N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 agosto 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  29  agosto  2003  (del  Presidente del Consiglio dei
Ministri)

Trasporti  pubblici  -  Norme  della  Regione  Liguria  in materia di
  trasporto   pubblico   locale  -  Servizi  affidati  a  societa'  a
  partecipazione  pubblica  -  Proroga  quinquennale,  dal 1° gennaio
  2004,  in  caso  di cessione con procedura concorsuale di almeno il
  quaranta  per  cento  di  azioni  o  quote di capitale - Denunciata
  violazione  degli  obblighi  comunitari  in  materia di affidamento
  della  gestione  dei  servizi pubblici - Invasione della competenza
  statale   esclusiva  in  materia  di  tutela  della  concorrenza  -
  Inosservanza   del   termine  di  proroga  biennale  ammesso  dalla
  legislazione  statale  per  i  servizi  gia'  svolti dalle gestioni
  commissariali governative.
- Legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, art. 2, comma 2,
  aggiuntivo   del  comma 2-bis  nell'art. 8  della  legge  regionale
  9 settembre 1998, n. 31.
- Costituzione,   art. 117,   commi   primo  e  secondo,  lettera e);
  direttive    92/50/CEE   del   18 giugno 1992   e   93/38/CEE   del
  14 giugno 1993;  Trattato CEE, artt. 49 e seguenti; legge 1° agosto
  2002, n. 166, art. 11, comma 3.
(GU n.42 del 22-10-2003 )
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio in
Roma,  via  dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Liguria
in  persona del presidente pro tempore della giunta regionale, per la
dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2
della  legge  della  Regione Liguria 17 giugno 2003 n. 17, pubblicata
nel  B.U.R.  n. 10  del  2  luglio  2003,  contenente  «modifiche  ed
integrazioni  alla  legge regionale 9 settembre 1998, n. 31 (norme in
materia  di  trasporto  pubblico)»,  che  introduce  il  comma  2-bis
nell'art. 8 della suddetta legge, per contrasto con l'art. 117, comma
primo e secondo della Costituzione (giusta delibera del Consiglio dei
ministri del 25 luglio 2003).

    1.  -  Con  la  legge  indicata  in  epigrafe  la Regione Liguria
modifica  ed  integra  la  propria  disciplina organica in materia di
trasporto pubblico locale.
    In   particolare  vengono  dettate  disposizioni  riguardanti  il
periodo  transitorio  durante  il  quale  e' consentito derogare alle
norme  generali  che impongono il ricorso a procedure concorsuali per
l'affidamento dei servizi di trasporto, sia su gomma che ferroviari.
    Inoltre  viene  previsto  un  potere  sostitutivo  regionale  nei
confronti  di  comuni  e  province  titolari di compiti e funzioni in
materia  di  trasporto  pubblico  locale,  trasferiti  dalla  regione
stessa,  qualora  non  procedano alla pubblicazione dei bandi di gara
per l'affidamento dei servizi di linea.
    In  particolare  l'art. 2, comma secondo introduce il comma 2-bis
nell'art. 8  della  legge regionale 31/1998, prevedendo che, nel caso
in  cui la cessione di almeno il quaranta per cento di azioni o quote
di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative
a procedura di evidenza pubblica, gli affidamenti in atto dei servizi
di  trasporto  pubblico  locale,  in  bacini  di traffico con servizi
superiori  a  15  milioni di vetture/km, possano essere prorogati per
ulteriore cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004.
    2. - La suddetta norma si pone in contrasto con l'art. 117, commi
primo e secondo della Costituzione.
    Essa,  infatti,  se  pure prevede la procedura concorsuale per la
cessione  di  una  quota  minoritaria,  riferendosi indistintamente a
societa'  a  totale  partecipazione  pubblica  o  mista,  puo' essere
considerata  censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del
31  dicembre  2003,  termine  oltre  il quale, in base alla normativa
comunitaria   vigente   (direttive  92/50/CEE  e  93/38/CEE,  nonche'
articoli  49  e  seguenti  del  Trattato  CEE) i servizi di trasporto
pubblico   locale  devono  essere  posti  a  gara,  e,  fissando  una
percentuale societaria minoritaria sottoposta a procedura di evidenza
pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari.
    La norma regionale, pertanto, da un lato si pone in contrasto con
l'art. 117, comma primo della Costituzione, in quanto e' suscettibile
di  alterare  il  regime  di  libero  mercato delle prestazioni e dei
servizi,  in  violazione  degli  obblighi  comunitari  in  materia di
affidamento  della gestione dei servizi pubblici secondo la normativa
sopra richiamata, e d'altro lato invade anche la competenza esclusiva
statale  in  materia  di  tutela della concorrenza, violando cosi' il
medesimo articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione.
    Il  termine  previsto  dalla disposizione regionale, peraltro, e'
superiore  a  quello  disposto  dall'art. 11, comma terzo della legge
statale  1°  agosto  2002  n. 166,  che  pur ha ammesso una deroga di
ulteriori  due  anni  oltre  il  termine  del  31 dicembre 2003 per i
servizi  gia'  svolti  dalle  gestioni  commissariali governative: le
obiezioni  sollevate  in  proposito,  in procedura di infrazione, dai
competenti  organismi  comunitari  sono  state  superate  dallo Stato
italiano  soltanto  circoscrivendo  detta  possibilita' di proroga al
trasporto ferroviario.
                              P. Q. M.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma
secondo della legge della Regione Liguria indicata in epigrafe.
    Si  produce,  unitamente a copia della legge regionale impugnata,
estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 luglio
2003 con allegata relazione.
        Roma, addi' 8 agosto 2003
             Vice avvocato generale dello Stato: fiumara
03C1059