioni parlamentari.
- Deliberazione della Camera dei deputati del 14 marzo 2002.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(GU n.31 del 6-8-2003 )
    Il  giudice  letti  gli atti, sentite le parti, preso atto che la
difesa dell'imputato Previti, producendo copia del resoconto sommario
e  stenografico  della  seduta  del  14 marzo  2002  della Camera dei
deputati,  ne  ha  chiesto il proscioglimento perche' non punibile ai
sensi dell'art. 68 comma 1 Cost., che il p.m. e la p.c. hanno chiesto
di  sollevare  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato e la
difesa   dei   giornalisti   imputati  ha  chiesto  che  in  caso  di
accoglimento  della  istanza  sia  stralciata solo la posizione degli
imputati  Pasqualetto,  Scarpino  e  Candola,  i  quali non avrebbero
riportato nei loro articoli interviste rilasciate dal Previti,

                            O s s e r v a

    Negli   anni  1996  e  1997,  il  quotidiano  Il  Giornale  aveva
pubblicato  diversi  articoli aventi ad oggetto la vicenda che vedeva
protagonisti  da  una  parte  Ariosto Stefania e dichiarazioni da lei
rilasciate  agli  inquirenti  e  dall'altra  Previti  Cesare,  da lei
accusato di vari reati, che rintuzzava le accuse mossegli.
    Ariosto  Stefania, sentendosi diffamata, aveva proposto querela a
carico  del  Previti,  dei  giornalisti  che  avevano  elaborato  gli
articoli contenenti le sue dichiarazioni e dei direttori responsabili
che avevano consentito la loro pubblicazione.
    Si  erano  instaurati,  quindi,  innanzi  a  questo  Tribunale, i
processi,  poi riuniti, indicati in epigrafe, per i reati specificati
nei  fogli  qui allegati e nel corso dell'istruttoria dibattimentale,
in  contumacia  del  Previti  e di alcuni degli altri imputati, erano
stati  sentiti  la  querelante  ed  alcuni giornalisti ed erano stati
acquisiti documenti.
    A  seguito di specifica richiesta del Previti in data 19 febbraio
2002, la Camera dei deputati, cui l'imputato appartiene, nella seduta
del  14 marzo  2002, ha deliberato nel senso che i fatti in ordine ai
quali il processo si e' instaurato concernono opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68 comma l Cost.
    Alla  luce  della  piu' recente giurisprudenza costituzionale, il
giudice  che  ritiene  di non poter condividere la soluzione adottata
dal  ramo del Parlamento di appartenenza dell'imputato deve sollevare
un  conflitto  di  attribuzioni  tra  poteri  dello  Stato: vedasi la
sentenza della Corte costituzionale n. 129/1996 la quale ha annullato
l'ordinanza   del   tribunale  di  Palermo,  che  aveva  disposto  la
prosecuzione  del  dibattimento penale nonostante che il Senato della
Repubblica  avesse  dichiarato  insindacabili,  ai sensi dell'art. 68
comma  l  Cost., le opinioni espresse dall'imputato, per poi ribadire
che  «il  solo  rimedio  e'  dato  -  invece  - dalla possibilita' di
controllo   della   Corte   costituzionale  sulla  correttezza  della
deliberazione  parlamentare: controllo che il giudice puo' promuovere
col mezzo del conflitto di attribuzione».
    Nel  caso di specie, non ritiene il decidente di potersi adeguare
«tout  court»  alla decisione adottata dalla Camera dei deputati e di
dover,  invece,  rivendicare  a  se'  la  valutazione  della condotta
dell'imputato Previti, per le seguenti ragioni:
        a)  la  condotta  dell'imputato  Previti  non  puo' ritenersi
inscindibilmente  connessa  con  l'esercizio  della  sua attivita' di
parlamentare,  poiche' presenta un legame solo ipotetico ed eventuale
con  tale  esercizio, valutabile, quindi, indipendentemente da esso e
soggetto  al  sindacato giurisdizionale, a meno di voler trasformare,
di  fatto,  la prerogativa di cui all'art. 68 comma 1 Cost. da giusto
strumento  di  tutela  dell'autonomia  delle  Camere a privilegio dei
deputati e dei senatori;
        b)  le  modalita' e circostanze del caso concreto, come fmo a
questo  momento  rappresentate  in  atti, attraverso la lettura degli
articoli  incriminati  nonche'  attraverso le dichiarazioni raccolte,
fanno  pensare  -  salva, ovviamente, ogni ulteriore considerazione e
valutazione,   da   adottare   all'esito  del  dibattimento  e  della
discussione finale - come le dichiarazioni del deputato Previti siano
state  rilasciate  ai giornalisti al fine di far conoscere a loro, e,
conseguentemente,  ai  lettori del quotidiano, la linea difensiva che
egli  intendeva  adottare nei processi scaturiti, a suo carico, dalle
dichiarazioni della odierna querelante;
        c)  perche'  le  opinioni espresse da un parlamentare possano
essere   ritenute   insindacabili,   occorre   almeno   un  nesso  di
strumentalita'   tra   tali  opinioni  e  l'esercizio  dell'attivita'
parlamentare.
    La  giurisprudenza ormai maggioritaria (fra tutte le sentenze, si
vedano:   Cass.   Sez.   V,   24 settembre   1997;  tribunale  Torino
n. 398/1998;  tribunale Milano 16 aprile 1997) ritiene che seppur non
e'  necessario  che  le  esternazioni  del  parlamentare  siano  mera
riproduzione  di interventi da lui svolti all'interno del Parlamento,
per  riconoscere  operativita'  all'art. 68 Cost. occorre quanto meno
che  esse siano divulgative di una scelta politica che si e' espressa
in   puntuali  atti  funzionali,  come  interrogazioni  parlamentari,
presentazione  di progetti o disegni di legge, ovvero di emendamenti,
e cosi' via.
    Nel caso di specie, manca, come si evince dagli atti della stessa
commissione  parlamentare  per  le  autorizzazioni  a  procedere, qui
acquisiti,   un   collegamento   specifico   con   atti  o  documenti
parlamentari.
    Ne'  possono  farsi  rientrare  fra  gli atti tipici di esercizio
dell'attivita'  di membro del Parlamento i discorsi pronunziati da un
parlamentare   nel  proprio  personale  interesse  e  finalizzati  ad
ottenere  -  come  nel  caso di specie - il rigetto di una istanza di
autorizzazione  a  procedere all'applicazione di una misura cautelare
fra  quelle  specificate nel libro quarto, titolo primo del codice di
procedura penale.
    Alla  stregua  delle  suesposte considerazioni, appare necessario
sollevare   conflitto   di   attribuzione  tra  poteri  dello  Stato,
sussistendone  i  presupposti  soggettivi  (giacche'  il tribunale e'
l'organo  competente  a  decidere  definitivamente, nell'ambito delle
funzioni giurisdizionali attribuitegli, sulla liceita', od illiceita'
delle  condotte  oggetto  di doglianza della parte lesa) ed oggettivi
(giacche'  si tratta, nel caso di specie, per un verso di valutare la
sussistenza  dei  presupposti per l'applicazione dell'art. 68 comma l
Cost,   e   per  l'altro  di  valutare  la  lesione  di  attribuzioni
giurisdizionali   costituzionalmente   garantite:  sul  punto  vedasi
l'ordinanza n. 269/1996 della Corte costituzionale).
    Osserva  l'accusa  che  poiche' le prerogative dell'art. 68 Cost.
non  si  estendono  agli altri imputati che non hanno la qualifica di
membri  del  Parlamento,  si rende necessario procedere allo stralcio
della  loro  posizione (esclusa quella dei direttori responsabili che
hanno consentito la pubblicazione delle interviste), che va definita,
mentre  va  sospeso  il  giudizio nei confronti dell'imputato Previti
Cesare fino alla conclusione del presente procedimento incidentale.
    Ribatte   la   difesa   dei   giornalisti   che   la  sostanziale
inscindibilita'  delle  posizioni  dell' articolista intervistatore e
dell'intervistato  giustifica  la  sospensione del giudizio anche nei
confronti  dei primi, nonche' dei direttori responsabili, giacche' il
proscioglimento  dell'intervistato potrebbe determinare l'assoluzione
degli  altri.  Chiede,  pertanto,  che  si  definisca la posizione di
Scarpino    Salvatore,   Pasqualetto   Andrea   e   Feltri   Vittorio
relativamente  ai  capi  a), b) e c), per qust'ultimo limitatamente a
quel che riguarda i predetti capi a) e b), del proc. n. 411/1997 r.g,
e la posizione di Gandola Giorgio e Cervi Mario relativamente ai capi
a)  e  c),  per  quest'ultimo  limitatamente  a  quel che riguarda il
predetto capo a), del proc. n. 208/1999 r.g.
    Ritiene  il  decidente  di dover accogliere l'istanza di stralcio
avanzata  dalla  difesa,  potendosi  definire il processo per i fatti
innanzi  menzionati,  che  appaiono,  allo  stato,  svincolati  dalle
dichiarazioni dell'imputato Previti.
    La   sospensione  del  processo  va,  invece,  disposta  per  gli
articolisti  D'Alessandro  Luca, Farina Renato e Mule' Giorgio, per i
reati  loro  rispettivamente  ascritti  in  rubrica,  nonche'  per  i
direttori  responsabili  Feltri Vittorio e Cervi Mario, limitatamente
ai  reati  loro  addebitati  e  connessi con quelli per i quali viene
disposta la sospensione.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 18 comma 1, 19, 478 c.p.p., 134 Cost., 37 legge
n. 87/1953,
    a)  solleva  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato ed
ordina  che  gli  atti  relativi alla posizione dell'imputato Previti
Cesare  siano  trasmessi  alla  Corte  costituzionale, chiedendole di
affermare  che  non  spettava alla Camera dei deputati la valutazione
della  condotta  qui  attribuita  all'on. Previti  Cesare,  in quanto
estranea  in  tutto  od in parte alla previsione dell'art. 68 comma 1
Cost.,  e  di  annullare,  conseguentemente,  la  deliberazione della
Camera dei deputati adottata nella seduta del 14 marzo 2002 n. 116;
    b)  sospende  il  presente  processo  nei confronti dell'imputato
Previti Cesare fino alla pronunzia della Corte costituzionale;
    c)  sospende il processo, altresi', per gli imputati D'Alessandro
Luca, Farina Renato e Mule' Giorgio, in ordine ai reati loro ascritti
in rubrica ex art. 595 c.p., nonche' per gli imputati Feltri Vittorio
e  Cervi  Mario,  in  ordine  ai  reati  loro  ascritti in rubrica ex
artt. 57,  595  c.p.,  connessi  con  quelli  ascritti  agli imputati
precedentemente indicati;
    d)  ordina  procedersi  oltre  nei confronti degli altri imputati
Scarpino  Salvatore,  Pasqualetto  Andrea,  Gandola  Giorgio,  Feltri
Vittorio  e  Cervi  Mario  per  le  imputazioni  di cui in narrativa,
differendo  la  discussione, previo stralcio, in considerazione della
data  cui i fatti risalgono, al 2 aprile 2002, ore di rito, e dandone
avviso ai presenti;
    e) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
       Monza, addi' 26 marzo 2002
                        Il giudice: De Lillo
03C0785