N. 70 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Sanita' pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanita' - Norme della Regione Lombardia - Esclusione del rilascio di alcuni certificati sanitari dalle competenze delle ASL - Denunciata violazione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute. - Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 2. - Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, lett. q). Sanita' pubblica - Certificazioni in materia di igiene e sanita' - Norme della Regione Lombardia - Soppressione dell'obbligo del libretto di idoneita' sanitaria per il personale alimentarista - Denunciata esorbitanza dalla competenza legislativa regionale - Contrasto con un principio fondamentale della materia posto a tutela della salute pubblica - Invasione delle attribuzioni dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza». - Legge della Regione Lombardia 4 agosto 2003, n. 12, art. 4. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. h), e terzo; legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 14.(GU n.44 del 5-11-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici per legge e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro: regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale p.t., domiciliata per la carica in Milano; Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge Regione Lombardia del 4 agosto 2003 n. 12 (pubblicata nel BUR n. 32 dell'8 agosto 2003), recante norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanita' pubblica. Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri, vista la deliberazione del medesimo Consiglio in data 29 settembre 2003, di approvazione della determinazione di impugnare la legge della Regione Lombardia in epigrafe indicata, ricorre ai sensi dell'art. 127 primo comma, Cost. a codesta ecc.ma Corte costituzionale, chiedendo che la citata legge regionale sia dichiarata costituzionalmente illegittima (con particolare riferimento agli articoli 2 e 4); e cio' per le seguenti considerazioni. La legge regionale in questione disciplina le modalita' di certificazione in materia di sanita' ed igiene pubblica, prevedendo: all'art. 2, che non vengano richiesti e rilasciati dalle ASL della Lombardia alcuni certificati sanitari, all'art, 3, la prevenzione assicurata dalle ASL in materia di medicina scolastica, all'art. 4, la formazione del personale alimentarista finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti (posta in essere dai datori di lavoro e verificata dalle ASL) in sostituzione del libretto di idoneita' sanitaria, che non puo' essere richiesto ne' rilasciato dalle ASL e non costituisce titolo obbligatorio per il personale stesso. Si ritiene che la legge in esame sia illegittima per i seguenti motivi: a) l'art. 2, escludendo dalle competenze delle ASL della Lombardia il rilascio di alcuni certificati sanitari, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, in quanto tali prestazioni (sebbene non ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed erogate con oneri a carico dell'interessato) costituiscono, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 833 del 1978, comma 3, lettera q), conseguenza diretta dell'attivita' di controllo attribuita istituzionalmente alle ASL e, in quanto tali, non possono essere escluse dall'ambito delle competenze attribuite alle stesse; b) l'art. 4, comma 4, nel prevedere che il libretto di idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge n. 283 del 1962 non possa essere richiesto o rilasciato dai servizi delle ASL della Lombardia e non costituisca titolo obbligatorio per il personale alimentarista, eccede dalla competenza regionale. Infatti, detto art. 14, che prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere muniti di tale libretto e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneita' sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni amministrative, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11468/1996 e n. 9447/1997). Pertanto la disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, ed invade inoltre attribuzioni in materia di «ordine pubblico e sicurezza» riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h).
P. Q. M. Il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma e 117, secondo comma, lett. h) della Costituzione, della legge della Regione Lombardia n. 12/2003. Con l'originale notificato del presente ricorso si depositeranno: 1) Copia conforme dell'estratto del verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003; 2) copia della legge regionale impugnata. Roma, addi' 3 ottobre 2003. Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino 03C1179