N. 760 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 luglio 2003

Ordinanza  emessa  il  16  luglio  2003 dal tribunale di Milano, sez.
distaccata  di  Cassano  D'Adda  nel  procedimento penale a carico di
Ejangelel Jean Pierre ed altro

Straniero   -   Espulsione   amministrativa  -  Trattenimento,  senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Permanenza  nel territorio dello Stato
  dello  straniero gia' espulso, perche' in violazione dell'ordine di
  allontanamento   -   Previsione   per   tali   reati   dell'arresto
  obbligatorio  in  flagranza  -  Insussistenza  dei  presupposti per
  l'applicabilita'   di  tale  misura  -  Disparita'  di  trattamento
  rispetto ad ipotesi di reato analoghe o piu' gravi.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.39 del 1-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
sollevata  dalla  difesa  ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione
all'art. 14 comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 introdotto dalla
legge  189/2002  nella  parte  in  cui prevede l'arresto obbligatorio
dell'indagato  in  flagranza  di  reato,  ha  pronunciato la seguente
ordinanza.
    Ejangele Jean Pierre alias Ejengele Jean Pierre e Diawara Mamadou
sono  stati tratti in arresto in data 16 luglio 2003 in flagranza del
reato  di  cui  all'art.  14  comma  5-ter  del d.lgs. n. 286/98 come
modificato  dalla legge 189/2002 e presentati in data odierna davanti
a  questo  giudice  per  il  giudizio  di  convalida,  a  seguito  di
contestata inottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio dello
Stato  loro  impartito  con  provvedimenti  del  questore  di  Milano
rispettivamente notificati in data 20 aprile 2003 e 20 maggio 2003.
    In sede di udienza il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto
trattandosi  di  arresto  obbligatorio,  mentre la difesa ha eccepito
l'incostituzionalita'   dell'obbligatorieta'  dell'arresto  medesimo,
richiamando  i  principi  sanciti  dall'art. 13 della Costituzione in
tema di imposizione di misure restrittive della liberta' personale.
    Il  comma  terzo  dell'art. 13 Cost. prevede che «solo in caso di
necessita'  e  di  urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori ...» di carattere restrittivo della
liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    L'art. 14 comma 5-quinquies della cui legittimita' costituzionale
si   discute   prevede   l'arresto   in   flagranza   per   un  reato
contravvenzionale  che  pare  assolutamente eccezionale rispetto alla
disciplina  ordinaria  della  materia (artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi'
estendendo  la possibilita' di intervento coercitivo d'urgenza ad una
situazione  di  fatto  reputata  dallo  stesso  legislatore del tutto
difforme  e  meno grave di tutte le altre ipotesi gia' previste dalla
legge.  Alla  fattispecie  di  reato  in  contestazione  non  risulta
applicabile,     d'altra     parte,    alcuna    misura    cautelare:
conseguentemente,  se  il comma terzo dell'art. 13 della Costituzione
configura   il   potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di  pubblica
sicurezza  in  materia  come una forma eccezionale di «anticipazione»
dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di  specie parrebbe invece
prospettarsi  un'ipotesi  di  attribuzione  diretta alle autorita' di
polizia  di  un  autonomo  potere  di  coercizione  (potendo  privare
l'arrestato  della  liberta' personale per un tempo che arriva fino a
48  ore), soggetto si' al successivo controllo giurisdizionale ma che
non  prevede  alcun  potere  coercitivo  in  capo  al  giudice (unico
soggetto  cui la Costituzione attribuisce il potere di incidere sulla
liberta' delle persone).
    Deve  inoltre  rilevarsi  che l'art. 121 disp. att. del codice di
procedura  penale  stabilisce  al  suo  primo  comma che «il pubblico
ministero  dispone con decreto motivato che l'arrestato ... sia posto
immediatamente  in  liberta'  quando  ritiene di non dover richiedere
l'applicazione  di  misure coercitive», con la conseguenza che appare
quantomeno   illogico   prevedere   l'arresto  obbligatorio  per  una
fattispecie  contravvenzionale  la  cui  sanzione non consente misure
coercitive  e  per  la  quale lo stesso p.m. potrebbe, e ad avviso di
questo giudice dovrebbe, disporre l'immediata scarcerazione.
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
obbligatorieta'  dell'arresto,  va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  sussistente  tra il reato in esame e quello previsto
dai commi 13, 13-bis e 13-ter dell'art. 13 della stessa legge, in cui
si  prevedono  ipotesi  di  arresto  meramente facoltativo in ipotesi
analoghe  a  quella  in  esame  e  addirittura  in una ipotesi (comma
13-bis) sanzionata come delitto con una pena da uno a quattro anni di
reclusione per la quale sarebbero applicabili misure cautelari: anche
sotto  tale  profilo la norma qui all'esame non appare rispettosa dei
limiti  di stretta necessita' previsti dall'art. 13 comma terzo Cost.
e del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
    Per  tali motivi ritiene questo giudice che sussistano seri dubbi
di  legittimita' costituzionale della norma esaminata con riferimento
alla  previsione di un potere-dovere di arresto jn flagranza di reato
per  un  fatto  che  non  consente  l'applicazione  di  alcuna misura
cautelare,  e  comunque  rispetto  alla configurazione di tale potere
come «obbligatorio».
    Ne  consegue  la  necessita' di sospendere il procedimento per le
valutazioni  della Corte costituzionale e di rimettere immediatamente
in  liberta' gli indagati in mancanza di titolo detentivo, non avendo
chiesto il p.m. alcuna misura cautelare, non prevista dalla legge per
il caso di specie.
    Sussistono   i   presupposti   per   concedere   il   nulla  osta
all'espulsione degli arrestati.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge 87/1953.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5 quinquies del d.lgs.
n. 286/98  introdotto  dalla  legge  189/2002,  nella  parte  in  cui
prevede,  per  i  reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater, l'arresto
obbligatorio dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 3 e 13
comma terzo della Costituzione nei termini espressi in motivazione.
    Dispone l'immediata remissione in liberta' degli indagati.
    Concede  il nulla osta all'espulsione dei medesimi dal territorio
dello Stato.
    Sospende  il presente procedimento e ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Manda alla cancelleria di notificare il presente provvedimento al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri e di darne comunicazione ai
Presidenti del Senato e della Camera.
        Cassano d'Adda, addi' 16 luglio 2003.
                       Il giudice: Manfredini
03C1045