N. 286 ORDINANZA 10 - 30 luglio 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Spese processuali - Ipotesi di proscioglimento dell'imputato, per divieto di un secondo giudizio - Esclusione della condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato - Prospettata violazione del principio di parita' delle parti, del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 529 e 649, comma 2. - Costituzione, artt. 111, secondo comma, 3 e 24.(GU n.31 del 6-8-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Gustavo ZAGREBELSKY; Giudici: Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza del 24 maggio 2002 dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 aprile 2003 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 24 maggio 2002, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, nel corso di un procedimento nei confronti di una persona imputata dei reati di ingiuria e violenza privata, ha sollevato, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato, quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio; che il remittente ricorda che con precedente ordinanza aveva sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 530 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato da assolversi, e che tale questione era stata dichiarata manifestamente inammissibile perche' l'art. 530 cod. proc. pen. non avrebbe potuto trovare applicazione nel giudizio principale; che, nel riproporre la questione, il giudice a quo riferisce che l'imputato era stato giudicato con una sentenza pronunciata il 16 aprile 1999 ed era stato rinviato a giudizio con decreto del 18 maggio 1999, nonostante che nella denuncia-querela, dalla quale era scaturito il decreto di citazione a giudizio, fosse stata indicata la pendenza di altro procedimento in relazione al medesimo fatto; che, evidenzia ancora il giudice a quo, non essendovi contrasto tra la difesa dell'imputato e il pubblico ministero sull'esito del secondo giudizio per il medesimo fatto, avendo entrambi chiesto il proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio sugli stessi fatti, la difesa dell'imputato ha chiesto anche la condanna alle spese nei confronti dello Stato, depositando la relativa nota spese; che, quindi, prosegue il remittente, essendo passata in giudicato la prima sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato per il medesimo fatto, non si dovrebbe piu' dubitare che le disposizioni applicabili siano quelle di cui agli artt. 529 e 649, comma 2, cod. proc. pen., sicche' la questione sarebbe rilevante ai fini della decisione che egli e' chiamato ad adottare sul punto; che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo rileva, in primo luogo, che in base all'attuale normativa non e' consentito al giudice condannare lo Stato alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato quando questi venga assolto, neanche nel caso in cui l'azione penale sia stata promossa, come nella specie, sulla base di un evidente errore da parte del pubblico ministero, non avvedutosi della esistenza di una precedente sentenza per i medesimi fatti; che le disposizioni censurate si porrebbero quindi in contrasto, ad avviso del remittente, con il secondo comma dell'art. 111 Cost., il quale, nel testo risultante dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, stabilisce che «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti ad un giudice terzo ed imparziale», dovendosi riferire l'espressione «in condizioni di parita» non al solo contraddittorio, ma «a tutto lo svolgimento del processo, compresa la fase delle spese»; che, pertanto, prosegue il remittente, per la regolamentazione del regime delle spese processuali dovrebbe farsi riferimento a quanto stabilito per il processo civile, con la conseguenza che, anche nel processo penale, la parte vittoriosa (imputato assolto) dovrebbe avere diritto all'integrale ristoro delle spese sostenute per difendersi da un'accusa rivelatasi infondata; che la mancata previsione della condanna dello Stato alle spese non potrebbe trovare piu' giustificazione nell'originaria configurazione del pubblico ministero come parte dotata di una posizione preminente, in quanto tale posizione sarebbe venuta meno con l'introduzione, in Costituzione, del principio della parita' delle parti dinanzi a un giudice terzo, che potrebbe ritenersi pienamente realizzata solo se al giudice venisse attribuito il potere di condannare alle spese lo Stato soccombente: non potrebbe infatti sostenersi, ad avviso del remittente, che le parti siano in posizione di parita' se il giudice puo', anzi deve, condannare una di esse al pagamento delle spese in caso di soccombenza (rectius: condanna), ma non puo' fare altrettanto in caso di diversa soluzione (assoluzione o, come nella specie, proscioglimento per errore nell'attivazione del secondo giudizio, in violazione del divieto di cui all'art. 649, comma 2, cod. proc. pen.); che le disposizioni censurate contrasterebbero poi, secondo il giudice a quo, con il principio di ragionevolezza, che non verrebbe rispettato da una normativa che prevede per una parte di un processo (l'accusa) il favore delle spese e per l'altra parte (l'imputato) solo la condanna in caso di soccombenza e nessun favore delle spese in caso di vittoria: in ogni caso, l'imputato, se dichiarato innocente, subirebbe un depauperamento delle proprie sostanze in misura quantomeno pari all'esborso sostenuto per affrontare il processo; che, prosegue il remittente, l'art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto un diverso profilo, poiche' «se non si concede il ristoro delle spese in caso di vittoria (assoluzione o proscioglimento), ma si condanna in caso di soccombenza (condanna) al rimborso delle spese, i due casi (i due cittadini), benche' uguali, sono trattati diversamente dal giudice»; che, infine, sarebbe violato l'art. 24 Cost., in quanto chi deve spendere ingenti somme per difendersi, sapendo che certamente non le recuperera', potrebbe non difendersi adeguatamente e cosi' il diritto di difesa potrebbe non essere garantito; che e' intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; che la difesa erariale contesta in primo luogo l'assunto dal quale muove il remittente, e cioe' che le condizioni di parita' di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., possano coinvolgere la tematica delle spese processuali: il testo della disposizione costituzionale, infatti, si riferirebbe esclusivamente alla parita' delle parti rispetto al contraddittorio e quindi alle tematiche della prova, ma non si estenderebbe alle spese processuali, come del resto dimostrerebbero i lavori preparatori della legge costituzionale n. 2 del 1999; che, prosegue l'Avvocatura, sarebbe forzato il tentativo, posto in essere dal giudice a quo, di instaurare una perfetta parita' tra processo civile e processo penale per affermare la necessita' di adeguamento, in punto di spese, delle rispettive regole processuali, giacche' troppo diversi sono, sul piano strutturale e su quello dei principi ispiratori, il processo civile e quello penale; che le censure sarebbero infondate, ad avviso dell'Avvocatura, anche per quel che riguarda la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., non potendosi instaurare alcuna valida comparazione tra il regime del processo civile, nel quale e' la parte privata che decide se e come esercitare l'azione, e nel quale sarebbe quindi del tutto ragionevole la previsione dell'onere della anticipazione delle spese necessarie e del successivo ristoro in caso di accoglimento della domanda, e quello del processo penale, caratterizzato dal fatto che la parte pubblica esercita un'azione che non e' affatto nella sua disponibilita' ed i cui oneri sono sostenuti dallo Stato secondo una logica anticipatoria che nulla ha a che vedere con il processo civile; che, pertanto, sarebbe del tutto logico il recupero delle spese in caso di condanna e altrettanto logica l'assenza di corresponsione delle spese in caso di assoluzione, in quanto le spese risultano gia' sostenute dall'accusa che fa parte dello stesso apparato giudiziario; che per le medesime ragioni sarebbe insussistente la dedotta violazione dell'art. 24 Cost. Considerato che il remittente dubita della legittimita' costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la condanna dello Stato al rimborso delle spese in favore dell'imputato quando si pronuncia nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per il divieto di un secondo giudizio; che, in sostanza, il giudice a quo ritiene che il principio della parita' delle parti nel processo penale, oggi sancito dall'art. 111, secondo comma, della Costituzione, riguarderebbe non solo lo svolgimento del processo e in particolare la formazione della prova, ma anche le spese, non potendosi dire quel principio osservato se l'imputato, ingiustamente sottoposto a procedimento penale, dovesse restare gravato di tutti gli oneri della propria difesa; che due preliminari ordini di considerazioni si oppongono alla prospettazione del remittente; che, in primo luogo, nel quadro di una visione solidaristica, che investe anche il processo, l'art. 24, terzo comma, Cost., dispone che siano assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, garanzia questa che e' stata attuata per il processo penale dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni, e ora dal decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113; che, in relazione alla posizione degli abbienti, i soli a potersi lamentare degli oneri economici che il processo comporta comunque, anche nel caso di assoluzione, nessuna utile comparazione, quanto al regime delle spese, puo' essere compiuta tra processo penale e altri processi, specie quello civile, essendo consolidata la giurisprudenza di questa Corte nel senso che non esiste un vincolo costituzionale alla identita' di disciplina dei diversi procedimenti, rientrando nella discrezionalita' del legislatore conformare i singoli istituti; che troppo lontani sono i due modelli in comparazione, il processo civile, dominato dal principio di disponibilita' dell'azione privata, e quello penale, nel quale vige il contrapposto principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, per immaginare che il legislatore, non prevedendo la condanna dello Stato in caso di assoluzione dell'imputato, sia incorso in classificazione arbitraria; che, d'altronde, la tesi del remittente non ha alcuna rispondenza nei lavori preparatori, dai quali con nettezza risulta che il principio della parita' delle parti trova la sua concretizzazione nell'eguale diritto alla prova e nella regola che questa deve formarsi in contraddittorio, ma non comporta che i poteri e i mezzi di cui le parti sono dotate debbano essere gli stessi, essendovi invece, a questo riguardo, nel processo penale una naturale asimmetria che puo' essere bensi' attenuata ma non eliminata, collegata, come e', allo jus puniendi che solo allo Stato puo' spettare; che, nel processo penale, atteso l'ineliminabile squilibrio di posizioni, il problema non e' quello della rifusione delle spese da parte dello Stato nel caso di infondatezza dell'azione penale esercitata, che non realizzerebbe alcuna parita' di mezzi, ma del contemperamento tra l'esigenza dello Stato di svolgere la propria potesta' punitiva a tutela della sicurezza collettiva e l'aspettativa del soggetto ingiustamente sottoposto al procedimento penale di vedersi ristorato degli eventuali pregiudizi subiti dall'uso illegittimo di quella potesta'; che si comprende allora come la condanna dello Stato al pagamento delle spese processuali non sia soluzione imposta dalla Costituzione: non irragionevolmente il legislatore ha bilanciato le contrapposte istanze, entrambe espressive di valori costituzionali, sul piano della individuazione di ipotesi di responsabilita' conseguenti all'esercizio dell'azione penale e piu' in generale dell'attivita' giudiziaria nei casi di dolo e colpa grave (legge 13 aprile 1988, n. 117); che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i parametri evocati. Visti gli articoli 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 529 e 649, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2003. Il Presidente: Zagrebelsky Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 30 luglio 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C0883