N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  22  luglio  2003  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

Carburanti  -  Rete di distribuzione - Norme della Regione Basilicata
  relative  all'installazione  di  nuovi  impianti  su aree private -
  Attribuzione  alla  Regione di poteri sostitutivi nei confronti dei
  Comuni  -  Denunciata lesione dell'autonomia comunale - Esorbitanza
  dalla  potesta'  legislativa regionale - Invasione della competenza
  dello  Stato  in  ordine alla disciplina e all'esercizio dei poteri
  sostitutivi.
- Legge  della  Regione  Basilicata  13 maggio  2003,  n. 20, art. 4,
  comma 2.
- Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127.
(GU n.38 del 24-9-2003 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma,  via  dei  Portoghesi  12,  e' domiciliato, nei confronti della
Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale,
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Basilicata  13  maggio  2003  n. 20,  pubblicata  nel
Bollettino  ufficiale  regionale  n. 36  del  21 maggio 2003, recante
«razionalizzazione  ed  ammodernamento  della  rete  distributiva dei
carburanti»,  nell'art. 4 comma 2, in relazione agli articoli 5, 114,
117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione.

    L'art. 4 della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2003, nel
definire le competenze dei comuni per quanto concerne l'installazione
di  nuovi  impianti  di  distribuzione di carburanti su aree private,
stabilisce,  al  comma  2,  che,  trascorsi i termini assegnati dalla
stessa  legge  per  l'esercizio di tali competenze senza che i comuni
abbiano provveduto, provvede la regione entro il termine ulteriore di
120  giorni  con esercizio di poteri sostitutivi secondo le modalita'
di cui all'art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999.
    Tale   disposizione  appare  costituzionalmente  illegittima  per
quanto appresso precisato.
    Nell'accresciuta  dimensione  delle autonomie locali, operata con
la  legge  costituzionale  n. 3  del 2001, i comuni (le province e le
citta'   metropolitane)   sono   espressamente   definiti  componenti
dell'ordinamento  generale  della  Repubblica  allo stesso modo delle
regioni  e  dello  Stato. La loro autonomia e potesta' statutaria, la
spettanza  ad  essi  di  poteri  e  funzioni propri sono solennemente
sanciti dalla Costituzione (art. 114).
    L'art. 130, che prevedeva il controllo regionale sugli atti delle
province e dei comuni - condizionando nel loro complesso le autonomie
degli  enti  territoriali,  di cui concorreva a definire la posizione
nell'ordinamento costituzionale - e' stato abrogato.
    Sembra  dunque  che  nel nuovo quadro costituzionale, che esclude
posizioni  di  supremazia  delle  regioni  sui  comuni,  il  problema
dell'esercizio  di poteri sostitutivi si ponga in termini ben diversi
rispetto  al passato ed appaiono difficilmente configurabili ad opera
di   una  legge  regionale  ipotesi  di  controllo  sull'equiordinata
autonomia  comunale,  cui,  ex  art. 118,  sono  attribuite in via di
principio   tutte   le   funzioni   amministrative  con  la  potesta'
regolamentare a queste inerente (art. 117, comma 6).
    Specifico  rilievo  assume l'art. 120, il quale prevede un potere
di  sostituzione  del solo governo nell'esercizio delle competenze di
organi di enti autonomi di qualsiasi livello (regioni, comuni, citta'
metropolitane,  province)  e la competenza legislativa statale per la
disciplina dei poteri sostitutivi.
    La   portata  di  tale  disposizione  nel  rigido  sistema  delle
autonomie,  pienamente  salvaguardate  sotto  ogni  profilo a livello
costituzionale  in  base alla riforma del 2001 (cfr. anche art. 119),
porta  in  definitiva  ad  escludere  un'attuale potesta' legislativa
della  regione  di  prevedere  ipotesi  di  controllo sostitutivo sui
comuni.
    L'art. 4  comma  2 della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione
Basilicata,  che  introduce un'ipotesi di controllo sostitutivo della
regione  sui  comuni,  eccede  quindi la competenza legislativa della
regione  e  viene  impugnato  per violazione degli artt. 5, 114, 117,
118, 119, 120 e 127 Cost.
                              P. Q. M.
    Si  conclude  pertanto  perche'  sia  dichiarata l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  13  maggio  2003  n. 20  della  Regione
Basilicata nell'art. 4 comma 2, come sopra precisato.
    Si   produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri.
        Roma, addi' 14 luglio 2003
                Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato
03C0942