N. 757 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2003
Ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dalla Corte di appello, sez. per i minorenni di Venezia sul reclamo proposto da F.A. ed altra Sanita' pubblica - Vaccinazione antitetanica obbligatoria - Violazione del diritto alla salute del singolo, non sussistendo pericolo di contagio pubblico, che giustifichi l'obbligatorieta' della vaccinazione stessa. - Legge 5 marzo 1963, n. 292, art. 2, come modificato dall'art. 1, legge 20 marzo 1968, n. 419 e dall'art. 1, legge 27 aprile 1981, n. 166. - Costituzione, art. 32.(GU n.39 del 1-10-2003 )
LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 29/2003 R.R.M. promossa da F.A. e R.O. rappresentati e difesi dall'avv. Ornella Rossi di Vicenza avente per oggetto: vaccinazione antitetanica. La Corte d'appello, sentiti i genitori e il P.G., ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 della cost. della legge 5 marzo 1963, n. 292 (da ultimo modif. con legge 27 aprile 1981, n. 166) sull'obbligatorieta' della vaccinazione antitetanica. 1. - L'obbligo della vaccinazione antitetanica e' nato in un periodo storico in cui i bambini giocavano per strada e nei campi, e il rischio di venire a contatto con le spore del tetano era molto piu' elevato di oggi, in cui i bambini giocano normalmente in appartamenti ristretti ma asettici, e nei quali imbattersi nelle spore del tetano e' quanto mai improbabile. Che il rischio di contrarre il tetano sia estremamente ridotto, e' dubbio che ha colpito anche il legislatore, il quale, pero', non ha prendere ancora preso una posizione precisa (si noti che, nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea non sussiste l'obbligatorieta), e considerato che l'art. 9 del decreto legge 7 gennaio 1994, n. 8, seppur non convertito in legge, escludeva l'imposizione coattiva delle vaccinazioni obbligatorie e il d.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355, disponeva la liberta' di frequenza scolastica per tutti gli alunni non vaccinati; per cui ora ci si trova in questa ambigua situazione per cui le vaccinazioni sono formalmente ancora obbligatorie per legge, ma se non si fanno non succede assolutamente nulla. Negli ultimi tempi, poi, si e' allargato un vasto movimento d'opinione contro l'obbligatorieta' delle vaccinazioni. Lo stesso Consiglio superiore di sanita' (risoluzione 5 novembre 1995) ha raccomandato di accelerare lo spostamento dell'impegno per le vaccinazioni dall'ambito degli interventi impositivi di polizia sanitaria a quello della partecipazione consapevole. Oggi questa Corte minorile si trova ad affrontare un rifiuto genitoriale alla vaccinazione antitetanica obbligatoria per legge non fondato su un'opposizione preconcetta e immotivata alla vaccinazione: i genitori chiedono a questa Corte di spiegare perche' se il vaccino antitetanico contenente mercurio e' ritenuto potenzialmente pericoloso dal punto di vista scientifico-sanitario, tant'e' che dovra' essere ritirato dal commercio entro il 2003 (decreto ministeriale 13 novembre 2001 in Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2002, n. 66), non lo e' giuridicamente oggi - nel 2003 - in cui il loro figlio dovrebbe assumerlo, ma lo diventera' solo dal 1° gennaio 2004. Ne consegue che non puo' questa corte limitarsi ad affievolire la potesta' dei genitori, al fine di rimuovere o superare decisioni degli stessi ritenute pregiudizievoli per il minore, in quanto - mentre puo' ritenersi sicuramente pregiudizievole un'opposizione preconcetta a tutte le vaccinazioni (Cass. I, 8 febbraio 1994, n. 1265), - non lo e' l'opposizione motivata su ragioni sanitarie di buon senso. Dunque sussiste la rilevanza del problema. 2. - La salute costituisce un valore protetto e garantito dalla Costituzione (art. 32), che lo definisce come diritto individuale e interesse della collettivita'. Fra i due, oggi prevale indubbiamente la componente individualistica, dal momento che la Costituzione non impone al singolo individuo un obbligo di mantenersi in buona salute e di curarsi nell'interesse della collettivita', ma gli riconosce la facolta' di scegliere se curarsi o non curarsi. Con ripetuti interventi chirarificatori, infatti, la Corte delle leggi ha affermato che l'art. 32 della Costituzione postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (avente anche un contenuto negativo di non assoggettabilita' a trattamenti non richiesti e non accettati: Corte cost. 26 luglio 1979, n. 88), con l'interesse della collettivita'. In quest'ottica, ha affermato che l'intervento coattivo sanitario e' giustificabile solo se viene messa in pericolo la salute pubblica (Corte cost. 22 giugno 1990, n. 307 e 27 marzo 1992, n. 132, proprio per casi di vaccinazione obbligatoria; Corte cost. 23 maggio 1994, n. 218, per un caso in cui un sanitario si era rifiutato di sottoporsi all'esame dell'Hiv, con conseguente rischio per i ricoverati che finivano sotto le sue mani). Dunque, puo' tranquillamente affermarsi che il criterio principe per stabilire i limiti dell'autodeterminazione individuale (diritto parimenti di rango costituzionale: Cass. III, 15 gennaio 1997, n. 364), rispetto alla obbligatorieta' imposta dalla legge, consiste nella pericolosita' della situazione per il solo individuo o per l'intera collettivita'. Non c'e' dubbio, ad avviso di questo collegio, che nessun pericolo alla collettivita' possa venire dal fatto che il singolo soggetto non si vaccini contro il rischio del tetano, perche' il tetano non e' una malattia diffusiva (cioe' contagiosa), ma solo tossinfettiva, che esplica la sua azione esclusivamente attraverso la produzione di una neurotossina estremamente attiva che colpisce il solo soggetto penetrato. Ne consegue che viene a cadere in radice - a giudizio di questa Corte - l'obbligatorieta' della vaccinazione stessa, che potrebbe sussistere solo se il tetano costituisse una malattia diffusiva.
P. Q. M. La Corte d'appello di Venezia, sezione minorenni, pregiudizialmente decidendo: 1) solleva questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge n. 5 marzo 1963, n. 292 (obbligo della vaccinazione antitetanica per alcune categorie di rischio), siccome novellato dall'art. 1, lett. c), legge 27 aprile 1968 n. 491, e dall'art. 1 legge 27 aprile 1981 n. 166 per contrasto con l'art. 32 della Costituzione; 2) sospende il giudizio in corso; 3) ordina l'immediata trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo integrale alla Corte costituzionale; 4) dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa (ivi compreso il P.G.), nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei ministri in Roma, nel suo domicilio ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, e che - sempre a cura della cancelleria - la presente ordinanza sia comunicata ai signori Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Venezia, addi' 20 giugno 2003 Il Presidente: Asili 03C1042