N. 261 ORDINANZA 2 - 18 luglio 2003
Giudizio per la correzione di errore materiale. Sentenza n. 533 depositata il 20 dicembre 2002 - Errore occorso nel punto 1) del dispositivo - Correzione. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21.(GU n.29 del 23-7-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533. Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Rilevato che nel punto 1) del dispositivo della sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, la declaratoria di illegittimita' costituzionale e' riferita all'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e non gia' al solo comma 1 del medesimo articolo 19; Ravvisata la necessita' della correzione di tale errore materiale. Visto l'art. 21 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza 20 dicembre 2002, n. 533, sia cosi' corretto il seguente errore materiale: nel punto 1) del dispositivo le parole «dell'articolo 19» sono sostituite con le parole «dell'articolo 19, comma 1,». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2003. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0855