N. 322 ORDINANZA 15 - 28 ottobre 2003
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Attuazione di direttiva comunitaria - Pubblicita' non autorizzata di dispositivi medici - Sanzione penale - Assunta disparita' di trattamento, rispetto alla pubblicita' non autorizzata di medicinali per uso umano (oggetto di depenalizzazione) - Sopravvenuta sostituzione e abrogazione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, art. 23, comma 2. - Costituzione, art. 3.(GU n.44 del 5-11-2003 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici) promosso con ordinanza del 27 settembre 2002 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di S.A., iscritta al n. 17 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ยช serie speciale, dell'anno 2003. Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di pubblicita' non autorizzata di dispositivi medici, il Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici), nella parte in cui punisce con sanzione penale (arresto fino a tre mesi e ammenda da lire duecentomila a lire un milione) chi effettua la pubblicita' di dispositivi medici in violazione dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo; che il giudice a quo esclude, in via preliminare, che la norma impugnata - in quanto lex specialis, attuativa di una direttiva comunitaria - possa ritenersi tacitamente abrogata in seguito alla depenalizzazione, disposta dal d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), del reato di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), concernente, tra l'altro, la pubblicita' non autorizzata di presidi medico-chirurgici: nozione, questa, che, in base alla definizione gia' offerta dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1986, n. 128 (Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio di presidi medico-chirurgici), comprende anche la categoria dei dispositivi medici; che la disposizione denunciata continuerebbe, pertanto, a sanzionare penalmente chi effettua la pubblicita' di dispositivi medici senza l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 46 del 1997, quando invece, a seguito del citato d.lgs. n. 507 del 1999, la pubblicita' non autorizzata di medicinali per uso umano - anch'essa precedentemente prevista come reato - e' stata trasformata in semplice violazione amministrativa; che il diverso trattamento riservato alle due violazioni risulterebbe irragionevole, posto che la pubblicita' non autorizzata di dispositivi medici e la pubblicita' non autorizzata di medicinali per uso umano integrerebbero condotte lesive del medesimo bene giuridico e di eguale disvalore, tanto da essere state, in precedenza, disciplinate sempre in modo identico dal legislatore; che entrambe le fattispecie risultavano difatti sanzionate penalmente, in origine, dall'art. 201, quinto comma, del r.d. n. 1265 del 1934 con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a un milione; che tale uguaglianza di regime era stata indi ribadita da due decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie: il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano), quanto ai medicinali per uso umano; ed il decreto legislativo n. 46 del 1997, attuativo della direttiva 93/42/CEE, quanto ai dispositivi medici; che anche la procedura per il rilascio dell'autorizzazione risulta regolata allo stesso modo nei due casi; che, di contro, per effetto dell'art. 7, comma 1, lettera f), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), e del susseguente d.lgs. n. 507 del 1999 - in particolare, dei relativi artt. 68 e 90 (recte: 70 e 92) - la disciplina delle due fattispecie e' venuta a divergere in modo netto: infatti, mentre la pubblicita' non autorizzata di medicinali e' stata depenalizzata, la pubblicita' non autorizzata di dispositivi medici ha conservato natura penale; e cio' senza che nei lavori preparatori della citata legge delega emerga in alcun modo la ratio della soluzione adottata. Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e' stato emanato il d.lgs. 31 ottobre 2002, n. 271 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2002, serie generale, n. 291, il cui art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito la norma impugnata; che per effetto della citata novella legislativa, le violazioni in materia di pubblicita' di dispositivi medici - oltre a risultare diversamente identificate, in correlazione all'integrazione apportata dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 271 del 2002 alla norma precettiva di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1997 - sono state trasformate in illeciti amministrativi, puniti con le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie: vale a dire, con le stesse sanzioni applicabili, in forza degli artt. 6, comma 10, e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, come modificati dall'art. 90 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, per le violazioni in materia di pubblicita' di medicinali per uso umano (fattispecie invocata dal giudice rimettente come tertium comparationis); che e' quindi sopravvenuta la legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2003, serie generale, n. 31, il cui art. 15, comma 4, ha abrogato la norma impugnata, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso articolo, con ulteriori lievi modifiche, che lasciano comunque ferma la natura amministrativa della violazione ed il relativo assetto sanzionatorio; che va disposta, pertanto, la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza (cfr. ordinanza n. 65 del 2003, relativa ad identica questione).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Milano. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 2003. Il Presidente: Chieppa Il redattore: Flick Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 28 ottobre 2003. Il direttore della cancelleria:Di Paola 03C1177