N. 305 ORDINANZA 25 settembre - 1 ottobre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Espropriazione  per  pubblica  utilita'  - Espropriazione parziale di
  terreno  agricolo  - Computo dell'indennita' differenziale - Limite
  rispetto  all'importo  dell'indennita'  dovuta in caso di esproprio
  totale  del  medesimo  mappale  -  Mancata  previsione - Denunciata
  irrazionalita'  -  Questione  priva  di  rilievo  costituzionale ed
  erroneita'    del    presupposto    interpretativo    -   Manifesta
  inammissibilita'.
- Legge  25 giugno 1865,  n. 2359,  art. 40,  legge  22 ottobre 1971,
  n. 865,  artt. 15  e  16  come  modificati dall'art. 14 della legge
  28 gennaio 1977, n. 10 (combinato disposto).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.40 del 8-10-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernando   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 40 legge 25
giugno 1865,  n. 2359,  in  combinato  disposto con gli artt. 15 e 16
legge    22 ottobre   1971,   n. 865   (Programmi   e   coordinamento
dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica  utilita';  modifiche  ed  integrazioni alla legge 17 agosto
1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964,
n. 847;  ed  autorizzazione  di spesa per interventi straordinari nel
settore  dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come
modificati  dall'art. 14  legge  28 gennaio  1977, n. 10 promosso con
ordinanza  del  26 aprile  2002  dalla  Corte d'appello di Torino nel
procedimento civile vertente tra Fabio Frisa c/ Autostrada Serravalle
Milano   Ponte  Chiasso  S.p.A.,  iscritta  al  n. 303  del  registro
ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto l'atto di costituzione di Fabio Frisa;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2003 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
    Uditi  gli  avvocati  Mario  Marchio'  e Luca Verrienti per Fabio
Frisa.
    Ritenuto  che  nel  corso di causa civile iniziata da Fabio Frisa
per  la determinazione delle indennita' di esproprio e di occupazione
relativamente  ad una porzione di terreno agricolo di sua proprieta',
sottoposta  a  procedura ablatoria dalla Autostrada Serravalle Milano
Ponte   Chiasso   s.p.a.,   per  la  realizzazione  di  uno  svincolo
autostradale,  la Corte d'appello di Torino ha sollevato questione di
legittimita' costituzionale relativamente al combinato disposto degli
artt. 40  della  legge  25  giugno 1865,  n. 2359 (Espropriazione per
causa  di  utilita'  pubblica)  e  15-16 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865   (Programmi   e   coordinamento   dell'edilizia  residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche
ed  integrazioni  alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile
1962  n. 167;  legge  29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di
spesa   per   interventi   straordinari   nel  settore  dell'edilizia
residenziale,  agevolata e convenzionata), per violazione dell'art. 3
della Costituzione;
        che la Corte d'appello ha rilevato:
        che,  avendo  l'espropriazione interessato solo una parte del
mappale  n. 48  del  locale  catasto,  l'indennita'  di  esproprio va
calcolata  in  base  alla  differenza fra il valore dell'intero prima
dell'esproprio  ed  il  valore  della  parte residua, con riferimento
all'intera  impresa  agricola,  prima  e  dopo l'esproprio, di cui il
terreno  faceva  parte,  e non, semplicemente, allo specifico mappale
parzialmente espropriato;
        che, secondo il diritto vivente, il criterio differenziale di
cui  all'art. 40  della  legge  2359 del 1865 e' applicabile anche ai
terreni  agricoli,  e  che,  nel  caso  di  specie,  l'indennita'  va
liquidata tenendo conto dell'incidenza dell'espropriazione sul valore
dell'azienda agricola nel suo complesso, considerandosi, tra l'altro,
i  maggiori  costi  di  conduzione determinati dallo smembramento dei
terreni;
        che  l'indennita'  per  l'esproprio  parziale  di  un mappale
appartenente ad un'azienda agricola si deve determinare attraverso la
stima   differenziale   del   valore   dell'azienda,   prima  e  dopo
l'espropriazione;
        che, diversamente, nell'ipotesi di esproprio che interessi un
intero  mappale,  che  pur partecipi funzionalmente ad una piu' vasta
unita'  aziendale,  l'indennita'  e'  liquidata in base al valore del
suolo agricolo, commisurato al tipo di coltura cui e' adibito, valore
nel  quale  e'  conglobato  non  solo  il  pregio  del terreno in se'
considerato,   ma   anche  il  danno  riflesso  all'azienda  nel  suo
complesso,   ed  eventualmente  con  ulteriore  indennita'  a  favore
dell'affittuario,  ovvero con la triplicazione dell'indennizzo ove il
proprietario,  coltivatore  diretto  del  fondo, addivenga a cessione
volontaria;
        che,   con  riferimento  alla  causa  in  corso,  il  giudice
rimettente  ha  osservato  che  il  consulente  tecnico ha stimato la
differenza  tra valore dell'azienda agricola prima e dopo l'esproprio
in  L. 99  milioni,  da  aggiungere  ovviamente al valore della parte
espropriata,  cui  l'attore  pretende  doversi  cumulare  la  perdita
dell'avviamento  aziendale,  riconducibile all'impossibilita' tecnica
di  proseguire  razionalmente  la  gestione  del vivaio sulla ridotta
superficie  ancora  disponibile  e  che,  in  via  ipotetica, qualora
l'espropriazione  avesse interessato l'intero mappale, l'applicazione
dell'art. 15  della  legge  n. 865  del  1971  avrebbe indotto ad una
valutazione  del  compendio,  secondo  i  dati forniti dal c.t.u., in
L. 44,5 milioni;
        che,  secondo  il  giudice  a quo, emerge da quanto detto che
l'applicazione  del  diritto vivente puo' condurre all'anomalia di un
esproprio  parziale  piu'  oneroso di un esproprio totale riferito al
medesimo  mappale, con il risultato di dover compensare un detrimento
minore  in  misura piu' elevata di un detrimento maggiore, essendo la
scelta    dell'espropriante,   riguardo   all'oggetto   espropriando,
vincolata  alle  caratteristiche  tecniche dell'opera da realizzare e
all'effettiva esistenza della pubblica utilita' riferibile, a seconda
dei   casi,   all'intero   mappale   o  a  una  parte  di  esso;  che
l'irrazionalita' del trattamento potrebbe essere evitata ove nel caso
di esproprio parziale venisse posto al valore differenziale il limite
massimo  dell'indennizzo  virtuale  per  il caso di esproprio totale,
limite  non  altrimenti  desumibile in via interpretativa dal sistema
della legge;
        che,  in ordine alla rilevanza, la Corte d'appello assume che
a  seconda  se  si  faccia  applicazione del puro criterio del valore
differenziale o dell'ipotizzato contemperamento con il limite massimo
del  valore espropriativo totale, si giunge a risultati diversi sotto
il profilo del quantum da liquidare;
        che  sulla  fattispecie  non  incide il d.P.R. 8 giugno 2001,
n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita), non applicabile alle
espropriazioni gia' concluse;
        che nel giudizio si e' costituito Frisa Fabio che ha concluso
per  l'inammissibilita'  e comunque per l'infondatezza della proposta
questione,  motivando  ampiamente  su  tali  eccezioni con la memoria
illustrativa depositata nell'imminenza della udienza.
    Considerato  che  la  Corte d'appello ha ritenuto rilevante e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
del  combinato  disposto  degli  artt. 40 della legge 25 giugno 1865,
n. 2359  (Espropriazioni  per  causa  di  utilita' pubblica), e 15-16
legge    22 ottobre   1971,   n. 865   (Programmi   e   coordinamento
dell'edilizia  residenziale  pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica  utilita';  modifiche  ed  integrazioni alla legge 17 agosto
1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964,
n. 847;  ed  autorizzazione  di spesa per interventi straordinari nel
settore   dell'edilizia   residenziale,  agevolata  e  convenzionata)
laddove non prevede che in caso di espropriazione parziale di terreno
agricolo   l'indennita'   differenziale   riferita   al   complessivo
pregiudizio   subito  dall'intera  azienda  agricola  non  possa  mai
eccedere  quello che sarebbe l'importo dell'indennita' dovuta in caso
di  esproprio  totale del medesimo mappale, in riferimento all'art. 3
della   Costituzione,   per   ingiustificata   irrazionalita'   nella
disciplina di situazioni uguali, o quanto meno raffrontabili;
        che   il   giudice   rimettente,   con  scarsa  chiarezza  ed
incompletezza  nell'esposizione della fattispecie, omette del tutto i
passaggi  del  procedimento  estimatorio  -  per il quale si limita a
richiamare  la  c.t.u.  -  e  non  spiega,  in  definitiva,  perche',
adottando  il sistema differenziale stima un valore di L. 99 milioni,
e  adottando  invece  la  somma  algebrica  perviene  ad un risultato
(L. 44,5 milioni) inferiore alla meta';
        che l'irrazionalita' denunciata sembra connessa all'adozione,
in  sede  applicativa,  di particolari criteri valutativi concorrenti
alla  formulazione del giudizio sul fatto, di non diretta derivazione
legale,  per  cui il dubbio di legittimita' costituzionale attiene in
realta' a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo costituzionale,
e dunque a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito;
        che,  anche a non volere ricondurre la problematica sollevata
dalla  Corte d'appello di Torino alla difficolta' applicativa di mero
fatto,   si  deve  comunque  rilevare  l'erroneita'  del  presupposto
interpretativo   da   cui   muove   il   giudice  a  quo,  nel  senso
dell'obbligatorieta',  discendente dal combinato disposto delle norme
censurate,  della  stima differenziale dell'azienda, invece che della
somma algebrica tra valore del fondo e perdite dell'azienda;
        che  una  simile ordinanza e' inidonea a dare valido ingresso
al  giudizio  di  legittimita' costituzionale (ex plurimis: ordinanze
nn. 50, 2, 1 del 2003; nn. 388, 261 del 2002);
        che,   pertanto,   la   questione   deve   essere  dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto degli artt. 40
della  legge  25  giugno 1865,  n. 2359  (Espropriazioni per causa di
utilita'  pubblica), e 15-16 legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi
e  coordinamento  dell'edilizia  residenziale  pubblica;  norme sulla
espropriazione  per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alla
legge  17 agosto  1942,  n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge
29 settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,  agevolata e
convenzionata),  come  modificati dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977,
n. 10, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Corte di appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                      Il redattore: Finocchiaro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 1° ottobre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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