N. 850 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2003

Ordinanze  da  850  a  860  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse il 1° agosto 2003 dal Tribunale amministrativo regionale della
Liguria sui ricorsi proposti da: Bologna Luciano contro Prefettura di
La  Spezia  ed  altro  (R.O.  850/2003); Cinar Harun contro Ministero
dell'interno  ed  altra (R.O. 851/2003); Vladi Altin contro Ministero
dell'interno  ed altra (R.O. 852/2003); Podaru Tudor contro Ministero
dell'interno  ed  altra  (R.O. 853/2003); Scarpellini Aliberto contro
Ministero  dell'interno  (R.O.  854/2003);  Sina Andi ed altro contro
Ministero  dell'interno  (R.O.  855/2003);  Spanjolli  Davit ed altro
contro  Ministero dell'interno (R.O. 856/2003); Balla Besnik ed altro
contro  Ministero  dell'interno  (RO.  857/2003);  Merhori Abdulla ed
altro  contro  Ministero  dell'interno  (R.O.  858/2003);  Cammalleri
Rosario  ed  altro  contro  Ministero  dell'interno  ed  altra  (R.O.
859/2003);  Qosja  Qani  contro Ministero dell'interno ed altra (R.O.
860/2003).

Straniero  e apolide - Straniero in posizione irregolare - Espulsione
  amministrativa   -  Possibilita'  di  regolarizzazione  in  base  a
  circostanze  obiettive  attestanti l'avvenuto inserimento sociale -
  Mancata   previsione  -  Ingiustificato  eguale  trattamento  dello
  straniero  lavoratore  espulso  in  quanto  in posizione irregolare
  rispetto  allo straniero espulso per motivi di ordine pubblico e di
  sicurezza dello Stato.
- Legge 9 ottobre 2002, n. 222, art. 1, comma 8, lett. a).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.43 del 29-10-2003 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  per  l'annullamento,  previa
sospensione   dell'esecuzione,   del   provvedimento   emesso   dalla
Prefettura  di La Spezia in data 22 maggio 2003 con cui si decreta il
rigetto della pratica di emersione dal lavoro sommerso presentata dal
ricorrente a favore del signor Mayat Abderrahman.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Vista   la   domanda   di   sospensione   della   esecuzione  del
provvedimento   impugnato,   presentata   in   via   incidentale  dal
ricorrente;
    Visto   l'atto   di   costituzione   in  giudizio  di:  Ministero
dell'interno, Prefettura di La Spezia;
    Udito  il  relatore  Ref.  Floriana  Rizzetto  e uditi, altresi',
l'avv. Angelicchio e l'avv. dello Stato Novaresi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
intimata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Relatore   alla   Camera  di  consiglio  del  30 luglio  2003  il
referendario relatore F. Rizzetto;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

                           Fatto e diritto

    Con  il  ricorso indicato in epigrafe si impugna il provvedimento
con  cui e' stata respinta la domanda di regolarizzazione presentata,
ai sensi dell'art. 1 della legge 9 ottobre 2002 n. 222, dal datore di
lavoro della parte ricorrente.
    Il  provvedimento  impugnato  e'  stato  adottato in applicazione
dell'art. 1,  ottavo  comma,  lettera a) della citata legge 9 ottobre
2002  n. 222  (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9
settembre  2002  n. 195), recante «Disposizioni urgenti in materia di
legalizzazione   del   lavoro  irregolare  di  extracomunitari»,  che
sancisce    l'esclusione    la    possibilita'    di    disporre   la
«regolarizzazione»  da essa prevista, nel caso di «rapporti di lavoro
riguardanti  lavoratori  extracomunitari  nei confronti dei quali sia
stato  emesso  un  provvedimento di espulsione per motivi diversi dal
mancato  rinnovo  del  permesso di soggiorno, salvo che sussistano le
condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze
obiettive  riguardanti  l'inserimento sociale; la revoca ... non puo'
essere  in  ogni  caso  disposta  nell'ipotesi  in  cui il lavoratore
extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per
delitto   non   colposo   ...   ovvero  risulti  destinatario  di  un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica ...».
    Detta   previsione   normativa,   nella  parte  in  cui  preclude
l'applicazione     della     «regolarizzazione»     dei    lavoratori
extracomunitari  nei  cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di  espulsione  mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della
forza pubblica, suscita, gia' ad una prima delibazione sommaria, seri
dubbi  circa  la  sua  conformita'  all'art. 3,  primo  comma,  della
Costituzione  oltre  che  del  piu'  generale principio di necessaria
ragionevolezza delle norme.
    Il  collegio  ritiene  quindi  di dover sollevare la questione di
legittimita'   costituzionale   -   gia'   proposta  in  relazione  a
fattispecie  analoga  dal TAR Lecce con ordinanza n. 251 del 31 marzo
2003  -  della disposizione predetta, nella parte in cui la stessa in
contrasto  con  il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione     equipara,     ai    fini    dell'esclusione    dalla
«regolarizzazione»  in  esame  la posizione dell'extracomunitario che
sia  stato  destinatario  di  un provvedimento di espulsione mediante
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  della  forza pubblica per
motivi  di  ordine  pubblico  o  di  sicurezza  dello Stato o perche'
ritenuto   socialmente   pericoloso,   con   quella   del  lavoratore
extracomunitario  che (come di consueto avviene) si sia semplicemente
trattenuto  nel  territorio  dello Stato italiano oltre il termine di
quindici  giorni fissato nell'intimazione scritta di espulsione o sia
entrato  clandestinamente  nel  territorio  dello  Stato  privo di un
valido documento di identita', non commettendo reati e senza rendersi
in alcun modo concretamente pericoloso per la sicurezza pubblica.
    In  parte qua, la disposizione in esame appare porsi in contrasto
altresi'  con  il  piu'  generale  principio  di ragionevolezza delle
scelte  legislative,  in quanto nel prevedere un identico trattamento
giuridico  per  delle situazioni soggettive profondamente differenti,
quali  sono  le  due categorie di soggetti destinatari del decreto di
espulsione  con  accompagnamento  coattivo,  finisce  per  consentire
l'applicazione  del  beneficio in esame ai soli soggetti, all'interno
dell'ultima  categoria  sopraccitata,  solo  a  quelli  che, per caso
fortuito,  non  hanno  subito  controlli  e conseguentemente non sono
stati  oggetto di provvedimento di espulsione, con la conseguenza non
solo  di  terminare  un'ingiustificata discriminazione all'interno di
detta  categoria,  ma  di  condizionare,  in modo non ragionevole, la
concessione  o  meno  del  beneficio  in  parola, alla sussistenza di
circostanze  fortuite e casuali, prescindendo dalla meritevolezza del
soggetto  e  quindi  in  contrasto  con  quella  valutazione positiva
dell'inserimento  sociale  che  e'  posta  dalla  legge  in  esame  a
fondamento  della  possibilita'  di  regolarizzazione  del lavoratore
extracomunitario.
    Detta   irragionevolezza   appare  ancor  piu'  evidente  ove  si
consideri che, essendo la probabilita' di essere oggetto di controlli
e  quindi destinatario di provvedimenti di espulsione, aumenta con il
decorrere  del tempo e quindi l'applicabilita' del beneficio previsto
dalla disposizione viene ad essere ridotta, in contrasto con la ratio
della  disciplina  in  esame,  proprio nei confronti dei soggetti che
risiedendo  da  maggior  tempo  nel  nostro  paese possono vantare un
miglior  inserimento  sociale  e  lavorativo, ingiustificatamente piu
ampia nei confronti dei soggetti di piu recente immigrazione.
    La questione di legittimita' costituzionale della disposizione in
parola  assume  indubbia  rilevanza  ai  fini  della  decisione della
controversia  in  esame, gia' nella fase cautelare, in quanto essendo
oggetto del ricorso un provvedimento di diniego di «regolarizzazione»
adottato  proprio in applicazione della dispone predetta, l'esito sia
del  ricorso  sia dell'incidente cautelare dipende dalla possibilita'
di considerare applicabile o meno la disposizione denunciata.
    Ne  consegue  che  il  collegio,  ritenuta  la rilevanza e la non
manifesta  infondatezza  della  sollevata  questione  di legittimita'
costituzionale,  ritiene  necessario  - previo accoglimento ad tempus
(cioe'  sino alla restituzione degli atti del giudizio da parte della
Corte  costituzionale)  della  domanda incidentale di sospensione del
provvedimento  impugnato  -  ordinare  la  sospensione dell'ulteriore
corso  del  giudizio  iniziato  con il ricorso indicato in epigrafe e
deferire    alla    Corte   costituzionale   la   definizione   della
costituzionalita',  in  parte qua, dell'art. 1, ottavo comma, lettera
a)  della  legge  9 ottobre 2002 n. 222, in relazione all'art 3 della
Costituzione   e   del   piu'   generale   principio   di  necessaria
ragionevolezza delle leggi.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 1 e segg. della legge costituzionale 9 febbraio
1948 n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante  ai fini della decisione della controversia e
non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale,  per  contrasto  l'art. 3  della  Costituzione  e del
relativo  principio  di  ragionevolezza,  dell'art. 1,  ottavo comma,
lettera a) della legge 9 ottobre 2002 n. 222.
    Sospende  il giudizio iniziato e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
notificata  alle  parti  in  causa ed al Presidente del Consiglio dei
ministri  e  comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in Genova, nella camera di consiglio del 30 luglio
2003.
                        Il Presidente: Arosio
                                Il referendario, estensore: Rizzetto
03C1124