N. 665 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 giugno 2003
Ordinanza emessa il 4 giugno 2003 dal tribunale di Fermo sul ricorso proposto da Asole Claudio Processo penale - Deposito della sentenza - Notificazione dell'avviso di deposito, con l'estratto della sentenza, all'imputato assente - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto nel giudizio abbreviato (art. 442, comma 3, cod. proc. pen.) - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 548, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 111.(GU n.36 del 10-9-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza ex art. 23 legge n. 87/53 nel procedimento di esecuzione promosso da Asole Claudio (n. il 20 luglio 1960 a Roma) con ricorso depositato in data 25 luglio 2001 (e qui pervenuto a seguito di annullamento con rinvio disposto in data 10 dicembre 2002 dalla IV Sez. della Corte di cassazione con sent. n. 2783) avverso iI provvedimento di unificazione pene-ordine di carcerazione emesso il 10 luglio 2001 dal p.m. presso la Proc. della Rep. di Fermo; Premesso che il ricorrente Asole si e' attivato al fine di far dichiarare la non esecutivita' della sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione e L. 1.200.000 di multa emessa nei suoi confronti il 24 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 648, 494, 385, 624 e 625 n. 2 del c.p. commessi a Roma fino al 22 marzo 1996, deducendone la mancata irrevocabilita' per omessa notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento ad esso imputato, rinunciante a comparire e quindi non presente all'udienza conclusiva del 24 ottobre 2000; che il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Fermo ha rigettato il ricorso con l'ordinanza emessa in data 10 agosto 2001, deducendo che ai sensi dell'art. 420-quinquies comma secondo c.p.p. (richiamato dall'art. 484 c.p.p. ed applicabile anche ai casi di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 555 comma quinto c.p.p.) l'imputato, presente alle prime due udienze del processo celebrato a suo carico, benche' rinunciate a comparire alle successive era stato correttamente ritenuto assente e non contumace e, di conseguenza, non era stato raggiunto dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza che per espressa disposizione di legge (art. 548 comma terzo c.p.p.) e' riservata al solo contumace; che tenuto conto delle argomentazioni sviluppate nell'ordinanza reiettiva de qua, in sede di successivo ricorso per cassazione il difensore dell'imputato ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 548 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati «all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento» conclusivo del giudizio; che la Corte di cassazione, annullando con rinvio per motivi procedurali l'ordinanza del 10 agosto 2001, e ritenendo «cosi' assorbiti gli altri motivi di gravame», non si e' pronunciata sulla sollevata questione di legittimita' costituzionale; Considerato che, dovendo nuovamente esaminare nel merito il ricorso introduttivo del presente procedimento di esecuzione (ove e' stata riproposta la suddetta questione di legittimita' costituzionale) e condividendo l'interpretazione della normativa di riferimento propugnata nell'annullata ordinanza del 10 agosto 2001, il presente giudicante si trova nell'impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione inerente la legittimita' costituzionale dell'art. 548 comma terzo c.p.p. nella parte in cui non prevede che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza vengano notificati all'imputato comunque non presente alla lettura del provvedimento conclusivo del giudizio; che, infatti, l'eventuale accoglimento di detta questione condurrebbe all'accoglimento del ricorso per non essere divenuto esecutivo uno dei titoli ricompresi nel contestato provvedimento di unificazione pene-ordine di carcerazione, consentendo al ricorrente di proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti il 24 ottobre 2000 dal Tribunale di Roma; che le argomentazioni svolte al riguardo dalla difesa del condannato al punto 2 del ricorso per cassazione datato 7 settembre 2001 - da ritenersi integralmente richiamato in parte qua - appaiono condivisibili, onde la questione non puo' ritenersi manifestamente infondata; che puo' ulteriormente osservarsi che sussiste un'evidente discrasia nella disciplina della materia in esame anche rispetto a quanto previsto dall'art. 442 comma terzo c.p.p. in tema di giudizio abbreviato, la sentenza emessa all'esito del quale «e' notificata all'imputato che non sia comparso»; che la differente disciplina in rapporto alla diversita' di rito o di fase processuale non puo' giustificarsi come mero esercizio della discrezionalita' del legislatore che, per essere legittima, deve pur sempre rispondere a criteri di equita' e di ragionevolezza; che l'art. 548 comma terzo c.p.p. appare, quindi, censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sanciti dall'art. 3 della Costituzione, nonche' del diritto di difesa tutelato dagli artt. 24 e 111 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Rimette gli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda la cancelleria di trasmettere la presente ordinanza unitamente agli atti del processo e alla prova delle notificazioni e comunicazioni di cui sopra alla Corte costituzionale; Fermo, addi' 4 giugno 2003 Il giudice: Moriconi 03C0966