N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 agosto 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 agosto 2003 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Trasporti pubblici - Norme della Regione Liguria in materia di trasporto pubblico locale - Servizi affidati a societa' a partecipazione pubblica - Proroga quinquennale, dal 1° gennaio 2004, in caso di cessione con procedura concorsuale di almeno il quaranta per cento di azioni o quote di capitale - Denunciata violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza - Inosservanza del termine di proroga biennale ammesso dalla legislazione statale per i servizi gia' svolti dalle gestioni commissariali governative. - Legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, art. 2, comma 2, aggiuntivo del comma 2-bis nell'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 31. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lettera e); direttive 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e 93/38/CEE del 14 giugno 1993; Trattato CEE, artt. 49 e seguenti; legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 11, comma 3.(GU n.42 del 22-10-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2 della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003 n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 2 luglio 2003, contenente «modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in materia di trasporto pubblico)», che introduce il comma 2-bis nell'art. 8 della suddetta legge, per contrasto con l'art. 117, comma primo e secondo della Costituzione (giusta delibera del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2003). 1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Liguria modifica ed integra la propria disciplina organica in materia di trasporto pubblico locale. In particolare vengono dettate disposizioni riguardanti il periodo transitorio durante il quale e' consentito derogare alle norme generali che impongono il ricorso a procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto, sia su gomma che ferroviari. Inoltre viene previsto un potere sostitutivo regionale nei confronti di comuni e province titolari di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale, trasferiti dalla regione stessa, qualora non procedano alla pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento dei servizi di linea. In particolare l'art. 2, comma secondo introduce il comma 2-bis nell'art. 8 della legge regionale 31/1998, prevedendo che, nel caso in cui la cessione di almeno il quaranta per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedura di evidenza pubblica, gli affidamenti in atto dei servizi di trasporto pubblico locale, in bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/km, possano essere prorogati per ulteriore cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. 2. - La suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 117, commi primo e secondo della Costituzione. Essa, infatti, se pure prevede la procedura concorsuale per la cessione di una quota minoritaria, riferendosi indistintamente a societa' a totale partecipazione pubblica o mista, puo' essere considerata censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del 31 dicembre 2003, termine oltre il quale, in base alla normativa comunitaria vigente (direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonche' articoli 49 e seguenti del Trattato CEE) i servizi di trasporto pubblico locale devono essere posti a gara, e, fissando una percentuale societaria minoritaria sottoposta a procedura di evidenza pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari. La norma regionale, pertanto, da un lato si pone in contrasto con l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto e' suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici secondo la normativa sopra richiamata, e d'altro lato invade anche la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, violando cosi' il medesimo articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Il termine previsto dalla disposizione regionale, peraltro, e' superiore a quello disposto dall'art. 11, comma terzo della legge statale 1° agosto 2002 n. 166, che pur ha ammesso una deroga di ulteriori due anni oltre il termine del 31 dicembre 2003 per i servizi gia' svolti dalle gestioni commissariali governative: le obiezioni sollevate in proposito, in procedura di infrazione, dai competenti organismi comunitari sono state superate dallo Stato italiano soltanto circoscrivendo detta possibilita' di proroga al trasporto ferroviario.
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo della legge della Regione Liguria indicata in epigrafe. Si produce, unitamente a copia della legge regionale impugnata, estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2003 con allegata relazione. Roma, addi' 8 agosto 2003 Vice avvocato generale dello Stato: fiumara 03C1059