N. 631 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 2003
Ordinanza emessa il 10 giugno 2003 dal collegio arbitrale di Roma nell'arbitrato in corso tra Federconsorzi in concordato preventivo e Ceas s.r.l. Arbitrato - Arbitrato rituale - Possibilita' di sospensione del giudizio in caso di pendenza presso un giudice dello Stato di una causa dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale - Mancata previsione - Ingiustificata diversa disciplina rispetto a quanto stabilito dall'art. 295 c.p.c. per l'autorita' giudiziaria - Violazione dei principi relativi al giusto processo. - Cod. proc. civ., art. 819, comma secondo. - Costituzione, artt. 3 e 111.(GU n.36 del 10-9-2003 )
IL COLLEGIO ARBITRALE Chiamato a dirimere la controversia tra Federconsorzi in concordato preventivo (avv. Gregorio Iannotta) e Ceas s.r.l. (avv.ti proff. Berardino Libonati, Guido Alpa, Giampaolo Mora), ha emanato la seguente ordinanza. Premesso: che il presente giudizio arbitrale rituale ha per oggetto, in forza del compromesso in arbitri in data 27 luglio 1994, le controversie relative ai rapporti di dare e di avere fra le parti dipendenti, da attivita' di allevamento e di vendita di capi di bestiame; che davanti al Tribunale di Perugia e' stato iniziato, in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio arbitrale, un procedimento penale implicante l'accertamento della effettiva esistenza o della effettiva quantita' dei predetti capi di bestiame; che un procedimento civile implicante il medesimo accertamento e' stato successivamente instaurato davanti al Tribunale di Roma; che sulla base delle predette circostanze processuali, documentate in atti, il giudizio arbitrale aveva subito, nel corso degli anni, una serie di rinvii concordati dalle parti, con proroga dei termini per l'emanazione del lodo, in attesa degli sviluppi delle vicende processuali pendenti; che parte Federconsorzi infine ha chiesto che il collegio arbitrale disponga una formale sospensione del giudizio arbitrale in attesa della definizione del predetto giudizio penale; che la controparte si e' opposta ed ha chiesto un nuovo rinvio dell'udienza all'esito del dibattimento del processo penale davanti ai Tribunale di Perugia; che all'udienza del 27 novembre 2002 il collegio arbitrale, udita la discussione orale delle istanze, si e' riservato di decidere al riguardo; che la necessaria sospensione del giudizio arbitrale discenderebbe, secondo Federconsorzi, dal fatto che gli arbitri non potrebbero pronunciare sui quesiti sottoposti loro dalle parti senza preliminarmente eseguire un accertamento dei fatti di causa, che risulterebbe parallelo a quello in corso davanti al giudice penale, interferendo con gli accertamenti dell'autorita' giudiziaria sulla sussistenza di illeciti penali e toccando materia da ritenersi sottratta agli arbitri a norma dell'art. 806 c.p.c. in relazione agli artt. 1966, comma secondo, e 1972 c.c., e qualificabile come «questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale» agli effetti dell'art. 819, comma primo, c.p.c.; che gli arbitri, in verita', limitano in ogni caso il proprio giudizio agli effetti civili della fattispecie sottoposta al loro apprezzamento, quali la validita' o la nullita' dei contratti o il risarcimento del danno, e non lo estendono certo agli eventuali effetti penali, relativi alla sussistenza o no degli estremi di reato ipotizzati davanti al Tribunale di Perugia; che la sopraggiunta pendenza del predetto procedimento penale non integra pertanto i presupposti della sospensione del giudizio arbitrale di cui al citato primo comma dell'art. 819 c.p.c., mentre il secondo comma del medesimo art. 819 c.p.c. dispone che, «fuori di tali ipotesi, agli arbitri decidono tutte le questioni insorte nel giudizio arbitrale»; che gli arbitri non possono tuttavia disporre, pur in presenza di evidenti ragioni di opportunita', la sospensione facoltativa del giudizio, della quale puo' giovarsi il giudice civile a norma dell'art. 295 c.p.c., che pur sotto la rubrica «sospensione necessaria» offre al giudice una vasta gamma di facolta', inclusa quella di disporre la sospensione del giudizio civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale; che la sospensione del giudizio arbitrale e' ammessa dalla norma citata solo quando «sorge una questione che per legge non puo' costituire oggetto di giudizio arbitrale», mentre il giudice dello Stato puo', ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sospendere il giudizio davanti a se' «in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa»; che non appare manifestamente infondata, per l'evidente contrasto con il nuovo art. 111 Cost., ed anche alla luce della sentenza di codesta Corte 28 novembre 2001, n. 376, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 819, comma 2, c.p.c, per la parte in cui, imponendo agli arbitri di decidere ogni altra questione, diversa da quelle di cui al primo comma, non consente loro di avvalersi della facolta' di disporre la sospensione del giudizio cosi' come consentito all'autorita' giuridiziaria dall'art. 295 c.p.c.; che invero anche nel rapporto fra giudizio arbitrale e giudizio togato sarebbe stato ragionevole consentire agli arbitri di evitare, con la sospensione del proprio giudizio, la formazione sulle medesime questioni di giudicati contrastanti, specie quando il giudice dello Stato e' il giudice penale, che si avvale di strumenti di indagine e di accertamento della verita' ben superiori a quelli di cui dispongono gli arbitri; che alla stregua del fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., e del nuovo principio del giusto processo di cui all'art. 11, comma primo, Cost. appare irragionevole una simile difformita' di trattamento, essendo incogruo negare agli arbitri una facolta' concessa all'autorita' giudiziaria e della quale questa largamente si avvale, qual e' la sospensione facoltativa del giudizio in attesa che altro giudice si pronunci; tanto piu' irragionevole in quanto questa disparita' di trattamento puo' condurre a lodi arbitrali contrastanti con sentenze dell'autorita' giudiziaria; che risulta violato anche l'art. 111, comma secondo, Cost., sotto il profilo della piu' limitata disponibilita' di strumenti processuali di difesa delle parti del giudizio arbitrale rispetto a quella del giudizio ordinario; che i qui lamentati inconvenienti non possono essere superati con ulteriori semplici rinvii del giudizio arbitrale, cui del resto ora si' e' opposta parte Federconsorzi;
P. Q. M. Rileva d'ufficio, a norma dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 819, comma secondo, del codice di procedura civile per contrasto, oltre che con l'art. 3, con l'art. 111, commi primo e secondo della Costituzione, in quanto non consente agli arbitri, come invece e' consentito al giudice dall'art. 295 del codice di procedura civile, di disporre la sospensione del giudizio arbitrale nel caso in cui il giudice dello Stato deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della controversia arbitrale; che la rilevanza della sollevata questione emerge dal fatto che il collegio arbitrale non puo' allo stato pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del giudizio avanzata da parte Federconsorzi ostando la predetta norma dell'art. 819, comma secondo, c.p.c.; Rimette la questione predetta alla Corte costituzionale per la sua decisione, disponendo che gli atti del giudizio arbitrale siano ad essa trasmessi a cura della segreteria dell'arbitrato e' che la presente ordinanza sia a norma dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, notificata alle parti, nonche' al presidente del Consiglio dei ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Dichiara sospeso il giudizio arbitrale in corso fino alla pronuncia della Corte costituzionale. Roma, addi' 10 giugno 2003 Il Presidente Galgano 03C0938