N. 319 ORDINANZA 15 - 28 ottobre 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all'imputato, a pena di nullita' della citazione, della facolta' di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma.(GU n.44 del 5-11-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Giudice di pace di Ficarolo con ordinanza del 14 novembre 2002, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1ª serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto che il Giudice di pace di Ficarolo - «rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 274 del 2000) puo' presentare domanda di oblazione» - ha disposto la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Considerato che analoga questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; che peraltro l'ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed e' del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione (v. ordinanze n. 231 e n. 133 del 2003, n. 461 del 2002); che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003. Il direttore della cancelleria: Di Paola 03C1174