N. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 agosto 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'8 agosto 2003 (della Regione autonoma Valle D'Aosta)

Costituzione  e  leggi  costituzionali  -  Riforma del titolo V della
  parte  II  della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
  Loggia»)  -  Delega  legislativa al Governo per la ricognizione dei
  principi  fondamentali  nelle materie di legislazione concorrente -
  Prevista   possibilita'   che   gli  emanandi  decreti  legislativi
  contengano  anche disposizioni innovative dei principi fondamentali
  o  riferite  a  norme  vigenti non aventi natura di principio - Non
  prevista  partecipazione  della  Commissione  parlamentare  per  le
  questioni  regionali  in  composizione  integrata alla procedura di
  ricognizione  -  Ricorso  della  Regione Valle d'Aosta - Denunciata
  violazione  dell'autonomia  regionale  e dei principi dello statuto
  speciale  -  Esorbitanza  dai  limiti  della  potesta'  legislativa
  statale  - Conferimento al Governo di delega in materia riservata a
  delibera assembleare.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 1, comma 4.
- Costituzione,  art. 117,  comma  terzo;  legge  costituzionale  [8,
  recte:]  18 ottobre  2001,  n. 3,  art. 11,  commi 1  e  2; Statuto
  speciale   della   Regione   Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale
  26 febbraio 1948, n. 4).
Costituzione  e  leggi  costituzionali  -  Riforma del titolo V della
  parte  II  della Costituzione - Legge di attuazione (c.d. legge «La
  Loggia»)  -  Funzioni del rappresentante dello Stato per i rapporti
  con  le  autonomie - Esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei
  ministri  costituenti  esercizio  del  potere  sostitutivo  di  cui
  all'art. 120  della  Costituzione  -  Attribuzione nelle Regioni ad
  autonomia  speciale  agli  organi  statali  a  competenza regionale
  prevista  dagli  statuti  -  Ricorso  della Regione Valle d'Aosta -
  Denunciata   estensione   delle  competenze  del  Presidente  della
  Commissione  di coordinamento oltre i limiti previsti dallo statuto
  speciale  -  Violazione del principio che attribuisce al Presidente
  della  Giunta regionale le funzioni altrove spettanti al Prefetto -
  Contrasto con le norme statutarie e di attuazione.
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 10, comma 5.
- Statuto  speciale della Regione Valle d'Aosta (legge costituzionale
  26 febbraio  1948,  n. 4),  artt. 44  e 48-bis; decreto legislativo
  luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, art. 4.
(GU n.41 del 15-10-2003 )
    Ricorso della Regione autonoma Valle D'Aosta, in persona dell'on.
presidente  della  Giunta regionale, signor Carlo Perrin, autorizzato
con  delibera  della  giunta  regionale  n. 2935  del  4 agosto 2003,
rappresentato  e difeso in virtu' di procura ad litem autenficata dal
Notaio  dott. Ottavio  Bastrenta  di Aosta del 6 agosto, rep. 16.635,
dall'avv. prof. Gustavo  Romanelli,  e  presso lo studio del medesimo
elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 5;

    Contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri, in persona
dell'on. Presidente  del  Consiglio  pro  tempore, domiciliato per la
carica  in  Roma, Palazzo Chigi, nonche' presso l'Avvocatura generale
dello  Stato,  via  dei  Portoghesi  n. 12,  per  la  declaratoria di
illegittimita'  costituzionale  della  legge  5  giugno 2003, n. 131,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003 recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
    La Regione autonoma Valle d'Aosta, come in epigrafe rappresentata
e difesa, espone quanto segue.

                          Premesso in fatto

    La  legge  5  giugno  2003,  n. 131  e' stata adottata al fine di
adeguare,  per  la  parte  di competenza statale, l'ordinamento della
Repubblica  alle  nuove  norme costituzionali che hanno modificato il
titolo V della Costituzione.
    Nell'ambito  di  tale  disciplina,  sono  state  adottate  alcune
disposizioni  che  trascendono  dalle  finalita'  in  questione, e si
pongono  in  contrasto  con  prerogative  regionali,  con illegittima
compressione  della  competenza normativa regionale, e comunque delle
prerogative  e  peculiarita'  della  Regione  autonoma Valle d'Aosta,
quali garantite e riconosciute dal suo Statuto di autonomia speciale,
di cui alla legge costituzionale n. 26 febbraio 1948, n. 4.
    In  particolare,  l'art. 1,  comma  4, della legge 5 giugno 2003,
n. 131,  prevede  che  «In  sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino all'entrata
in  vigore  delle  leggi con le quali il Parlamento definira' i nuovi
principi  fondamentali,  il Governo e' delegato ad adottare, entro un
anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, su
proposta  del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i
ministri  interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  meramente
ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si traggono dalle leggi
vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, attenendosi aiprincipi della esclusivita', adeguatezza,
chiarezza,  proporzionalita'  ed omogeneita'. Gli schemi dei decreti,
dopo  l'acquisizione  del  parere  della  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di  Bolzano,  di  seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni» sono
trasmessi  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte delle
competenti    Commissioni   parlamentari,   compreso   quello   della
Commissione  parlamentare  per  le  questioni  regionali, da rendersi
entro  sessanta  giorni  dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni  e  con  le  eventuali  modificazioni,  alla  Conferenza
Stato-Regioni  ed  alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente,  entro  trenta  e sessanta giorni dalla trasmissione
dei  testi  medesimi. Il parere parlamentare definitivo e' reso dalla
Commissione  parlamentare  per  le questioni regionali. Gli schemi di
decreto  legislativo  sono  esaminati  rilevando se in essi non siano
indicati   alcuni  dei  principi  fondamentali  ovvero  se  vi  siano
disposizioni   che  abbiano  un  contenuto  innovativo  dei  principi
fondamentali,  e  non  meramente  ricognitivo  ai  sensi del presente
comma,  ovvero  si  riferiscano  a  norme  vigenti che non abbiano la
natura  di  principio  fondamentale.  In  tal  caso  il  Governo puo'
omettere  quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel parere o,
altrimenti,   deve  trasmettere  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al
Presidente  della Commissione parlamentare per le questioni regionali
una  relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di
difformita' dal parere parlamentare ».
    L'art. 10,  comma  5,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede
che  «Nelle Regioni a statuto speciale le funzioni del rappresentante
dello  Stato  ai  fini della lettera d) del comma 2 sono svolte dagli
organi   statali  a  competenza  regionale  previsti  dai  rispettivi
statuti,  con le modalita' definite da apposite norme di attuazione».
Le  funzioni  di cui all'art. 10, comma 2, lett. d), consistono nella
«esecuzione  di  provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti
esercizio  del  potere  sostitutivo  di cui all'articolo 120, secondo
comma,  della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del
Governo  e  degli  altri  uffici  statali  aventi sede nel territorio
regionale».
    Della   suddetta   legge   si   chiede   che   venga   dichiarata
l'illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi:

                             In diritto

    1. -   Motivo  -  Violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e
art.  11,  comma  1  e  comma 2, legge costituzionale 8 ottobre 2001,
n. 3,  nonche'  per  violazione  dei  principi  dello,  statuto della
Regione   Autonoma  della  Valle  D'Aosta  (legge  costituzionale  26
febbraio 1948, n. 4).
    La  disciplina  teste'  richiamata  e'  gravemente  lesiva  delle
attribuzioni  della  Regione autonoma Valle d'Aosta ed e' illegittima
per  violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., e art. 11, comma 1
e  comma  2,  legge  costituzionale 8 ottobre 2001, n. 3, nonche' per
violazione  dei  principi  dello Statuto della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
    In  particolare,  per  quanto  concerne l'articolo 1, comma 4, la
Regione   ricorrente   rileva   come  esso  consenta  al  Governo  di
individuare   nuovi  principi  nell'ambito  dei  decreti  legislativi
adottati  in  attuazione  della  delega concessa e persino di dettare
disposizioni  che  non siano di principio: il legislatore statale non
esclude,  ma  prevede  come  concreta  possibilita',  che il Governo,
nell'attuazione  della  delega,  possa  adottare,  sia  pure  con  la
complessa  procedura prevista dalla norma in questione, oltre a norme
di principio, anche «disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi del
presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano
la  natura  di  principio fondamentale». Per di piu' esso non prevede
che alla complessa procedura di ricognizione partecipi la Commissione
parlamentare  per  le  questioni  regionali,  come integrata ai sensi
dell'articolo  11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.
E'  appena  il  caso  di  evidenziare  come  la  illegittimita' della
disposizione   venga  ad  essere  integrata,  ancorche'  essa  faccia
riferimento  (soltanto)  alla  possibilita'  che il Governo trascenda
dall'adozione  di  norme  di principio, senza prevedere la necessita'
che  l'azione  di  legislazione delegata si spinga in concreto a tale
livello  di compressione della sfera di autonomia regionale. Ma e' la
semplice  astratta  previsione della possibilita' di comprimere a tal
punto  la  sfera  di  competenza regionale che integra una violazione
attuale  dei  limiti costituzionali del potere normativo statale. Ne'
l'illegittimita'  e'  in  alcun  modo  esclusa dalla previsione di un
obbligo di motivazione.
    Nessun  dubbio, infatti, sussiste circa limite che il legislatore
statale  incontra,  nell'ambito in questione: allo Stato e' riservata
esclusivamente  la determinazione delle norme di principio, come, del
resto,  la  giurisprudenza  di  codesta ecc.ma Corte ha avuto modo di
espressamente  ribadire  con la decisione 26 giugno 2002, n. 282: «La
nuova   formulazione   dell'art. 117,  comma  3,  rispetto  a  quella
previgente  dell'art. 117,  comma  1,  esprime  l'intento di una piu'
netta  distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste
materie  e  la  competenza  statale, limitata alla determinazione dei
principi fondamentali della disciplina».
    D'altronde, la norma impugnata attribuisce una delega legislativa
al  Governo in materia riservata a delibera assembleare dall'art. 11,
comma  2,  della  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, che,
infatti,  prevede  che  «Quando  un  progetto di legge riguardante le
materie  di  cui  al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119
della  Costituzione  contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma
1,  abbia  espresso parere contrario o parere favorevole condizionato
all'introduzione  di  modificazioni  specificamente  formulate,  e la
Commissione  che  ha  svolto  l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata,   sulle   corrispondenti   parti   del  progetto  di  legge
l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».
    2.  -  Motivo  -  Violazione  dello statuto di autonomia speciale
della  Valle  d'Aosta,  di  cui alla legge Costituzionale 26 febbraio
1948,  n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e dell'art.
4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
    Illegittima  appare  poi la previsione dell'articolo 10, comma 5,
li'  dove  con  formula  ambigua,  nelle  regioni a statuto speciale,
rimette  le  rilevanti funzioni di rappresentante dello Stato, di cui
alla lettera b) del precedente comma 2 del medesimo articolo 10, agli
«organi  statali  a  competenza  regionale  previsti  dai  rispettivi
statuti».
    Se  ed  in quanto tale disciplina intenda estendere le competenze
della  presidente  della  commissione  di  coordinamento al di la' di
limiti  previsti  dallo  statuto, essa costituisce una violazione del
principio  che  attribuisce  al  presidente della Giunta regionale le
competenze   di   rappresentante   del   governo:   le   peculiarita'
dell'ordinamento   valdostano   sul  punto  sono  state  recentemente
evidenziate  dalla  giurisprudenza di codesta, eccellentissima Corte,
con  la  sentenza  n. 38  del  5 febbraio 2003. E con la decisione 30
luglio  1993,  n. 360,  codesta Corte puntualizzo' come sia «estranea
all'ordinamento  dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta la figura
del commissario del Governo».
    Tale  specifica  peculiarita' dell'ordinamento valdostano, risale
all'art. 4,   comma   1   d.l.   lgt.   7   settembre   1945   n. 545
sull'ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta, che attribui' le
funzioni  prefettizie  al  Presidente  del Consiglio della Valle («Il
Presidente  del  Consiglio  della  Valle  esegue le deliberazioni del
Consiglio ed ha la rappresentanza della Valle. Ad esso spettano tutte
le  attribuzioni  che  le  leggi vigenti conferiscono al prefetto, in
quanto  non  rientrino  nelle competenze del Consiglio della Valle»),
cui  poi,  in  base  all'entrata in vigore dello statuto di autonomia
speciale,  e'  subentrato  il  presidente  della giunta regionale. Il
principio  in questione e' stato peraltro ribadito nell'art. 44 dello
stesso  statuto  di  autonomia  speciale,  e poi nell'art. 16 legge 6
dicembre  1971  n. 1065,  sull'ordinamento  finanziario  della  Valle
d'Aosta (ora art. 15 legge 26 novembre 1981 n. 690) e dagli artt. 10,
14,  58  e 70 della legge 16 maggio 1978 n. 196, che reca le norme di
attuazione  dello  Statuto valdostano. E' incidentalmente da dire che
anche  la  dottrina che ha ritenuto la non perfetta coincidenza della
formula  adottata  dall'art. 44 dello statuto e di quella dell'art. 4
del  menzionato  decreto  legislativo  7  settembre  1945  n. 545, ha
comunque  sostenuto che «circa l'esercizio delle funzioni prefettizie
e'  da  ritenere  ancora  vigente»  tale  ultima disposizione (cosi':
Mortati, Istituzioni di diritto pubblico t. 2, Padova, 1976, 814). E,
d'altra  parte,  al  decreto  legislativo  7 settembre 1945 n. 545 il
legislatore  statale  ha  poi  riconosciuto una resistenza rinforzata
rispetto  alle  modifiche,  con  l'art. 1  del decreto legislativo 22
aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione  Valle  d'Aosta), che ha incluso le norme di trasferimento di
funzioni  alla  Regione  Valle d'Aosta in esso contenute fra le norme
che  possono  essere  modificate  soltanto con il procedimento di cui
all'art. 48-bis dello statuto di autonomia speciale.
                              P. Q. M.
    Si chiede, piaccia all'ecc.ma Corte dichiarare costituzionalmente
illegittima la legge 5 giugno 2003, n. 131, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 132  del  10  giugno  2003,  recante  «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3»,  ed  in particolare i suoi
articoli:
        1,  comma  4, per violazione dell'art. 117 Cost., nonche' per
violazione   dell'art. 11,   comma   1   e   comma   2,  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
        10,  comma  5,  per  violazione  dello,  statuto di autonomia
speciale  della  Valle  d'Aosta,  di cui alla legge costituzionale 26
febbraio  1948,  n. 4, ed in particolare dei suoi artt. 44 e 48-bis e
dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 545;
    Con ogni provvedimento consequenziale.
        Roma, addi' 6 agosto 2003
                    Avv. prof. Gustavo Romanelli
03C0948