N. 711 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  1°  luglio  2003  dal tribunale di Bologna nel
procedimento penale a carico di Rachid Hamou

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato, in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza Irragionevole disparita' di trattamento
  rispetto  ad  ipotesi  di reato analoghe o piu' gravi - Carenza del
  requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- Decreto   legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,  art.  14,  comma
  5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.37 del 17-9-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Sulla  richiesta  del  p.m.  di  convalida dell'arresto di Rachid
  Hamou,  nato  in Tunisia il 3 dicembre 1984, per la contravvenzione
  prevista  e  punita  dall'art.  14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
  come modificato dalla legge n. 189/02;
    Premesso   che   l'arrestato   e'   stato  espulso  con  regolare
  provvedimento  del  prefetto di Bologna in data 29 maggio 2003, che
  successivamente in pari data il questore di Bologna gli ha ordinato
  di  allontanarsi  dal territorio dello Stato entro cinque giorni ai
  sensi   dell'art. 14,  comma  5-bis  del  d.lgs.  n. 286/1998  come
  modificato  dalla  legge n. 189/2002, e che egli non ha ottemperato
  all'ordine,  venendo arrestato a Bologna il 30 giugno 2003 ai sensi
  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998;
    Rilevato   che   l'ordine   di   espulsione  del  prefetto  e  di
  allontanamento   del  questore  risultano  regolarmente  notificati
  all'arrestato anche in traduzione;
    Dato   atto   che   l'arrestato   e'   privo   di   documenti  di
  identificazione   validi   ed   e'   stato   sottoposto  a  rilievi
  dattiloscopici  per la sua identificazione, in base ai quali si' e'
  accertato  che lo stesso - con le generalita' con le quali e' stato
  arrestato   o  eventualmente  con  diverse  generalita'  -  non  ha
  precedenti penali definitivi a carico ne' pendenze giudiziarie), il
  che   non   consente   di   apprezzare  alcun  indice  concreto  di
  pericolosita' dell'arrestato;
    Osservato  che sussistono dubbi sulla legittimita' costituzionale
  dell'arresto   obbligatorio   come   previsto  dall'art. 14,  comma
  5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998  -  come  modificato  dalla legge
  n. 189/2002  -  e  che  la  questione di legittimita' di tale norma
  appare non manifestamente infondata per le ragioni che seguono, con
  essenziale  riferimento  ai  parametri  costituzionali  di cui agli
  artt. 13 e 3 Costituzione;
    Quanto  al parametro dell'art. 13, terzo comma, Costituzione, che
  consente  provvedimenti,  limitativi  della  liberta'  personale da
  parte della p.s. solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza
  indicati  tassativamente  dalla  legge», la previsione dell'arresto
  obbligatorio  contenuta  nell'art. 14,  comma  5-quinquies,  appare
  contrastarvi per le seguenti ragioni;
    La  tutela  costituzionale  della liberta' personale e' assoluta:
  essa  viene  definita  come  inviolabile  al  primo  comma,  ne  e'
  consentita  la  limitazione  solo  con provvedimento dell'autorita'
  giudiziaria  e  nei  casi previsti dalla legge al secondo comma, al
  terzo comma ne e' consentita una eccezionale limitazione temporanea
  ad   opera   della   p.s.   solo   se  successivamente  convalidata
  dall'autorita' giudiziaria e nei casi «eccezionali di necessita' ed
  urgenza»  previsti  dalla  legge. Al terzo comma - diversamente dal
  secondo  -  e'  prevista  quindi  una  riserva di legge qualificata
  poiche'   al   legislatore  ordinario  non  spetta  di  determinare
  liberamente  i  casi  in  cui  la  liberta'  personale  puo' venire
  provvisoriamente  limitata  dalla p.s., ma puo' farlo solo nei casi
  eccezionali di necessita' ed urgenza.
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha  chiarito  le  nozioni  di
  eccezionalita',  necessita'  ed  urgenza che giustificano l'arresto
  obbligatorio. Proprio perche' l'art. 14, comma 5-quinquies, prevede
  l'obbligatorieta'   dell'arresto  ogni  volta  che  si  accerti  la
  fragranza  della  contravvenzione  dell'art. 14,  comma  5-ter,  le
  condizioni  di  eccezionale  necessita'  ed  urgenza  della  misura
  precautelare  debbono  essere  valutate in astratto in relazione al
  reato  a cui e' collegata la previsione dell'arresto obbligatorio e
  non ne e' consentita una modulazione in relazione al caso concreto.
    La  condotta  contravvenzionale  a  cui  e'  collegato  l'arresto
  obbligatorio  e' quella dello straniero gia' espulso dal territorio
  nazionale  in  quanto  clandestino  ed inottemperante al successivo
  ordine  di allontanamento del questore: si tratta cioe' di un reato
  di   mera   condotta,   di   doppia   disobbedienza  ad  un  ordine
  dell'autorita',  dato prima nella forma del decreto di espulsione e
  dopo  con  l'ordine  di  allontanamento. La struttura del reato non
  prevede  quindi  ne'  la  lesione o la messa in pericolo di un bene
  costituzionalmente  protetto,  ne'  una  condizione  soggettiva  di
  pericolosita'  specifica  dell'autore,  che  no  e' gia' imputato o
  condannato  per altri reati, non e' socialmente pericoloso (vedi C.
  cost.  n. 64/1977 in cui la legittimita' dell'arresto era collegata
  al   preesistente   accertamento  giudiziale  delle  condizioni  di
  pericolosita'   sociale),   ne'   versa   in   una   condizione  di
  pericolosita'  specifica  per  le sue condizioni personali (vedi C.
  cost. n. 126/1972 in cui la legittimita' dell'arresto era collegata
  all'ubriachezza   in   atto):   va   infatti   considerato  che  la
  clandestinita'  sul  territorio  dello  stato,  cioe' la permanenza
  dello  straniero  in  Italia  senza  i documenti che la legittimano
  formalmente,  e'  condizione  che legittima l'espulsione ma che non
  integra alcun reato e che proprio perche' e' collegata alla formale
  assenza  di  documenti,  non  puo'  essere indice di per se' di una
  specifica  pericolosita'  del  soggetto  (si pensi all'innumerevole
  numero   di   «badanti»   che   per  periodi  lunghissimi  lavorano
  irregolarmente   nelle   famiglie   italiane   in   condizioni   di
  clandestinita',   per   i  quali  e'  evidente  l'assenza  di  ogni
  pericolosita'  sociale).  Per  quanto  descritto  nella fattispecie
  tipica  del  reato,  ne'  la  condotta  punita  ne'  le  condizioni
  dell'agente  appaiono quindi assumere quei connotati di eccezionale
  necessita'  ed  urgenza  che  il  potere  limitativo della liberta'
  personale   da   parte   della   p.s.  ai  sensi  del  terzo  comma
  dell'art. 13, Cost.
    L'arresto  e'  in  questo caso obbligatoriamente previsto per una
  contravvenzione  punita  con  l'arresto  da sei mesi ad un anno. Il
  sistema  processuale  vigente non consente l'applicazione di misure
  cautelari  personali  per contravvenzioni (artt. 280 e 287 c.p.p.),
  il  che  rende  evidente  come  in questo caso l'arresto non sia in
  alcun  modo  collegato  alla  successiva applicazione di una misura
  cautelare.  Esso  si  affianca  ad altri eccezionali casi in cui e'
  consentito l'arresto a prescindere dalla successiva applicazione di
  misura  cautelare, ma si discosta da tali ipotesi per aspetti molto
  rilevanti.  Significativo e' il raffronto con le ipotesi di arresto
  in  flagranza previsto per il delitto p.p. dall'art. 189 c.d.s. (la
  cui   pena   edittale   e'   inferiore  ai  limiti  che  consentono
  l'applicazione  di  misure cautelari) e per le contravvenzioni p.p.
  dai  commi  primo  e secondo, art. 4, legge n. 110/1975 o dai commi
  quarto  e quinto dello stesso articolo, in questo caso se aggravate
  dalla  finalita'  di  discriminazione o odio etnico, razziale, ecc.
  Nella  prima  ipotesi  l'arresto  e'  consentito per consentire «la
  possibilita'  di  un  intervento  immediato di chi si sia dato alla
  fuga,  abbia  abbandonato  le  vittime  di incidenti stradali a lui
  riconducibili ed abbia messo in pericolo la sicurezza individuale e
  collettiva»  (C.  cost.  n. 305/1996).  Nel  secondo caso l'arresto
  consente  che  le  forze  di p.s. limitino la liberta' personale di
  soggetti  in possesso di armi o oggetti atti ad offendere nel corso
  di riunioni pubbliche (comma quarto e quinto) o con armi od oggetti
  atti  ad  offendere  fuori dalla propria abitazione il cui possesso
  sia  destinato specificamente a finalita' di discriminazione o odio
  razziale  (commi  primo  e  secondo,  aggravati  dall'art. 3, comma
  primo,   legge   n. 122/1993),   condotte   entrambe  evidentemente
  riconducibili  ad  un  pericolo  per  la  sicurezza  individuale  e
  collettiva  evitabile  soltanto  con  la  materiale apprensione del
  soggetto  armato  ed il suo allontanamento dal luogo pericoloso. In
  entrambi  i  casi l'arresto e' previsto come facoltativo e non come
  obbligatorio (art. 189, comma sesto c.d.s. e art. 6, comma secondo,
  legge  n. 654/1975).  In  entrambe  le  ipotesi  citate  di arresto
  consentito  a  prescinde dalla conseguente applicabilita' di misura
  cautelare  si  tratta  di  condotte  attive  (lesioni personali con
  conseguente  fuga  e porto di armi in occasioni o con finalita' non
  consentite),  che  concretamente  pongono  in pericolo la sicurezza
  individuale e collettiva e necessariamente dolose, mentre l'arresto
  previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies, riguarda un reato di mera
  condotta  omissiva,  che non pone in concreto pericolo la sicurezza
  altrui,  punibile  anche  a  titolo  di colpa per la negligente non
  ottemperanza  all'ordine.  Mentre nelle prime due ipotesi l'arresto
  e'  quindi  previsto  per  casi in cui appare necessario ed urgente
  bloccare l'autore di condotte pericolose da parte della p.s. che lo
  sorprenda   in  flagranza,  nel  caso  di  cui  all'art. 14,  comma
  5-quinquies,  non  emerge alcuna necessita' ed urgenza di procedere
  all'arresto dell'autore di una condotta colposa e priva di concreta
  pericolosita'.  Sul  punto  va  aggiunto che il giudice delle leggi
  nella   sentenza   n. 305/1996   ha   confermato   la  legittimita'
  dell'arresto  previsto  dall'art. 189  c.d.s.  ancorandola alla sua
  facoltativita',  in  quanto  tale  arresto  «richiede pur sempre la
  sussistenza,  nei  singoli  casi concreti, dei presupposti ai quali
  l'art. 381,  comma  quarto, subordina in via generale l'adozione di
  tale  misura».  Nel  caso  qui  in  esame  invece l'obbligatorieta'
  dell'arresto   prescinde   da   ogni   valutazione  sulla  concreta
  pericolosita'  della  condotta  e  nella  sua  generale ed astratta
  necessita'  di  applicazione  si  pone in contrasto con i requisiti
  della  eccezionale  necessita'  ed  urgenza  della  misura  imposti
  dall'art. 13, terzo comma, Cost.
    L'arresto  obbligatorio  non  potrebbe  neppure  trovare  ragione
  nell'eccezionale  necessita'  ed urgenza di poter procedere al rito
  direttissimo  imposto  dallo stesso art. 14, comma 5-quinquies, per
  l'accertamento  della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter. Il
  rito  direttissimo  nel nostro ordinamento non e' infatti vincolato
  alla  necessaria  presenza  dell'imputato  in  udienza, come appare
  dall'art. 449  che  lo  prevede in tutti i casi in cui l'imputato -
  non  arrestato  ne'  detenuto  -  abbia  reso confessione, nei casi
  previsti  dall'art. 450  c.p.p.,  comma  secondo, che espressamente
  dispone le regole processuali per l'ipotesi di citazione a giudizio
  dell'imputato  a  piede  libero,  oltre che nei casi previsti dallo
  stesso  d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002,
  che   all'art. 13,   comma   13-ter,  prevede  ipotesi  di  arresto
  facoltativo  disponendo che in ogni caso - e quindi anche quando la
  facoltativita'  dell'arresto  non  sia  stata  esercitata  e quindi
  l'imputato  resti libero - contro l'autore del fatto si proceda con
  rito direttissimo.
    Non puo' infine ritenersi che l'eccezionale necessita' ed urgenza
  dell'arresto sia collegata alla necessita' di eseguire l'espulsione
  dell'arrestato,   che   di   per   se'  puo'  essere  eseguita  con
  accompagnamento  alla  frontiera  in  via  generale, ed in modo del
  tutto autonomo ed indipendente dall'arresto, ai sensi dell'art. 13,
  comma   sesto,  d.lgs.  n. 286/1998  come  modificato  dalla  legge
  n. 189/02.
    L'arresto    obbligatorio    qui    previsto    potrebbe   essere
  costituzionalmente  rientrante nella previsione dell'art. 13, terzo
  comma,  Cost.  solo  se  si ritenesse eccezionalmente necessario ed
  urgente limitare la liberta' di uno straniero tutte le volte in cui
  egli   abbia  violato  l'«ordine  di  allontanamento  del  questore
  successivo  alla  sua  espulsione  dal  territorio  nazionale. Tale
  limitazione  della  liberta' puo' perdurare comunque soltanto poche
  ore  (e  cioe' soltanto fino a che il p.m. non ritenga di avvalersi
  dei  poteri  conferitigli  dall'art. 121  disp.  att.  c.p.p.  o al
  massimo  fino all'udienza di convalida, alla quale comunque il p.m.
  non  puo'  chiedere  l'emissione  di  misure  cautelari)  e  non e'
  necessaria  ne'  per l'instaurazione del giudizio direttissimo, ne'
  per  la successiva applicazione di misure cautelari, ne' perche' in
  tale    arco    di    tempo   possa   ottenersi   l'identificazione
  dell'arrestato,   ne'  perche'  con  l'arresto  si  interrompe  una
  situazione  di pericolo, ne' perche' sia funzionale all'espulsione,
  che  invece  e'  presupposto  dell'arresto  stesso  e comunque puo'
  essere  autonomamente  disposta:  non  e' quindi apprezzabile alcun
  profilo  di  eccezionale  necessita' ed urgenza che renda l'arresto
  obbligatorio qui in esame rientrante nella previsione dell'art. 13,
  terzo   comma  Costituzione  e  quindi  non  in  contrasto  con  la
  inviolabilita' della liberta' personale sancita dall'art. 13, Cost.
    Quanto  al  parametro  dell'art.  3  Costituzione,  che impone al
  legislatore  il  rispetto  del  limite  della  ragionevolezza  come
  qualificato   nelle  sentenze  C.  cost.  n. 26/1979;  n. 103/1982;
  n. 409/1989;  n. 341/1994 (vedi anche C. cost. n. 53/58 secondo cui
  «non si controlla l'uso del potere discrezionale del legislatore se
  si  dichiara che il principio dell'uguaglianza e' violato quando il
  legislatore  assoggetta ad una indiscriminata disciplina situazioni
  che  esso  stesso  considera  e  dichiara  diverse),  la previsione
  dell'arresto    obbligatorio    contenuta    nell'art. 14,    comma
  5-quinquies, a pare contrastarvi per le seguenti ragioni:
        l'art. 13,  comma  13, del d.lgs. n. 286/1998 come modificato
  dalla  legge n. 189/2002 prevede la contravvenzione dello straniero
  che,  espulso  e materialmente accompagnato alla frontiera, rientri
  nel  territorio  nazionale,  punendola con l'arresto da 6 mesi ad 1
  anno  (si  tratta  della  prima  disobbedienza  ad un ordine, ma la
  condotta  di  rientro  e'  attiva  e  manifesta una intenzionalita'
  particolarmente  forte dello straniero poiche' segue alla materiale
  attivita'  della  pubblica  amministrazione  che lo ha accompagnato
  alla  frontiera  coattivamente,  con  rilevante  impegno di risorse
  umane  e  materiali).  Tale contravvenzione e' punita con l'arresto
  nella   stessa   misura   rispetto  alla  contravvenzione  prevista
  dall'art. 14,  comma 5-ter, (disobbedienza reiterata di due ordini,
  ma  con  condotta  meramente  omissiva  e anche colposa), il che e'
  indice   inequivoco  della  valutazione  del  legislatore  di  pari
  gravita'   delle   condotte  considerate.  Mentre  nel  primo  caso
  l'arresto e' previsto come facoltativo (art. 13, comma 13-ter), nel
  secondo  caso  esso  e'  previsto come obbligatorio (art. 14, comma
  5-quinquies);
        l'art. 13,   comma   13-bis   del   d.lgs.  n. 286/1998  come
  modificato   dalla  legge  n. 189/2002  prevede  il  delitto  dello
  straniero  che rientri in Italia dopo l'espulsione disposta in sede
  giudiziale,  punendolo  con  la reclusione da 1 a 4 anni. In questo
  caso  di  delitto  con  pena  edittale  fino  a  4 anni e' previsto
  l'arresto  come  facoltativo dall'art. 13, comma 13-ter, mentre nel
  caso  piu'  lieve  della contravvenzione dell'art. 14, comma 5-ter,
  punita  con  l'arresto  fino  a  1  anno l'arresto e' previsto come
  obbligatorio dal citato art. 14, comma 5-quinquies;
    Dall'esame  delle  disposizioni  sopra  citate  emerge quindi che
  anche  all'interno  del  d.lgs.  n. 286/1998, come modificato legge
  n. 189/2002,  la previsione dell'arresto obbligatorio contenuta nel
  comma  5-quinquies,  dell'art. 14  e'  irragionevole, sia poiche' a
  situazioni  di  analoga  gravita'  (art. 13,  comma  13) conseguono
  modalita'  d'arresto  facoltative  e  quindi  piu' lievi, senza che
  emergano  apprezzabili  ragioni  che  giustifichino  il  differente
  trattamento  della  liberta'  personale  dell'arrestato  nelle  due
  ipotesi,  sia  perche'  a situazioni di maggiore gravita' (art. 13,
  comma   13-bis)   conseguono   addirittura   modalita'  di  arresto
  facoltative  e  quindi  piu'  lievi,  senza  che  vi  siano ragioni
  specifiche  che  giustifichino  il  piu' lieve trattamento di reati
  piu' gravi nella fase della previsione delle misure precautelari.
    Che  la  questione  e' rilevante per la pronuncia sulla convalida
  dell'arresto  poiche'  l'eventuale  declaratoria  di illegittimita'
  costituzionale  dello  stesso  farebbe  venir  meno  il  fondamento
  normativo  della  richiesta  di convalida proposta dal p.m. Infatti
  nella  fattispecie  Rachid Hamou e' stato tratto in arresto perche'
  tale  misura  e'  prevista  come  obbligatoria  dall'art. 14, comma
  5-quinquies,  d.lgs.  n. 286/1998,  mentre  egli  non sarebbe stato
  passibile  di  arresto  se  tale  misura  fosse stata prevista come
  facoltativa   in   quanto   non  sussistono  nella  fattispecie  le
  condizioni richieste dall'art. 381, quarto comma della gravita' del
  fatto  (il reato contestato e' una contravvenzione punita da 6 mesi
  a  1  anno), ne' della pericolosita' del soggetto desunta dalla sua
  personalita'  (l'arrestato  e' privo di pregiudizi penali ed e' qui
  per  la  prima  volta accusato di una contravvenzione; il fatto che
  egli  sia clandestino sul territorio nazionale non e' previsto come
  reato  dal  nostro  ordinamento)  o dalle circostanze del fatto (la
  condotta  contestata  e'  meramente passiva, di disobbedienza ad un
  ordine dell'autorita).
    Osservato  che la rilevanza della questione permane nonostante la
  necessaria   liberazione   dell'arrestato   imposta  dall'art. 391,
  settimo  comma  c.p.p.  e  «  (...)  trova  ragione  nell'interesse
  generale  ad  una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto, che ha
  pur  sempre determinato una privazione della liberta'. La rilevanza
  della  questione,  dunque,  permane, trattandosi di stabilire se la
  liberazione    dell'arrestato    debba   considerarsi   conseguente
  all'applicazione   dell'art. 391,   settimo   comma   ovvero   piu'
  radicalmente   alla   caducazione  con  effetto  retroattivo  della
  disposizione  in  base  alla quale gli arresti furono eseguiti» (C.
  cost. n. 54/1993);
    Ritenuto  quindi  conclusivamente  la  questione  di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 14, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
  come  modificato dalla legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede
  come  obbligatorio  l'arresto  per  il reato previsto dall'art. 14,
  comma  5-ter,  appare  non manifestamente infondata e rilevante nel
  giudizio  di convalida in corso, per cui va sollevata d'ufficio per
  le ragioni sopra esposte;
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23, legge n. 87/53;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata e rilevante nel presente
  giudizio  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,
  comma  5-quinquies,  d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge
  n. 189/2002  per contrasto con gli artt. 13, terzo comma, e 3 della
  Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata al Presidente
  del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere.
        Bologna, addi' 1° luglio 2003
                          Il giudice: Betti
03C1001