N. 260 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003
Giudizio per la correzione di errore materiale. Sentenza n. 201 depositata l'11 giugno 2003 - Errore materiale nel Considerato in diritto, all'ultimo capoverso del punto 4 - Correzione. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.(GU n.29 del 23-7-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 201 dell'11 giugno 2003. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; Ravvisata la necessita' della correzione di un errore materiale occorso nella redazione della sentenza n. 201 del 2003. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza 11 giugno 2003, n. 201, sia cosi' corretto il seguente errore materiale: nel secondo periodo dell'ultimo capoverso del punto 4 del Considerato in diritto, le parole «per tre comuni capoluogo di provincia» sono sostituite con le parole «per i comuni capoluogo di provincia». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003. Il Presidente e redattore: Zagrebelsky Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0854