N. 762 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 aprile 2003
Ordinanza emessa il 3 aprile 2003 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Amministrazione finanziaria dello Stato e Mondialcarta S.p.a. Imposte e tasse - Tasse sulle concessioni governative - Tassa per il mantenimento dell'iscrizione nel registro delle imprese - Diritto al rimborso - Assoggettamento a termine di decadenza triennale - Mancata diversificazione del diritto al rimborso sorgente dall'indebito, rispetto a quello sorgente dall'errore. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.39 del 1-10-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 9284/94 R.G. promossa da: Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, presso i cui uffici domicilia in via degli Arazzieri n. 4, attrice opponente; Contro: Mondialcarta S.p.a., con sede in Borgo a Mozzano, in persona del suo legale rappresentante sig. Edo Puccetti, rappresentato e difeso dagli avv. Renzo Gentili e Giovanni Cattani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Firenze, via Verdi n. 16, convenuta opposta; Avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia tributaria. Svolgimento del processo Con citazione tempestivamente notificata, l'Amministrazione finanziaria dello Stato proponeva opposizione avverso il decreto n. 7382/94 in data 18 ottobre 1994, con il quale il Presidente del tribunale di Firenze le ingiungeva la restituzione delle somme pagate dalla Mondialcarta S.p.a., a titolo di tassa di concessione governativa per gli anni 1985-1992 successivi a quelli della prima iscrizione al registro delle societa' - c.d. «tassa di mantenimento». Il Ministero opponeva tra l'altro la parziale improponibilita' della domanda per l'intervenuta decadenza triennale di cui all'art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, dovendosi assimilare - in materia tributaria - il pagamento d'indebito al pagamento erroneo (Cass. civ. sez. u., sent. n. 3458 del 12 aprile 1996). A rendere norma espressa il principio giurisprudenziale appena ricordato interveniva poi l'art. 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, mediante rinvio, recepiva il termine decandeziale triennale, di cui al citato art. 13, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. In proposito, richiamato il principio, elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 febbraio 1995, n. 56, secondo il quale «non vi sono ragioni che giustifichino il privilegio di una disciplina speciale, in favore del debitore, dell'azione di ripetizione dell'indebito contro il Fisco», questo giudice ritiene rilevante in processo e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita', per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 11, comma 2, legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui, stabilendo il termine decadenziale triennale del diritto al rimborso tributario sorgente da un indebito versamento, non differenzia tale diritto da quello sorgente dal versamento erroneo.
P. Q. M. Dispone: 1) la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) che la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite nonche' al presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 3 aprile 2003 Il giudice: Chiellini 03C1047