N. 72 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Caccia - Norme della Regione Umbria per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Delimitazione temporale del periodo venatorio - Possibilita' che il calendario regionale anticipi al primo giorno utile di settembre l'apertura della caccia per alcune specie - Denunciata deroga alle condizioni previste dalla normativa nazionale - Lesione della potesta' esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Inosservanza degli standard minimi di tutela della fauna previsti in attuazione della normativa comunitaria - Richiamo alle sentenze nn. 536/2002, 226/2003 e 227/2003 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, modificativa della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 18, comma 2.(GU n.46 del 19-11-2003 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domicilia (delibera C.M. 3 ottobre 2003); Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). 1. - La Regione dell'Umbria ha emanato una legge, la n. 17 del 2003 (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003), con la quale interviene sulla precedente l.r. 17 maggio 1994, n. 14, contenente norme «per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». La modifica delle precedenti disposizioni interviene nel senso di ampliare la possibilita' di prelievo faunistico venatorio, anticipando la possibilita' di cacciare talune specie fino al 1° settembre di ciascun anno. La norma regionale e' quindi derogatoria del disposto della legge dello Stato n. 157/1992, la quale all'art. 18 prevede degli archi temporali massimi per la cacciabilita' delle diverse specie. Orbene, la Regione Umbria ha provveduto ad abrogare il riferimento a tali archi temporali massimi ed invalicabili, precedentemente contenuto nella l.r. 14/1994, semplicemente specificando che «Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, puo' consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalita». 2. - L'art. 18, comma 2, della legge 157/1992 autorizza le Regioni ad apportare specifiche modifiche ai termini iniziale e finale ai fini della cacciabilita' delle specie, pero' con un duplice limite: a) motivazione in relazione a specifiche situazioni e necessita' locali, delle quali non e' fatta parola nella l.r., che non da' qualificazione alle eventuali deroghe; b) redazione di un piano faunistico adeguato, che deve accompagnare le eventuali deroghe conferendovi carattere di razionalita' e pianificazione. Nel nuovo testo della l.r. approvata si disciplina solo la procedura di deroga, non anche la necessita' di azione in forma pianificata; c) il rispetto degli archi temporali massimi, previsti dal comma 1 dell'art. 18 della legge 157/92, differenziati per varie tipologie faunistiche, e volto a preservare l'integrita' delle specie e prevenire abusi nella caccia. 3. - La normativa regionale, sicuramente derogatoria di quella nazionale nel senso di una minor tutela della fauna, si pone dunque in contrasto con la ripartizione delle competenze costituzionalmente prevista. Deve, in particolare, registrarsi il contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), Cost., il quale affida la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema alla potesta' esclusiva dello Stato. Non possono sussistere dubbi sull'esistenza di un nucleo normativo minimo di tutela della fauna e dell'ambiente su base nazionale, dal momento che il tema e' gia' stato ampiamente affrontato dalle recenti sentt. 536/02, 226/03 e 227/03 della Corte, che hanno chiaramente censurato disposizioni regionali le quali avevano ampliato a dismisura i limiti del calendario venatorio regionale. 4 - La violazione di competenza concretata dalla legge regionale umbra si ripercuote altresi' su di un altro rilevante profilo di tutela costituzionale. Ci si riferisce al rispetto della normativa comunitaria, che e' posto dall'art. 117, comma 1, Cost. quale limite per entrambe le potesta' legislative (statale e regionale); esso deve essere difeso dallo Stato in sede di giudizio su interventi legislativi regionali che contrastino con la Costituzione e/o le fonti del diritto comunitario, al fine di evitare che l'Italia debba rispondere dei danni arrecati da dette violazioni, violando gli obblighi posti dall'art. 10 C.E. Nel caso di specie in giurisprudenza si e' avuto modo di osservare come la normativa comunitaria, ancorche' evidentemente non fissi date precise per i calendari venatori (come ovvio, applicandosi dette norme in Paesi geograficamente e naturalisticamente assai differenti tra loro), vuole garantire uno standard minimo di tutela ai fini della sopravvivenza e riproduzione delle specie (dir. 79/409/CEE). Non si puo' non convenire che estensioni ad oltranza del calendario venatorio vadano in senso peggiorativo di detto standard cui la comunita' vuole dare garanzia e che lo Stato italiano ha piu' precisamente definito, con la legge 157/1992. Anche su questo punto deve farsi riferimento alle sentt. 226 e 227 del 2003.
P. Q. M. Si chiede che codesta Corte dichiari l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Umbria 29 luglio 2003, n. 17, pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 13 agosto 2003, in quanto in contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lett. s). Roma, addi' 9 ottobre 2003 Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli 03c1181