N. 260 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003

Giudizio per la correzione di errore materiale.

Sentenza  n. 201  depositata  l'11 giugno 2003 - Errore materiale nel
  Considerato   in  diritto,  all'ultimo  capoverso  del  punto  4  -
  Correzione.
- Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
  art. 21.
(GU n.29 del 23-7-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY;
  Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero
Alberto  CAPOTOSTI,  Annibale  MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni Maria
FLICK,  Francesco  AMIRANTE,  Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003.
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 2 luglio 2003 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
    Ravvisata  la  necessita' della correzione di un errore materiale
occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003.
    Visto  l'art. 21  delle  norme  integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dispone  che  nella  sentenza  11  giugno 2003, n. 201, sia cosi'
corretto   il   seguente   errore   materiale:  nel  secondo  periodo
dell'ultimo  capoverso  del  punto  4  del Considerato in diritto, le
parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le
parole «per i comuni capoluogo di provincia».
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003.
               Il Presidente e redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C0854