N. 837 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 2003
Ordinanze 837 e 838 - di contenuto sostanzialmente identico - emesse il 7 agosto 2003 dal Tribunale di Trieste nei procedimenti penali a carico di Gvozdenovic Radomirka (R.O. 837/2003), Zora Ghassan (R.O. 838/2003) Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Violazione del principio di solidarieta' - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 2, 3 e 13, comma terzo.(GU n.43 del 29-10-2003 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Gvozdenovic Radomirka, nata Pancevo (YU) il 30 aprile 1977, attualmente in stato di arresto presso la P.G. operante, sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002. Nelle prime ore del 7 agosto 2003 la cittadina straniera sopra generalizzata era tratta in arresto nella flagranza del reato sopra indicato, perche' sorpresa in territorio nazionale dopo la scadenza del termine di giorni cinque entro il quale le era stato imposto dal questore di Treviso, con provvedimento emesso il 31 marzo 2003 ai sensi dell'art. 14 comma 5-bis del citato testo unico di lasciare l'Italia. La predetta straniera e' stata presentata a questo giudice, nei termini di legge, per la convalida dell'arresto e il successivo giudizio direttissimo, a norma dell'art. 14 comma 5-quinquies testo unico cit. Questo giudice, peraltro, non ritiene di poter convalidare l'arresto della suddetta, poiche' il disposto dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 modificato, nella parte in cui introduce nell'ordinamento una nuova figura di arresto obbligatorio in flagranza, appare in conflitto con le norme costituzionali in appresso indicate. 1. - Violazione degli artt. 2 e 3 Cost. La previsione di un arresto obbligatorio in flagranza in riferimento ad un reato di mera natura contravvenzionale e sanzionato con una pena di modesta entita' (da sei mesi ad un anno di arresto) appare confliggere con il principio di ragionevolezza e di uguaglianza affermato dalla norma costituzionale in questione, non trovando alcuna apprezzabile giustificazione nell'ambito dei principi generali che reggono l'attuale sistema processuale penale italiano (art. 380 c.p.p.), che disciplinano tale provvedimento restrittivo ponendolo in esclusiva correlazione con illeciti penali aventi natura delittuosa e contraddistinti da una elevata pericolosita' sociale, cosi' come del resto era stato enunciato esplicitamente dalla direttiva n. 32 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ove tale obbligatorieta' era circoscritta alla sola materia dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e consentiva l'arresto facoltativo - avuto riguardo a speciali esigenze di tutela della collettivita' - esclusivamente per quei delitti che apparissero connotati da particolare gravita' oggettiva o da particolare - pericolosita' del soggetto agente: direttiva rispetto alla quale la norma dell'art. 14 comma 5-quinquies testo unico cit. costituisce un passo indietro oggettivamente inspiegabile. Da tale palese disarmonia deriva, a carico dello straniero irregolare in Italia, un quadro ingiustificatamente repressivo che appare chiaramente ispirato ad un atteggiamento di prevenzione che mal si cocilia con il principio di solidarieta' solennemente enunciato dall'art. 2 della Carta costituzionale, in quanto manifestamente discriminatorio nei confronti di una categoria di soggetti socialmente sfavoriti. 2. - Violazione dell'art. 13, comma terzo, Cost. L'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione in oggetto non sembra, inoltre, rispettare la riserva di legge imposta da tale principio costituzionale, poiche' non rientra nei casi eccezionali di necessita' ed urgenza ai quali e' sempre subordinata la restrizione della liberta' della persona. Ed invero, se si considera che nei confronti dello straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato non e' consentita, ne' dal codice di procedura penale ne' dal testo unico sull'immigrazione, l'applicazione di alcuna misura cautelare, riesce arduo riconoscere un qualsiasi connotato di necessita' nel suo arresto in flagranza, essendo evidente che in tanto l'arresto in flagranza di reato ad opera della polizia giudiziaria si giustifica in quanto lo stesso sia preordinato all'eventuale applicazione, da parte del giudice, di una misura cautelare nei confronti dell'arrestato, di talche' sembra essere addirittura obbligatorio per il p.m. informato dell'intervenuto arresto, disporre l'immediata liberazione del soggetto, ai sensi del vigente art. 121 disp. att. c.p.p. Ne' tale necessita' e' dato di poter ancorare alla immediata instaurazione del giudizio direttissimo obbligatorio richiesto dall'art. 14 comma 5-quinquies testo unico cit., per la semplice ragione che nei casi in esame tale giudizio sara' celebrato dopo la necessaria liberazione dell'arrestato, resa doverosa a causa della impossibilita' per il p.m. di richiedere al giudice l'emanazione di una misura cautelare, salvo restando per il giudicabile il diritto di chiedere un termine a difesa (art. 558 comma settimo c.p.p.). E neppure e' dato di ravvisare, nell'arresto obbligatorio nella flagranza della contravvenzione de qua, il requisito dell'urgenza, poiche' sarebbe una forzatura indebita ritenere che tale arresto sia pragmaticamente finalizzato a render possibile l'immediata espulsione dell'arrestato da effettuarsi mediante il suo accompagnamento alla frontiera, potendo (come e' noto) tale espulsione - ove in ipotesi ne sussistessero in partenza i presupposti amministrativi e burocratici - essere ipso facto posta in essere dalla polizia subito dopo aver sorpreso lo straniero inottemperante all'ordine di espatrio. Tutto cio' porta inevitabilmente a ritenere che l'arresto in flagranza dello straniero inottemperante si ponga percio', come tale, in insanabile contrasto con la natura straordinaria delle esigenze che sempre, ai sensi della norma costituzionale sopra citata, devono essere sottese a un provvedimento del genere. La presente decisione di sollevare la questione di costituzionalita' dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge 26 agosto 2002 n. 189, comporta la sospensione del giudizio di convalida dell'arresto di Gvozdenovic Radomirka, della quale - se non detenuta per altra causa - e' da ordinare contestualmente l'immediata liberazione, dovendo per legge la convalida precedere l'eventuale applicazione di misura cautelare, che peraltro p.m. non potrebbe mai richiedere nel caso di specie. La rilevanza della presente questione e' in re ipsa poiche' da un lato la mancanza di decisione sulla convalida dell'arresto entro i termini previsti dall'art. 391 comma settimo c.p.p. comporta la perdita di efficacia dell'arresto, e dall'altro la persistenza del procedimento di convalida dell'arresto nonostante la liberazione dell'arrestato rende evidente l'interesse generale ad una pronuncia sulla legittimita' dell'arresto in esame, trattandosi di stabilire se la liberazione dell'arrestato debba considerarsi conseguente all'applicazione dell'art. 391, comma settimo c.p.p. ovvero, piu' radicalmente, alla caducazione con effetto retroattivo della disposizione in base alla quale l'arresto fu eseguito.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, cosi' come modificato dalla legge 26 agosto 2002, n. 189, nella parte in cui dispone che per il reato previsto dall'art. 14 comma 5-ter d.lgs. cit. e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, per violazione degli artt. 2, 3, 13 comma terzo Cost., come sopra motivato; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Ordina l'immediata liberazione di Gvozdenovic Radomirka, se non detenuta per altra causa; Sospende il giudizio di convalida dell'arresto sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Trieste, addi' 7 agosto 2003 Il giudice: Dainotti 03C1112