N. 713 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 2003
Ordinanza emessa il 1° luglio 2003 dal tribunale di Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra F.IN.PA S.p.a. e Gentile Aldo e altri Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio del destinatario - Perfezionamento, per il notificante, alla data di compimento delle formalita' di notifica poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate nella relazione di notificazione, anziche' alla precedente data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Contrasto con i principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 477/2002 e 69/1994 (in materia di notificazioni a mezzo posta e di notificazioni all'estero) - Lesione dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso. - Codice di procedura civile, art. 139. - Costituzione, artt. 3 e 24.(GU n.37 del 17-9-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Svolgimento del processo Con ricorso, depositato il 16 novembre 2000, al Presidente del Tribunale di Napoli Aldo, Marcello e Maria Rosaria Gentile esponevano di essere titolari, nei confronti della S.p.a. F.IN.PA., di un credito di L. 393.459.698 (di cui 250.000.000 per sorta capitale e 143.459.698 per interessi calcolati secondo la lett. b del regolamento), documentato da otto certificati al portatore emessi da tale societa' il 3 luglio 1992, in attuazione del prestito obbligazionario fruttifero deliberato il 10 giugno 1992, da estinguere in sette anni, per una somma complessiva di L. 1.000.000.000, costituita da 100.000 obbligazioni da L. 10.000 ciascuna. La F.IN.PA., secondo i ricorrenti, non aveva mai corrisposto l'interesse convenzionale durante la pendenza del prestito, ne' alla scadenza del 3 luglio 1999 aveva rimborsato il capitale, maggiorato degli interessi non versati attualmente. Chiedevano pertanto che alla predetta societa' fosse ingiunto il pagamento della somma di L. 393.459.698, con gli interessi legali dalla domanda. Il provvedimento richiesto veniva emesso il 23 gennaio 2001. Contro di esso l'ingiunta proponeva opposizione con atto affidato all'ufficio unico notifiche della Corte d'appello di Napoli il 26 aprile 2001 e consegnato il giorno successivo al portiere dello stabile ove era, ubicato il procuratore dei ricorrenti. Essa sosteneva che i ricorrenti Aldo e Maria Rosaria Gentile avevano gia' ricevuto il rimborso della quota di loro rispettiva pertinenza e la corrispondente quota di interessi come correttamente calcolata, sicche' avevano rilasciato quietanza liberatoria rinunciando alle spese della procedura monitoria. Quanto a Marcello Gentile, in possesso di obbligazioni per L. 66.460.000, gli competevano interessi per sole L. 14.888.000, considerato che alla data del 31 dicembre 1995 era stato convenuto di utilizzare (a copertura della quota sottoscritta) l'ammontare degli interessi nelle more maturati sul prestito obbligazionario. Tanto premesso, conveniva gli ingiungenti al giudizio di questo tribunale, per sentir revocare il decreto ingiuntivo, e, in subordine, ridurre le somme ingiunte alla misura effettivamente dovuta al solo Marcello Gentile. Marcello Gentile si costituiva, eccependo l'inammissibilita' dell'opposizione perche' il relativo atto di citazione gli era stato notificato il quarantunesimo giorno dalla notifica del ricorso e del decreto monitorio. Nel merito, sosteneva di aver diritto a conseguire l'importo di cui al decreto, detratta la somma di L. 266.862.226, per la quale Aldo e Maria Rosaria Gentile avevano rilasciato quietanza alla F.IN.PA., per un residuo avere di L. 104.597.472; affermava poi che l'aumento di capitale avrebbe dovuto realizzarsi per contanti, non gia' attraverso la modalita' anomala della compensazione del debito di conferimento col credito per accessori, per la quale sarebbe stata necessario anche il rispetto delle complesse formalita' di cui all'art. 2343 c.c. Chiedeva pertanto che, previo conferimento dell'efficacia di titolo esecutivo al decreto monitorio, l'opposizione venisse dichiarata inammissibile e comunque respinta come infondata; in subordine, che la F.IN.PA. fosse condannata al pagamento della somma complessiva di L. 104.597.472 o di quella diversa, maggiore o minore, accertata dal tribunale, oltre agli interessi legali, come liquidati in decreto, dalla data della notifica all'effettivo pagamento. Aldo e Maria Rosaria Gentile non si costituivano. Con atto notificato l'11 maggio 2001 la S.pa. F.IN.PA. esponeva che, sebbene la richiesta in calce all'atto precisasse che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata, per scadenza del termine, nella stessa giornata, l'ufficiale giudiziario Antonio Barone aveva inopinatamente notificato l'atto il 27 aprile 2001 a mani del portiere dello stabile; che, secondo quanto dichiarato dal medesimo u.g., si poteva anche ipotizzare un'erronea indicazione della data di notifica, avvenuta invece il 26 aprile 2001. In ogni caso, essa esponente era legittimata a propone opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n, 170/1976. Ove si fosse interpretato l'art. 650 primo comma nel senso che non e' consentita l'opposizione tardiva quando ricorrano comprovati motivi non imputabili all'opponente, ma a fatto del terzo, si sarebbe dovuto ritenere la norma in questione costituzionalmente illegittima in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo e terzo comma, della Costituzione. Citava pertanto Aldo, Marcello e Maria Rosaria Gentile, nonche' Antonio Barone e il Ministero di grazia e giustizia al giudizio del Tribunale di Napoli, proponendo opposizione tardiva al suddetto decreto ingiuntivo e affermando di reiterare la precedente opposizione; chiedeva inoltre che, qualora fosse ritenuta non ammissibile l'opposizione tardiva, fosse dichiarata sussistente la colpa grave dell'ufficiale giudiziario Barone per non aver notificato nei termini l'opposizione e condannato il medesimo, unitamente al Ministero, al rimborso di tutte le spese gia' sostenute o che fosse stata costretta a corrispondere agli opposti in dipendenza della mancata tempestiva notificazione. Il tutto con compensazione delle spese di lite nei confronti di Aldo e Maria Rosaria Gentile e vittoria di spese, diritti e onorari nei confronti di Marcello Gentile. Quest'ultimo si costituiva, chiedendo la declaratoria d'improponibilita' dell'opposizione notificata l'11 maggio 2001 e, in subordine, la sua reiezione nel merito, con vittoria di spese, diritti e onorari. Si costituiva anche Antonio Barone, negando di aver ricevuto l'atto per la notifica il 26 aprile 2001 e contestando comunque sia la configurabilita' di una sua colpa grave, sia la sussistenza del preteso danno, non essendo stata dimostrata la concreta possibilita' di accoglimento dell'opposizione. Chiedeva pertanto dichiarare inammissibile, improponibile e improponibile ogni domanda formulata nei suoi confronti dalla societa' attrice, con vittoria di spese, diritti e onorari. Il Ministero della giustizia, costituendosi, affermava che il comportamento gravemente colposo del pubblico dipendente, non diretto a conseguire le finalita' istituzionali dell'amministrazione di provenienza, interrompe il rapporto di immedesimazione organica, con conseguente esclusione di ogni responsabilita' dell'amministrazione. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata inammissibile e infondata la domanda proposta nei suoi confronti. Spese vinte. Con ordinanze rese alle udienze del 21 febbraio 2002, il giudice istruttore disponeva la riunione dei due procedimenti. Quindi, all'udienza del 13 marzo 2003 si riservava in ordine alla sollevata eccezione d'incostituzionalita', assegnando alle parti termine per il deposito di note illustrative. Motivi L'opponente ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art. 650 c.p.c. sul presupposto che l'opposizione sia stata proposta dopo la scadenza del termine di quaranta giorni fissato nel decreto ingiuntivo. Tuttavia tale dato e' da verificare. L'atto e' stato affidato per la notifica all'ufficiale giudiziario il 26 aprile 2003, quarantesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio, avvenuta il 17 marzo 2001, ma e' stato consegnato agli opposti il giorno successivo. Orbene, con la sentenza 26 novembre 2002 n. 4777, la Corte costituzionale ha rilevato (richiamando la propria sentenza n. 69 del 1994 in tema di notificazioni all'estero) come gli artt. 3 e 24 della Costituzione impongano che le garanzie di conoscibilita' dell'atto, da parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso ed ha, altresi', individuato come soluzione costituzionalmente obbligata quella desumibile dal principio della sufficienza del compimento delle sole formalita' che non sfuggono alla disponibilita' del notificante. La Corte ha poi sottolineato che tale principio, per la sua portata generale, non puo' non riferirsi ad ogni tipo di notificazione, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un'attivita' riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi (l'ufficiale giudiziario e l'agente postale) e, percio', del tutto estranea alla sfera di disponibilita' del primo. In ossequio ai richiamati principi costituzionali, ha quindi affermato che gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, essendo la successiva attivita' di quest'ultimo e dei suoi ausiliari (quale appunto l'agente postale) sottratta in toto al controllo ed alla sfera di disponibilita' del notificante medesimo; fermo restando naturalmente, per il destinatario, il principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Attesa la portata generale dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, deve ritenersi che essi si applichino anche alla forma di notificazione adottata nella fattispecie, ossia quella prevista dall'art. 139 c.p.c., avendo l'ufficiale giudiziario consegnato l'atto al potere dello stabile ove era ubicato lo studio del procuratore degli ingiungenti. Va al riguardo sottolineato che la disposizione citata non si presta a un'interpretazione conforme agli anzidetti principi. Infatti dalla lettura del terzo e quarto comma si evince inequivocabilmente che la notificazione si ha per avvenuta al momento della consegna della copia dell'atto al portiere. E' dunque non manifestatamente infondata, e questo giudice la solleva d'ufficio, la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 139 c.p.c., laddove prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell'atto da parte del portiere anziche' a quella, antecedente, di consegna della medesima all'ufficiale giudiziario. La questione di costituzionalita' e' senza dubbio rilevante ai fini della definizione del giudizio, in quanto l'applicazione dell'art. 139 c.p.c. comporterebbe, nel caso in esame, l'inammissibilita' dell'opposizione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, perche' si pronunci sulla legittimita' dell'art. 139 c.p.c., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione della copia dell'atto da parte del portiere anziche' a quella, antecedente, di consegna della medesima all'ufficiale giudiziario. Sospende quindi il procedimento e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, dandosene altresi' comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Napoli, addi' 1° luglio 2003 Il giudice istruttore: Vitale 03C1003