N. 56 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 luglio 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 luglio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Carburanti - Rete di distribuzione - Norme della Regione Basilicata relative all'installazione di nuovi impianti su aree private - Attribuzione alla Regione di poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni - Denunciata lesione dell'autonomia comunale - Esorbitanza dalla potesta' legislativa regionale - Invasione della competenza dello Stato in ordine alla disciplina e all'esercizio dei poteri sostitutivi. - Legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 20, art. 4, comma 2. - Costituzione, artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127.(GU n.38 del 24-9-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003 n. 20, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 36 del 21 maggio 2003, recante «razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti», nell'art. 4 comma 2, in relazione agli articoli 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 della Costituzione. L'art. 4 della legge della Regione Basilicata n. 20 del 2003, nel definire le competenze dei comuni per quanto concerne l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburanti su aree private, stabilisce, al comma 2, che, trascorsi i termini assegnati dalla stessa legge per l'esercizio di tali competenze senza che i comuni abbiano provveduto, provvede la regione entro il termine ulteriore di 120 giorni con esercizio di poteri sostitutivi secondo le modalita' di cui all'art. 46 della legge regionale n. 23 del 1999. Tale disposizione appare costituzionalmente illegittima per quanto appresso precisato. Nell'accresciuta dimensione delle autonomie locali, operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, i comuni (le province e le citta' metropolitane) sono espressamente definiti componenti dell'ordinamento generale della Repubblica allo stesso modo delle regioni e dello Stato. La loro autonomia e potesta' statutaria, la spettanza ad essi di poteri e funzioni propri sono solennemente sanciti dalla Costituzione (art. 114). L'art. 130, che prevedeva il controllo regionale sugli atti delle province e dei comuni - condizionando nel loro complesso le autonomie degli enti territoriali, di cui concorreva a definire la posizione nell'ordinamento costituzionale - e' stato abrogato. Sembra dunque che nel nuovo quadro costituzionale, che esclude posizioni di supremazia delle regioni sui comuni, il problema dell'esercizio di poteri sostitutivi si ponga in termini ben diversi rispetto al passato ed appaiono difficilmente configurabili ad opera di una legge regionale ipotesi di controllo sull'equiordinata autonomia comunale, cui, ex art. 118, sono attribuite in via di principio tutte le funzioni amministrative con la potesta' regolamentare a queste inerente (art. 117, comma 6). Specifico rilievo assume l'art. 120, il quale prevede un potere di sostituzione del solo governo nell'esercizio delle competenze di organi di enti autonomi di qualsiasi livello (regioni, comuni, citta' metropolitane, province) e la competenza legislativa statale per la disciplina dei poteri sostitutivi. La portata di tale disposizione nel rigido sistema delle autonomie, pienamente salvaguardate sotto ogni profilo a livello costituzionale in base alla riforma del 2001 (cfr. anche art. 119), porta in definitiva ad escludere un'attuale potesta' legislativa della regione di prevedere ipotesi di controllo sostitutivo sui comuni. L'art. 4 comma 2 della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione Basilicata, che introduce un'ipotesi di controllo sostitutivo della regione sui comuni, eccede quindi la competenza legislativa della regione e viene impugnato per violazione degli artt. 5, 114, 117, 118, 119, 120 e 127 Cost.
P. Q. M. Si conclude pertanto perche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge 13 maggio 2003 n. 20 della Regione Basilicata nell'art. 4 comma 2, come sopra precisato. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri. Roma, addi' 14 luglio 2003 Avvocato dello Stato: Giorgio D'Amato 03C0942