N. 885 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 maggio 2003

Ordinanza  emessa  il  21  maggio  2003  dal  tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Ali' Mohamed

Straniero  -  Espulsione  amministrativa - Reato di trattenimento nel
  territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento,
  entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto
  obbligatorio  in  flagranza - Attribuzione alla polizia giudiziaria
  di  un  potere  autonomo e superiore rispetto a quello riconosciuto
  alla  autorita' giudiziaria - Disparita' di trattamento rispetto ad
  ipotesi  di  reato  analoghe  o  piu' gravi - Carenza del requisito
  della  necessita'  ed urgenza per l'adozione da parte della polizia
  giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla
  liberta' personale.
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.44 del 5-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Ali Mohamed e' stato tratto in arresto (oltre che per il reato di
cui all'art. 624 c.p., per il quale si procede separatamente, a piede
libero)  anche in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter
e  quinquies,  e  presentato  all'odierna  udienza per il giudizio di
convalida, richiesta dal pubblico ministero trattandosi di un caso di
arresto  obbligatorio. Il rappresentante dell'accusa non ha richiesto
l'applicazione di alcuna misura cautelare.
    La difesa si e' rimessa.
    L'art.  13 della Costituzione, secondo la lettura che ne e' stata
sempre  data  dalla  Corte  costituzionale  (si  vedano  per tutte le
pronunce  n. 173  del  1971  e  n. 503  del  1989)  e  dalla Corte di
cassazione  (ad es. sentenza n. 297 del 1973), legittima il potere di
limitazione  della  liberta'  personale  da  parte  dell'autorita' di
pubblica  sicurezza  solo  in  quanto  anticipazione  e supplenza del
potere dell'autorita' giudiziaria.
    Ed  infatti  ex  art. 386  c.p.p.  la polizia giudiziaria di ogni
arresto  deve  dare immediata notizia al pubblico ministero, cui deve
porre  a disposizione l'arrestato al piu' tardi entro 24 ore; d'altra
parte   il  pubblico  ministero  ha  il  potere/dovere  di  sindacare
immediatamente  l'operato  della  polizia  giudiziaria,  sia sotto il
profilo della legittimita' che sotto quello delle esigenze cautelari,
ex art. 389 c.p.p. e 121 disp. att. c.p.p.
    Nel caso di specie, e' invece attribuito alla polizia giudiziaria
il dovere di procedere all'arresto - obbligatorio - dell'indagato per
un   illecito   contravvenzionale,   cui   non  puo'  seguire  quindi
l'applicazione  di  alcuna  misura  cautelare  (ex  art. 272  e segg.
c.p.p., ed in mancanza di previsione speciale).
    Viene   cosi',  in  contrasto  con  l'art. 13,  comma  2,  Cost.,
riconosciuto   in   materia   di   liberta'  personale  alla  polizia
giudiziaria  un  potere autonomo e superiore rispetto a quello di cui
dispone l'autorita' giudiziaria.
    L'art. 14,  comma 5-quinquies d.lgs. n. 286/1998 prevede altresi'
che  si  proceda  con  rito direttissimo: con cio' parrebbe risultare
limitato  il  potere/dovere  del  p.m.  di  porre  immediatamente  in
liberta'  l'indagato  ex art. 121 disp. att. c.p.p. (infatti nel caso
in  esame  non  esercitato),  in contrasto con il dovere di controllo
dell'operato della p.g. ex art. 13, secondo comma Cost.
    Inoltre  si  viene  a  creare  una  ingiustificata  disparita' di
trattamento  fra  coloro  che,  indagati  per  la  contravvenzione in
questione, possono vedere limitata la propria liberta' personale fino
ad  un  massimo  di  48  ore, e coloro che, arrestati per reati anche
molto  piu'  gravi, possono essere comunque rimessi immediatamente in
liberta' secondo i principi generali.
    In  particolare  e'  stridente  la  disparita'  di trattamento in
relazione  a  quanto  previsto  dall'art. 13,  comma  13-ter,  d.lgs.
n. 286/1998,  che  non  impone l'arresto obbligatorio dello straniero
espulso che rientri nel territorio dello Stato (ed e' punito con pena
identica  a  quella  prevista  per  lo  straniero  che  non ottempera
all'ordine  di  allontanarsi),  neppure  se  l'espulsione  era  stata
disposta dall'autorita' giudiziaria (delitto per il quale e' prevista
una  pena  ben  piu'  grave  e  che consente l'applicazione di misure
cautelari).
    Sussistendo  dunque  seri  dubbi  di  legittimita' della norma in
esame  in relazione agli artt. 3 e 13 della Costituzione, va disposta
la sospensione del procedimento per le valutazioni della Corte.
    In mancanza di titolo detentivo, va altresi' disposta l'immediata
rimessione  in  liberta'  dell'indagato,  se  non  detenuto per altra
causa.
    Nel  caso  di  specie,  peraltro,  si  deve anche rilevare che il
provvedimento  di  espulsione notificato ad Ali' Mohamed prevedeva il
suo  immediato accompagnamento alla frontiera, mentre il questore gli
ha  poi intimato di lasciare il paese entro cinque giorni, benche' si
trattasse,   quanto   meno   all'apparenza,  del  secondo  ordine  di
espulsione  (il precedente datato 23 marzo 2003 non e' in atti, ma ne
viene  fatta  menzione sia nel decreto di espulsione del prefetto che
nell'intimazione  del  questore), senza neppure specificare il motivo
per  il  quale  non  veniva  disposto  il suo trattenimento presso il
centro  di  permanenza  temporanea, cosi' come previsto dall'art. 14,
comma 1, d.lgs. n. 286/1998 e successive modifiche.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,  comma 5-quinquies, legge
n. 189/2002,  nella  parte  in  cui prevede, per il reato previsto al
comma  5-ter,  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato, per violazione
degli artt. 3 e 13, terzo comma della Costituzione;
    Dispone  l'immediata remissione in liberta' di Ali' Mohamed, nato
in Algeria il 9 febbraio 1972, se non detenuto per altra causa;
    Sospende il presente procedimento ed ordina la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
        Milano, addi' 21 maggio 2003
                         Il giudice: Gandus
03C1149