N. 781 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 luglio 2003

Ordinanza  emessa  l'11  luglio  2003  dal  tribunale  di  Lucca  nel
procedimento penale a carico di Zouhair Diriss

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Irragionevole  limitazione  della  liberta' personale - Carenza del
  requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della
  polizia   giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori  destinati  ad
  incidere sulla liberta' personale.
- Decreto  legislativo  25 luglio  1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter
  (recte: quinquies), aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.39 del 1-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Decidendo   sulla   questione   di   legittimita'  costituzionale
sollevata dal difensore di Zouhair Diriss in ordine all'art.14, comma
5-ter,  decreto  legislativo  n. 286  del  1998,  sentite  le  parti,
premesso che lo Zouhair e' stato tratto in arresto il 10 luglio 2003,
in  relazione alla contravvenzione suddetta, per non aver ottemperato
all'ordine  di  espulsione  emesso  dal  questore  di Pisa in data 28
aprile  2003,  il  difensore  ha  sollevato questione di legittimita'
costituzionale  per violazione degli artt. 3 e 13 della costituzione,
osserva:  la  questione  appare  rilevante,  atteso che l'imputato e'
stato   arrestato   perche'   sorpreso   nella  flagranza  del  reato
contestatogli,  e  che lo stesso, come da art. 14, comma 5-quinquies,
del  decreto  legislativo  citato, e' stato condotto innanzi a questo
tribunale  di  Lucca per la celebrazione della udienza di convalida e
per rito direttissimo.
    La  questione appare altresi' non manifestazione infondata per le
ragioni  che  seguono:  l'art. 13 della Costituzione statuisce che in
casi  eccezionali  di  necessita'  ed urgenza indicati tassativamente
della   legge   l'autorita'   di  pubblica  sicurezza  puo'  adottare
provvedimenti  provvisori di limitazione della liberta' personale, la
disciplina di legge in oggetto trova riscontro nell'ambito del codice
di  procedura  penale  negli  artt.  380,  in  relazione  all'arresto
obbligatorio  in  flagranza, 381 in ordine all'arresto facoltativo in
flagranza,  ipotesi  da  ritenersi  tassative  e  non suscettibili di
interpretazione analogica.
    La   limitazione   della  liberta'  personale  appare  per  altro
strettamente   correlata   alla   applicazione  o  quanto  meno  alla
possibilita' di applicazione di misure coercitive, giusto al disposto
dell'art.  391,  comma quinto, codice di rito, tanto piu' che in casi
ex  art.  381,  comma  secondo,  dello  stesso codice di rito, ovvero
delitti  per  i  quali  e' consentito l'arresto anche al di fuori dei
casi  in flagranza le misure coercitive possono essere disposte anche
al di fuori del limiti di pena previsti dagli artt. 274, comma primo,
lettera c), e 280 del medesimo codice.
    Conferma  di  cio' si trae anche dall'art. 121 delle disposizioni
attuazione  al  codice  di  rito,  in  ragione  del quale il pubblico
ministero  dispone  con  decreto motivato che l'arrestato fermato sia
posto  immediatamente  in  liberta'  o  ritenga di non dover chiedere
l'applicazione di misure coercitive.
    Cio'  premesso si osserva che il reato per il quale lo Zouhair e'
stato  arrestato,  e'  di natura contravvenzionale tra l'altro punita
con  la  pena,  nel massimo di anni 1 di arresto, di tal che' nessuna
misura  coercitiva  puo' essere applicata giusta la previsione di cui
all'art.  280  del codice di rito; ne deriva che la limitazione della
liberta'   personale   appare  non  ragionevole,  atteso  che  seppur
convalidato  l'arresto  nessuna  misura  coercitiva  potrebbe trovare
applicazione,   e'  da  vanificare  completamente  la  gia'  avvenuta
limitazione della liberta' personale. Richiamato poi l'art. 121 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, si osserva
che  se  il  pubblico ministero dispone, e non gia' puo' disporre, la
limitazione  della  liberta'  personale  quando  ritiene di non dover
richiedere  l'applicazione di misure coercitive, a maggior ragione la
deve  disporre,  allorquando sa, e non gia' ritiene, di non potere, e
non gia' dovere, richiedere le stesse misure.
    Ne  deriva che l'arresto del cittadino straniero non appare e che
ragionevole,  e  che  la  norma  in  oggetto  appare  introdurre  una
disciplina  di  carattere  speciale per stranieri non giustificata ai
sensi  degli  artt.  3 e 13 della Costituzione, e non rapportabile ad
eccezionali  esigenze  di  necessita'  ed  urgenza, in presenza delle
quali  la suddetta limitazione della liberta' personale puo' avvenire
per atto dell'autorita' di polizia
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge n. 87 del
1953,   dichiara   non   manifestamente   infondata   l'eccezione  di
legittimita'   costituzionale  dell'art.  14,  comma  5-ter,  decreto
legislativo  n.286 del 1998, per contrasto con gli artt. 3 e 13 della
Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  di  convalida  dell'arresto e dispone che
l'arrestato  sia messo immediatamente in liberta' se non detenuto per
altra causa.
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza   al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione  della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
        Lucca, addi' 11 luglio 2003
03C1058