N. 786 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 aprile 2003
Ordinanza emessa il 10 aprile 2003 dal tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Panfini Giovanni Previdenza e assistenza sociale - Disciplina relativa alla ripetizione d'indebito pensionistico - Non ripetibilita' dell'indebito per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, in caso di soggetti percettori di reddito personale imponibile, ai fini IRPEF, per l'anno 2000, di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro - Violazione del principio di uguaglianza per la efficacia retroattiva della censurata disciplina - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Riproposizione di questioni gia' oggetto dell'ord. n. 249/2002 di restituzione atti per ius superveniens. - Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38, commi 7 e 8. - Costituzione, artt. 3 e 38.(GU n.40 del 8-10-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di rinvio in materia previdenziale pendente tra Istituto nazionale della previdenza sociale (avv. I. Pierdominici), Panfini Giovanni (avv. M. Boretti). Va premesso che con sentenza del 415/1993 il pretore di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava irripetibili alcune somme indebitamente percepite dal pensionato Panfini Giovanni, e in conseguenza condannava l'I.N.P.S. alla restituzione, in favore dello stesso Panfini, di quanto trattenuto a titolo di ripetizione. La sentenza, gravata di appello da parte dell'I.N.P.S., veniva confermata dal Tribunale di Ascoli Piceno con decisione del 1° dicembre 1994, che argomentava nel senso della mancanza di alcuna prova del dolo da parte del percipiente, cio' comportando l'applicabilita' dell'art. 52 della legge n. 88/1989. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione l'I.N.P.S., e la S.C., con sentenza n. 6747/1999, depositata il 1° luglio 1999, cassava la decisione impugnata e rinviava a questo tribunale. Affermava la S.C. che in tema di indebito pagamento della pensione di invalidita' per superamento del limite di reddito, la ripetibilita' delle relative somme era disciplinata dalla norma dell'art. 8 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638. Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 662/1996, per le indebite erogazioni precedenti al 1° gennaio 1996 dovevasi ritenere applicabile tale normativa sopravvenuta, cio' rendendo necessario l'accertamento, da parte del giudice di merito, del limite reddituale relativo all'anno 1995. Cio' in quanto i commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge richiamata, disponevano, rispettivamente, l'irripetibilita' per i redditi pari o inferiori a sedici milioni di lire, e la ripetibilita', nei limiti dei tre quarti dell'importo, per i redditi superiori a sedici milioni di lire. Aggiungeva la S.C. che le disposizioni sopravvenute erano da ritenere applicabili anche agli importi gia' recuperati dall'istituto previdenziale. Con ordinanza resa all'udienza del 1° aprile 2001 il tribunale disponeva procedersi all'accertamento del requisito reddituale di cui sopra, con cio' ottemperando al principio di diritto enunciato dalla sentenza della S.C. Acquisiti i necessari elementi documentali, e' accertato che nell'anno 1995 il reddito a fini IRPEF del Panfini aveva superato il limite di 16 milioni di lire, il collegio, con ordinanza del 14 novembre 2001 sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261 della legge 1996, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. La Corte costituzionale, con ordinanza del 14 giugno 2002, disponeva restituirsi gli atti a questo tribunale per nuovo esame della questione, alla luce della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 38, commi 7, 8, 9 e 10 della legge n. 448/2001. All'udienza dell'11 dicembre 2001 comparivano le parti, che si riportavano ai rispettivi scritti. Con ordinanza riservata del 14 gennaio 2003 il tribunale invitava la difesa del Panfini a esibire la dichiarazione reddituale per l'anno 2000, tale parametro apparendo decisivo ai fini dell'applicabilita' della normativa dapprima richiamata. All'odierna udienza il difensore del Panfini depositava prospetto dei redditi per l'anno 2000, estratto dal casellario centrale dei pensionati, deducendo l'insussistenza dell'obbligo di dichiarazione per il proprio assistito. Dal prospetto in questione risulta che il Panfini ha percepito nel 2000 una pensione I.N.P.S. per l'importo di euro 1.891,1154 e una pensione INPDAP per l'importo di euro 10.622,6482. La somma dei due redditi comporta il superamento del limite di euro 8.263,31 di cui al comma 7 dell'art. 38 della legge n. 448/2001. Poste queste premesse, deve il collegio ritenere che tutte le ragioni che fondarono il sospetto di illegittimita' costituzionale dei commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 permangono intatte a proposito del sopra richiamato comma 7 dell'art. 38 della legge n. 448/2001, alla luce della sostanziale identita' delle due normative. Invero, va considerato che non ravvisa il collegio alcuna ipotesi di dolo dell'accipiens per il solo fatto del silenzio nelle comunicazioni all'I.N.P.S., e che il superamento del limite reddituale comporterebbe l'applicazione al Panfini della disciplina sulla ripetizione dell'indebito. Onde la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa del Panfini. Questione che appare, altresi', non manifestamente infondata, in riferimento tanto al parametro dell'art. 3 Cost. quanto al parametro dell'art. 38 Cost. Quanto al primo aspetto, occorre rilevare che per effetto della nuova normativa si verificherebbe una palese diversita' di trattamento, in presenza di situazioni omogenee, tra i pensionati gia' assoggettati a recupero prima dell'entrata in vigore della nuova norma e pensionati nei cui confronti il recupero sia stato promosso successivamente. La disparita' di trattamento emerge anche dalla considerazione dell'effetto retroattivo della norma, che appare del tutto irragionevole. Quanto all'altro aspetto, va ritenuto che la disciplina in tema di recupero si manifesta irragionevolmente diretta a colpire emolumenti pensionistici di assai basso livello, garantiti dall'art. 38 Cost. per categorie di cittadini piu' deboli, e tuttavia esposti alla ripetizione per effetto di un indebito maturato prima dell'entrata in vigore della disciplina normativa della cui legittimita' costituzionale si sospetta. Va considerato, sotto il profilo teste' richiamato, che non si riscontrano esigenze di bilancio tali da giustificare una compressione del diritto degli assicurati, tanto piu' considerando il rilievo che va dato al loro incolpevole affidamento sulla certezza dei rapporti giuridici. La questione di costituzionalita' a suo tempo proposta va, pertanto, reiterata.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, commi 7 e 8 legge n. 448/2001, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. Ordina la sospensione del giudizio e ordina rimettersi gli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notificazione di questa ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, e inoltre per la comunicazione alle parti costituite. Macerata, addi' 26 marzo 2003 Il Presidente: Iacoboni 03C1066