N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2003
Ordinanza emessa il 16 luglio 2003 dal tribunale di Milano, sez. distaccata di Cassano D'Adda nel procedimento penale a carico di Ejangelel Jean Pierre ed altro Straniero - Espulsione amministrativa - Trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Permanenza nel territorio dello Stato dello straniero gia' espulso, perche' in violazione dell'ordine di allontanamento - Previsione per tali reati dell'arresto obbligatorio in flagranza - Insussistenza dei presupposti per l'applicabilita' di tale misura - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.39 del 1-10-2003 )
IL TRIBUNALE Provvedendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione all'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla legge 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza. Ejangele Jean Pierre alias Ejengele Jean Pierre e Diawara Mamadou sono stati tratti in arresto in data 16 luglio 2003 in flagranza del reato di cui all'art. 14 comma 5-ter del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge 189/2002 e presentati in data odierna davanti a questo giudice per il giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato loro impartito con provvedimenti del questore di Milano rispettivamente notificati in data 20 aprile 2003 e 20 maggio 2003. In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto trattandosi di arresto obbligatorio, mentre la difesa ha eccepito l'incostituzionalita' dell'obbligatorieta' dell'arresto medesimo, richiamando i principi sanciti dall'art. 13 della Costituzione in tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale. Il comma terzo dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di necessita' e di urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida. L'art. 14 comma 5-quinquies della cui legittimita' costituzionale si discute prevede l'arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi' estendendo la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una situazione di fatto reputata dallo stesso legislatore del tutto difforme e meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge. Alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile, d'altra parte, alcuna misura cautelare: conseguentemente, se il comma terzo dell'art. 13 della Costituzione configura il potere di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di «anticipazione» dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere di coercizione (potendo privare l'arrestato della liberta' personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che non prevede alcun potere coercitivo in capo al giudice (unico soggetto cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla liberta' delle persone). Deve inoltre rilevarsi che l'art. 121 disp. att. del codice di procedura penale stabilisce al suo primo comma che «il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive», con la conseguenza che appare quantomeno illogico prevedere l'arresto obbligatorio per una fattispecie contravvenzionale la cui sanzione non consente misure coercitive e per la quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione. Piu' in particolare, in relazione alla specifica previsione di obbligatorieta' dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita' di trattamento sussistente tra il reato in esame e quello previsto dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui si prevedono ipotesi di arresto meramente facoltativo in ipotesi analoghe a quella in esame e addirittura in una ipotesi (comma 13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche sotto tale profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta necessita' previsti dall'art. 13 comma terzo Cost. e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. Per tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento alla previsione di un potere-dovere di arresto jn flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, e comunque rispetto alla configurazione di tale potere come «obbligatorio». Ne consegue la necessita' di sospendere il procedimento per le valutazioni della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente in liberta' gli indagati in mancanza di titolo detentivo, non avendo chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per il caso di specie. Sussistono i presupposti per concedere il nulla osta all'espulsione degli arrestati.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5 quinquies del d.lgs. n. 286/98 introdotto dalla legge 189/2002, nella parte in cui prevede, per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13 comma terzo della Costituzione nei termini espressi in motivazione. Dispone l'immediata remissione in liberta' degli indagati. Concede il nulla osta all'espulsione dei medesimi dal territorio dello Stato. Sospende il presente procedimento e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera. Cassano d'Adda, addi' 16 luglio 2003. Il giudice: Manfredini 03C1045