N. 595 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 maggio 2003
Ordinanze da 595 a 597 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 10 maggio 2003 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti penali a carico di: Abdl Afid ed altri (R.O. 595/2003), Ridovani Karim (R.O. 596/2003), Lakdar Haddou (R.O. 597/2003); Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.35 del 3-9-2003 )
IL TRIBUNALE Sulla richiesta del p.m. di convalida dell'arresto di: Abdl Afid, Adda Nadmi e Zalasi Jalem tratti in arresto a Bologna il 9 maggio 2003, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 - come modificato dalla legge n. 189/2002 - per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-ter, stessa legge. 1. - Premesso che con decreto del 10 dicembre 2002 il prefetto di Bologna aveva disposto l'espulsione dell'arrestato Abdl e che, con decreto emesso e notificato il 10 dicembre 2002 il questore di Bologna gli aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del t.u. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02; con decreti in data 21 novembre 2002 per Adda e 12 novembre 2002 per Zalasi. Premesso inoltre che l'arrestato e' privo di documenti d'identita' ed e' stato sottoposto a rilievi dattiloscopici per la sua identificazione, non e' mai stato condannato, non risulta che abbia pendenze giudiziarie e non e' mai stato segnalato dalla polizia come autore di reati; osserva che sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale, della norma dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 con riferimento alle norme degli artt. 3 e 13, comma 3 della Costituzione. Poiche' non appare, manifestamente infondata, la questione deve essere sollevata anche d'ufficio. 2. - Con riferimento all'art. 13, comma 3 della Costituzione, la norma indicata appare illegittima per le seguenti ragioni: l'art. 13 della Costituzione prevede che «la liberta' personale e' inviolabile» (comma 1), che la liberta' personale puo' essere limitata soltanto con atto motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (comma 2), e che soltanto «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza indicati tassativamente dalla legge, l'autorita' di p.s. puo' adottare provvedimenti provvisori», che devono essere convalidati in tempi brevissimi dall'autorita' giudiziaria (comma 3). Il legislatore ordinario puo' quindi determinare i casi in cui la liberta' personale puo' essere provvisoriamente limitata dalla p.s., ma la scelta e' limitata ai «casi eccezionali, di necessita' ed urgenza». Poiche' l'art. 14, comma 5-quinquies prevede l'obbligatorieta' dell'arresto quando sia accertata la flagranza della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter, le condizioni di eccezionale gravita' ed urgenza che possono giustificare la limitazione provvisoria della liberta' personale da parte della p.s. non posono essere valutate in concreto ma soltanto in astratto in relazione al reato a cui e' collegata la «previsione dell'arresto obbligatorio»; La contravvenzione in esame per la quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e' un reato di mera condotta. L'elemento materiale del reato e' il fatto dello straniero che, gia' espulso dal territorio dello Stato in quanto clandestino, non abbia osservato l'ordine di allontanamento del questore. La struttura del reato non prevede quindi ne' la lesione o la messa in pericolo di un bene costituzionalmente protetto, ne' una condizione soggettiva di pericolosita' specifica dell'autore, che, mai condannato ne' giudicato per altri reati, non puo' essere giudicato socialmente pericoloso (cfr., sentenze nn. 126/1972 e 64/1977 della Corte costituzionale nelle quali la legittimita' dell'arresto era collegata al preesistente accertamento giudiziale delle condizioni di pericolosita' sociale). La permanenza clandestina dello straniero in Italia e' una condizione che legittima l'espulsione ma non costituisce alcun reato e che, dipendendo dalla formale assenza di documenti d'identita', non puo' essere indice di per se stessa di una specifica pericolosita' del soggetto. Ne' la condotta punita ne' le condizioni dell'agente assumono quindi, nel nostro caso, quei connotati di eccezionale necessita' ed urgenza che giustificano il potere della p.s. di limitare la liberta' personale ai sensi dell'art. 13, comma 3 Cost. Si deve anche osservare che l'arresto obbligatorio e' previsto in questo caso per una contravvenzione. Il sistema processuale vigente non prevede per le contravvenzioni l'applicazione di misure cautelari (artt. 280 e 287 c.p.p.). In nostro caso non fa eccezione e dunque anche nel nostro caso l'arresto non ha una funzione precautelare. Esistono altri casi in cui l'arresto e' consentito a prescindere dalla successiva cpplicazione di misure cautelari ma si tratta di casi molto diversi dal nostro. Un primo caso e' quello previsto per il delitto di cui all'art. 189 del codice delta strada (la pena edittale e' inferiore ai limiti che consentono l'applicazione di misure cautelari). Altri casi sono quelli previsti per le contravvenzioni previste dall'art. 4, commi 1 e 2, 4 e 5, legge n. 110/1975 se sussiste raggravante' della finalita' di discriminazione o odio etnico, razziale ecc.. Ma e' evidente nel primo di questi casi (a prescindere dal fatto che si tratta di delitto e non di contravvenzione) la necessita' di un intervento immediato diretto a limitare la liberta' di chi si sia dato alla fuga, abbandonando la vittima di un incidente stradale da lui cagionato e abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e collettiva (cfr, in proposito Corte cost. n. 305/1996) e negli altri casi la necessita' di limitare la liberta' personale di persone che portino senza licenza armi proprie o improprie o, anche provvisti di licenza, in riunioni pubbliche, quando sussista l'aggravante della destinazione ad atti violenti per finalita' di discriminazione o di odio razziale. La necessita' dell'arresto in flagranza privo di finalita' precautelari dipende, in questi casi, dal fatto che si tratta di condotte attive (lesioni personali con conseguente fuga e abbandono della vittima e porto d'armi in occasioni o con finalita' non consentite) che pongono concretamente in pericolo la sicurezza individuale e collettiva, e sono necessariamente dolose. L'arresto previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies riguarda invece una condotta meramente omissiva, che non pone in pericolo l'incolumita' altrui e puo' essere anche colposa. E' il caso di aggiungere che la Corte cost. con la sentenza n. 305/1996 ha confermato la legittimita' della previsione dell'arresto per il delitto di cui all'art. 189 codice della strada ma in quanto l'arresto e' previsto come facoltativo e quindi «richiede pur sempre la sussistenza, nei singoli casi concreti, dei presupposti ai quali l'art. 381, comma 4, subordina in via generale l'adozione di tale misura». Nel caso in esame invece l'obbligatorieta' dell'arresto esclude ogni valutazione sulla concreta pericolosita' della condotta, con la conseguenza che la previsione dell'arresto potrebbe essere conforme alla norma dell'art. 13, comma 3 Cost. soltanto se si ritenesse eccezionalmente necessario ed urgente limitare la liberta' di uno straniero tutte le volte in cui abbia violato l'ordine di allontanamento del questore successivo alla sua espulsione dal territorio nazionale. Ma l'ipotesi rende evidente il contrasto con il principio dell'inviolabilita' della liberta' personale previsto appunto dall'art. 13 Cost. L'arresto obbligatorio non potrebbe neppure trovare una giustificazione nell'eccezionale necessita' ed urgenza di procedure al rito direttissimo imposto dalla stesso art. 14, comma 5-quinquies per l'accertamento della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter. Il rito direttissimo nel nostro ordinamento non e' infatti vincolato alla necessaria presenza dell'imputato in udienza, come appare dall'art. 449 c.p.p. che lo prevede in tutti i cui in cui l'imputato - non arrestato ne' detenuto - abbia reso confessione, nei casi previsti dall'art. 450, comma 2 c.p.p., che espressamente dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a piede libero, oltre che nei casi previsti dallo stesso d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/1992, che all'art. 13, comma 13-ter prevede ipotesi di arresto facoltativo disponendo che in ogni caso, e quindi anche quando la facoltativita' dell'arresto non sia stata esercitata e percio' l'imputato resti libero - si proceda contro l'autore con rito direttissimo. Ne' infine l'eccezionale necessita' ed urgenza dell'arresto puo' essere collegata alla necessita' di eseguire l'espulsione immediata dell'arrestato che puo' essere effettuata anche con accompagnamento alla frontiera e in modo del tutto autonomo e indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02. 3. - Con riferimento all'art. 3 della Costituzione che impone al legislatore il rispetto del limite della ragionevolezza come qualificato nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 26/1979, 103/1982, 409/1989, 394/1994 1) Vedi anche C. cost. n. 53/58 dove si legge che «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se si dichiara che il principio dell'uguaglianza e' violato quando il legislatore assoggetta ad un'indiscriminata disciplina situazioni che esso stesso considera diverse». la previsione dell'arresto obbligatorio parrebbe essere incostituzionale per le seguenti ragioni: l'art. 13, comma 13 del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/02 prevede il fatto dello straniero che, espulso e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri nel territorio nazionale e punisce questa condotta con l'arresto da sei mesi a un anno, cioe' con una pena identica a quella prevista per la contravvenzione prevista dall'art. 14, comma 5-ter per il caso dello straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore. In realta' la condotta descritta all'art. 14, comma 5-ter appare meno grave di quella di cui all'art. 13, comma 13; in quest'ultimo caso lo straniero che, accompagnato coattivamente alla frontiera a mezzo della forza pubblica e fisicamente espulso dal territorio dello Stato, vi rientra, pone in essere una condotta attiva di trasgressione non solo ad un ordine legalmente dato ma anche ad attivita' che hanno impegnato lo Stato con risorse umane e materiali e ha quindi mostrato un atteggiamento volitivo particolarmente forte mentre la condotta di cui all'art. 14, comma 5-ter e' meramente omissiva poiche' lo straniero «intimato» si limita a non adempiere l'ordine e a non presentarsi alla frontiera nel termine indicato, tiene cioe' una condotta compatibile anche con la semplice colpa. Se dunque e' corretto ritenere che la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter e' di gravita' pari o addirittura minore rispetto a quella di cui all'art. 13, comma 13, la previsione di un arresto obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo non appare ragionevole. Ma c'e' di piu'. L'art. 13, comma 13-ter del t.u. in esame, prevede come facoltativo l'arresto anche in caso di commissione di uno dei delitti previsti dal precedente comma 13-bis e, fra essi, oltre a quello dello straniero gia' denunciato per la contravvenzione di cui al comma 13 e nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera, c'e' anche quello di violazione dell'espulsione disposta dal giudice che, ai sensi dell'art. 16 del decreto, puo' essere disposta con la sentenza come sanzione sostitutiva di una condanna per reato non colposo ad una pena detentiva entro il limite di due anni e quindi anche in relazione a soggetti che hanno dimostrato gia', in concreto, di essere pericolosi. E indubbio che tali soggetti devono essere ritenuti piu' pericolosi e il loro reingresso nello Stato piu' allarmante della semplice permanenza di uno straniero che non abbia obbedito all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Il legislatore ha percio' trattato in maniera difforme situazioni almeno uguali (prevedendo l'arresto obbligatorio per la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter e quello facoltativo per la contravvenzione di cui all'art. 13, comma 13) e in maniera piu' grave reati di minore gravita' (la contravvenzione di cui all'art. 14, comma 5-ter rispetto ai delitti di cui all'art. 13, comma 13-bis. D'altra parte, la norma di cui all'art. 14, comma 5-ter e' diretta a sanzionare la condotta omissiva dello straniero che si sottrae all'esecuzione volontaria di un ordine dell'autorita', essendo stato questo ordine emanato perche' lo straniero si trova in una particolare condizione soggettiva (privo di documenti di identificazione e dunque non passibile di espulsione coatta verso un determinato Stato) ma, in se' non illecita. L'essere clandestino e non identificabile non integra infatti alcuna ipotesi di reato scegliendo inoltre il reato di natura contravvenziona (anche per conformita' con ipotesi simili come quella dell'art. 650 Cp dell'art. 2 legge n. 1423/56) lo stesso legislatore ha qualificato la condotta in termini di minore gravita' escludendo anche la possibilita' di applicare misure cautelari. La previsione dell'arresto obbligatorio per l'ipotesi in esame, in contrasto con la previsione della mera facoltativita' dell'arresto per fattispecie di reato di uguale o addirittura di minore gravita', e' percio' censurabile per il mancato rispetto del principio della ragionevolezza. E' appena il caso di ricordare, per concludere, che il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., benche' testualmente riferito ai «cittadini» deve ritenersi esteso agli stranieri, trattandosi di norma diretta alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo (Corte cost. sent. n. 104/69). 4. - La questione sollevata e' rilevante, poiche' l'arrestato e' stato privato della liberta' personale e obbligatoriamente tratto in arresto, senza alcun giudizio di pericolosita', per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter e condotto davanti al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 Cpp. La circostanza che la mancata convalida dell'arresto determinera' la caducazione della misura non puo' influire sulla rilevanza della questione di legittimita'. In proposito e' sufficiente richiamare la sentenza 54/93 della Corte costituzionale con la quale e' stato, fra l'altro, affermato testualmente che nel giudizio di convalida la rilevanza della questione permane, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, settimo comma, ovvero piu' radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale gli arresti furono eseguiti»
P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 per contrasto con gli artt. 3 e 13, comma 3 della Costituzione: sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale: Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai Presidente dei Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidente del Senato e della Camera dei deputati Bologna, addi' 10 maggio 2003 Il giudice: Lenzi 03c0902