N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 marzo 2003

Ordinanza  emessa  il 24 marzo 2003 dal giudice di pace di Bovino nel
procedimento  civile  vertente tra Serra Roberta e Polizia municipale
di Napoli

Sanzioni  amministrative  -  Giudizio  di  opposizione  all'ordinanza
  ingiunzione  -  Controversie devolute al giudice di pace - Prevista
  competenza  territoriale  del  giudice  del  luogo  della  commessa
  violazione   (individuato  a  norma  dell'art. 22-bis  della  legge
  n. 689/1981) - Mancata previsione, come foro alternativo, del luogo
  di  residenza  dell'opponente  - Violazione del diritto di difesa -
  Contrasto  con  i  principi  del  giusto  processo  e della buona e
  imparziale  amministrazione della giustizia - Lesione del principio
  di  parita'  delle  parti  -  Incoerenza  rispetto all'orientamento
  legislativo che valorizza il foro del ricorrente.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 11, 24, 25 e 111, comma secondo.
(GU n.33 del 20-8-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Ha   pronunziato   la   seguente  ordinanza  nella  causa  civile
n. 32/2002  r.g.,  ad  oggetto:  opposizione a ordinanza ingiunzione,
promossa  da  Serra  Roberta,  residente  in Bovino, Foggia, alla via
Nazionale,  n. 47,  contro la Polizia municipale di Napoli, avverso e
per  lo  annullamento  del s.p.v. n. 20370847/2002 del 14 maggio 2002
intestato  a Serra Roberta per violazione dell'art. 7, comma 1, c.d.s
per  aver  circolato  in  Napoli  alla  via  Giordano  Bruno,  strada
riservata alla circolazione dei mezzi pubblici.
    La  violazione  non  e'  stata  contestata  immediatamente  dalla
Polizia  municipale  per impossibilita' di raggiungere a piedi l'auto
in movimento.

                              F a t t o

    In   sede  del  ricorso  l'opponente  ha  affermato  la  nullita'
dell'accertamento della violazione ex art. 200 c.d.s. - contestazione
e  verbalizzazione delle violazioni -; oltre, il veicolo in questione
il  giorno  indicato  nel  s.p.v.  non  era in circolazione a Napoli,
bensi',  si  trovava  nell'agro  di  Bovino,  c.da «Radogna», dove la
opponente  si  era recata in compagnia di Angino Lucia e Totaro Carlo
per sbrigare faccende nella azienda agricola dei predetti.
    La Polizia municipale di Napoli, rappresentata e difesa dall'avv.
Di  Bitonto  Raffaele,  si  costituiva  e  preliminarmente,  ai sensi
dell'art. 22,  comma  1,  legge n. 689/1981, eccepiva la incompetenza
territoriale  del  giudice  adito,  e,  nel merito, l'infondatezza di
quanto asserito dalla ricorrente ai sensi dell'art. 385, comma 3, del
reg. c.d.s.
    La  ricorrente,  difesa  dall'avv. Celestino Gesualdi del foro di
Foggia,  eccepiva: premesso, risiede a Bovino, Foggia, piccolo centro
urbano agricolo del sub-appennino Dauno meridionale, avrebbe notevoli
difficolta'  economiche  e  di  tempo  per  presentare  il ricorso al
Giudice  di  pace  di  Napoli;  questo  dato  oggettivo  comporta  un
eccessivo  squilibrio  processuale  tra le parti e puo' rappresentare
una  violazione  degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione; pertanto,
ha    sollevato   la   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 22,   legge   n. 689/1981   nella   parte   relativa   alla
proposizione  del  ricorso avanti al giudice di pace del luogo ove e'
stata commessa la violazione.

                            D i r i t t o

    Secondo  la  prevalente  giurisprudenza  della  Suprema Corte, il
ricorso   in  opposizione  alla  ordinanza  ingiunzione  deve  essere
materialmente  consegnato  al  personale dell'ufficio giudiziario, e,
quindi, non puo' formare oggetto di invio per posta o con altre forme
di  trasmissione,  es.:  via  fax  -  Cass.  Sez.  un. 17 giugno 1988
n. 4120 -.
    Nel ricorso, l'opponente ove non abbia in loco un suo procuratore
per  il  giudizio  de  quo,  e'  obbligato  a  dichiarare  o eleggere
domicilio  nel comune in cui ha sede il giudice adito e a presentarsi
alla prima udienza per evitare la convalida del provvedimento opposto
(art. 23, comma 5, legge n. 689/1981) a differenza del rito ordinario
civilistico  per  quanto  riguarda  la  cancellazione della causa dal
ruolo (art. 181 c.p.c.).
    Sicche',   si   percepisce   che   la  normativa  non  garantisce
all'opponente  dell'ordinanza - ingiunzione, ove non sia assistito da
un legale, la concreta possibilita' di difendersi.
    Nel  caso in esame la ricorrente, residente a Bovino, Foggia, per
contestare  un'infrazione stradale elevatagli nella citta' di Napoli,
deve  presentare  personalmente  in  cancelleria  il  suo ricorso, e,
quindi, comparire successivamente in udienza, sopportando un notevole
costo  sia  in  termini  economici  che  di  tempo  che  gli verrebbe
risparmiato  se  la  competenza fosse del giudice del luogo della sua
residenza;  questa  procedura  rende molto difficoltoso all'opponente
poter  esercitare  il  suo  fondamentale diritto alla difesa ai sensi
dell'art. 24  della Costituzione («tutti possono agire in giudizio»);
oggi,  di  piu',  la  legge  costituzionale  23 novembre 1999 n. 2 ha
integrato  e modificato l'art. 111 che al comma secondo recita: «ogni
processo  si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di
parita', davanti a giudice terzo e imparziale».
    Ancora,  l'attribuzione  della competenza territoriale al giudice
del  luogo,  in  pratica  coincidente  con il luogo dell'accertamento
dell'infrazione, appare essere in contrasto con i principi del giusto
processo e della buona ed imparziale amministrazione della giustizia,
di  cui,  alla  Convenzione  di  Roma per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, perche' di fatto al presunto
incolpato  non  e'  garantita  una  posizione  processuale  paritaria
rispetto all'amministrazione, quindi mancano i presupposti perche' il
suo  ricorso  abbia  valenza effettiva e non solo teorica, tanto piu'
considerata la pretesa dell'autorita' che ha irrogato la sanzione che
e', tra l'altro, immediatamente esecutiva.
    La procedura relativa alla competenza del giudice del luogo della
presunta  violazione,  vigente  il pretore e il suo particolare rito,
appare  non  essere conforme alla attuale disciplina del procedimento
davanti   al   giudice   di  pace  che  prevede  all'art. 320  c.p.c.
l'obbligatorio  interrogatorio libero delle parti subito «nella prima
udienza»,  e,  cio',  al fine di acquisire dalle parti utili elementi
per la trattazione della causa; detta procedura incentiva un rapporto
diretto  dell'organo giudicante con i protagonisti processuali, tanto
piu'  se,  come  nel  caso  di  specie,  il  ricorrente puo' stare in
giudizio   senza  l'assistenza  di  un  legale;  questa  fondamentale
attivita'  processuale  prevista proprio nell'interesse difensivo del
trasgressore  e'  da ritenersi difficilmente realizzabile nel caso in
cui  l'opponente  si trovi a risiedere in una localita' molto lontana
dal  punto  in  cui  sarebbe  stata  commessa l'addebitata violazione
stradale  e  non  abbia i mezzi economici per rivolgersi ad un legale
del posto onde sostenere cola' in giudizio le proprie ragioni; tanto,
considerato  inoltre,  l'ammontare  della  sanzione  irrogata, che in
genere  non  e'  tale da giustificare la spesa per l'assistenza di un
professionista,  oltre,  la  spesa  non  trova  giustificazione anche
nell'ipotesi   positiva  in  cui  l'opponente  non  fosse  colpevole,
considerata la diffusa tendenza dei giudici a compensare le spese o a
liquidarle in via equitativa.
    Alla  luce  di  quanto  esposto appare a questo giudicante logico
dedurre   che  il  legislatore  in  sede  di  emanazione  del  d.lgs.
n. 507/1999  abbia  voluto  riconoscere  una  competenza di carattere
generale  al  giudice  di  pace  per  gli  illeciti di minore allarme
sociale,  per  i  quali,  se non richiesta l'assistenza tecnica di un
legale  e' pero' indispensabile la presenza del presunto trasgressore
nell'istruttoria,  per  cui  relativamente  a questo, la norma di cui
all'art.  22-bis,  legge  n. 689/1981  per  la materia e il valore di
competenza  del  giudice  di  pace,  potrebbe essere interpretata nel
senso  che  il giudice adito e' piu' propriamente quello del luogo di
residenza del ricorrente.
    Del  resto,  proprio  considerando  l'articolazione  territoriale
degli   uffici   di   prefettura,   l'eventuale  trasferimento  della
competenza  al  giudice  del  luogo  di  residenza del ricorrente non
avrebbe  conseguenze  negative  per  l'amministrazione  opposta i cui
uffici periferici potrebbero correttamente rappresentarla nelle cause
di  che  trattasi; altresi', l'evoluzione normativa oggi valorizza il
foro del ricorrente rispetto a quello dell'opposto proprio al fine di
riequilibrare  le  posizioni  dei soggetti considerati normativamente
deboli  rispetto  alle  parti processuali forti; esempi sono oltre al
rito  del lavoro, il procedimento di opposizione al decreto penale di
condanna  per  cui la procedura della legge n. 689/1981 e' largamente
ispirata, e, oltre, recentemente, tale orientamento trova espressione
evidente  ed  esplicita  nella  complessiva  normativa  a  tutela del
consumatore  che  ha  introdotto  il  cosiddetto  foro  esclusivo del
consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis del c.c.
                              P. Q. M.
    Vista la eccezione sollevata dalla ricorrente e dal suo difensore
avv.  Celestino  Gesualdi  del  foro  di  Foggia  sulla  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 22,  legge  24  novembre 1981
n. 689  per la parte relativa alla proposizione del ricorso avanti al
giudice di pace del luogo ove e' stata commessa la violazione;
    Vsti   gli  artt. 3.  11,  24,  25  e  111  secondo  comma  della
Costituzione e la legge 11 marzo 1953 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  con  riguardo  alla  parte dell'art. 22
della  legge  24  novembre  1981  n. 689 e ss. mm. che attribuisce al
giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione, individuato
a  norma dell'art. 22-bis, la competenza sulle controversie contro le
ordinanze-ingiunzione.
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento  per  pregiudizialita'
costituzionale  con  immediata  trasmissione  di  copia autentica del
fascicolo   d'ufficio   e   dei  fascicoli  delle  parti  alla  Corte
costituzionale a cura della cancelleria;
    La   notificazione   del  presente  provvedimento  a  cura  della
cancelleria  alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alle parti
in causa;
    La   comunicazione   della   presente   ordinanza  a  cura  della
cancelleria alla Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        Bovino, addi' 24 marzo 2003
              Il giudice di pace coordinatore: Paoletta
03C0830