N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2003

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 ottobre 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano)

Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada   -   Espletamento   dei   servizi  di  polizia  stradale  -
  Individuazione  dei  Corpi  e  servizi  incaricati - Inclusione del
  Corpo  di  polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
  nonche'  attribuzione  di funzioni di polizia stradale al personale
  abilitato   a  svolgere  scorte  tecniche  a  veicoli  e  trasporti
  eccezionali  -  Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -
  Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante
  alle  Regioni  ed alle Province autonome in materia di circolazione
  stradale  -  Esorbitanza  dalle  materie  riservate alla competenza
  statale   esclusiva   -   Mancanza   dell'intesa   necessaria   per
  un'ipotetica  avocazione  della  materia  da  parte  dello Stato in
  applicazione  del  principio  di  sussidiarieta'  -  Violazione  di
  competenze  legislative  ed amministrative attribuite alle Province
  autonome dallo Statuto e dalle norme di attuazione.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella  legge  1°  agosto 2003, n. 214, art. 1, commi 1 [lett. b)] e
  1-bis  [che rispettivamente inseriscono la lett. f-bis) nel comma 1
  e  aggiungono  il  comma 3-bis  all'art. 12 del decreto legislativo
  30 aprile 1992, n. 285].
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. h), terzo e quarto, in
  relazione  all'art. 10  della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
  n. 3;  Statuto  speciale  della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
  31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 107;
  d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; decreto legislativo
  16 marzo  1992,  n. 266,  art. 4;  decreto  legislativo 26 febbraio
  1994, n. 143, art. 2.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  -  Apposizione  e manutenzione della segnaletica stradale -
  Segnali  di  localizzazione  territoriale  del confine del comune -
  Possibilita'   di  utilizzare  lingue  regionali  o  idiomi  locali
  presenti  nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione
  nella lingua italiana - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano
  -   Denunciata   invasione  della  potesta'  legislativa  residuale
  spettante  alle  Regioni  ed  alle  Province autonome in materia di
  circolazione  stradale  -  Violazione  della competenza legislativa
  esclusiva  statutariamente  attribuita  alle  Province  autonome in
  materia   di   «viabilita'  ...  di  interesse  provinciale»  e  di
  «toponomastica»  - Contrasto con i vincoli statutari in tema di uso
  della lingua tedesca e del ladino.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1, comma 2-ter [aggiuntivo
  del comma 2-bis all'art. 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
  n. 285].
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8 (nn. 2 e 17), 16, 99, 100, 101 e 102.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  -  Duplicati  delle  carte  di  circolazione  -  Potere del
  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti di stabilire il
  procedimento  per il rilascio - Ricorso della provincia autonoma di
  Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale
  spettante  alle  Regioni  ed  alle  Province autonome in materia di
  circolazione   stradale  -  Lesione  di  competenze  legislative  e
  amministrative  attribuite  alle  Province  autonome  dallo Statuto
  speciale e dalle norme di attuazione.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella  legge  1°  agosto  2003,  n. 214, art. 2, comma 05, lett. b)
  [aggiuntivo  del  comma 1-bis  all'art. 95  del decreto legislativo
  30 aprile 1992, n. 285].
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8  (nn. 17  e 18), 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527,
  art. 4-bis.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  -  Norme  di  comportamento  relative all'uso delle luci di
  posizione  e  dei proiettori anabbaglianti, all'uso dei dispositivi
  di  segnalazione  visiva  durante  la  fermata  o  la  sosta,  allo
  spegnimento  del  motore  durante  la  sosta,  all'utilizzazione di
  dispositivi  individuali  retroriflettenti  per  operare su veicoli
  fermi,  al  trasporto  sui  ciclomotori  di  altre persone oltre al
  conducente,  all'impiego  del  casco  protettivo  su  ciclomotori e
  motoveicoli,  ed  alla  dotazione  di  limitatori di velocita' e di
  cronotachigrafi  -  Ricorso  della  Provincia autonoma di Bolzano -
  Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante
  alle  Regioni  ed alle Province autonome in materia di circolazione
  stradale  -  Violazione  di  competenze  legislative esclusive e di
  competenze  amministrative  attribuite alle Province autonome dallo
  Statuto speciale e dalle norme di attuazione - .
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella  legge  1° agosto 2003, n. 214, art. 3, commi 6, lett. a), 7,
  lett. a) e d), 8, 9, 10, lett. a), 11, lett. a) e b), 16, lett. b),
  c),  d) ed e) [i quali sostituiscono gli artt. 152, comma 1, e 153,
  commi 1   e   5,   modificano   l'art. 157,   comma 2,   aggiungono
  all'art. 162  i  commi 4-bis  e 4-ter, sostituiscono gli artt. 170,
  comma 2,  e  171,  commi 1  e 1-bis, sostituiscono i commi 1 e 3 ed
  aggiungono   i   commi 2-bis   e  6-bis  all'art. 179  del  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285].
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8  (nn. 17  e  18),  16  e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,
  art. 19,  comma 2;  decreto  legislativo  26 febbraio 1994, n. 143,
  art. 2.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  -  Poteri  del  Prefetto  nei  procedimenti sanzionatori di
  infrazioni  -  Disposizioni  riguardanti  l'emanazione di ordinanza
  ingiunzione   per   inosservanza   degli   obblighi   assicurativi,
  l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi,
  la  decisione  del  ricorso  amministrativo  avverso  il verbale di
  accertamento,    l'adozione   dell'ordinanza   ingiunzione   e   la
  legittimazione  passiva  nel  susseguente  giudizio di opposizione,
  nonche' la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza
  o  in  stato  di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti -
  Ricorso  della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione
  della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle
  Province autonome in materia di circolazione stradale - Esorbitanza
  dalla  competenza  statale esclusiva in materia di «giurisdizione e
  norme   processuali,   ordinamento   civile   e  penale,  giustizia
  amministrativa» - Violazione delle norme statutarie e di attuazione
  che   attribuiscono   alle   Province   autonome  la  competenza  a
  determinare  ed  irrogare  le sanzioni amministrative connesse alle
  infrazioni  stradali  -  Contrasto  con la riserva statutaria delle
  funzioni prefettizie al Commissario del Governo per la Provincia di
  Bolzano.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214, artt. 3, comma 19, lett. b); 4,
  commi 1,  lett. c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies; 5; e 6
  [i quali sostituiscono l'art. 193, comma 4, aggiungono all'art. 201
  il  comma 5-bis,  aggiungono  il  comma 1-bis  e  sostituiscono  il
  comma 2  dell'art. 203,  aggiungono  all'art. 204  i  commi 1-bis e
  1-ter,  sostituiscono gli artt. 205, comma 3, 186 e 187 del decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285].
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8  (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16, 87 e 107; decreto legislativo
  16 marzo 1992, n. 266, art. 4.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  - Sanzioni amministrative per infrazioni stradali - Importo
  determinato  dal  giudice  di  pace in esito al rigetto del ricorso
  avverso  il  verbale  di  accertamento  di  infrazione  -  Prevista
  assegnazione    all'amministrazione    cui    appartiene   l'organo
  accertatore   -  Inerente  possibilita'  che  nei  territori  delle
  Province  autonome  le  violazioni  siano accertate anche da organi
  statali  - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata
  violazione  delle norme statutarie e di attuazione che riservano ad
  organi  provinciali l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione
  delle  sanzioni  connesse  -  Inosservanza  del  vincolo funzionale
  esistente tra gli importi sanzionatori e l'esercizio da parte della
  Provincia  di  tutte  le  competenze  amministrative  in materia di
  viabilita', comunicazioni e trasporti di interesse provinciale.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella  legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1-septies, nella
  parte   in   cui   aggiunge  l'art. 204-bis,  comma 5,  al  decreto
  legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8  (nn. 17  e  18),  9  (n. 1), 16 e 107; decreto legislativo
  16 marzo  1992,  n. 266,  art. 4;  d.P.R.  22 marzo  1974,  n. 381,
  art. 19.
Circolazione  stradale  -  Modifiche ed integrazioni del codice della
  strada  -  Accertamento  della  guida  in stato di ebbrezza e della
  guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti
  -  Dovere  degli  organi  di  Polizia  stradale di conformarsi alle
  direttive impartite in materia dal Ministero dell'interno - Ricorso
  della  Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata esorbitanza dalle
  competenze  statali  -  Invasione  delle  competenze legislative ed
  amministrative  costituzionalmente e statutariamente spettanti alle
  Province  autonome  - Non riconducibilita' delle emanande direttive
  ministeriali  ad  un  generale  potere statale di indirizzo, ovvero
  inosservanza delle relative forme di esercizio.
- Decreto-legge  27 giugno 2003,  n. 151,  convertito  con  modifiche
  nella legge 1° agosto 2003, n. 214, artt. 5 e 6 [segnatamente nella
  parte  in  cui  sostituiscono il comma 3 dell'art. 186 e il comma 2
  dell'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285].
- Costituzione,   art. 117,  in  relazione  all'art. 10  della  legge
  costituzionale   18 ottobre  2001,  n. 3;  Statuto  speciale  della
  Regione   Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670),
  artt. 8  (nn. 17  e  18),  9  (n. 1), 16 e 107; decreto legislativo
  16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
presidente  p.t.  della  Provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
deliberazione   della   giunta   n. 3216   del   22 settembre   2003,
rappresentata   e   difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del
26 settembre  2003,  rogata dal vice segretario generale della giunta
dott.  Hermann  Berger  (rep.  n. 20225)  -  dagli avv. proff. Sergio
Panunzio  e  Roland  Riz,  e  presso  il  primo di essi elettivamente
domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284;

    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio in carica;
    Per  la  dichiarazione  d'incostituzionalita'  degli  articoli 1,
commi  1,  1-bis e 2-ter; 2, comma 5 lett. b); 3, commi 6 lett. a), 7
lett.  a) e d), 8, 9, 10 lett. a), 11 lett. a) e b), 16 lett. b), c),
d),  ed  e),  19  lett.  b);  4,  commi 1 lett. c-bis), 1-bis, 1-ter,
1-quinquies,  1-septies,  1-octies;  5; 6 del decreto-legge 27 giugno
2003,  n. 151,  convertito,  con modificazioni con la legge 1° agosto
2003, n. 241, recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della
strada», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 186 del 12 agosto 2003.

                              F a t t o

    1.  - E' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  la  legge  1° agosto  2003,  n. 241,  la quale converte in
legge,  con  modificazioni,  il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della strada».
    2. - Tale decreto-legge contiene pero' norme che illegittimamente
invadono  le  competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano
sulla  base  del  proprio  statuto  di  autonomia, nonche' sulla base
dell'art. 10  della  legge  cost.  n. 3  del  2001  e del nuovo testo
dell'art. 117 Cost.
    Esse,  infatti,  sono rivolte a disciplinare la circolazione e la
sicurezza  stradale:  si  tratta  di  una  materia  che non puo' piu'
considerarsi  spettante allo Stato, dopo la riforma attuata con legge
cost.  n. 3  del  2001 e che, dunque, e' oggi di competenza esclusiva
delle  Regioni  ex  art. 117,  comma 4, Cost., nonche' delle Province
autonome  di  Trento  e Bolzano in base all'art. 10 della legge cost.
n. 3/2001.
    La  disciplina  posta  in  essere  con il decreto-legge in parola
risulta,    quindi,   costituzionalmente   illegittima,   in   quanto
indebitamente   invasiva   della   competenza  legislativa  esclusiva
attribuita alla ricorrente Provincia dalle norme suindicate.
    3. - Inoltre, la disciplina impugnata e', in piu' punti, invasiva
anche  di  competenze  che  gia'  prima  della riforma costituzionale
spettavano  alla  Provincia  autonoma di Bolzano in base alle proprie
norme statutarie.
    Lo   speciale   statuto  di  autonomia  del  Trentino-Alto  Adige
attribuisce  infatti  espressamente alle Province autonome competenze
legislative,  sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze
amministrative,  in  materia  di  viabilita'  e  lavori  pubblici  di
interesse  provinciale,  di  comunicazioni e i trasporti di interesse
provinciale, di polizia locale urbana e rurale.
    Tali  attribuzioni sono, peraltro, meglio definite ed esplicitate
dalle  relative  norme di attuazione, le quali, tra l'altro, delegano
alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano anche le funzioni di
viabilita'  stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS,
compresa  quella  di  adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini  della  sicurezza  del  traffico» su strade statali (v. art. 19,
comma  2,  del  d.P.R.  22 marzo  1974,  n. 381,  ed art. 2 del d.lgs
26 febbraio   1994,   n. 143);  e  delegano  altresi'  alle  medesime
l'esercizio   delle   funzioni   degli   uffici   provinciali   della
motorizzazione  civile  e dei trasporti in concessione di Trento e di
Bolzano (art. 4-bis del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527).
    Si  tratta  di competenze che risultano tutte violate dalle norme
statali che oggi si impugnano.
    4. - In particolare, le attribuzioni provinciali sopra richiamate
appaiono lese dal decreto-legge n. 151 del 2003, con riferimento alle
seguenti disposizioni (citate in epigrafe):
        art. 1, comma 1 ed 1-bis, in quanto individua corpi e servizi
cui  spetta  l'espletamento dei servizi di polizia stradale, compresa
la  prevenzione  e  l'accertamento  delle  violazioni  in  materia di
circolazione  stradale  e  la  tutela  e  il controllo sull'uso delle
strade,  nonche'  il  personale che puo' effettuare servizi di scorta
per  la sicurezza della circolazione ed i conseguenti servizi diretti
a regolare il traffico;
        art. 1,  comma  2-ter,  in  quanto  determina  le  lingue che
possono  essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale
del confine del comune;
        art. 2,  comma  5,  lett.  b), in quanto demanda al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti stabilire il procedimento per il
rilascio del duplicato delle carte di circolazione;
        art. 3,  commi  6,  lett.  a),  7,  lett. a)  e d), 8, 9, 10,
lett. a),  11,  lett. a) e b), 16, lett. b), c), d), ed e), in quanto
dettano norme di condotta per la guida;
        art. 3,  comma  19,  lett. b); art. 4, commi 1, lett. c-bis),
1-bis,   1-ter,   1-quinquies,  1-octies;  artt. 5  e  6,  in  quanto
attribuiscono poteri al prefetto;
        art. 4,  comma  1-septies,  in  quanto  dispone  che le somme
dovute  a  titolo di sanzione sono attribuite all'amministrazione cui
appartiene l'organo accertatore;
        artt. 5  e  6, in quanto dispongono che gli organi di polizia
stradale,  per  accertare  lo  stato  di  ebbrezza ovvero lo stato di
alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze  stupefacenti,  nel
sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  o  a prove,
operano secondo direttive del Ministero dell'interno.
    5. - Tali norme eccedono i limiti delle competenze legislative ed
amministrative statali sulla materia e ledono illegittimamente quelle
spettanti  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano, in violazione della
disciplina  costituzionale.  La  suddetta Provincia, pertanto, con il
presente atto le impugna per i seguenti motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Incostituzionalita'  dell'art. 1,  comma  1  ed 1-bis, per
violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17
e  18),  9  (n. 1)  e  16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige   (d.P.R.   31 agosto   1972,  n. 670),  delle  relative  norme
d'attuazione  d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; d.lgs.
16 marzo 1992, n. 266, art. 4) e dell'art. 107 dello statuto; nonche'
di  cui  all'art. 117  della  Costituzione,  in relazione all'art. 10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    1.1. - Il decreto-legge, come si e' esposto in fatto, all'art. 1,
commi  1  ed  1-bis,  individua  i  corpi e i servizi ai quali spetta
l'espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale:  in  particolare
dispone,  al  comma  1,  lett. b), che esso spetti anche «al Corpo di
polizia  penitenziaria  e al Corpo forestale dello Stato» e, al comma
1-bis,  che  i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione,
«nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a  regolare il traffico»,
possano  essere  effettuati  anche da personale abilitato a svolgere,
scorte  tecniche  ai veicoli eccezionali e ai trasposti in condizione
di eccezionalita'.
    Si  tratta  di una disposizione costituzionalmente illegittima in
quanto  lesiva  delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di
Bolzano sotto diversi aspetti.
    In   primo   luogo,   si  tratta  di  una  norma  in  materia  di
«circolazione stradale».
    Tale ambito e' oggi interamente sottratto alla disciplina statale
e  spetta piuttosto alle Regioni ordinarie, nell'esercizio della loro
potesta' legislativa esclusivo-residuale ex art. 117, comma 4, Cost.,
nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 10 della
legge  cost. n. 3/2001 (in quanto configurante una forma di autonomia
«piu'  ampia»  rispetto  a  quella  attualmente  riconosciutale dallo
speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige).
    Essa,  infatti,  nel  nuovo  testo  dell'art. 117  Cost.,  non e'
annoverata  tra  le  materie  che  spettano  allo  Stato  ne'  in via
esclusiva, ne' concorrente (art. 117 Cost., commi 2 e 3).
    Ne' puo' essere ricondotta ad alcuna altra materia ivi elencata.
    Di   cio'  sembra,  del  resto,  essere  stato  in  qualche  modo
consapevole  lo  stesso  legislatore  statale,  poiche' nel corso del
dibattito  parlamentare  sulla legge di conversione del decreto-legge
n. 151  del  2003 e' stato espressamente riconosciuto il problema che
«la  materia  della  circolazione  stradale non risulti espressamente
menzionata  tra  le misure di legislazione esclusiva e concorrente di
cui  all'art. 117,  secondo  e  terzo  comma, della Costituzione» (v.
relazione dell'on. G. Schmidt, in Camera dei deputati, XIV, Resoconto
della  seduta  del  10 luglio  2003  della I Commissione permanente -
Comitato permanente per i pareri).
    Ed  invero,  non  sembra  possibile  trovare,  oggi, nel testo in
vigore  dell'art. 117  Cost., una idonea copertura costituzionale per
la disciplina statale in questione.
    Infatti,  i  possibili  «agganci» cui si e' fatto riferimento nel
corso  del  dibattito  parlamentare sulla legge n. 241 del 2003, gia'
richiamato  sopra  (v. sempre l'intervento del gia' citato relatore),
sono assai fragili ed, anzi, appaiono delle palesi «forzature».
    Cosi',   la  tesi  che  la  disciplina  in  parola  possa  essere
ricondotta  all'«ordine  pubblico  e  sicurezza» di cui all'art. 117,
comma 2, lett. h), Cost.
    Tale  materia,  infatti,  si riferisce non gia' alla circolazione
stradale,  ne'  alla  prevenzione degli incidenti automobilistici, ma
piuttosto  all'esigenza  di garantire la pacifica convivenza rispetto
ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti.
    Il  concetto  di  «ordine pubblico e sicurezza» non puo', dunque,
essere  esteso  fino  a  ricomprendere  ogni ambito di svolgimento di
attivita'  umane  lecite  e  pacifiche  che  richiedano  una  qualche
regolamentazione  in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come
avviene appunto nel caso della circolazione stradale (analogamente ad
altri  casi  quali,  ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro»:
tale  ambito e', significativamente, considerato quale materia a se',
attribuita  dall'art. 117, comma 3, alla competenza concorrente dello
Stato,  essendosi  preso  atto  che essa non poteva certamente essere
ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza»).
    L'«espletamento  dei  servizi  di  polizia  stradale» di cui alla
norma  impugnata  non  puo', dunque, farsi rientrare nella materia di
cui all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost.
    Ne'   appare  in  alcun  modo  possibile  la  riconduzione  della
disciplina  in parola (sempre tentata dal relatore sopra citato) alla
materia  «giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett.
l) in relazione al tema delle sanzioni ed ai ricorsi contro di esse.
    Solo   le   norme   relative   all'impugnazione   delle  sanzioni
amministrative  possono  effettivamente trovare un'idonea «copertura»
nella  disposizione  indicata,  ma  in  nessun  caso,  invece, quelle
relative  alla  loro  irrogazione,  ne' tantomeno alle altre funzioni
della  polizia  stradale,  quale  appunto  le  norme  contenute nella
disposizione,  indicata  in rubrica, dell'art. 1, commi 1 e 1-bis del
decreto-legge in questione.
    La  legislazione  emanata  dallo  Stato, senza che ad esso spetti
alcuna   competenza   in   materia,  e',  dunque,  costituzionalmente
illegittima.
    L'impossibilita'  di  ricondurre  la  «circolazione  stradale» ad
alcuna  delle  materie  oggi espressamente attribuite alla competenza
statale, esclusiva o concorrente, dall'art. 117 Cost., e', del resto,
confermata  dalla  circostanza  che  nello schema di disegno di legge
costituzionale  per  una nuova revisione del Titolo V, parte II della
Costituzione,  approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2003,
si  propone di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le
materie   di  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato:  cio'
significa  che  in  mancanza  di  una  simile  statuizione (e, cioe',
nell'attuale  formulazione  dell'art. 117  Cost.) la materia non puo'
che spettare alle Regioni in via esclusiva.
    1.2.  -  A  tale proposito, vale appena la pena di aggiungere che
pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, «avocare» a
se',   in   applicazione  del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
all'art. 118  Cost.,  materie  in  cui esso e' privo di competenza in
base  all'art. 117  Cost.,  come  codesta  ecc.ma  Corte  sembra aver
ritenuto  nella  recentissima sentenza n. 303 del 2003, cio' potrebbe
al  piu'  avvenire  - come codesta Corte non ha mancato di chiarire -
esclusivamente  attraverso  un'intesa  con  le  Regioni e le Province
autonome; ma, nel caso di specie, una simile intesa certamente non vi
e' stata.
    Anche  in  tale  ottica,  dunque,  le  norme impugnate dovrebbero
essere dichiarate incostituzionali.
    1.3.  -  Come  si  e'  anticipato  nella parte in fatto, le norme
impugnate  sono  illegittime nei confronti della Provincia di Bolzano
anche  sotto  ulteriori  profili,  indipendentemente dalla disciplina
contenuta nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Esse,
infatti, violano anche le disposizioni dello statuto di autonomia del
Trentino-Alto  Adige  indicate  in  rubrica  e  le  relative norme di
attuazione,   che   non   possono   essere  modificate  ne'  derogate
unilateralmente  dallo  Stato  al  di  fuori  della  procedura di cui
all'art. 107 dello statuto.
    Lo  statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva
alla  Provincia  di  Bolzano  in materia di «viabilita', acquedotti e
lavori  pubblici  di  interesse  provinciale»  (art. 8, n. 17, d.P.R.
n. 670/1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale
compresi  la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di
funivia» (art. 8, n. 18); nonche' potesta' legislativa concorrente in
materia  di  «polizia  locale  urbana e rurale» (art. 9, n. 1). Nelle
medesime  materie,  la  Provincia  e'  altresi'  dotata  di  potesta'
amministrative, in base all'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972.
    Tali  attribuzioni comprendono anche la competenza ad adottare «i
provvedimenti   ritenuti   necessari  ai  fini  della  sicurezza  del
traffico»  sia,  naturalmente, sulle strade di interesse provinciale,
che sulle strade statali, essendo stata tale competenza espressamente
delegata  dallo  Stato  alle  Province in sede di norme di attuazione
delle suddette disposizioni statutarie (v. art. 19, comma secondo del
d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994,
n. 143).
    La  disciplina  in  parola,  dunque, da un lato e' illegittima in
quanto  dettata  da  norme di livello statale; piuttosto che da fonti
provinciali;   dall'altro,  per  violazione  delle  competenze  anche
amministrative  provinciali  in  materia,  in  quanto  prevede che le
funzioni  di  polizia  stradale  siano  svolte,  nel territorio della
Provincia, anche da servizi e corpi statali (come, in particolare, il
Corpo  di  polizia  penitenziaria  o il Corpo forestale dello Stato),
anziche' soltanto da organi provinciali.
    Tali    servizi,   che   comprendono   poteri   di   prevenzione,
accertamento,   controllo,  ecc.,  non  potrebbero,  infatti,  essere
attribuiti  ad  organi  statali,  poiche'  essi  sono connessi con le
citate  potesta'  legislative  spettanti  alla  Provincia ricorrente:
l'art. 4  delle  norme  di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del
1992,  specifica  infatti  che  «nelle  materie di competenza propria
della  regione e delle province autonome la legge non puo' attribuire
agli  organi  statali  funzioni  amministrative,  comprese  quelle di
vigilanza,  di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni
amministrative».
    I  compiti  di  cui  alle  disposizioni  in  rubrica  -  che sono
indubbiamente  qualificabili  come  compiti di «vigilanza, di polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni amministrative» -
potrebbero,   dunque,   essere   affidati  esclusivamente  ad  organi
amministrativi provinciali.
    Cio'  non  soltanto per tutte le strade di interesse provinciale,
in  relazione  alle  quali  la  Provincia  e'  dotata  di  competenze
indiscutibilmente  «proprie»,  espressamente  previste  dalle  citate
norme  statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle
quali  la  Provincia  autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in
materia   di  viabilita'  stradale  in  base  alla  delega  contenuta
nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiche' tale delega e' volta
ad   integrare  e  rendere  organiche  le  competenze  proprie  della
Provincia (delega c.d. devolutiva).
    E'  illegittima,  pertanto,  la  norma  statale  con  la quale si
determinano i corpi e i servizi incaricati di svolgere il servizio di
polizia  stradale  nella  Provincia  di Bolzano, poiche' ne risultano
evidentemente lese le competenze provinciali sopra richiamate.
    Non solo, infatti, spetterebbe alla Provincia, in base al riparto
costituzionale  delle  competenze  normative,  la  determinazione  di
siffatto  aspetto della disciplina, ma soltanto ad organi provinciali
potrebbe   essere   affidato   l'esercizio  delle  relative  funzioni
amministrative.
    2. - Incostituzionalita' dell'art. 1. comma 2-ter, per violazione
delle  competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 2 e 17) e 16
dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670),  nonche'  agli  artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo
statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    2.1.  -  La  disposizione  in  rubrica  disciplina  le lingue che
possono  essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale
del  confine  del  comune, stabilendo che gli enti competenti possano
utilizzare   «lingue   o   idiomi   locali  presenti  nella  zona  di
riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana».
    Anche  tale  disposizione  e'  costituzionalmente illegittima per
vari ordini di ragioni.
    In  primo luogo, essa attiene alla disciplina della «circolazione
stradale»  e,  pertanto, non puo' essere regolata da norme di livello
statale,  in  base  a  tutto quanto argomentato nell'ambito del primo
vizio,  sub par. 1.1, poiche' essa spetta interamente alle Regioni ad
alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in base al combinato disposto
dell'art. 117  Cost.  e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.
Si rinvia, sul punto, alla piu' completa illustrazione ivi svolta.
    2.2.  -  Inoltre,  la  disposizione  in  parola  viola  altresi',
indipendentemente dalla recente riforma del Titolo V, parte II, della
Costituzione,   le  norme  statutarie  del  Trentino-Alto  Adige  che
attribuiscono  alla  Provincia  autonoma  di  Bolzano  la  competenza
legislativa  esclusiva  in  materia  di  «viabilita' ... di interesse
provinciale»  (art. 8,  n. 17)  e  di  «toponomastica, fermo restando
l'obbligo   della  bilinguita'  nel  territorio  della  Provincia  di
Bolzano» (art. 8, n. 2).
    E',   dunque,   evidente   come,  in  base  a  tali  disposizioni
statutarie,  non  possa che spettare alla Provincia la determinazione
delle   lingue   che   possono   essere  utilizzate  nei  segnali  di
localizzazione territoriale del confine del comune.
    La  norma  in  parola  e'  altresi'  illegittima  anche  sotto un
ulteriore  profilo:  com'e' noto, nella Provincia autonoma di Bolzano
esistono  specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del
ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Tali
vincoli  vengono,  invece, completamente ignorati dalla disposizione,
che viola, quindi, anche le appena citate norme statutarie.
    La disposizione di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 151/2003   deve,   dunque,   essere   dichiarata  illegittima  per
violazione di tutte le norme costituzionali elencate in rubrica.
    3.  -  Incostituzionalita'  dell'art. 2,  comma 5,  lett. b), per
violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17
e  18) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto  1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R.
19 novembre 1987, n. 527, art. 4-bis) in relazione all'art. 107 dello
statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    3.1.  - La disposizione in rubrica attribuisce al Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti il potere di stabilire, con decreto
dirigenziale,  il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio
sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione.
    Anche  per  quanto  riguarda tale norma si deve rilevare che essa
attiene  alla  materia  della  circolazione  stradale  ed e', dunque,
illegittima  per  violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della
legge  cost.  n. 3 del 2001, sulla base delle medesime considerazioni
svolte nel primo motivo sub par. 1.1., cui si rinvia.
    3.2.  -  La  disposizione  in  questione  deve,  tuttavia, essere
censurata  anche  rispetto  alle  norme statutarie di cui all'art. 8,
nn. 17   e  18,  d.P.R.  n. 670/1972,  le  quali  attribuiscono  alla
Provincia  ricorrente  competenza esclusiva in materia di «viabilita'
...  di  interesse  provinciale»  e  «comunicazioni  e  trasporti  di
interesse provinciale».
    Inoltre,  le relative norme di attuazione dello statuto contenute
nel  d.P.R. n. 527 del 1987, all'art. 4-bis, comma 1, hanno delegato,
a  decorrere  dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e
Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali
della  motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento
e  Bolzano,  stabilendo,  altresi',  al  comma  successivo,  che  «le
provincie  disciplinano  con  legge  l'organizzazione  delle funzioni
delegate di cui al comma 1».
    Poiche'  il  rilascio  dei  duplicati della carta di circolazione
spetta,  in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei
trasporti  in  concessione  (v.  art. 2,  commi 4 e 5, d.P.R. 9 marzo
2000,  n. 105),  nella  Provincia  di  Bolzano  spetta a quest'ultima
l'esercizio di tali funzioni e la relativa disciplina non puo' essere
dettata  da  atti di livello statale, ma deve essere invece regolata,
in  base  alle  norme  di  attuazione  appena  richiamate,  da  leggi
provinciali.
    La  pretesa  da  parte  dello  Stato  di  modificare  o  derogare
unilateralmente  le  sopra  citate  norme  di  attuazione  configura,
peraltro, una violazione dell'art. 107 delo statuto.
    La  disposizione  impugnata,  dunque,  appare  costituzionalmente
illegittima,  in  quanto  lesiva  delle  competenze  statutarie della
Provincia, sia legislative che amministrative.
    4.  -  Incostituzionalita'  dell'art. 3,  commi 6, lettera a), 7,
lettere  a)  e  d),  8,  9,  10, lettera a), 11, lettere a) e b), 16,
lettere  b), c), d) ed e) per violazione delle competenze provinciali
di  cui  agli articoli 8 (n. 17 e 18) e 16 dello statuto speciale per
il  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto  1972,  n. 670), e delle
relative  norme  d'attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19,
comma  2)  in  relazione  all'art. 107  dello statuto; nonche' di cui
all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    4.1.  -  Tutte  le  norme  del  d.l.  n. 151 del 2003 indicate in
rubrica   fissano  una  serie  di  regole  di  condotta  nella  guida
(disciplinando:   all'art. 3,  commi  6,  lett. a),  e  7,  lett. a),
l'obbligo   dell'uso   delle   luci   di  posizione,  dei  proiettori
anabbaglianti,  ecc.;  al comma 7, lett. d), l'uso dei dispositivi di
segnalazione  visiva  durante  la  fermata  o  la  sosta; al comma 8,
l'obbligo  di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta; al
comma  9,  l'obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti
di  protezione individuale per operare su veicoli fermi; al comma 10,
lett. a),  il  trasposto  sui  ciclomotori  di altre persone oltre al
conducente;  al  comma  11,  lett. a) e b), l'obbligo di indossare il
casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli; al comma 16, lett. b),
c),  d)  ed  e),  l'obbligo  per  i veicoli di circolare provvisti di
limitatore di velocita' e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati
di determinate caratteristiche, funzionanati e non manomessi).
    Si  tratti  di  disposizioni  che inequivocamente regolano, sotto
vari  aspetti,  la  circolazione  stradale.  Ancora  una  volta deve,
dunque,  farsi  rinvio  a  quanto illustrato nel primo motivo sub par
1.1.  circa  l'illegittimita' costituzionale della pretesa statale di
dettare  norme  nella  suddetta materia, che e' al di fuori della sua
competenza e rientra, invece, in quella provinciale.
    4.2.  - Le norme m parola, inoltre, violano anche le disposizioni
statuarie   citate   in  rubrica.  In  particolare,  esse  ledono  le
competenze  legislative  esclusive  della  Provincia  in  materia  di
«viabilita'  ...  di  interesse  provinciale»  (art. 8, n. 17, d.P.R.
n. 670/1972)   e   di   «comunicazioni   e   trasporti  di  interesse
provinciale»  (n. 18),  nonche'  le  competenze  amministrative nelle
medesime materie spettanti alla Provincia ex art. 16 dello statuto.
    Si  tratta di attribuzioni che, come si e' gia' visto nell'ambito
del  primo  motivo (v. sub par 1.3.), comprendono anche la competenza
ad  adottare  «i  provvedimenti  ritenuti  necessari  ai  fini  della
sicurezza  del  traffico»  sia sulle strade di interesse provinciale,
che  sulle  strade  statali, essendo stata quest'ultima espressamente
delegata  dallo  Stato  alle  Province in sede di norme di attuazione
delle  suddette  disposizioni  statutarie,  non modificabili senza le
procedure di cui all'art. 107 dello statuto (v. art. 19, comma 2, del
d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994,
n. 143).
    Tali  attribuzioni  sono evidentemente lese dalla pretesa statale
di  indicare  con  proprie  norme  le  regole di comportamento il cui
rispetto  e'  considerato  necessario  ai  fini  della  sicurezza del
traffico,  quali  quelle contenute nelle disposizioni in rubrica, che
sono, dunque, costituzionalmente illegittime.
    5.   -  Incostituzionalita'  dell'art. 3,  comma 19,  lettera b);
dell'art. 4,  commi  1,  lettera  c-bis),  1-bis, 1-ter, 1-quinquies,
1-octies;  dell'art. 5  e dell'art. 6 per violazione delle competenze
provinciali  di  cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87
dello  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto
1972,  n. 670) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs.
16 marzo  1992,  n. 266)  in  relazione  all'art. 107  dello statuto;
nonche'   di   cui  all'art. 117  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    5.1.  -  Le norme del decreto-legge impugnato indicate in rubrica
sono   tutte  attributive  di  poteri  al  prefetto  nell'ambito  dei
procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del c.d.
codice della strada: il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione per
le  sanzioni  per  il  mancato  rispetto  degli obblighi assicurativi
(art. 3,   comma  19,  lett.  b);  di  disporre  l'archiviazione  del
procedimento  sanzionatorio  in  determinati  casi  (art. 4, comma 1,
lett.  c-bis); poteri di decisione del ricorso amministrativo avverso
il  verbale  di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione
(art. 4,  commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies); la legittimazione passiva
nel  giudizio  di  opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma
1-octies);  il  potere di disporre la sospensione della patente quale
sanzione  amministrativa  accessoria per guida in stato di ebbrezza o
di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5
e 6).
    In  primo luogo, esse sono illegittime in quanto norme di livello
statale  volte a disciplinare la materia «circolazione stradale», che
spetta invece alle Regioni e alle Province autonome: ancora una volta
si  deve  far  rinvio a quanto argomentato sul punto nel primo motivo
sub   par.   1.1.   In   particolare,  si  deve  ribadire  l'evidente
impossibilita' di fare riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lett.
l)  -  che  attribuisce  allo  Stato  la  competenza  in  materia  di
«giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile e penale;
giustizia  amministrativa»  -  per  quanto attiene all'irrogazione ed
esecuzione  delle  sanzioni  amministrative,  poiche'  tali attivita'
nulla  hanno  a  che  vedere con l'esercizio della giurisdizione, ne'
rientrano nell'ordinamento civile e penale.
    5.2.  - L'attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui
alle  norme in parola e' anche illegittima per una ulteriore serie di
ragioni.
    Infatti,  come  si  e' illustrato piu' ampiamente nell'ambito dei
precedenti  motivi (v. soprattutto il primo, sub par. 1.3.), le norme
statutarie   citate   in  rubrica  attribuiscono  alla  Provincia  la
competenza  in  materia  di  regole  per la sicurezza sulle strade e,
conseguentemente,   anche  in  relazione  alla  determinazione  delle
sanzioni   amministrative   connesse  alle  violazioni  e  alla  loro
irrogazione.
    Tali  funzioni, dunque, non possono essere disciplinate con norme
statali,  ne'  possono essere attribuite ad organi dello Stato, come,
appunto,  il  prefetto.  Cio'  risulta  chiarito  e specificato anche
dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del
1992,  in  base  al  quale «nelle materie di competenza propria della
regione  e  delle province autonome la legge non puo' attribuire agli
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di   polizia   amministrativa   e   di   accertamento  di  violazioni
amministrative».
    Sono quindi palesemente illegittime, sotto tale profilo, le norme
impugnate, attributive di poteri sanzionatori al prefetto.
    Esse,  peraltro,  non  tengono  nemmeno  conto  che  in base allo
speciale  statuto  di  autonomia  della  Regione Trentino-Alto Adige,
nella  Provincia  di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (ex
art. 87  statuto)  dal  Commissario  del  Governo per la provincia di
Bolzano  (oltre  che,  in parte, dal Presidente della Provincia o dai
questori: v. art. 20 statuto).
    Anche  tali  disposizioni  statutarie  risultano, dunque, violate
dalle norme in parola.
    6.   -  Incostituzionalita'  dell'art. 4,  comma  1-septies,  per
violazione  delle  competenze  provinciali  di  cui  agli  articoli 8
(nn. 17  e  18),  9  (n. 1)  e  16  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative
norme  d'attuazione (art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 19
del  d.P.R.  22 marzo  1974,  n. 381) in relazione all'art. 107 dello
statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    6.1.  -  La  disposizione di cui all'art. 4, comma 1-septies, del
d.l.  n. 151  del  2003,  prevede  che  le  somme  dovute a titolo di
sanzione  possano  essere  assegnate  dal giudice di pace (in caso di
rigetto  del  relativo  ricorso)  «all'amministrazione cui appartiene
l'organo  accertatore» (cosi' il comma 5 dell'art. 204-bis del d.lgs.
n. 285   del   1992,   inserito  dall'art. 4,  comma  1-septies,  del
decreto-legge impugnato).
    Tale  disposizione  implica,  dunque,  che  le violazioni possano
essere    accertate    da    organi    appartenenti    non   soltanto
all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale.
    Si  e' gia' illustrato, tuttavia, come nella Provincia di Bolzano
l'accertamento  delle  violazioni in materia di circolazione stradale
spetti  esclusivamente  ad organi provinciali. Sul punto, si rinvia a
quanto  esposto nell'ambito del primo e del quinto motivo di ricorso.
Sotto   tale   profilo   la   norma  impugnata  e'  dunque  anch'essa
illegittima.
    6.2.  -  Peraltro,  anche  nella  denegata ipotesi che si dovesse
ritenere  legittima  l'attribuzione  delle funzioni di controllo e di
accertamento  delle  violazioni  nella  materia in questione anche ad
organi   statali,  accanto  a  quelli  provinciali,  la  disposizione
impugnata sarebbe comunque illegittima.
    Le  somme  dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite
alla  provincia  anche nell'ipotesi in cui le relative sanzioni siano
conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali.
    L'attribuzione  alla provincia delle piu' volte citate competenze
in  materia  di  viabilita',  comunicazioni  e trasporti di interesse
provinciale  (art. 8,  nn. 17  e  18, dello statuto), integrate dalla
delega  relativa  a  tutte  le  «funzioni  in  materia  di viabilita'
stradale»  dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, contenuta
nell'art. 19   del  d.P.R.  n. 381  del  1974  -  recante  «norme  di
attuazione  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige
in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile
soltanto  attraverso  la speciale procedura di cui all'art. 107 dello
statuto  -  implica  che sia proprio la provincia a svolgere tutte le
funzioni   amministrative  (manutenzione,  sorveglianza,  apposizione
della  segnaletica,  ecc.)  relative  alle strade, anche statali, che
passano sul territorio provinciale, sostenendone i relativi costi.
    Cio' comporta, dunque, che ad essa debbano essere assegnate tutte
le   somme  dovute  per  le  sanzioni  amministrative  relative  alle
violazioni  delle norme sulla circolazione accertate su dette strade,
indipendentemente da quale sia l'organo accertatore.
    L'attribuzione delle somme in questione e', infatti, funzionale a
consentire  lo  svolgimento  da  parte  della  provincia  di tutte le
suddette funzioni ad essa attribuite.
    Pertanto,  la  norma  in  rubrica e', comunque, illegittima anche
sotto tale profilo.
    7.  -  Incostituzionalita' degli artt. 5 e 6 per violazione delle
competenze provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1)
e  16  dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige (d.P.R.
31 agosto  1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (artt. 3
e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) in relazione all'art. 107 dello
statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
    7.1.  -  Le  disposizioni  in rubrica disciplinano i poteri degli
organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza
e' dello stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze
stupefacenti,  prescrivendo  che  essi  debbano  operare  secondo  le
direttive  fornite dal Ministero dell'interno (cosi', in particolare,
il comma 3, dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato
dall'art. 5  del  decreto-legge  impugnato:  «...  gli  organi  della
Polizia  stradale  di  cui  all'art. 12,  commi  1  e  2,  secondo le
direttive  fornite dal Ministero dell'interno, ... possono sottoporre
i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove ...»;
nonche'  il  comma  2  dell'art. 187  del d.lgs n. 285 del 1992, come
modificato   dall'art. 6  del  decreto-legge  impugnato,  in  termini
identici al precedente).
    Esse sono costituzionalmente illegittime sotto diversi profili.
    In  primo  luogo, esse presuppongono l'attribuzione dei poteri di
accertamento  agli  organi di Polizia stradale determinati secondo le
disposizioni  di  cui  all'art. 1  del  medesimo  decreto-legge  (che
modifica  l'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Esse, dunque,
si  espongono  alle medesime censure di illegittimita' costituzionale
che affliggono il suddetto art. 1 sopra formulate.
    7.2.   -  Inoltre,  esse  sono  altresi'  illegittime  in  quanto
prevedono  che  -  nello svolgere i suddetti accertamenti - tutti gli
organi  di  Polizia  stradale,  e quindi anche quelli della provincia
ricorrente,  debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero
dell'interno.
    Infatti, si e' visto che la materia della circolazione stradale e
della sicurezza sulle strade appartiene, in base alle norme citate in
rubrica,  non  gia'  alla  competenza  statale, ma piuttosto a quella
della  Provincia  autonoma di Bolzano, secondo quanto si e' gia' piu'
volte   illustrato   nell'ambito   del   presente   ricorso  (v.,  in
particolare,  il  primo motivo) con riguardo sia alle norme contenute
nel  nuovo  Titolo  V  della Parte II della Costituzione (applicabile
alle  Province di Bolzano ex art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) sia a
quelle  statutarie  ed  alle  relative  norme  di attuazione. In tale
ambito,   dunque,   soltanto  la  provincia  puo'  dettare  norme  ed
esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero
dell'interno non puo' impartire direttive al riguardo.
    Ne'  potrebbe  ritenersi  che  le  «direttive»  in parola possano
essere espressione di un generale potere statale di indirizzo.
    Innanzitutto,  per  la  dirimente  ragione che il potere generale
dello  Stato di indirizzo e coordinamento deve ritenersi attualmente,
secondo  la  nuova  disciplina  costituzionale,  venuto  meno: sia in
quanto  non  esiste  piu' in Costituzione il limite generale espresso
dell'interesse  nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento
di  tale potere; sia in quanto l'art. 118 Cost. prevede una specifica
ipotesi  di  coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza
di un potere generale di quel tipo.
    In  secondo  luogo,  anche  a  voler ammettere che tale potere di
indirizzo  esista  tuttora,  esso, non potrebbe essere esercitato nei
confronti  della provincia ricorrente se non nei limiti e nelle forme
prescritti  dalle  norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. stabilite
dall'art. 3 del gia' ricordato decreto legislativo n. 266 del 1992 (a
cominciare,   quindi,   dalla  necessaria  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri).  Dunque, non come invece e' previsto dalla
disposizione legislativa impugnata.
    E'  dunque  illegittima  per  violazione  delle  norme  citate in
rubrica,  come  argomentato  anche  nei  precedenti motivi (cui si fa
rinvio)  l'attribuzione  al  Ministero  dell'interno  del  potere  di
impartire direttive in siffatta materia.
                              P. Q. M.
    Voglia   l'ecc.ma   Corte  costituzionale,  in  accoglimento  del
presente   ricorso,  dichiarare  incostituzionali  in  parte  qua  le
disposizioni  del  decreto-legge  27 giugno 2003, n. 151, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 1° agosto 2003, n. 241, indicate in
epigrafe.
        Bolzano-Roma, addi' 7 ottobre 2003
        Prof. avv.: Sergio Panunzio - Prof. avv.: Roland Riz
03C1183