N. 802 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile - 30 giugno 2003

Ordinanze  802 e 803 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  23  aprile  e  il  30  giugno  2003  dal  Tribunale  di  Asti nei
procedimenti  penali  a  carico  di Madori Imed (R.O. 802/2003); Sall
Amdy (R.O. 803/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Eccessiva  afflittivita' della misura - Violazione del principio di
  ragionevolezza  -  Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di
  reato  di analoga gravita' - Carenza del requisito della necessita'
  ed  urgenza  per  l'adozione  da parte della polizia giudiziaria di
  provvedimenti  provvisori  destinati  ad  incidere  sulla  liberta'
  personale.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.40 del 8-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunziato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
n. 1177/2003  RGNR  nei  confronti  di  Madori Imed difeso di fiducia
dall'avv. Marco  Dapino  sostituito  dall'avv. Caranzano  del Foro di
Asti  sottoposto  ad  indagini per il reato di cui all'art. 14, comma
5-ter, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
    All'udienza  di  convalida  il  difensore  sollevava questione di
legittimita'  costituzionale dell'articolo in esame per contrasto con
gli  artt. 3,  13  e 97 della Costituzione. Poiche' l'arresto risulta
essere  stato  eseguito  in  presenza dei presupposti richiesti dalla
norma,   questo  giudice  riteneva  rilevante  e  non  manifestamente
infondata  la  questione  di  legittimita'  sollevata,  pertanto  non
convalidava  l'arresto  (rimettendo  in  liberta'  la  arrestata  non
potendo  la  convalida avere luogo nei termini stabiliti dalla legge)
riservandosi  di  depositare  la  motivazione  relativa alla presente
ordinanza.

                             Motivazione

    La  questione  sollevata  risulta  essere  rilevante  rispetto al
procedimento   in   corso   in  quanto  esistono  i  presupposti  per
convalidare l'arresto.
    In  effetti  la  norma in questione, l'art. 14, comma 5-quinquies
del  d.lgs.  n. 286/1998  solleva  dei  dubbi  in  relazione alla sua
conformita' con alcune disposizioni costituzionali.
    1. - Pare  confliggere  con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo  della  ragionevolezza ed uguaglianza, allorche' per il reato
in  esame viene previsto l'arresto obbligatorio pur trattandosi di un
reato  contravvenzionale punito anche modestamente (con un massimo di
un anno di arresto).
    L'art. 380  c.p.p.,  al contrario, prevede l'arresto obbligatorio
solo  in  caso  di  delitti  di particolare gravita' o caratterizzati
dalla  pericolosita'  sociale  (quale  ii  furto  in abitazione o con
strappo).
    Il   reato   in   esame,   invece,   punisce   un   comportamento
sostanzialmente  diverso,  che  deve  ritenersi,  tenendo conto della
qualificazione  e  quantificazione  della pena assegnata dallo stesso
legislatore, di allarme sociale.
    Pertanto   non   si   comprende   la  disparita'  sostanziale  di
trattamento  tra  chi  viene colto in flagranza di questo reato e chi
invece  viene colto in flagranza di altro reato di pari gravita', nel
primo caso e' obbligatorio l'arresto, nell'altro neppure e' previsto.
    2. - L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione
in  esame  sembra porsi in contrasto con l'art. 13 della Costituzione
che  prevede  che la privazione della liberta' personale solo in casi
eccezionali di necessita' ed urgenza.
    In vero non sembrano sussistere i due requisiti.
    L'arresto  non  puo' considerarsi «necessario» in quanto non puo'
essere  preordinato  alla  applicazione  di  alcuna misura cautelare,
venendo cosi' meno alla sua funzione essenziale.
    Inoltre,  neppure puo' considerarsi «urgente» poiche' il giudizio
direttissimo  richiede  una  situazione  di particolar evidenza della
prova e non necessariamente un precedente arresto.
                              P. Q. M.
    Ritenuta  rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale
sollevata,  considerato  che  la  medesima  questione  e'  gia' stata
sollevata  avanti  alla Corte costituzionale, sospende il giudizio di
convalida in attesa della decisione della Corte.
    Dispone  che  venga  allegato  al  presente  fascicolo  una copia
dell'ordinanza emessa il 7 marzo 2003 da questo giudice.
    Ordina l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per
altra causa.
        Asti, addi' 23 aprile 2003
                        Il giudice: Palladino
03C1077