N. 236 ORDINANZA 30 giugno - 11 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Richiesta  di  giudizio
  abbreviato  subordinata  ad  integrazione  probatoria  - Divieto di
  riproponibilita'   prima   della   dichiarazione  di  apertura  del
  dibattimento   -   Intervenuta   dichiarazione   di  illegittimita'
  costituzionale  della  norma censurata - Restituzione degli atti al
  giudice rimettente.
- Cod.  proc.  pen.,  artt. 458,  comma 2,  438, 441 e 442 (combinato
  disposto); d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 135.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.
(GU n.28 del 16-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA,  Annibale  MARINI,  Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,
Francesco   AMIRANTE,   Ugo   DE   SIERVO,   Paolo  MADDALENA,  Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli  artt. 458,  comma 2,  438,  441  e 442 del codice di procedura
penale e dell'art. 135 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di
procedura  penale),  promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal  Tribunale di Torino con ordinanza del 20 novembre 2002, iscritta
al  n. 10  del  registro  ordinanze  2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 4 giugno 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che il Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento
agli  artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  del combinato disposto degli artt. 458, comma 2, 438,
441  e  442  del  codice di procedura penale, «nella parte in cui non
prevedono  che  l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento  di  primo grado, possa riproporre la medesima richiesta
di  giudizio  abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, gia'
formulata  al  giudice  delle  indagini  preliminari, a seguito della
notificazione   del  decreto  di  giudizio  immediato,  e  da  quello
rigettata»,  nonche'  dell'art. 135 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura penale), «nella parte in cui non prevede che il
giudice  ordini  l'esibizione  degli atti contenuti nel fascicolo del
pubblico ministero anche nel caso in cui debba provvedere in ordine a
una  richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata ad integrazione
probatoria,  gia' proposta al giudice delle indagini preliminari e da
quello  rigettata,  riproposta  prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado»;
        che   il  rimettente  premette  che  gli  imputati,  nei  cui
confronti  era  stato  emesso  decreto  di giudizio immediato a norma
degli  artt. 455  e 456 cod. proc. pen., avevano formulato al giudice
per   le   indagini  preliminari  richiesta  di  giudizio  abbreviato
subordinata  all'esame  di  tre  testimoni  e  ad una ricognizione di
persona e che, a seguito del rigetto, avevano riproposto la richiesta
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;
        che  il  rimettente  rileva  che la decisione con la quale il
giudice  per le indagini preliminari rigetta la richiesta di giudizio
abbreviato   «condizionata»   non  e'  sindacabile  da  alcun  organo
giurisdizionale,  in  quanto nessuna norma prevede che il giudice del
dibattimento possa valutare la fondatezza della decisione del giudice
per  le  indagini  preliminari  e  ordinare  l'esibizione  degli atti
contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  «necessari  per
effettuare   una  valutazione  di  tale  decisione  ed  eventualmente
procedere al giudizio abbreviato»;
        che,  d'altro  canto,  non  e'  ipotizzabile un conflitto fra
giudice  del dibattimento e giudice dell'udienza preliminare, ammesso
dalla giurisprudenza di legittimita' esclusivamente per la differente
ipotesi in cui con provvedimento abnorme o comunque illegittimo venga
rigettata la richiesta di giudizio abbreviato «semplice»;
        che il rimettente rileva che nella sentenza n. 54 del 2002 la
Corte  costituzionale  ha affermato che la  soluzione, adottata dalla
sentenza  n. 23  del  1992,  di rendere applicabile la diminuzione di
pena  prevista dall'art. 442 cod. proc. pen. in esito al dibattimento
appare  incongrua  alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge
16 dicembre  1999,  n. 479, e che l'eventuale riesame della decisione
del  giudice «non deve piu' necessariamente essere collocato in esito
al dibattimento»;
        che,  peraltro,  ad avviso del giudice a quo permangono anche
nel  sistema vigente le ragioni che prima della legge n. 479 del 1999
avevano  indotto  la  Corte  a  dichiarare, con la sentenza n. 23 del
1992,   l'illegittimita'  costituzionale  della  disciplina  che  non
prevedeva alcun controllo giurisdizionale sul rigetto della richiesta
di  rito  abbreviato,  in  quanto  «l'attuale  impossibilita'  per il
giudice del dibattimento di sindacare la decisione del giudice per le
indagini  preliminari di rigetto del giudizio abbreviato condizionato
[...] comporta un'analoga irragionevole lesione del diritto di difesa
dell'imputato,  incidente  sulla  misura  della  pena  che  gli viene
irrogata, nonche' una violazione dei principi del giusto processo»;
        che   il   rimettente   denuncia   inoltre,  con  riferimento
all'art. 3   Cost.,   la  disparita'  di  trattamento  rispetto  alla
disciplina  dell'applicazione  della  pena  su richiesta, posto che a
norma  dell'art. 448 cod. proc. pen. in caso di dissenso del pubblico
ministero  o  di  rigetto  da  parte  del  giudice  per  le  indagini
preliminari  e'  consentito  all'imputato  rinnovare  la richiesta al
giudice del dibattimento;
        che    un'ulteriore   disparita'   di   trattamento   sarebbe
ravvisabile  rispetto all'ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato
«condizionata»  presentata  nel  corso  dell'udienza  preliminare, in
quanto il comma 6 dell'art. 438 cod. proc. pen. prevede che in questo
caso  la  richiesta  puo'  essere  riproposta  fino  a  che non siano
formulate  le  conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 dello stesso
codice;
        che, infine, la disciplina censurata si porrebbe in contrasto
con l'art. 111 Cost. non apparendo «conforme al novellato disposto di
tale    disposizione   che   una   decisione   negativa   in   ordine
all'acquisizione  di  un mezzo di prova, che l'imputato ritiene a lui
favorevole, non possa essere oggetto di riesame nelle fasi successive
del procedimento penale»;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  con  successiva  memoria  che  la  questione venga
dichiarata  inammissibile  e  comunque non fondata, richiamandosi tra
l'altro alla sentenza di questa Corte n. 54 del 2002.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata   dal  rimettente  concerne  il  combinato  disposto  degli
artt. 458,  comma 2,  438, 441 e 442 del codice di procedura penale e
l'art. 135  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di
attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
penale),  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che l'imputato possa
riproporre  prima della dichiarazione di apertura del dibattimento la
richiesta  di  giudizio  abbreviato  subordinata  ad una integrazione
probatoria respinta dal giudice per le indagini preliminari e che il,
previo   esame  degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero,  se  ritiene  fondata  la  richiesta,  possa  procedere  a
giudizio abbreviato;
        che,  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione,  questa
Corte  con  sentenza n. 169 del 2003 ha dichiarato costituzionalmente
illegittimo  l'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
non  prevede  che,  in  caso  di  rigetto della richiesta di giudizio
abbreviato  subordinata  ad  una  integrazione probatoria, l'imputato
possa  rinnovare  la  richiesta prima della dichiarazione di apertura
del  dibattimento  di  primo  grado  e  il  giudice possa disporre il
giudizio abbreviato;
        che  gli atti vanno pertanto restituiti al giudice rimettente
perche'  valuti  se  la  questione di legittimita' costituzionale sia
tuttora rilevante.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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