N. 54 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 luglio 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  luglio  2003  (del  Presidente  del Consiglio dei
ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Regolamento
  urbanistico comunale - Termine per il conferimento dell'incarico di
  redigerlo  -  Anticipazione  al  30 giugno 2003 - Attribuzione alla
  Giunta  regionale  di  poteri sostitutivi in caso di inosservanza -
  Denunciata  avocazione  di  fatto  di  funzione spettante agli enti
  locali -   Lesione   dell'autonomia  comunale  -  Violazione  delle
  competenze  riservate  allo  Stato  in  ordine  alla  disciplina  e
  all'esercizio dei poteri sostitutivi.
- Legge  della Regione Basilicata 23 aprile 2003, n. 13 (modificativa
  dell'art. 43 della legge regionale 4 febbraio 2003, n. 7).
- Costituzione,   artt. 114,   comma  secondo,  117,  commi  secondo,
  lett. p),  e  terzo,  118, primo comma, e 120, comma secondo; legge
  5 giugno 2003, n. 131, art. 8, comma 1.
(GU n.38 del 24-9-2003 )
    Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della Regione Basilicata, in persona del suo presidente della giunta,
avverso   (la  legge  regionale  23  aprile  2003  n. 13,  intitolata
«Modifica alla legge regionale 4 febbraio 2003 n. 43», pubblicata nel
Boll. uff n. 31 del giorno 1° maggio 2003.

    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal  Consiglio  dei  ministri nella riunione del 19 giugno
2003 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    L'art. 16  della  legge  reg.  Basilicata  11  agosto  1999 n. 23
prevede sia in ogni comune (e non solo in quelli tenuti a produrre un
P.R.G.)  prodotto  un regolamento urbanistico chiamato a disciplinare
«gli  insediamenti  esistenti». In sostanza, detto regolamento e' per
certi versi simile alle consuete norme tecniche di attuazione.
    L'art. 44   della  legge  teste'  citata,  dedicato  alla  «prima
applicazione»  di  essa,  aveva  al  comma  1  stabilito due termini.
Sostituendo detto comma 1, l'art. 43 della legge reg. 4 febbraio 2003
n. 7,  oltre a prorogare termini, ha nel secondo periodo del medesimo
comma  1  introdotto,  per i comuni ivi considerati il termine del 31
marzo   2004   per   il   conferimento   di   incarico  di  redazione
dell'anzidetto  regolamento,  disponendo  altresi'  che,  nel caso di
inosservanza,   «si   applicano   i   poteri   sostitutivi   previsti
dall'art. 46»  della  citata  legge  reg.  del 1999. Tale art. 46, al
comma  2,  prevedeva l'esercizio di poteri sostitutivi da parte della
giunta regionale.
    Peraltro,  il richiamo di quest'ultima disposizione contenuto nel
citato   art. 43  della  legge  reg.  4  febbraio  2003  n. 7  appare
inefficace  per  anteriormente  avvenuta  abrogazione  di essa (ossia
dell'anzidetto  art. 46,  comma  2)  ad  opera dell'art. 120, secondo
comma Cost.
    La  brevissima  legge  in  esame  anticipa  al  30 giugno 2003 il
termine  (31  marzo  2004),  per  il  conferimento  dell'incarico  di
redigere  il  regolamento urbanistico. La brevita' del tempo lasciato
ai comuni dei quali si tratta (meno di due mesi) potrebbe concretare,
tenuto  conto dei «tempi tecnici» delle procedure amministrative, una
avocazione  di  fatto alla giunta regionale di funzione indubbiamente
attribuita  - per principio fondamentale (art. 117 terzo comma Cost.)
- agli enti locali.
    Ad  ogni  buon  conto  qui si rileva che la modifica apportata in
aprile  alla  legge  reg.  del  febbraio 2003 appare contrastante con
l'art. 114  secondo  comma,  l'art. 118  primo  comma,  e  l'art. 120
secondo  comma  Cost.,  nonche'  con l'art. 8, comma 1, della legge 5
giugno   2003   n. 131.   Gli  artt. 114  e  118  Cost.  garantiscono
costituzionalmente   le   autonomie  comunali  ed  inoltre  danno  ai
legislatori  ordinari  statali  e  regionali  l'indirizzo le funzioni
amministrative sono attribuite ai comuni salvo che sussistano ragioni
di «esercizio unitario» di esse. Ancor piu' evidente il contrasto con
l'art. 120,  secondo  comma  Cost.:  tale  comma  nel  primo  periodo
attribuisce  al  Governo della Repubblica il potere di «sostituirsi a
organi  ...  delle  citta' metropolitane delle province e dei comuni»
nei  casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla «legge» il
compito  di  definire  le  procedure  nel  rispetto  dei  principi di
sussidiarieta'  e di leale collaborazione. In attuazione delle teste'
richiamate  disposizioni  il  citato art. 8, comma 1, ha posto regole
precise   e   di   portata   generale,   tra  l'altro  prevedendo  la
partecipazione  al Consiglio dei ministri del presidente della giunta
regionale.  La  continuita'  testuale  dei  due periodi dell'unitario
secondo  comma dell'art. 120 Cost., le solenni disposizioni contenute
nell'art. 114,  primo  e  secondo  comma  Cost.,  l'attribuzione alla
competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi dell'art. 117, secondo
comma  lettera  p)  Cost. della materia «organi di governo e funzioni
fondamentali  di  comuni, province e citta' metropolitane» la cogente
esigenza  di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata
delle  modalita' di esercizio dei poteri sostituitivi sin dal momento
della    individuazione    dell'organo    deliberante    l'intervento
sostitutivo,  sono  considerazioni  tutte concordemente concludenti -
con  altre  che  potranno  essere  evidenziate nel corso del processo
costituzionale  -  nel  senso  di  una  riserva  allo Stato sia della
normazione  in tema di poteri sostitutivi, sia dell'esercizio di tali
poteri.
                              P. Q. M.
    Si  chiede  che  sia  dichiarata la illegittimita' costituzionale
della legge sottoposta a giudizio con ogni consequenziale pronuncia.
        Roma, addi' 26 giugno 2003
        Il vice Avvocato generale dello Stato: Franco Favara
03C0799