N. 837 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2003

Ordinanze  837 e 838 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse
il  7  agosto 2003 dal Tribunale di Trieste nei procedimenti penali a
carico  di  Gvozdenovic Radomirka (R.O. 837/2003), Zora Ghassan (R.O.
838/2003)

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Contrasto  con  i  principi  di  ragionevolezza  e di uguaglianza -
  Violazione  del  principio  di solidarieta' - Carenza del requisito
  della  necessita'  ed urgenza per l'adozione da parte della polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta' personale.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.
(GU n.43 del 29-10-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel procedimento penale
contro  Gvozdenovic  Radomirka,  nata Pancevo (YU) il 30 aprile 1977,
attualmente  in  stato di arresto presso la P.G. operante, sottoposta
ad  indagine  per  il  reato  di  cui  all'art. 14 comma 5-ter d.lgs.
n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002.
    Nelle  prime  ore  del 7 agosto 2003 la cittadina straniera sopra
generalizzata  era  tratta in arresto nella flagranza del reato sopra
indicato,  perche'  sorpresa in territorio nazionale dopo la scadenza
del  termine di giorni cinque entro il quale le era stato imposto dal
questore  di  Treviso,  con  provvedimento emesso il 31 marzo 2003 ai
sensi  dell'art. 14  comma  5-bis  del citato testo unico di lasciare
l'Italia.
    La  predetta  straniera e' stata presentata a questo giudice, nei
termini  di  legge,  per  la  convalida  dell'arresto e il successivo
giudizio  direttissimo,  a norma dell'art. 14 comma 5-quinquies testo
unico cit.
    Questo  giudice,  peraltro,  non  ritiene  di  poter  convalidare
l'arresto  della  suddetta,  poiche'  il  disposto dell'art. 14 comma
5-quinquies   d.lgs.  n. 286/1998  modificato,  nella  parte  in  cui
introduce  nell'ordinamento  una nuova figura di arresto obbligatorio
in  flagranza,  appare  in  conflitto  con le norme costituzionali in
appresso indicate.
    1. - Violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
    La   previsione  di  un  arresto  obbligatorio  in  flagranza  in
riferimento ad un reato di mera natura contravvenzionale e sanzionato
con  una  pena di modesta entita' (da sei mesi ad un anno di arresto)
appare   confliggere   con   il  principio  di  ragionevolezza  e  di
uguaglianza  affermato  dalla  norma costituzionale in questione, non
trovando alcuna apprezzabile giustificazione nell'ambito dei principi
generali  che  reggono  l'attuale sistema processuale penale italiano
(art. 380  c.p.p.),  che  disciplinano tale provvedimento restrittivo
ponendolo in esclusiva correlazione con illeciti penali aventi natura
delittuosa  e  contraddistinti  da una elevata pericolosita' sociale,
cosi'  come  del  resto  era  stato  enunciato  esplicitamente  dalla
direttiva  n. 32  dell'art. 2  della  legge  delega 16 febbraio 1987,
n. 81 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ove tale
obbligatorieta' era circoscritta alla sola materia dei delitti puniti
con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e
consentiva l'arresto facoltativo - avuto riguardo a speciali esigenze
di  tutela  della collettivita' - esclusivamente per quei delitti che
apparissero   connotati   da  particolare  gravita'  oggettiva  o  da
particolare  -  pericolosita' del soggetto agente: direttiva rispetto
alla  quale  la norma dell'art. 14 comma 5-quinquies testo unico cit.
costituisce  un  passo  indietro oggettivamente inspiegabile. Da tale
palese  disarmonia  deriva,  a  carico  dello straniero irregolare in
Italia,   un   quadro   ingiustificatamente   repressivo  che  appare
chiaramente  ispirato  ad  un atteggiamento di prevenzione che mal si
cocilia  con  il  principio  di  solidarieta'  solennemente enunciato
dall'art. 2  della  Carta  costituzionale,  in  quanto manifestamente
discriminatorio   nei   confronti   di   una  categoria  di  soggetti
socialmente sfavoriti.
    2. - Violazione dell'art. 13, comma terzo, Cost.
    L'arresto  obbligatorio  nella flagranza della contravvenzione in
oggetto  non  sembra, inoltre, rispettare la riserva di legge imposta
da  tale  principio  costituzionale,  poiche'  non  rientra  nei casi
eccezionali  di  necessita' ed urgenza ai quali e' sempre subordinata
la  restrizione  della  liberta'  della  persona.  Ed  invero,  se si
considera che nei confronti dello straniero che non abbia ottemperato
all'ordine  del questore di lasciare il territorio dello Stato non e'
consentita,  ne'  dal  codice di procedura penale ne' dal testo unico
sull'immigrazione,  l'applicazione di alcuna misura cautelare, riesce
arduo  riconoscere  un  qualsiasi  connotato  di  necessita'  nel suo
arresto  in  flagranza,  essendo  evidente  che in tanto l'arresto in
flagranza  di  reato ad opera della polizia giudiziaria si giustifica
in  quanto  lo  stesso sia preordinato all'eventuale applicazione, da
parte   del   giudice,   di   una   misura  cautelare  nei  confronti
dell'arrestato, di talche' sembra essere addirittura obbligatorio per
il  p.m.  informato  dell'intervenuto  arresto,  disporre l'immediata
liberazione  del  soggetto,  ai sensi del vigente art. 121 disp. att.
c.p.p.  Ne'  tale necessita' e' dato di poter ancorare alla immediata
instaurazione   del   giudizio  direttissimo  obbligatorio  richiesto
dall'art. 14  comma  5-quinquies  testo  unico  cit., per la semplice
ragione  che  nei casi in esame tale giudizio sara' celebrato dopo la
necessaria  liberazione  dell'arrestato,  resa doverosa a causa della
impossibilita'  per  il p.m. di richiedere al giudice l'emanazione di
una misura cautelare, salvo restando per il giudicabile il diritto di
chiedere un termine a difesa (art. 558 comma settimo c.p.p.).
    E  neppure  e' dato di ravvisare, nell'arresto obbligatorio nella
flagranza  della  contravvenzione  de qua, il requisito dell'urgenza,
poiche'  sarebbe una forzatura indebita ritenere che tale arresto sia
pragmaticamente finalizzato a render possibile l'immediata espulsione
dell'arrestato  da  effettuarsi  mediante il suo accompagnamento alla
frontiera, potendo (come e' noto) tale espulsione - ove in ipotesi ne
sussistessero  in partenza i presupposti amministrativi e burocratici
-  essere  ipso  facto posta in essere dalla polizia subito dopo aver
sorpreso lo straniero inottemperante all'ordine di espatrio.
    Tutto  cio'  porta  inevitabilmente  a  ritenere che l'arresto in
flagranza dello straniero inottemperante si ponga percio', come tale,
in  insanabile  contrasto  con la natura straordinaria delle esigenze
che  sempre, ai sensi della norma costituzionale sopra citata, devono
essere sottese a un provvedimento del genere.
    La    presente   decisione   di   sollevare   la   questione   di
costituzionalita'  dell'art. 14  comma  5-quinquies  d.lgs. 25 luglio
1998,  n. 286,  cosi'  come  modificato  dalla  legge  26 agosto 2002
n. 189,   comporta   la   sospensione   del   giudizio  di  convalida
dell'arresto  di Gvozdenovic Radomirka, della quale - se non detenuta
per   altra  causa  -  e'  da  ordinare  contestualmente  l'immediata
liberazione,  dovendo  per  legge  la convalida precedere l'eventuale
applicazione  di misura cautelare, che peraltro p.m. non potrebbe mai
richiedere nel caso di specie.
    La rilevanza della presente questione e' in re ipsa poiche' da un
lato  la  mancanza  di decisione sulla convalida dell'arresto entro i
termini  previsti  dall'art. 391  comma  settimo  c.p.p.  comporta la
perdita  di  efficacia  dell'arresto, e dall'altro la persistenza del
procedimento  di  convalida  dell'arresto  nonostante  la liberazione
dell'arrestato  rende  evidente l'interesse generale ad una pronuncia
sulla legittimita' dell'arresto in esame, trattandosi di stabilire se
la   liberazione   dell'arrestato   debba   considerarsi  conseguente
all'applicazione  dell'art. 391,  comma  settimo  c.p.p. ovvero, piu'
radicalmente,   alla   caducazione   con  effetto  retroattivo  della
disposizione in base alla quale l'arresto fu eseguito.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
dell'art. 14  comma  5-quinquies  d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, cosi'
come  modificato  dalla  legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in
cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs.
cit.  e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione
degli artt. 2, 3, 13 comma terzo Cost., come sopra motivato;
    Dispone  la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
costituzionale;
    Ordina  l'immediata  liberazione di Gvozdenovic Radomirka, se non
detenuta per altra causa;
    Sospende il giudizio di convalida dell'arresto sino all'esito del
giudizio incidentale di legittimita' costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza  al  Presidente  del Consiglio dei ministri, nonche' per la
comunicazione  ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica e della
Camera dei deputati.
        Trieste, addi' 7 agosto 2003
                        Il giudice: Dainotti
03C1112