N. 249 ORDINANZA 30 giugno - 15 luglio 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Processo  penale  -  Incidente probatorio - Richiesta - Presentazione
  dopo  la  scadenza  del  termine  per la conclusione delle indagini
  preliminari  e  prima dell'inizio dell'udienza preliminare - Omessa
  previsione  -  Asserita violazione del diritto di azione e difesa e
  del  principio  di  parita'  delle  parti  nel processo - Manifesta
  infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 111.
(GU n.29 del 23-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 392 e 393
del   codice   di  procedura  penale,  promosso,  nell'ambito  di  un
procedimento  penale,  dal  giudice  per  le indagini preliminari del
Tribunale  di  Latina  con  ordinanza  del 7 maggio 2002, iscritta al
n. 554  del  registro  ordinanze  2002  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica,   edizione  straordinaria,  1ª  serie
speciale, del 27 dicembre 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 18 giugno 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di  Latina  ha  sollevato,  in  riferimento agli articoli 3, 24 e 111
della  Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale degli
articoli 392  e 393  del codice di procedura penale, «come modificati
dalla  sentenza  n. 77  del 10 marzo 1994 della Corte costituzionale,
nella  parte  in  cui  non  prevedono  che  la richiesta di incidente
probatorio possa essere presentata anche dopo la scadenza del termine
previsto dall'art. 405, comma 2, cod. proc. pen., e prima dell'inizio
della fase dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 416 cod. proc.
pen.»;
        che  il  rimettente  premette  che,  a seguito dell'avviso di
conclusione  delle  indagini  preliminari, i difensori degli indagati
avevano  chiesto  al  giudice per le indagini preliminari di disporre
con  le  forme  dell'incidente probatorio, ex art. 392, comma 2, cod.
proc.  pen.,  una  perizia particolarmente complessa che, se disposta
nel  dibattimento,  ne  avrebbe  potuto  determinare  una sospensione
superiore a sessanta giorni;
        che  il  giudice  a  quo  rileva  che, a norma dell'art. 393,
commi 1  e 3,  cod.  proc. pen., la richiesta di incidente probatorio
avanzata  dopo  la  scadenza  del  termine  per  la conclusione delle
indagini  preliminari non puo' essere accolta, non essendo possibile,
in  una situazione in cui il pubblico ministero non ha ancora chiesto
il  rinvio  a  giudizio, fare applicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 77 del 1994;
        che  tuttavia,  proprio  sulla base di quanto affermato nella
menzionata  sentenza,  l'impossibilita' di fare ricorso all'incidente
probatorio  nel  periodo  intercorrente  tra  la scadenza dei termini
delle indagini preliminari e l'effettivo esercizio dell'azione penale
determinerebbe   il   contrasto   delle   norme   censurate  con  gli
articoli 3, 24  e 111  Cost.,  in  quanto l'irragionevole preclusione
della  possibilita' di assumere «prove indispensabili anche prima del
dibattimento»  viola  il  diritto  di  azione e difesa, impedisce «lo
svolgimento  di  un  giusto  processo»  e crea «uno squilibrio tra le
parti»,  essendo  inibito alla difesa chiedere l'incidente probatorio
se  il  pubblico  ministero  non  presenta  la  richiesta di rinvio a
giudizio  entro  il  termine di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc.
pen;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata infondata sulla
scorta delle considerazioni gia' espresse dalla Corte in relazione ad
analoga questione nell'ordinanza n. 368 del 2002.
    Considerato  che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari del
Tribunale  di  Latina  dubita,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della   Costituzione,   della   legittimita'   costituzionale   degli
articoli 392  e  393  del  codice  di  procedura penale in quanto non
prevedono  che  la  richiesta  di  incidente  probatorio possa essere
presentata   anche   dopo   la   scadenza   del   termine   stabilito
dall'art. 405,  comma 2,  cod.  proc.  pen.  per la conclusione delle
indagini  preliminari  e  prima dell'inizio dell'udienza preliminare,
durante  la quale, invece, in applicazione della sentenza della Corte
costituzionale   n. 77  del  1994,  e'  consentita  la  richiesta  di
incidente probatorio;
        che,  in  relazione a questioni analoghe a quella oggetto del
presente giudizio, la Corte ha precisato che la ratio dell'estensione
operata  dalla  sentenza n. 77 del 1994 va ricercata nell'esigenza di
«garantire  l'effettivita'  del  diritto  delle parti alla prova, che
sarebbe  altrimenti  irrimediabilmente  perduta  ove la necessita' di
assicurare  una  prova indifferibile sorga per la prima volta dopo la
richiesta  di  rinvio a giudizio, e che pertanto e' il pericolo della
perdita  irrimediabile della prova a imporne l'assunzione anticipata»
(v. ordinanze n. 368 del 2002 e n. 118 del 2001);
        che  da  questa  premessa  consegue, da un lato, che ove tale
esigenza  si  presenti  tra  la conclusione delle indagini e l'inizio
dell'udienza  preliminare,  «non  potrebbe non essere assicurata alle
parti,  anche  in  tale  fase, la facolta' di richiedere l'assunzione
della   prova   in   via  di  incidente»;  dall'altro,  «che  sarebbe
palesemente incongruo differire la vocatio in ius per l'assunzione di
una  prova  per  la  quale  non  sia  ravvisabile  alcun pericolo nel
ritardo»;
        che  anche  il caso ora all'esame della Corte si riferisce ad
una  perizia  che  dovrebbe essere assunta ex art. 392, comma 2, cod.
proc.  pen., cioe' ad una prova che non e' tra quelle suscettibili di
essere  esposte  al  rischio  di irrimediabile dispersione, mentre e'
esclusivamente  in  considerazione  di  tale  rischio che la Corte ha
ravvisato  l'esigenza  di «garantire l'effettivita' del diritto delle
parti alla prova», a sua volta espressione del diritto di difesa;
        che  consentire l'assunzione mediante incidente probatorio di
prove  non esposte al rischio di irrimediabile dispersione anche dopo
la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari
comporterebbe  una  profonda alterazione dei rapporti tra tale fase e
il giudizio, nonche' una irragionevole dilatazione della durata delle
indagini  e,  quindi, dei tempi del procedimento (v. ancora ordinanza
n. 368 del 2002);
        che,  in  assenza del pericolo di perdita irrimediabile della
prova,  anche  le  censure  prospettate dal rimettente in riferimento
agli articoli 3 e 111 Cost. si rivelano prive di fondamento;
        che   la  questione  va  pertanto  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 392  e  393  del codice di
procedura  penale,  sollevata,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 111
della  Costituzione,  dal  giudice  per  le  indagini preliminari del
Tribunale di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                     Il redattore: Neppi Modona
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 15 luglio 2003.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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