N. 33 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 27 agosto 2003

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 27
agosto 2003 (della Regione Toscana)

Porti  -  Nomina  del Commissario dell'Autorita' Portuale di Livorno,
  disposta  con  decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e dei
  Trasporti  -  Conflitto  di  attribuzione  sollevato  dalla Regione
  Toscana  - Denunciata mancanza della previa intesa con la Regione -
  Indeterminatezza  del  periodo  di  durata dell'incarico - Ampiezza
  delle attribuzioni assegnate - Carenza delle circostanze di fatto e
  dei  presupposti  di  diritto  per  l'adozione  del provvedimento -
  Violazione  del  principio  di leale collaborazione - Lesione delle
  competenze  costituzionalmente garantite alle Regioni nelle materie
  relative  al  governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili,
  alle  grandi  reti  di trasporto e di navigazione, al commercio con
  l'estero, al turismo ed industria alberghiera, ai lavori pubblici -
  Violazione  del principio della riserva di legge - Contrasto con il
  principio di buon andamento ed imparzialita' dei pubblici uffici.
- Decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti del
  2 luglio 2003, n. 11129/MM.
- Costituzione,  artt. 117  e  118, anche in relazione agli artt. 5 e
  97.
(GU n.52 del 31-12-2003 )
    Ricorso  per  la  Regione  Toscana, in persona del presidente pro
tempore  della giunta regionale, autorizzato con deliberazione n. 700
del  14 luglio 2003, rappresentato e difeso, come da mandato in calce
al  presente  atto, dall'avv. Lucia Bora e dall'avv. Fabio Lorenzoni,
presso  il  cui  studio  in  Roma,  via  del  Viminale  n. 43, elegge
domicilio;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente  pro  tempore;  il  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti  pro tempore, per l'annullamento del d.m. n. 11129/MM del 2
luglio  2003  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (doc.
1),  con cui e' stato nominato il Commissario dell'Autorita' portuale
di Livorno.

                              F a t t o

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 16
gennaio  2003, prot. n. 735 MM (doc. 2), dava notizia della scadenza,
in  data  19  maggio  2003, del mandato del Presidente dell'Autorita'
portuale   di   Livorno,  in  persona  del  sig.  Nereo  Marcucci,  e
contestualmente   avviava   alla   procedura   di  nomina  del  nuovo
presidente,  ex  art. 8 primo comma della legge n. 84/1994, chiedendo
agli  enti  interessati  di  voler procedere alla comunicazione delle
relative designazioni.
    Il  Comune  di  Livorno  e  la  Provincia di Livorno, con le note
dell'11  febbraio  2003,  rispettivamente  prot.  n. 12084 (doc. 3) e
prot. n. 8073 (doc. 4), indicavano il proprio candidato nella persona
del sig. Fabio Del Nista.
    Il  Comune  di Capraia Isola e la Camera di Commercio di Livorno,
per  parte  loro, designavano a tale carica il sig. Bruno Lenzi (cfr.
nota  della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Livorno del 22 gennaio 2003, prot. n. 11148 - doc. 5).
    Successivamente,  il  Ministro, con nota del 10 marzo 2003, prot.
n. 4459  MM (doc. 6), comunicava al Presidente della Regione Toscana,
al  fine  di  pervenire all'intesa prescritta dalla legge, il proprio
orientamento favorevole sulla candidatura del sig. Bruno Lenzi.
    Con  nota  del  27  marzo  2003  (doc. 7), la Regione Toscana, in
risposta  alla  nota ministeriale del 10 marzo 2003 citata, esprimeva
il  proprio  dissenso sul nominativo indicato dal Ministro, ritenendo
che  la  scelta, in aperto contrasto con le designazioni indicate dal
comune  e  dalla  Provincia di Livorno, non garantisse un equilibrato
rapporto     istituzionale     nell'area    livornese,    presupposto
indispensabile  al fine di assicurare, in ultima analisi, lo sviluppo
del Porto di Livorno, in stretta relazione allo sviluppo della citta'
ed  in  generale  del  territorio  interessato.  Il  Presidente della
Regione  Toscana,  con  la stessa nota, nell'esprimere l'orientamento
regionale  sulla  candidatura  del  dott. Fabio  Del  Nista, rilevava
l'opportunita' e la necessita' di un incontro al fine di individuare,
con  il  metodo  della  concertazione,  una  convergenza di posizioni
nell'interesse generale.
    Tale  richiesta  di  incontro,  inspiegabilmente ignorata, veniva
reiterata  dal  Presidente della Regione Toscana, con successiva nota
del  7 maggio 2003 (doc. 8), nella quale si evidenziava da una parte,
l'urgenza  per  il raggiungimento dell'intesa in vista dell'imminente
scadenza  del  mandato,  prevista,  come gia' detto, per il 19 maggio
2003,  e  dall'altra  si  esprimeva  orientamento  negativo in merito
all'ipotesi  di  commissariamento,  formulata  in  via  informale dal
Ministro.   Il  Presidente  della  regione  rilevava  a  quest'ultimo
proposito  che l'eventuale nomina di un commissario sarebbe risultata
del  tutto  inadeguata, in quanto evidente segno di una situazione di
precarieta'   e   di  incertezza,  non  giustificata  dalle  positive
relazioni tra le parti interessate.
    Anche  tale  richiesta  rimaneva tuttavia senza alcun esito. Solo
con  la  nota  del  21  maggio  2003,  n. 8799 MM (doc. 9, trasmessa,
quindi,  dopo  due  mesi  di  totale inerzia statale e quando gia' il
mandato del Presidente Nereo Marcucci era scaduto), il Ministro delle
Infrastrutture    e    dei   Trasporti,   evidenziando   il   mancato
raggiungimento  della prescritta intesa sul nominativo indicato dallo
Stato,  richiedeva  agli  enti interessati ulteriori designazioni, ai
sensi dell'art. 8 legge n. 84/1994.
    Il  Presidente  della  Regione Toscana, quindi, in data 12 giugno
2003  (doc.  10),  sempre  nel  piu'  ampio spirito collaborativo, si
rivolgeva   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  on Silvio
Berlusconi,  nel tentativo di raggiungere in tempi brevi e nel quadro
di  un  corretto rapporto tra le varie Istituzioni, alla composizione
della vicenda in esame.
    Gli   enti   interessati,   in  risposta  alla  citata  richiesta
ministeriale  del 21 maggio 2003, comunicavano al Ministro le proprie
designazioni:  la  Camera  di  commercio  di  Livorno  e il Comune di
Capraia  Isola,  confermavano la scelta per il sig. Bruno Lenzi (doc.
11);  la  Provincia di Livorno confermava a sua volta la designazione
del  sig. Fabio Del Nista (doc. 12); il Comune di Livorno indicava la
persona di Francesco Palmiro Mariani (doc. 13).
    A  questo  punto,  il Ministro, senza dar luogo all'incontro piu'
volte richiesto dalla Regione Toscana e prescindendo dalla prescritta
intesa decideva di commissariare l'Autorita' portuale di Livorno.
    Il  Ministro  ha  infatti nominato, con decreto del 2 luglio 2003
(doc.  1),  il  dott. Bruno Lenzi (e quindi il candidato sul quale la
regione   aveva   gia'   manifestato   il  proprio  dissenso),  quale
Commissario  dell'Autorita'  portuale  di  Livorno,  senza un termine
predefinito di durata.
    Il provvedimento in oggetto e' gravemente pregiudizievole per gli
interessi dell'amministrazione regionale in quanto viola, come meglio
si  dira' in seguito, le competenze costituzionalmente garantite alla
regione, nelle materie del governo del territorio, porti ed aeroporti
civili,  grandi  reti  di  trasporto  e di navigazione, commercio con
l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici.
    La  regione  intende,  quindi, proporre conflitto di attribuzione
avverso  tale  decreto.  A conforto della ammissibilita' del presente
ricorso, e' possibile svolgere le seguenti considerazioni.
    Secondo  il  costante orientamento di codesta Corte, il conflitto
di  attribuzione  puo'  essere  proposto non solo .per rivendicare la
titolarita'  di  attribuzioni  costituzionalmente conferite, ma anche
per  la  difesa di proprie competenze di natura costituzionale che si
suppongono  menomate  o impedite in seguito all'esercizio illegittimo
di  poteri  altrui.  In  altri  termini,  e'  stato  ammesso anche il
conflitto  c.d.  da  menomazione, consentendo cioe' di ricorrere allo
strumento del conflitto anche quando si lamenta non l'appartenenza di
un potere o di una competenza, ma solo il cattivo uso dello stesso da
parte  del  suo  legittimo  titolare che viene ad incidere o a creare
turbativa  nei  confronti  di  poteri o competenze costituzionalmente
riconosciute al ricorrente.
    A  nulla  vale  eccepire,  quindi,  che  nel caso non si versa in
un'ipotesi  di vindicatio potestatis, avendo la Corte costituzionale,
in  piu'  occasioni  e  in  termini assai precisi, affermato che: «la
figura  dei  conflitti  di  attribuzione  non  si restringe alla sola
ipotesi  di  contestazione  circa l'appartenenza del medesimo potere,
che ciascuno dei soggetti contendenti rivendichi a se', ma si estende
a  comprendere  ogni  ipotesi in cui dall'illegittimo esercizio di un
potere  altrui  consegua  la menomazione di una sfera di attribuzioni
costituzionalmente   assegnate   all'altro   soggetto»  (Corte  cost.
n. 432/1994; si vedano, altresi', le sentenze nn. 444 e 126 del 1994,
132  del 1993, 473 e 245 del 1992, 204 del 1991). Situazione, questa,
che  ricorre  pienamente in relazione alla domanda prospettata con il
ricorso   in   esame,  dove  la  lesione  della  sfera  di  autonomia
costituzionalmente garantita alle regioni nelle materie summenzionate
consegue  alla  nomina  di un Commissario straordinario, disposta dal
Ministro   all'evidente  scopo  di  eludere  la  procedura  di  legge
prescrivente  l'intesa  (art. 8,  primo  comma della legge 28 gennaio
1994,  n. 84),  stante  il  difetto,  nella fattispecie de qua, delle
circostanze  di fatto e delle ragioni giuridiche che avrebbero potuto
rendere praticabile una simile soluzione.
    Parimenti  dagli atti traspare con evidenza che nella fattispecie
manca  una  efficace  risposta alla richiesta di partecipazione della
Regione Toscana al procedimento di intesa.
    Il Ministro si e' limitato ad indicare un nome sul quale ottenere
il  consenso  della  regione, con cio' dimostrando l'insussistenza di
una  effettiva  volonta'  di addivenire ad una definizione concordata
del contenuto dell'atto di nomina.
    Ne'  riscontro  alcuno,  come visto, e' stato dato alla legittima
richiesta  di  un  incontro  urgente  da  parte  del Presidente della
Regione Toscana.
    L'intesa,  in  questa  materia,  e'  stata  chiaramente posta dal
legislatore     a     salvaguardia     di    prerogative    regionali
costituzionalmente   garantite   nelle   materie   del   governo  del
territorio,  porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione,   commercio   con   l'estero,   turismo   ed   industria
alberghiera, lavori pubblici.
    La sua violazione, quindi, non puo' non integrare una fattispecie
idonea   a  far  sorgere  un  conflitto  di  attribuzioni.  La  Corte
costituzionale,  difatti, ha espressamente affermato che il conflitto
di  attribuzione  «e' ammissibile non soltanto se ricorra l'invasione
di   competenza   ma   anche   quando   l'ordinamento   richieda   la
collaborazione  di  una pluralita' di enti e, per contro, uno di essi
provveda  autonomamente,  senza  tener  conto  della potesta' altrui»
(sent. n. 286 del 1985).
    Il  provvedimento,  pertanto,  lede  le competenze costituzionali
garantite alle regioni per i seguenti motivi di:

                            D i r i t t o

    1.  -  Violazione  del  principio  di  leale cooperazione e degli
artt. 5, 117 e 118 della Costituzione.
    1.A. - Il decreto impugnato e' stato assunto in totale violazione
dell'art. 8,  primo comma, della legge n. 84/1994 il quale statuisce:
«il  presidente  (dell'Autorita' portuale) e' nominato, previa intesa
con  la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  nell'ambito di una terna di esperti di massima e
comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei
trasporti  e  portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai
comuni   e  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura,  la  cui competenza territoriale coincide, in tutto o in
parte,  con la circoscrizione di cui all'art. 6, comma 7. La terna e'
comunicata  al  Ministro  dei  trasporti e della navigazione tre mesi
prima  della  scadenza  del  mandato. Il Ministro, con atto motivato,
puo'  chiedere  di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una
seconda  terna  di  candidati  nell'ambito  della quale effettuare la
nomina.  Qualora  non  pervenga  nei  termini alcuna designazione, il
Ministro   nomina   il   presidente  previa  intesa  con  la  regione
interessata,  comunque  tra  personalita'  che risultano esperte e di
massima   e   comprovata  qualificazione  professionale  nei  settori
dell'economia dei trasporti e portuale».
    Dalla norma citata si evince in modo inequivocabile che:
    1.  - In prima fase, la nomina del presidente avviene nell'ambito
di una terna di esperti designati dalla provincia, dai comuni e dalla
Camera di commercio;
    2.  - In una seconda eventuale fase del procedimento, che si apre
se  il  Ministro chiede motivatamente di comunicare una seconda terna
di  candidati,  la  scelta  del  nominando diventa libera qualora non
pervenga  alcuna  designazione  nel  termine  di  trenta giorni dalla
richiesta;
    3.  -  Nell'una  e  nell'altra fase, per la nomina del presidente
occorre comunque l'intesa con la regione interessata.
    Nel caso in esame, preso atto del dissenso espresso dalla regione
rispetto  al  candidato prescelto (nell'ambito della terna di esperti
ritualmente  designati,  in  prima fase, dai soggetti competenti), il
Ministro ha ritenuto di avvalersi della facolta' prevista dalla norma
in esame di richiedere agli enti locali e alla Camera di commercio le
seconde  designazioni  e,  ottenutele,  non ha attivato la prescritta
procedura   dell'intesa   con   la  regione  ed  ha  invece  nominato
ugualmente,  con  l'escamotage del commissariamento, il candidato sul
quale,  nella  prima  fase,  la  regione  aveva  espresso  il proprio
motivato   dissenso.   Il  commissariamento  viene  giustificato  con
l'avvenuta   scadenza   del   termine  di  prorogatio  del  pregresso
presidente.
    La   giustificazione,  in  realta',  e'  puramente  formalistica:
accettando  il  percorso seguito dal Ministro, sarebbe infatti sempre
possibile  eludere la necessita' dell'intesa con la regione, in tutti
i  casi  in cui questa e' prescritta, semplicemente dilatando i tempi
della  procedura  fino  a  provocare  la necessita' di una «soluzione
d'urgenza».
    Cio'   viola   evidentemente   la   previsione   dell'intesa,  da
intendersi,  nella  sua  piu' accreditata accezione logico-giuridica,
quale  consenso  o  accordo  sul  nominativo  del candidato prescelto
ovvero,   piu'   analiticamente  ed  incisivamente,  quale  paritaria
codeterminazione  del  contenuto  dell'atto  sottoposto ad intesa, da
realizzare   e   ricercare,  laddove  occorra,  attraverso  reiterate
trattative   volte   a  superare  le  divergenze  che  ostacolino  il
raggiungimento dell'accordo.
    Tale    orientamento    e'    espresso    dalla    giurisprudenza
costituzionale.  Quest'ultima,  in  particolare,  ha  evidenziato che
l'intesa   rappresenta   lo   strumento   essenziale  per  assicurare
l'attuazione  del  principio  di  leale  cooperazione,  che  trova un
esplicito  fondamento nell'art. 5 della Cost. e che deve presiedere e
regolare   l'esercizio  delle  competenze  interferenti  di  Stato  e
regioni,   consentendo  di  conciliare  gli  interessi  di  cui  sono
portatori  tali  enti  dotati  entrambi  di rilevanza costituzionale.
Cosi'  la Corte costituzionale ha definito l'intesa come lo strumento
che  si  esplica  «in  una  paritaria  codeterminazione del contenuto
dell'atto  sottoposto ad intesa» (Corte cost., sent. n. 351/1991), e,
ancora,  come «una tipica forma di coordinamento paritario, in quanto
comporta  che  i soggetti partecipanti siano posti sullo stesso piano
in  relazione  alla decisione da adottare, nel senso che quest'ultima
deve  risultare  come  il  prodotto  di  un accordo e, quindi, di una
negoziazione   diretta   fra   il   soggetto   cui  la  decisione  e'
giuridicamente imputata e quello la cui volonta' deve concorrere alla
decisione  stessa»  (Corte  cost.  n. 337/1989 e, nello stesso senso,
sentt.   nn. 116/1994;   21/1991;   220/1990;  747/1988).  Dunque  la
caratteristica  fondamentale  dell'istituto  dell'intesa  e' data dal
fatto   che,  a  fronte  di  materie  interferenti  e  di  competenze
concorrenti,  e'  necessario  che  si addivenga alla codeterminazione
paritaria del contenuto finale da parte dello Stato e delle regioni e
cio'   perche',   altrimenti,   i   poteri   statali  comprimerebbero
eccessivamente le competenze regionali costituzionalmente garantite.
    La  suddetta giurisprudenza della Corte costituzionale, elaborata
durante  la  vigenza  del  previgente art. 117 della Costituzione, e'
maggiormente  valida oggi, a seguito dell'avvenuta riforma del titolo
V  della  parte  seconda  della  Costituzione,  operata  dalla  legge
costituzionale  n. 3/2001:  l'accresciuta  autonomia  regionale  e la
posizione  di  parita' e di equiordinazione riconosciuta allo Stato e
alle  regioni  rendono ancora piu' necessario rispetto al passato che
l'intesa   sia   interpretata  ed  applicata  nel  significato  sopra
evidenziato  di  strumento  per  la  codeterminazione  paritaria  del
contenuto dell'atto.
    La  violazione  di tale intesa nel caso in esame arreca una grave
lesione delle competenze regionali.
    Il  Presidente  dell'Autorita'  portuale,  infatti,  e'  l'organo
fondamentale  che  rappresenta  la  stessa  Autorita'  portuale  e ne
coordina l'attivita'; egli presiede il Comitato portuale e svolge nei
confronti  di  quest'ultimo  un  ruolo propositivo in merito al piano
operativo  triennale  (concernente  le  strategie  di  sviluppo delle
attivita'   portuali),  ed  ancora  in  ordine  al  piano  regolatore
portuale,  ai  bilanci, alle gare per l'affidamento dell'attivita' di
manutenzione  ordinaria e straordinaria e per le forniture. Rientrano
infine   fra   i   compiti   direttamente   affidati   al  Presidente
dell'Autorita'  portuale: l'amministrazione delle aree e dei beni del
demanio  marittimo  compreso  nella  circoscrizione  territoriale; le
attivita'  inerenti le operazioni portuali, le concessioni sulle aree
demaniali e sulle banchine, etc.
    In  sostanza  il  Presidente  dell'Autorita'  determina  in  modo
incisivo   le   scelte   dell'Autorita'   medesima   e   tali  scelte
inevitabilmente  interferiscono sulle competenze regionali. Infatti a
seguito   della   recente   riforma   degli  artt. 117  e  118  della
Costituzione,  gia'  citata,  il  settore  dei  porti civili e' stato
demandato  alla  potesta' legislativa concorrente delle Regioni senza
distinguere  tra  aree portuali aventi rilevanza economica regionale,
ovvero  nazionale o internazionale. Il nuovo sistema delle competenze
in materia di demanio marittimo, ed in generale in materia di porti e
di  attivita'  portuali,  si  e'  sviluppato  nel  senso di un sempre
maggiore  spazio  di  intervento  del  legislatore regionale e di una
crescente  centralita'  del  comune  come  naturale conseguenza della
progressiva  attuazione  del  principio di sussidiarieta' e del cosi'
detto federalismo amministrativo.
    Non  puo' quindi dubitarsi che la regolamentazione dell'Autorita'
portuale  (di cui, si ripete, il Presidente e' l'organo fondamentale)
verra'  ad  interferire  con le potesta' costituzionalmente garantite
alle  regioni  nelle  materie  del  governo  del  territorio, porti e
aeroporti   civili,  grandi  reti  di  trasporto  e  di  navigazione,
commercio  con  l'estero,  turismo  ed  industria alberghiera, lavori
pubblici.
    Pertanto  l'interferenza  del ruolo del Presidente dell'Autorita'
con  molteplici  competenze  regionali  costituzionalmente  garantite
impone  di  interpretare l'intesa richiesta dall'art. 8, primo comma,
della  legge  n. 84/1994 come forma di codeterminazione paritaria del
contenuto dell'atto, come tale necessaria ed inibente la nomina di un
presidente che non sia individuato a seguito della prescritta intesa.
Tale  tesi  e' confermata dal fatto che, come gia' rilevato, la legge
n. 84/1994,  quando  richiede l'intesa con le regioni, non stabilisce
che  in caso di suo mancato raggiungimento lo Stato possa prescindere
da questa e provvedere unilateralmente, mentre il legislatore, quando
ha  voluto  assegnare  allo  Stato  il  potere di provvedere anche in
mancanza  di  intesa,  lo  ha  espressamente  previsto:  si  veda  in
proposito  l'art. 3  del  decreto  legislativo  n. 281/1997  ove, nel
disciplinare  le  intese  con  la  Conferenza Stato- Citta' autonomie
locali,  e'  stato stabilito che se l'intesa con la Conferenza non e'
raggiunta  entro  trenta  giorni,  il  Consiglio  dei  ministri  puo'
provvedere in mancanza dell'intesa, previa adeguata motivazione.
    Percio'  la  nomina  del  Commissario  straordinario, nel caso di
specie,  attesa  la  carenza  dei  presupposti  che  avrebbero potuto
rendere  praticabile  una  tale  soluzione  (di  cui  si dira' meglio
infra),  e'  stata  disposta  all'evidente  scopo  di disapplicare il
disposto  normativo  prescrivente l'intesa. Infatti il Ministro, dopo
aver  preso  atto  della  mancata  intesa  con la Regione Toscana, ha
deciso  di chiedere nuove designazioni agli enti locali e alle Camere
di  commercio.  Ottenute  tali  designazioni,  non  ha  in alcun modo
coinvolto  la regione, ma l'ha totalmente ignorata; invece, come gia'
rilevato,  il  citato  art. 8,  primo  comma,  della legge n. 84/1994
avrebbe  imposto  -  a fronte delle designazioni rinnovate la seconda
volta  con  nuovi nomi o con la conferma dei precedenti - di chiedere
nuovamente   l'intesa   con  la  regione.  A  cio'  va  aggiunto  che
l'Autorita'  statale  non  ha mai risposto alle richieste di incontro
espressamente  sollecitate  dalla  regione  proprio  per  cercare una
soluzione  concordata.  Alla  luce  di  tutto  quanto sopra, non puo'
negarsi che il ricorso alla figura del Commissario straordinario, nel
caso di specie rappresenta un mero artifizio per eludere la procedura
stabilita   dalla  legge  per  la  legittima  nomina  del  Presidente
dell'Autorita'   portuale,   con   grave   lesione  delle  competenze
regionali.
    1.B.  -  Potrebbe essere obiettato che la Corte costituzionale ha
affermato talvolta che l'intesa puo' connotarsi in modo meno incisivo
a  fronte  di  un  pericolo  di pregiudizio per l'interesse nazionale
(c.d. intesa in senso debole).
    In  merito si contesta l'applicabilita' di tale principio al caso
in esame, sia perche' non e' ravvisabile un imminente pregiudizio per
un  prevalente  interesse  nazionale,  sia  perche'  quelle  pronunce
costituzionali   non   appaiono   piu'  conformi  al  mutato  sistema
costituzionale,  introdotto  con  la  modifica  del  titolo  V  della
Costituzione.
    Come  sopra  rilevato  gli  accresciuti poteri regionali previsti
dall'art. 117 Cost., la totale parita' Stato-Regioni introdotta dalla
Legge  costituzionale  n. 3/01,  con  l'eliminazione  nelle norme del
titolo  V  di ogni riferimento all'interesse nazionale come possibile
limite  alle potesta' regionali non giustificano piu' le c.d. «intese
in  senso  debole»  che  si  fondavano,  si  ripete,  su riconosciuti
preminenti interessi nazionali.
    In  denegata  ipotesi,  va  rilevato  che  anche  nei casi in cui
l'intesa  e' stata interpretata nella sua veste piu' debole, la Corte
ha,  comunque, ravvisato la necessita' di una «trattativa che superi,
per  la  sua  flessibilita'  e  bilateralita', il rigido schema della
sequenza  non  coordinata  di  atti  unilaterali»  (sent. n. 21/1991)
(cioe' la semplice emissione di un parere o di una proposta).
    In  altri termini, la Corte pur sottolineando che «l'intesa (...)
deve  intendersi come paradigma di concertazione, cui tuttavia non e'
possibile  attribuire  un  contenuto  di  uguale spessore nelle varie
ipotesi»  (Corte  cost.,  sent.  n. 302  del 1994) ha sempre ritenuto
necessari,  quale che sia la formalita' o la modalita' di espressione
osservata,   una   negoziazione  e  un  contatto  tra  le  parti;  la
concordanza  della volonta' delle parti interessate (sent. 514/1988);
un  atteggiamento  ispirato  alla correttezza e all'apertura verso le
posizioni  altrui  (sent.  379/1992);  una  lealta' del comportamento
tenuto  (sent. 116/1994), perche' «l'intesa non puo' consistere in un
mero  onere  di  informazione  da  parte  dello  Stato» (sent. citata
116/1994).
    In  definitiva, e' necessario che quantomeno si attui una fase di
dialogo  fra le due parti e che si realizzi un contatto tra i diversi
interessi  ed  una  dialettica  leale  e costruttiva fra i differenti
soggetti di rilevanza costituzionale.
    E'  evidente  che, nel caso in esame, i suddetti criteri non sono
stati  rispettati  perche',  come visto, nella condotta del Ministero
non e' dato riscontrare alcuna apertura verso la controparte e le sue
istanze, come invece sarebbe stato necessario.
    Come  gia'  evidenziato in fatto, la nota inviata dal Ministro al
Presidente  della  Regione  Toscana  in  data 10 marzo 2003 (doc. 6),
concreta a ben vedere solo l'intenzione di assolvere ad un mero onere
di  informazione.  In  realta'  le  iniziative  regionali  volte alla
definizione  dell'intesa,  cosi'  come  prescritto  dalla legge, sono
rimaste  inopinatamente  senza  alcun  riscontro. Infatti, si ripete,
dopo  le  seconde  designazioni  degli enti interessati, il Ministro,
invece  di  attivare  i  necessari  contatti  con il Presidente della
regione,  ha  unilateralmente  deciso  di  commissionare  l'Autorita'
portuale di Livorno.
    Appare,  quindi,  davvero arduo sostenere che l'Autorita' statale
abbia  rispettato la leale cooperazione ed abbia attuato una efficace
trattativa   e   un  costruttivo  confronto  con  le  amministrazioni
regionali, visto che non ha neppure risposto alle reiterate richieste
di incontro da parte della Regione Toscana.
    1.C.  -  Secondo  quanto  stabilito  nel  decreto  impugnato,  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  deciso per il
commissariamento  dell'Autorita'  portuale di Livorno sul presupposto
che  era  ormai  scaduto il termine massimo di quarantacinque giorni,
previsto  dall'art.  3  della legge citata in epigrafe per l'istituto
della prorogatio.
    E'  d'obbligo  pero' evidenziare che, nella fattispecie in esame,
sussistevano   i   margini  temporali  per  completare  la  ordinaria
procedura per la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale, ed in
particolare per raggiungere l'intesa con la regione.
    Come  evidenziato  in  fatto, dopo le prime designazioni da parte
degli   enti  del  gennaio/febbraio  2003  (doc.  3,  4  e  5)  e  la
comunicazione  del  dissenso  regionale sul nominativo «indicato» dal
Ministro del marzo 2003 (doc. 7), il Ministro ha lasciato passare ben
2 mesi senza prendere alcuna iniziativa.
    Solo  con  la  nota  del 21 maggio 2003 (doc. 9), quando gia' era
arrivato    a    scadenza    il   mandato   dell'uscente   Presidente
dell'Autorita',  Nereo  Marcucci,  richiedeva  agli  enti,  ulteriori
designazioni.
    Tali  designazioni  pervenivano al Ministero, al piu' tardi il 20
giugno  2003  (cfr.  la  deliberazione  della  Provincia  di Livorno,
inviata via fax, doc. 12).
    Posto  che  il periodo di prorogatio scadeva il 2 luglio 2003, e'
evidente  che il Ministro aveva tutto il tempo per ricercare l'intesa
con la regione.
    Il  Ministro  invece  ha  lasciato  trascorrere  inutilmente tale
periodo,  senza  contattare  in alcun modo la Regione Toscana, e alla
scadenza,   in  data  2  luglio  2003,  ha  nominato  il  Commissario
straordinario.
    Anche  tali  motivi  confermano  che  la suddetta nomina e' stata
illegittimamente  disposta  per  eludere  la  disciplina  legislativa
prescrivente l'intesa.
    2. - Ulteriore violazione degli artt. 117 e 118 Cost.; violazione
dei principi di riserva di legge, buon andamento ed imparzialita' dei
pubblici uffici; violazione dell' art. 97 della Costituzione.
    2.A.  -  La  nomina del Commissario e' stata disposta in mancanza
delle circostanze di fatto e dei presupposti di diritto che avrebbero
potuto legittimare un simile provvedimento.
    L'organo  straordinario  costituisce,  per definizione, eccezione
all'assetto organizzativo della p.a. in un dato ordinamento positivo.
    In  un ordinamento come quello italiano che affonda le sue radici
nei  principi  di  riserva  legge, buon andamento e imparzialita' dei
pubblici uffici, gli organi amministrativi straordinari devono essere
sempre istituiti e disciplinati per legge.
    Non   esiste   nel   nostro  ordinamento  alcuna  norma  cui  sia
riconducibile,   sia  pure  solo  indirettamente,  la  nomina  di  un
Commissario straordinario in un caso come quello in esame.
    A  questo proposito si osserva che la legge n. 84/1994 prevede il
commissariamento   dell'Autorita'   portuale   nelle   sole   ipotesi
tassativamente  indicate  all'art. 7,  commi  3  e  4.  Dal combinato
disposto   dei   commi  appena  richiamati  emerge  che  il  Ministro
competente   puo'   nominare   un   Commissario,   esclusivamente  in
conseguenza   alla   revoca   del  mandato  al  presidente  e/o  allo
scioglimento   del  comitato  portuale  disposti  o  per  la  mancata
approvazione  del  piano operativo riennale (nel termine indicato dal
successivo  art. 9,  comma  3  della stessa legge n. 84/1994, e cioe'
entro novanta giorni dall'insediamento del comitato portuale), ovvero
quando  il  conto  consuntivo  presenti  un  disavanzo. La nomina del
Commissario  deve  esser  fatta contestualmente nel decreto di revoca
e/o   scioglimento,  per  un  termine  massimo  di  sei  mesi  e  con
riferimento alle specifiche attribuzioni indicate nel decreto stesso.
    Altra  ipotesi  di  commissariamento  era  prevista  dalla  legge
(art. 20)  per  il  periodo  transitorio,  ipotesi  non  piu' vigente
essendosi ormai nella fase a regime.
    Non   e'   prevista,   invece,   la   nomina  di  un  Commissario
straordinario,  in  ragione  dell'avvenuta  scadenza  dei  termini di
durata dell'organo ordinario.
    La  continuita' e la funzionalita' della gestione amministrativa,
infatti,  sono  affidate, in questa ipotesi, ad una diversa procedura
che  rinviene,  come  gia'  detto,  nell'intesa  Stato-regione il suo
caposaldo.
    La  nomina  del  Commissario  dell'Autorita'  portuale  non trova
giustificazione    neanche    alla   luce   dei   principi   generali
dell'ordinamento.  Come  e'  noto,  gli  organi  straordinari possono
essere nominati in tre ipotesi:
        1) gravi violazioni di legge;
        2) gravi irregolarita' di gestione;
        3) catastrofi e calamita' naturali.
    In  altri  termini,  solo  violazioni  di legge gravi, ripetute e
consapevoli,  sintomi  cioe' di gravi disfunzioni del funzionamento e
di  una  conduzione  disordinata  dell'istituzione,  giustificano  la
sostituzione commissariale (cfr. L. Tumiati e G. Berti, Commissario e
commissione  straordinaria,  in  Enc.  dir. 1960, VII, 842; G. Rizza,
Commissario,   I),   in   Enc.  giu.  1988,  VII,  1;  G.  Vermiglio,
Commissario,  II),  in  Enc.  giu.  1988,  VII,  1; T. Klitsche De La
Grange,  Gli  organi  amministrativi straordinari, in Il Consiglio di
Stato, 1984, P. II, 431).
    Nel   caso   in  esame  non  sussistono  evidentemente  i  citati
presupposti,  con  conseguente sussistenza dei vizi eccepiti, perche'
la  nomina  di  un commissario, in sostituzione del presidente, lede,
per   i  motivi  esposti  al  precedente  punto  1),  le  prerogative
costituzionalmente   riconosciute   alle  regioni  nelle  numerose  e
rilevanti  materie connesse con le competenze dell'Autorita' portuale
(come  gia'  rilevato:  governo  del  territorio,  porti ed aeroporti
civili,  grandi  reti  di  trasporto  e di navigazione, commercio con
l'estero, turismo ed industria alberghiera, lavori pubblici).
    A  tutto  cio',  va  aggiunto  che  il  Ministro ha nominato, con
decreto  del  2  luglio 2003, il dott. Bruno Lenzi, quale Commissario
straordinario  dell'Autorita'  portuale  di Livorno «fino alla nomina
del   Presidente   della   medesima  Autorita»  (art. 1  del  decreto
impugnato, doc. 1).
    Dunque  e'  stata  disposta una nomina senza un termine di durata
certo  e  predefinito,  perche' e' rimesso all'esclusiva volonta' del
Ministro procedere o meno a definire il legittimo procedimento.
    Non  si  puo'  fare, quindi, a meno di censurare l'incerta durata
della  gestione  commissariale, che puo' durare all'infinito, perche'
il Ministro potrebbe - come sta facendo - non ricercare alcuna intesa
con  la  regione e cosi' non nominare mai il presidente; in tal modo,
la  gestione  commissariale  si  dilata sino al punto da far apparire
come  ordinario  un  sistema  eccezionale  e  limitato nel tempo, con
ulteriore,     grave    lesione    delle    attribuzioni    regionali
costituzionalmente garantite.
    Alla    «indeterminatezza   di   durata   stabilita   nell'ultimo
provvedimento ancorche' certa nel quando» va aggiunta «la precarieta'
dell'istituto  dell'amministrazione  straordinaria  che  (...) incide
sull'attuazione  di programmi a medio e lungo termine, comporta ex se
una  gestione  precaria  e  (...)  non assicura la rappresentativita'
degli  interessi  degli enti locali coinvolti (...)» (C. conti, sent.
n. 11/2000).
    La  temporaneita'  e'  una  caratteristica ricorrente anche negli
organi  ordinari,  ma  e'  senz'altro  particolarmente  necessaria in
quelli   straordinari,   dato  il  collegamento  con  una  situazione
eccezionale  e  transeunte,  presupposto  della  loro  costituzione e
attivazione.
    Cio'  trova  conferma  nella  lettera dell'art. 7, comma 4, della
legge  n. 84/1994,  la quale espressamente prevede che, nelle ipotesi
tassative  di  commissariamento dell'Autorita' portuale (peraltro, si
ripete,   estranee   alla   fattispecie  in  esame),  la  nomina  del
commissario non puo' mai superare la durata massima di sei mesi.
    Percio' il decreto impugnato, non apponendo un termine certo alla
durata  di  un  organo  straordinario,  viola  anche  i  principi  di
imparzialita', buon andamento dell'amministrazione e della riserva di
legge,  sanciti  dall'art. 97  Cost.;  trattasi  di violazione che la
ricorrente  e'  legittimata  a far valere perche' la stessa determina
una   menomazione   delle   competenze  regionali  costituzionalmente
garantite  nelle  piu'  volte  richiamate  materie  del  governo  del
territorio,  porti ed aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di
navigazione,   commercio   con   l'estero,   turismo   ed   industria
alberghiera, lavori pubblici. Infatti il commissario - il cui mandato
ha un termine di scadenza incerto, rimesso all'esclusiva volonta' del
Ministro  che  fino  ad oggi non ha ricercato l'intesa - non e' stato
scelto  in conformita' alla procedura di legge prescrivente l'intesa,
la  quale,  si  ripete, e' posta a tutela delle molteplici competenze
regionali incise dall'attivita' del vertice dell'Autorita' portuale.
    2.B.  -  In  base  agli artt. 7 e seguenti della legge n. 84/1994
sono organi dell'Autorita' portuale:
        il   presidente,   con   le   gia'   indicate   funzioni   di
rappresentanza  dell'ente,  di proposizione degli atti fondamentali e
di coordinamento delle attivita';
        il  comitato  portuale  -  di  cui  fa parte, quale membro di
diritto,  tra gli altri, anche il presidente della giunta regionale o
un  suo delegato - con rilevanti funzioni, tra cui l'approvazione del
piano  operativo  triennale,  che definisce le azioni per lo sviluppo
portuale, nonche' l'adozione del piano regolatore portuale;
        il Segretariato generale, nominato dal Comitato portuale, per
lo  svolgimento  di  tutte  le  attivita' necessarie al funzionamento
dell'Autorita' portuale;
        il collegio dei revisori dei conti.
    Il  decreto  impugnato appare sostituire, tramite il commissario,
non  solo  il  presidente  ma  anche gli altri organi, in particolare
anche  il  Comitato  portuale,  anch'esso  scaduto  e che deve essere
rinnovato  dal nuovo presidente, ai sensi dell'art. 9, secondo comma,
della  legge  n. 84/1994.  Infatti  il  decreto  impugnato all'art. 2
dispone  che «il commissario e' preposto alla gestione dell'Autorita'
portuale  di Livorno, esercitando i poteri e le attribuzioni indicate
dalla   legge   n. 84/1994  e  successive  modificazioni»:  con  tale
previsione  si  viene  quindi a riconoscere in capo al commissario il
plenum dei poteri, altrimenti suddivisi, in base al sistema normativo
vigente in materia, tra tutti gli organi dell'Autorita' portuale.
    La  circostanza  rileva  anche  sotto  lo specifico profilo dello
svuotamento  dei  poteri del Comitato portuale di cui fa parte, quale
membro  di  diritto,  tra gli altri, anche il presidente della giunta
regionale.
    In  particolare,  a questo ultimo proposito preme evidenziare che
aver   superato   la   previsione  del  Comitato  portuale,  e  cioe'
dell'organo  operativo  dell'Autorita'  in  questione, significa aver
rinunciato  alla  sede  in  cui,  per  legge, si compongono i diversi
interessi ivi rappresentati, concentrando in capo ad un solo soggetto
tutte  le competenze, e cio' determina dunque una grave lesione delle
attribuzioni  regionali,  nonche' violazione del principio di riserva
di  legge,  imparzialita'  e buona amministrazione di cui all'art. 97
Cost.
    Ma i suddetti vizi sussistono parimenti anche nell'ipotesi in cui
l'art. 2  del  decreto,  nella sua ambigua formulazione, abbia inteso
attribuire  al  commissario solo i poteri del presidente. In tal caso
infatti   il  commissario,  unilateralmente  scelto  ed  imposto  dal
Ministro,  anziche'  il  presidente  regolarmente nominato secondo la
procedura   dell'intesa,   verrebbe  a  nominare  il  nuovo  Comitato
portuale,  fondamentale  organo  di  gestione dell'Autorita' portuale
medesima.
    La sussistenza dei vizi denunciati viene ulteriormente confermata
dal  fatto  che  l'ampia  formulazione del gia' richiamato art. 2 del
decreto  attribuisce  al  commissario  nominato  non solo la gestione
ordinaria.
    In base ai principi generali dell'ordinamento, l'instaurazione di
gestioni  commissariali  comportano  necessariamente  la  limitazione
dell'azione di tali organi alla sola ordinaria amministrazione.
    Tale  tesi  trova  conferma,  per  quanto  qui  interessa,  nella
disposizione  di cui al gia' piu' volte citato art. 7, comma 4, legge
n. 84/1994,  in  base al quale, il decreto di nomina del commissario,
ivi disciplinato (previsione, si ripete, estranea alla fattispecie de
qua),   deve  indicare  specificatamente  le  attribuzioni  a  questo
conferite:  non  puo'  pertanto  trattarsi  di  un potere generale ed
onnicomprensivo.
    L'ampiezza  delle attribuzione riconosciute al commissario con il
decreto impugnato, tra l' altro, si ricorda, per un periodo di durata
indeterminata   ed   imprecisata,   contrasta  evidentemente  con  il
principio   di   buona  amministrazione  costituzionalmente  previsto
all'art. 97  Cost.  e con il rispetto delle attribuzioni regionali in
materia riconosciute dall'art. 117 Cost.
                              P. Q. M.
    Si  chiede che la Corte costituzionale dichiari che non spetta al
Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti provvedere alla nomina
in oggetto e per conseguenza annulli il d.m. n. 11129/MM del 2 luglio
2003  per violazione degli artt. 117 e l 18 della Costituzione, anche
in relazione agli artt. 5 e 97 Cost.
    Si depositano i seguenti documenti:
        1)  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 2 luglio 2003, n. 11129 MM;
        2) nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
16 gennaio 2003, prot. 735 MM;
        3)  provvedimento  del  sindaco  del Comune di Livorno del 10
febbraio  2003,  prot.  11907,  trasmesso  con  nota comunale dell'11
febbraio 2003, prot. n. 12084;
        4)  provvedimento  del  Presidente della Provincia di Livorno
dell'11  febbraio  2003,  prot.  7996,  trasmesso  con  nota  dell'11
febbraio 2003, prot. n. 8073;
        5)  nota  della  Camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura di Livorno del 22 gennaio 2003, prot. n. 1148;
        6) nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 marzo 2003, prot. 4459 MM;
        7)  nota  del  Presidente  della Regione Toscana del 27 marzo
2003, prot. n. 101/5647/3.14;
        8)  nota  del  Presidente  della Regione Toscana del 7 maggio
2003, prot. n. 101/8110/3.6.3;
        9) nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
21 maggio 2003, prot. 8799 MM;
        10)  nota  del Presidente della Regione Toscana del 12 giugno
2003, prot. n. 101/10341/3.6.3;
        11)  nota  della Camera di commercio, industria artigianato e
agricoltura di Livorno del 19 giugno 2003;
        12)  provvedimento  del Presidente della Provincia di Livorno
del  20  giugno  2003,  prot. 32958, trasmesso via fax il 20 febbraio
2003 e con nota in pari data, prot. n. 1613;
        13)  provvedimento  del  sindaco del Comune di Livorno del 20
giugno  2003,  prot. n. 51770, trasmesso con nota del 20 giugno 2003,
prot. n. 51773.
    Si  deposita  altresi'  la  delibera di autorizzazione a stare in
giudizio.
          Firenze, addi' 11 agosto 2003
               Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni
03C0977