N. 695 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 gennaio 2003

Ordinanza   emessa   il   14   gennaio  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  21  agosto  2003)  dal  tribunale  di  Modena nel
procedimento penale a carico di Nefzi Lamjed

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevole  disparita' di trattamento rispetto all'analogo reato
  di  rientro  nel  territorio  dello  Stato  a seguito di espulsione
  amministrativa,  per  il quale e' previsto l'arresto facoltativo in
  flagranza.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies,  aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, in
  relazione all'art. 13, comma 13-ter, del decreto medesimo.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.37 del 17-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente oridinanza.

                          Rilevato in fatto

    Nefzi Lamjed, in data 14 gennaio 2003 alle ore 1.55 veniva tratto
in  arresto  da  personale  della  Squadra  Volante della Questura di
Modena  per  il  reato  previsto  e  punito  dall'art. 14 comma 5-ter
decreto  legislativo  n. 286/1998 come modificato dalla legge 189/02.
All'udienza fissata per la convalida in data 14 gennaio 2003 alle ore
12  avanti  al tribunale di Modena il P.M. insisteva per la convalida
dell'arresto,  mentre  il  difensore  dell'imputato  si  rimetteva  a
giustizia.

                         Ritenuto in diritto

    L'art. 14  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 come modificato
dall'art. 13  della  legge  30  luglio  2002  n. 189  prevede  che lo
straniero  (attinto  da  un  decreto  di espulsione del prefetto o di
respingimento del questore), su provvedimento del questore soggetto a
convalida  giurisdizionale  entro  48  dall'adozione,  sia trattenuto
presso  il  centro di permanenza temporanea ed assistenza piu' vicino
per  un  tempo di trenta giorni, prorogabili dal giudice di ulteriori
trenta  giorni  su  richiesta  dello stesso questore, qualora non sia
possibile    eseguirne   con   immediatezza   l'espulsione   mediante
accompagnamento  alla  frontiera ovvero respingimento perche' occorre
procedere  al  suo  soccorso, ad accertamenti supplementari in ordine
alla   sua  identita'  o  nazionalita',  ovvero  all'acquisizione  di
documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' del vettore o
altro  mezzo  di  trasporto idoneo (commi 1, 2, 3, 4 e 5). Quando non
risulta  possibile  trattenere  lo  straniero  presso  un  centro  di
permanenza  temporanea,  ovvero  quando  sono  decorsi  i  termini di
permanenza   senza  che  siano  stati  eseguiti  l'espulsione  od  il
respingimento,  il  questore  ordina  per  iscritto allo straniero di
lasciare  il territorio dello Stato entro il termine di giorni cinque
indicando   le  conseguenze  penali  conseguenti  alla  trasgressione
dell'ordine (comma 5-bis).
    Lo  straniero  che  senza  giustificato  motivo  si trattiene nel
territorio  dello  Stato  in  violazione  dell'ordine  impartito  dal
questore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno (comma 5-ter)
e  per  tale  condotta  e'  previsto  l'arresto  obbligatorio  (comma
5-quinquies).
    Cio'   premesso   si   ritiene   sussistente   una  questione  di
legittimita'   costituzionale   con   riferimento  all'art. 14  comma
5-quinquies  d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 30 luglio
2002  n. l89  in  relazione  all'art. 13  comma  13-ter  del medesimo
decreto legislativo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
    Risulta  invero,  a  parere  di questo giudice, la violazione, da
parte  dell'art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo citato,
dell'art. 3  della  Costituzione sotto il profilo della disparita' di
trattamento di situazioni analoghe. Tale violazione si apprezza dalla
comparazione  tra  quanto  previsto  e  come sopra ricostruito per il
trattenimento  dello  straniero  nel  territorio  dello Stato dopo la
notifica  dell'ordine  del  questore  di lasciare il territorio entro
cinque   giorni  e  quanto  viceversa  previsto  per  la  fattispecie
disciplinata  dall'art. 13  comma  13  e  13-ter  decreto legislativo
n. 286/1998  modificato  dalla legge n. 189/02 per quanto concerne il
rientro  nel  territorio  dello  Stato  dello  straniero a seguito di
espulsione  amministrativa.  Tale  ultima  fattispecie prevede che lo
straniero espulso a seguito di provvedimento amministrativo non possa
rientrare  nello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro
dell'interno e sanziona la trasgressione dal relativo precetto con la
pena   dell'arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno  consentendo,  nella
concorrenza  di  tale  violazione, l'arresto in fiagranza dell'autore
del fatto.
    Emerge evidente che fra le due fattispecie poste in comparazione,
che  attengono  sostanzialmente  alla  presenza  nel territorio dello
stato  di  uno  straniero  attinto  da un provvedimento di espulsione
amministrativa  e  che  risultano  sanzionate  con  la  medesima pena
(arresto  da  sei  mesi  ad  un  anno),  l'una (art. 13 comma 13-ter)
prevede  una  ipotesi  di  arresto  facoltativo in flagranza, l'altra
(art. 14 comma 5-quinquies) prevede viceversa l'arresto obbligatorio.
    Tale difforme disciplina non appare giustificata dalla natura del
bene protetto dalle due fattispecie, individuabile per entrambe nella
tutela  del  territorio  dello  Stato  dalla presenza di soggetti non
aventi  titolo  alla  permanenza  e  gia'  attinti  da  provvedimenti
amministrativi,   ovvero   dalle   caratteristiche   della   condotta
costituiva    dell'illecito,   che   in   maniera   identica   appare
riconducibile  alla violazione dell'ordine amministrativo di lasciare
il  territorio,  e neppure dalla maggiore potenzialita' lesiva di una
condotta   rispetto  all'altra  atteso  che  viceversa  il  fatto  di
trattenersi   nel   territorio   risulta,   sotto  il  profilo  della
determinazione  a  delinquere,  meno grave del rientro nel territorio
dello  stato italiano a seguito di eseguita espulsione, attivita' che
presuppone  la  predisposizione  e  la  pianificazione  del viaggio e
dell'accesso  nel  territorio.  La difformita' non puo' infine essere
ascritta  alla  diversita'  tra  i  destinatari  del  precetto penale
essendo  in  entrambe  le fattispecie gli stessi identificabili negli
stranieri attinti da un ordine di espulsione amministrativo.
    La  violazione  dell'art. 3  Cost. deve dirsi inoltre sussistente
anche  laddove, come nel caso di specie, la norma di legge denunciata
come incostituzionale sia riferibile ad uno straniero atteso che, pur
facendo   riferimento   il  testo  letterale  del  citato  art. 3  ai
«cittadini»,    secondo   quanto   piu'   volte   evidenziato   dalla
giurisprudenza  di  legittimita', l'eguaglianza davanti alla legge e'
garantita  anche  agli  stranieri  laddove si tratti di assicurare la
tutela dei diritti inviolabili della persona (sent. 104/69 e 120/67).
    L'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  deve dirsi inoltre
rilevante  ai  fini  del  decidere  in  quanto  sollevata prima della
emissione  del  provvedimento  di  convalida  dell'arresto  ed avente
incidenza  sulla  norma  di  legge  posta  a  fondamento della misura
dell'arresto come eseguito da parte della polizia giudiziaria.
    La  valutazione  da  parte  di  questo  giudice  in  ordine  alla
legittimita'  dell'arresto  deve  quindi necessariamente implicare la
valutazione  e l'applicazione della norma di legge di cui si denuncia
la incostituzionalita'.
    La   questione   assume   inoltre  rilevanza  in  concreto  nella
fattispecie  oggetto  del  giudizio  di convalida sottoposto a questo
giudice  atteso  che,  in ragione dei non rilevanti precedenti penali
dell'arrestato  e  dell'assenza  di  ulteriori  elementi idonei a far
emergere,   nel   giudizio   sulla  personalita',  una  pericolosita'
giuridicamente  apprezzabile  in capo ad esso oltre che della assenza
di  gravita'  del  fatto, la valutazione di cui all'art. 381 40 comma
c.p.p.  dovrebbe  comportare  la mancata convalida dell'arresto cosi'
come eseguito.
    Il  presente  giudizio  di  convalida  va  pertanto  sospeso  con
conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies  del
decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 come modificato dalla legge
30  luglio  2002  n. 189  in relazione all'art. 13, comma 13-ter, del
medesimo   decreto   legislativo,  in  riferimento  all'art. 3  della
Costituzione;
    Sospende il giudizio di convalida in corso;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
Presidente del Consiglio dei ministri;
    Dispone la comunicazione della ordinanza a cura della cancelleria
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Modena, addi' 14 gennaio 2003
                         Il giudice: Vaccari
03C0989