N. 757 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2003

Ordinanza  emessa il 7 luglio 2003 dalla Corte di appello, sez. per i
minorenni di Venezia sul reclamo proposto da F.A. ed altra

Sanita'   pubblica   -   Vaccinazione   antitetanica  obbligatoria  -
  Violazione  del  diritto  alla  salute del singolo, non sussistendo
  pericolo  di  contagio  pubblico, che giustifichi l'obbligatorieta'
  della vaccinazione stessa.
- Legge  5 marzo  1963,  n. 292, art. 2, come modificato dall'art. 1,
  legge  20 marzo  1968,  n. 419 e dall'art. 1, legge 27 aprile 1981,
  n. 166.
- Costituzione, art. 32.
(GU n.39 del 1-10-2003 )
                         LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
al  n. 29/2003  R.R.M. promossa da F.A. e R.O. rappresentati e difesi
dall'avv.  Ornella  Rossi di Vicenza avente per oggetto: vaccinazione
antitetanica.
    La  Corte  d'appello,  sentiti  i  genitori e il P.G., ritiene di
dover   sollevare   questione   di  legittimita'  costituzionale,  in
riferimento  all'art. 32 della cost. della legge 5 marzo 1963, n. 292
(da    ultimo    modif.   con   legge   27   aprile   1981,   n. 166)
sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica.
    1. - L'obbligo  della  vaccinazione  antitetanica  e'  nato in un
periodo  storico in cui i bambini giocavano per strada e nei campi, e
il  rischio  di  venire  a contatto con le spore del tetano era molto
piu'  elevato  di  oggi,  in  cui  i  bambini  giocano normalmente in
appartamenti  ristretti  ma  asettici,  e  nei quali imbattersi nelle
spore del tetano e' quanto mai improbabile.
    Che  il  rischio di contrarre il tetano sia estremamente ridotto,
e'  dubbio  che ha colpito anche il legislatore, il quale, pero', non
ha  prendere  ancora  preso una posizione precisa (si noti che, nella
maggior   parte   dei   Paesi   dell'Unione   europea   non  sussiste
l'obbligatorieta),  e  considerato  che  l'art. 9 del decreto legge 7
gennaio  1994,  n. 8,  seppur  non  convertito  in  legge,  escludeva
l'imposizione coattiva delle vaccinazioni obbligatorie e il d.P.R. 26
gennaio  1999,  n. 355, disponeva la liberta' di frequenza scolastica
per tutti gli alunni non vaccinati; per cui ora ci si trova in questa
ambigua  situazione  per  cui le vaccinazioni sono formalmente ancora
obbligatorie  per legge, ma se non si fanno non succede assolutamente
nulla.
    Negli  ultimi  tempi,  poi,  si  e'  allargato un vasto movimento
d'opinione  contro  l'obbligatorieta'  delle  vaccinazioni. Lo stesso
Consiglio  superiore  di  sanita'  (risoluzione  5  novembre 1995) ha
raccomandato   di  accelerare  lo  spostamento  dell'impegno  per  le
vaccinazioni  dall'ambito  degli  interventi  impositivi  di  polizia
sanitaria a quello della partecipazione consapevole.
    Oggi  questa  Corte  minorile  si  trova ad affrontare un rifiuto
genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge non
fondato su un'opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione:
i  genitori chiedono a questa Corte di spiegare perche' se il vaccino
antitetanico   contenente   mercurio   e'   ritenuto   potenzialmente
pericoloso  dal  punto  di  vista  scientifico-sanitario, tant'e' che
dovra'   essere   ritirato  dal  commercio  entro  il  2003  (decreto
ministeriale  13  novembre  2001 in Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2002,
n. 66),  non  lo  e'  giuridicamente oggi - nel 2003 - in cui il loro
figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventera' solo dal 1° gennaio 2004.
    Ne consegue che non puo' questa corte limitarsi ad affievolire la
potesta'  dei  genitori,  al  fine  di rimuovere o superare decisioni
degli  stessi  ritenute  pregiudizievoli  per  il minore, in quanto -
mentre  puo'  ritenersi  sicuramente  pregiudizievole  un'opposizione
preconcetta  a  tutte  le  vaccinazioni  (Cass.  I,  8 febbraio 1994,
n. 1265),  - non lo e' l'opposizione motivata su ragioni sanitarie di
buon senso.
    Dunque sussiste la rilevanza del problema.
    2. - La  salute  costituisce un valore protetto e garantito dalla
Costituzione  (art. 32),  che lo definisce come diritto individuale e
interesse  della collettivita'. Fra i due, oggi prevale indubbiamente
la  componente  individualistica, dal momento che la Costituzione non
impone  al singolo individuo un obbligo di mantenersi in buona salute
e  di curarsi nell'interesse della collettivita', ma gli riconosce la
facolta'  di  scegliere  se  curarsi  o  non  curarsi.  Con  ripetuti
interventi   chirarificatori,   infatti,  la  Corte  delle  leggi  ha
affermato  che  l'art. 32  della  Costituzione  postula il necessario
contemperamento  del diritto alla salute del singolo (avente anche un
contenuto   negativo  di  non  assoggettabilita'  a  trattamenti  non
richiesti  e  non  accettati: Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88), con
l'interesse  della  collettivita'.  In quest'ottica, ha affermato che
l'intervento coattivo sanitario e' giustificabile solo se viene messa
in  pericolo la salute pubblica (Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307 e
27 marzo 1992, n. 132, proprio per casi di vaccinazione obbligatoria;
Corte  cost.  23 maggio 1994, n. 218, per un caso in cui un sanitario
si  era  rifiutato  di sottoporsi all'esame dell'Hiv, con conseguente
rischio per i ricoverati che finivano sotto le sue mani).
    Dunque,  puo' tranquillamente affermarsi che il criterio principe
per  stabilire  i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto
parimenti  di  rango  costituzionale:  Cass.  III,  15  gennaio 1997,
n. 364),  rispetto alla obbligatorieta' imposta dalla legge, consiste
nella  pericolosita'  della  situazione  per  il solo individuo o per
l'intera collettivita'.
    Non  c'e'  dubbio,  ad  avviso  di  questo  collegio,  che nessun
pericolo  alla  collettivita'  possa  venire dal fatto che il singolo
soggetto  non  si  vaccini  contro  il rischio del tetano, perche' il
tetano  non  e'  una  malattia  diffusiva (cioe' contagiosa), ma solo
tossinfettiva, che esplica la sua azione esclusivamente attraverso la
produzione  di  una  neurotossina estremamente attiva che colpisce il
solo soggetto penetrato.
    Ne  consegue  che viene a cadere in radice - a giudizio di questa
Corte  -  l'obbligatorieta'  della  vaccinazione stessa, che potrebbe
sussistere solo se il tetano costituisse una malattia diffusiva.
                              P. Q. M.
    La    Corte    d'appello    di    Venezia,   sezione   minorenni,
pregiudizialmente decidendo:
        1)    solleva    questione    incidentale   di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 2  legge  n. 5  marzo 1963, n. 292 (obbligo
della  vaccinazione  antitetanica  per  alcune categorie di rischio),
siccome novellato dall'art. 1, lett. c), legge 27 aprile 1968 n. 491,
e dall'art. 1 legge 27 aprile 1981 n. 166 per contrasto con l'art. 32
della Costituzione;
        2) sospende il giudizio in corso;
        3) ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e
del fascicolo integrale alla Corte costituzionale;
        4)  dispone  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
ordinanza  sia notificata alle parti in causa (ivi compreso il P.G.),
nonche'  al  sig. Presidente  del Consiglio dei ministri in Roma, nel
suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che
-  sempre  a  cura  della  cancelleria  -  la  presente ordinanza sia
comunicata  ai  signori  Presidenti  della  Camera dei deputati e del
Senato.
        Venezia, addi' 20 giugno 2003
                        Il Presidente: Asili
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