N. 74 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 ottobre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 ottobre 2003 (della Provincia autonoma di Bolzano) Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Espletamento dei servizi di polizia stradale - Individuazione dei Corpi e servizi incaricati - Inclusione del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, nonche' attribuzione di funzioni di polizia stradale al personale abilitato a svolgere scorte tecniche a veicoli e trasporti eccezionali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di circolazione stradale - Esorbitanza dalle materie riservate alla competenza statale esclusiva - Mancanza dell'intesa necessaria per un'ipotetica avocazione della materia da parte dello Stato in applicazione del principio di sussidiarieta' - Violazione di competenze legislative ed amministrative attribuite alle Province autonome dallo Statuto e dalle norme di attuazione. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1, commi 1 [lett. b)] e 1-bis [che rispettivamente inseriscono la lett. f-bis) nel comma 1 e aggiungono il comma 3-bis all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. h), terzo e quarto, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale - Segnali di localizzazione territoriale del confine del comune - Possibilita' di utilizzare lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di circolazione stradale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statutariamente attribuita alle Province autonome in materia di «viabilita' ... di interesse provinciale» e di «toponomastica» - Contrasto con i vincoli statutari in tema di uso della lingua tedesca e del ladino. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 1, comma 2-ter [aggiuntivo del comma 2-bis all'art. 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 2 e 17), 16, 99, 100, 101 e 102. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Duplicati delle carte di circolazione - Potere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire il procedimento per il rilascio - Ricorso della provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di circolazione stradale - Lesione di competenze legislative e amministrative attribuite alle Province autonome dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 2, comma 05, lett. b) [aggiuntivo del comma 1-bis all'art. 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 16 e 107; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 4-bis. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Norme di comportamento relative all'uso delle luci di posizione e dei proiettori anabbaglianti, all'uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta, allo spegnimento del motore durante la sosta, all'utilizzazione di dispositivi individuali retroriflettenti per operare su veicoli fermi, al trasporto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente, all'impiego del casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli, ed alla dotazione di limitatori di velocita' e di cronotachigrafi - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di circolazione stradale - Violazione di competenze legislative esclusive e di competenze amministrative attribuite alle Province autonome dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione - . - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 3, commi 6, lett. a), 7, lett. a) e d), 8, 9, 10, lett. a), 11, lett. a) e b), 16, lett. b), c), d) ed e) [i quali sostituiscono gli artt. 152, comma 1, e 153, commi 1 e 5, modificano l'art. 157, comma 2, aggiungono all'art. 162 i commi 4-bis e 4-ter, sostituiscono gli artt. 170, comma 2, e 171, commi 1 e 1-bis, sostituiscono i commi 1 e 3 ed aggiungono i commi 2-bis e 6-bis all'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 16 e 107; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, art. 2. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Poteri del Prefetto nei procedimenti sanzionatori di infrazioni - Disposizioni riguardanti l'emanazione di ordinanza ingiunzione per inosservanza degli obblighi assicurativi, l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi, la decisione del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento, l'adozione dell'ordinanza ingiunzione e la legittimazione passiva nel susseguente giudizio di opposizione, nonche' la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata invasione della potesta' legislativa residuale spettante alle Regioni ed alle Province autonome in materia di circolazione stradale - Esorbitanza dalla competenza statale esclusiva in materia di «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa» - Violazione delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alle Province autonome la competenza a determinare ed irrogare le sanzioni amministrative connesse alle infrazioni stradali - Contrasto con la riserva statutaria delle funzioni prefettizie al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, artt. 3, comma 19, lett. b); 4, commi 1, lett. c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies; 5; e 6 [i quali sostituiscono l'art. 193, comma 4, aggiungono all'art. 201 il comma 5-bis, aggiungono il comma 1-bis e sostituiscono il comma 2 dell'art. 203, aggiungono all'art. 204 i commi 1-bis e 1-ter, sostituiscono gli artt. 205, comma 3, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16, 87 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Sanzioni amministrative per infrazioni stradali - Importo determinato dal giudice di pace in esito al rigetto del ricorso avverso il verbale di accertamento di infrazione - Prevista assegnazione all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore - Inerente possibilita' che nei territori delle Province autonome le violazioni siano accertate anche da organi statali - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata violazione delle norme statutarie e di attuazione che riservano ad organi provinciali l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni connesse - Inosservanza del vincolo funzionale esistente tra gli importi sanzionatori e l'esercizio da parte della Provincia di tutte le competenze amministrative in materia di viabilita', comunicazioni e trasporti di interesse provinciale. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, art. 4, comma 1-septies, nella parte in cui aggiunge l'art. 204-bis, comma 5, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19. Circolazione stradale - Modifiche ed integrazioni del codice della strada - Accertamento della guida in stato di ebbrezza e della guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti - Dovere degli organi di Polizia stradale di conformarsi alle direttive impartite in materia dal Ministero dell'interno - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Denunciata esorbitanza dalle competenze statali - Invasione delle competenze legislative ed amministrative costituzionalmente e statutariamente spettanti alle Province autonome - Non riconducibilita' delle emanande direttive ministeriali ad un generale potere statale di indirizzo, ovvero inosservanza delle relative forme di esercizio. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modifiche nella legge 1° agosto 2003, n. 214, artt. 5 e 6 [segnatamente nella parte in cui sostituiscono il comma 3 dell'art. 186 e il comma 2 dell'art. 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285]. - Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), artt. 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 107; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 3 e 4.(GU n.47 del 26-11-2003 )
Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente p.t. della Provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3216 del 22 settembre 2003, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 settembre 2003, rogata dal vice segretario generale della giunta dott. Hermann Berger (rep. n. 20225) - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; Per la dichiarazione d'incostituzionalita' degli articoli 1, commi 1, 1-bis e 2-ter; 2, comma 5 lett. b); 3, commi 6 lett. a), 7 lett. a) e d), 8, 9, 10 lett. a), 11 lett. a) e b), 16 lett. b), c), d), ed e), 19 lett. b); 4, commi 1 lett. c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-septies, 1-octies; 5; 6 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni con la legge 1° agosto 2003, n. 241, recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della strada», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003. F a t t o 1. - E' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale la legge 1° agosto 2003, n. 241, la quale converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante «Modificazioni ed integrazioni del codice della strada». 2. - Tale decreto-legge contiene pero' norme che illegittimamente invadono le competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano sulla base del proprio statuto di autonomia, nonche' sulla base dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e del nuovo testo dell'art. 117 Cost. Esse, infatti, sono rivolte a disciplinare la circolazione e la sicurezza stradale: si tratta di una materia che non puo' piu' considerarsi spettante allo Stato, dopo la riforma attuata con legge cost. n. 3 del 2001 e che, dunque, e' oggi di competenza esclusiva delle Regioni ex art. 117, comma 4, Cost., nonche' delle Province autonome di Trento e Bolzano in base all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. La disciplina posta in essere con il decreto-legge in parola risulta, quindi, costituzionalmente illegittima, in quanto indebitamente invasiva della competenza legislativa esclusiva attribuita alla ricorrente Provincia dalle norme suindicate. 3. - Inoltre, la disciplina impugnata e', in piu' punti, invasiva anche di competenze che gia' prima della riforma costituzionale spettavano alla Provincia autonoma di Bolzano in base alle proprie norme statutarie. Lo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige attribuisce infatti espressamente alle Province autonome competenze legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze amministrative, in materia di viabilita' e lavori pubblici di interesse provinciale, di comunicazioni e i trasporti di interesse provinciale, di polizia locale urbana e rurale. Tali attribuzioni sono, peraltro, meglio definite ed esplicitate dalle relative norme di attuazione, le quali, tra l'altro, delegano alle Province autonome di Trento e Bolzano anche le funzioni di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, compresa quella di adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» su strade statali (v. art. 19, comma 2, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs 26 febbraio 1994, n. 143); e delegano altresi' alle medesime l'esercizio delle funzioni degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e di Bolzano (art. 4-bis del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527). Si tratta di competenze che risultano tutte violate dalle norme statali che oggi si impugnano. 4. - In particolare, le attribuzioni provinciali sopra richiamate appaiono lese dal decreto-legge n. 151 del 2003, con riferimento alle seguenti disposizioni (citate in epigrafe): art. 1, comma 1 ed 1-bis, in quanto individua corpi e servizi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, compresa la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade, nonche' il personale che puo' effettuare servizi di scorta per la sicurezza della circolazione ed i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico; art. 1, comma 2-ter, in quanto determina le lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune; art. 2, comma 5, lett. b), in quanto demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilire il procedimento per il rilascio del duplicato delle carte di circolazione; art. 3, commi 6, lett. a), 7, lett. a) e d), 8, 9, 10, lett. a), 11, lett. a) e b), 16, lett. b), c), d), ed e), in quanto dettano norme di condotta per la guida; art. 3, comma 19, lett. b); art. 4, commi 1, lett. c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies; artt. 5 e 6, in quanto attribuiscono poteri al prefetto; art. 4, comma 1-septies, in quanto dispone che le somme dovute a titolo di sanzione sono attribuite all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; artt. 5 e 6, in quanto dispongono che gli organi di polizia stradale, per accertare lo stato di ebbrezza ovvero lo stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, nel sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi o a prove, operano secondo direttive del Ministero dell'interno. 5. - Tali norme eccedono i limiti delle competenze legislative ed amministrative statali sulla materia e ledono illegittimamente quelle spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, in violazione della disciplina costituzionale. La suddetta Provincia, pertanto, con il presente atto le impugna per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Incostituzionalita' dell'art. 1, comma 1 ed 1-bis, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), delle relative norme d'attuazione d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4) e dell'art. 107 dello statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 1.1. - Il decreto-legge, come si e' esposto in fatto, all'art. 1, commi 1 ed 1-bis, individua i corpi e i servizi ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale: in particolare dispone, al comma 1, lett. b), che esso spetti anche «al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, al comma 1-bis, che i servizi di scorta per la sicurezza delle circolazione, «nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico», possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere, scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasposti in condizione di eccezionalita'. Si tratta di una disposizione costituzionalmente illegittima in quanto lesiva delle competenze spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano sotto diversi aspetti. In primo luogo, si tratta di una norma in materia di «circolazione stradale». Tale ambito e' oggi interamente sottratto alla disciplina statale e spetta piuttosto alle Regioni ordinarie, nell'esercizio della loro potesta' legislativa esclusivo-residuale ex art. 117, comma 4, Cost., nonche' alla Provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001 (in quanto configurante una forma di autonomia «piu' ampia» rispetto a quella attualmente riconosciutale dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige). Essa, infatti, nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., non e' annoverata tra le materie che spettano allo Stato ne' in via esclusiva, ne' concorrente (art. 117 Cost., commi 2 e 3). Ne' puo' essere ricondotta ad alcuna altra materia ivi elencata. Di cio' sembra, del resto, essere stato in qualche modo consapevole lo stesso legislatore statale, poiche' nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003 e' stato espressamente riconosciuto il problema che «la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di cui all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione» (v. relazione dell'on. G. Schmidt, in Camera dei deputati, XIV, Resoconto della seduta del 10 luglio 2003 della I Commissione permanente - Comitato permanente per i pareri). Ed invero, non sembra possibile trovare, oggi, nel testo in vigore dell'art. 117 Cost., una idonea copertura costituzionale per la disciplina statale in questione. Infatti, i possibili «agganci» cui si e' fatto riferimento nel corso del dibattito parlamentare sulla legge n. 241 del 2003, gia' richiamato sopra (v. sempre l'intervento del gia' citato relatore), sono assai fragili ed, anzi, appaiono delle palesi «forzature». Cosi', la tesi che la disciplina in parola possa essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza» di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Tale materia, infatti, si riferisce non gia' alla circolazione stradale, ne' alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma piuttosto all'esigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti. Il concetto di «ordine pubblico e sicurezza» non puo', dunque, essere esteso fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di attivita' umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come avviene appunto nel caso della circolazione stradale (analogamente ad altri casi quali, ad esempio, quello della «sicurezza nel lavoro»: tale ambito e', significativamente, considerato quale materia a se', attribuita dall'art. 117, comma 3, alla competenza concorrente dello Stato, essendosi preso atto che essa non poteva certamente essere ricondotta all'«ordine pubblico e sicurezza»). L'«espletamento dei servizi di polizia stradale» di cui alla norma impugnata non puo', dunque, farsi rientrare nella materia di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), Cost. Ne' appare in alcun modo possibile la riconduzione della disciplina in parola (sempre tentata dal relatore sopra citato) alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» di cui all'art. 117, comma 2, lett. l) in relazione al tema delle sanzioni ed ai ricorsi contro di esse. Solo le norme relative all'impugnazione delle sanzioni amministrative possono effettivamente trovare un'idonea «copertura» nella disposizione indicata, ma in nessun caso, invece, quelle relative alla loro irrogazione, ne' tantomeno alle altre funzioni della polizia stradale, quale appunto le norme contenute nella disposizione, indicata in rubrica, dell'art. 1, commi 1 e 1-bis del decreto-legge in questione. La legislazione emanata dallo Stato, senza che ad esso spetti alcuna competenza in materia, e', dunque, costituzionalmente illegittima. L'impossibilita' di ricondurre la «circolazione stradale» ad alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza statale, esclusiva o concorrente, dall'art. 117 Cost., e', del resto, confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, parte II della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2003, si propone di inserire la voce «sicurezza della circolazione» tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato: cio' significa che in mancanza di una simile statuizione (e, cioe', nell'attuale formulazione dell'art. 117 Cost.) la materia non puo' che spettare alle Regioni in via esclusiva. 1.2. - A tale proposito, vale appena la pena di aggiungere che pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, «avocare» a se', in applicazione del principio di sussidiarieta' di cui all'art. 118 Cost., materie in cui esso e' privo di competenza in base all'art. 117 Cost., come codesta ecc.ma Corte sembra aver ritenuto nella recentissima sentenza n. 303 del 2003, cio' potrebbe al piu' avvenire - come codesta Corte non ha mancato di chiarire - esclusivamente attraverso un'intesa con le Regioni e le Province autonome; ma, nel caso di specie, una simile intesa certamente non vi e' stata. Anche in tale ottica, dunque, le norme impugnate dovrebbero essere dichiarate incostituzionali. 1.3. - Come si e' anticipato nella parte in fatto, le norme impugnate sono illegittime nei confronti della Provincia di Bolzano anche sotto ulteriori profili, indipendentemente dalla disciplina contenuta nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione. Esse, infatti, violano anche le disposizioni dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige indicate in rubrica e le relative norme di attuazione, che non possono essere modificate ne' derogate unilateralmente dallo Stato al di fuori della procedura di cui all'art. 107 dello statuto. Lo statuto speciale attribuisce competenza legislativa esclusiva alla Provincia di Bolzano in materia di «viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, d.P.R. n. 670/1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia» (art. 8, n. 18); nonche' potesta' legislativa concorrente in materia di «polizia locale urbana e rurale» (art. 9, n. 1). Nelle medesime materie, la Provincia e' altresi' dotata di potesta' amministrative, in base all'art. 16 del d.P.R. n. 670/1972. Tali attribuzioni comprendono anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» sia, naturalmente, sulle strade di interesse provinciale, che sulle strade statali, essendo stata tale competenza espressamente delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie (v. art. 19, comma secondo del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143). La disciplina in parola, dunque, da un lato e' illegittima in quanto dettata da norme di livello statale; piuttosto che da fonti provinciali; dall'altro, per violazione delle competenze anche amministrative provinciali in materia, in quanto prevede che le funzioni di polizia stradale siano svolte, nel territorio della Provincia, anche da servizi e corpi statali (come, in particolare, il Corpo di polizia penitenziaria o il Corpo forestale dello Stato), anziche' soltanto da organi provinciali. Tali servizi, che comprendono poteri di prevenzione, accertamento, controllo, ecc., non potrebbero, infatti, essere attribuiti ad organi statali, poiche' essi sono connessi con le citate potesta' legislative spettanti alla Provincia ricorrente: l'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, specifica infatti che «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative». I compiti di cui alle disposizioni in rubrica - che sono indubbiamente qualificabili come compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» - potrebbero, dunque, essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali. Cio' non soltanto per tutte le strade di interesse provinciale, in relazione alle quali la Provincia e' dotata di competenze indiscutibilmente «proprie», espressamente previste dalle citate norme statutarie; ma anche con riferimento alle strade statali sulle quali la Provincia autonoma di Bolzano svolge tutte le funzioni in materia di viabilita' stradale in base alla delega contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, poiche' tale delega e' volta ad integrare e rendere organiche le competenze proprie della Provincia (delega c.d. devolutiva). E' illegittima, pertanto, la norma statale con la quale si determinano i corpi e i servizi incaricati di svolgere il servizio di polizia stradale nella Provincia di Bolzano, poiche' ne risultano evidentemente lese le competenze provinciali sopra richiamate. Non solo, infatti, spetterebbe alla Provincia, in base al riparto costituzionale delle competenze normative, la determinazione di siffatto aspetto della disciplina, ma soltanto ad organi provinciali potrebbe essere affidato l'esercizio delle relative funzioni amministrative. 2. - Incostituzionalita' dell'art. 1. comma 2-ter, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 2 e 17) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' agli artt. 99, 100, 101 e 102 del medesimo statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 2.1. - La disposizione in rubrica disciplina le lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, stabilendo che gli enti competenti possano utilizzare «lingue o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana». Anche tale disposizione e' costituzionalmente illegittima per vari ordini di ragioni. In primo luogo, essa attiene alla disciplina della «circolazione stradale» e, pertanto, non puo' essere regolata da norme di livello statale, in base a tutto quanto argomentato nell'ambito del primo vizio, sub par. 1.1, poiche' essa spetta interamente alle Regioni ad alla Provincia autonoma di Bolzano in base al combinato disposto dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Si rinvia, sul punto, alla piu' completa illustrazione ivi svolta. 2.2. - Inoltre, la disposizione in parola viola altresi', indipendentemente dalla recente riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione, le norme statutarie del Trentino-Alto Adige che attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza legislativa esclusiva in materia di «viabilita' ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17) e di «toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della Provincia di Bolzano» (art. 8, n. 2). E', dunque, evidente come, in base a tali disposizioni statutarie, non possa che spettare alla Provincia la determinazione delle lingue che possono essere utilizzate nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune. La norma in parola e' altresi' illegittima anche sotto un ulteriore profilo: com'e' noto, nella Provincia autonoma di Bolzano esistono specifici vincoli in tema di uso della lingua tedesca e del ladino, imposti dagli articoli 99, 100, 101 e 102 dello statuto. Tali vincoli vengono, invece, completamente ignorati dalla disposizione, che viola, quindi, anche le appena citate norme statutarie. La disposizione di cui all'art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 151/2003 deve, dunque, essere dichiarata illegittima per violazione di tutte le norme costituzionali elencate in rubrica. 3. - Incostituzionalita' dell'art. 2, comma 5, lett. b), per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17 e 18) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, art. 4-bis) in relazione all'art. 107 dello statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 3.1. - La disposizione in rubrica attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di stabilire, con decreto dirigenziale, il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione. Anche per quanto riguarda tale norma si deve rilevare che essa attiene alla materia della circolazione stradale ed e', dunque, illegittima per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sulla base delle medesime considerazioni svolte nel primo motivo sub par. 1.1., cui si rinvia. 3.2. - La disposizione in questione deve, tuttavia, essere censurata anche rispetto alle norme statutarie di cui all'art. 8, nn. 17 e 18, d.P.R. n. 670/1972, le quali attribuiscono alla Provincia ricorrente competenza esclusiva in materia di «viabilita' ... di interesse provinciale» e «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale». Inoltre, le relative norme di attuazione dello statuto contenute nel d.P.R. n. 527 del 1987, all'art. 4-bis, comma 1, hanno delegato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle Province autonome di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni attribuite agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento e Bolzano, stabilendo, altresi', al comma successivo, che «le provincie disciplinano con legge l'organizzazione delle funzioni delegate di cui al comma 1». Poiche' il rilascio dei duplicati della carta di circolazione spetta, in molti casi, agli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (v. art. 2, commi 4 e 5, d.P.R. 9 marzo 2000, n. 105), nella Provincia di Bolzano spetta a quest'ultima l'esercizio di tali funzioni e la relativa disciplina non puo' essere dettata da atti di livello statale, ma deve essere invece regolata, in base alle norme di attuazione appena richiamate, da leggi provinciali. La pretesa da parte dello Stato di modificare o derogare unilateralmente le sopra citate norme di attuazione configura, peraltro, una violazione dell'art. 107 delo statuto. La disposizione impugnata, dunque, appare costituzionalmente illegittima, in quanto lesiva delle competenze statutarie della Provincia, sia legislative che amministrative. 4. - Incostituzionalita' dell'art. 3, commi 6, lettera a), 7, lettere a) e d), 8, 9, 10, lettera a), 11, lettere a) e b), 16, lettere b), c), d) ed e) per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (n. 17 e 18) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19, comma 2) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 4.1. - Tutte le norme del d.l. n. 151 del 2003 indicate in rubrica fissano una serie di regole di condotta nella guida (disciplinando: all'art. 3, commi 6, lett. a), e 7, lett. a), l'obbligo dell'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti, ecc.; al comma 7, lett. d), l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva durante la fermata o la sosta; al comma 8, l'obbligo di spegnimento del motore del veicolo durante la sosta; al comma 9, l'obbligo di utilizzazione di dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per operare su veicoli fermi; al comma 10, lett. a), il trasposto sui ciclomotori di altre persone oltre al conducente; al comma 11, lett. a) e b), l'obbligo di indossare il casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli; al comma 16, lett. b), c), d) ed e), l'obbligo per i veicoli di circolare provvisti di limitatore di velocita' e, in alcuni casi, di cronotachigrafo, dotati di determinate caratteristiche, funzionanati e non manomessi). Si tratti di disposizioni che inequivocamente regolano, sotto vari aspetti, la circolazione stradale. Ancora una volta deve, dunque, farsi rinvio a quanto illustrato nel primo motivo sub par 1.1. circa l'illegittimita' costituzionale della pretesa statale di dettare norme nella suddetta materia, che e' al di fuori della sua competenza e rientra, invece, in quella provinciale. 4.2. - Le norme m parola, inoltre, violano anche le disposizioni statuarie citate in rubrica. In particolare, esse ledono le competenze legislative esclusive della Provincia in materia di «viabilita' ... di interesse provinciale» (art. 8, n. 17, d.P.R. n. 670/1972) e di «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (n. 18), nonche' le competenze amministrative nelle medesime materie spettanti alla Provincia ex art. 16 dello statuto. Si tratta di attribuzioni che, come si e' gia' visto nell'ambito del primo motivo (v. sub par 1.3.), comprendono anche la competenza ad adottare «i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico» sia sulle strade di interesse provinciale, che sulle strade statali, essendo stata quest'ultima espressamente delegata dallo Stato alle Province in sede di norme di attuazione delle suddette disposizioni statutarie, non modificabili senza le procedure di cui all'art. 107 dello statuto (v. art. 19, comma 2, del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, ed art. 2 del d.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143). Tali attribuzioni sono evidentemente lese dalla pretesa statale di indicare con proprie norme le regole di comportamento il cui rispetto e' considerato necessario ai fini della sicurezza del traffico, quali quelle contenute nelle disposizioni in rubrica, che sono, dunque, costituzionalmente illegittime. 5. - Incostituzionalita' dell'art. 3, comma 19, lettera b); dell'art. 4, commi 1, lettera c-bis), 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-octies; dell'art. 5 e dell'art. 6 per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1), 16 e 87 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 5.1. - Le norme del decreto-legge impugnato indicate in rubrica sono tutte attributive di poteri al prefetto nell'ambito dei procedimenti sanzionatori delle infrazioni alle disposizioni del c.d. codice della strada: il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione per le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi assicurativi (art. 3, comma 19, lett. b); di disporre l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in determinati casi (art. 4, comma 1, lett. c-bis); poteri di decisione del ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento e di adozione dell'ordinanza-ingiunzione (art. 4, commi 1-bis, 1-ter, 1-quinquies); la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione in sede giurisdizionale (art. 4, comma 1-octies); il potere di disporre la sospensione della patente quale sanzione amministrativa accessoria per guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (artt. 5 e 6). In primo luogo, esse sono illegittime in quanto norme di livello statale volte a disciplinare la materia «circolazione stradale», che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome: ancora una volta si deve far rinvio a quanto argomentato sul punto nel primo motivo sub par. 1.1. In particolare, si deve ribadire l'evidente impossibilita' di fare riferimento all'art. 117 Cost., comma 2, lett. l) - che attribuisce allo Stato la competenza in materia di «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» - per quanto attiene all'irrogazione ed esecuzione delle sanzioni amministrative, poiche' tali attivita' nulla hanno a che vedere con l'esercizio della giurisdizione, ne' rientrano nell'ordinamento civile e penale. 5.2. - L'attribuzione al prefetto dei poteri sanzionatori di cui alle norme in parola e' anche illegittima per una ulteriore serie di ragioni. Infatti, come si e' illustrato piu' ampiamente nell'ambito dei precedenti motivi (v. soprattutto il primo, sub par. 1.3.), le norme statutarie citate in rubrica attribuiscono alla Provincia la competenza in materia di regole per la sicurezza sulle strade e, conseguentemente, anche in relazione alla determinazione delle sanzioni amministrative connesse alle violazioni e alla loro irrogazione. Tali funzioni, dunque, non possono essere disciplinate con norme statali, ne' possono essere attribuite ad organi dello Stato, come, appunto, il prefetto. Cio' risulta chiarito e specificato anche dall'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, in base al quale «nelle materie di competenza propria della regione e delle province autonome la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative». Sono quindi palesemente illegittime, sotto tale profilo, le norme impugnate, attributive di poteri sanzionatori al prefetto. Esse, peraltro, non tengono nemmeno conto che in base allo speciale statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, nella Provincia di Bolzano le funzioni del prefetto sono svolte (ex art. 87 statuto) dal Commissario del Governo per la provincia di Bolzano (oltre che, in parte, dal Presidente della Provincia o dai questori: v. art. 20 statuto). Anche tali disposizioni statutarie risultano, dunque, violate dalle norme in parola. 6. - Incostituzionalita' dell'art. 4, comma 1-septies, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) in relazione all'art. 107 dello statuto; nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 6.1. - La disposizione di cui all'art. 4, comma 1-septies, del d.l. n. 151 del 2003, prevede che le somme dovute a titolo di sanzione possano essere assegnate dal giudice di pace (in caso di rigetto del relativo ricorso) «all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore» (cosi' il comma 5 dell'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992, inserito dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge impugnato). Tale disposizione implica, dunque, che le violazioni possano essere accertate da organi appartenenti non soltanto all'amministrazione provinciale, ma anche a quella statale. Si e' gia' illustrato, tuttavia, come nella Provincia di Bolzano l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale spetti esclusivamente ad organi provinciali. Sul punto, si rinvia a quanto esposto nell'ambito del primo e del quinto motivo di ricorso. Sotto tale profilo la norma impugnata e' dunque anch'essa illegittima. 6.2. - Peraltro, anche nella denegata ipotesi che si dovesse ritenere legittima l'attribuzione delle funzioni di controllo e di accertamento delle violazioni nella materia in questione anche ad organi statali, accanto a quelli provinciali, la disposizione impugnata sarebbe comunque illegittima. Le somme dovute dovrebbero, infatti, essere comunque attribuite alla provincia anche nell'ipotesi in cui le relative sanzioni siano conseguenti ad accertamenti compiuti da organi statali. L'attribuzione alla provincia delle piu' volte citate competenze in materia di viabilita', comunicazioni e trasporti di interesse provinciale (art. 8, nn. 17 e 18, dello statuto), integrate dalla delega relativa a tutte le «funzioni in materia di viabilita' stradale» dello Stato quale ente proprietario e dell'ANAS, contenuta nell'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974 - recante «norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche» e, dunque, modificabile soltanto attraverso la speciale procedura di cui all'art. 107 dello statuto - implica che sia proprio la provincia a svolgere tutte le funzioni amministrative (manutenzione, sorveglianza, apposizione della segnaletica, ecc.) relative alle strade, anche statali, che passano sul territorio provinciale, sostenendone i relativi costi. Cio' comporta, dunque, che ad essa debbano essere assegnate tutte le somme dovute per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle norme sulla circolazione accertate su dette strade, indipendentemente da quale sia l'organo accertatore. L'attribuzione delle somme in questione e', infatti, funzionale a consentire lo svolgimento da parte della provincia di tutte le suddette funzioni ad essa attribuite. Pertanto, la norma in rubrica e', comunque, illegittima anche sotto tale profilo. 7. - Incostituzionalita' degli artt. 5 e 6 per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 8 (nn. 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme d'attuazione (artt. 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266) in relazione all'art. 107 dello statuto: nonche' di cui all'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 7.1. - Le disposizioni in rubrica disciplinano i poteri degli organi di Polizia stradale per l'accertamento dello stato di ebbrezza e' dello stato di alterazione psico-fisica per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, prescrivendo che essi debbano operare secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno (cosi', in particolare, il comma 3, dell'art. 186 del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge impugnato: «... gli organi della Polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, ... possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove ...»; nonche' il comma 2 dell'art. 187 del d.lgs n. 285 del 1992, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge impugnato, in termini identici al precedente). Esse sono costituzionalmente illegittime sotto diversi profili. In primo luogo, esse presuppongono l'attribuzione dei poteri di accertamento agli organi di Polizia stradale determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge (che modifica l'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Esse, dunque, si espongono alle medesime censure di illegittimita' costituzionale che affliggono il suddetto art. 1 sopra formulate. 7.2. - Inoltre, esse sono altresi' illegittime in quanto prevedono che - nello svolgere i suddetti accertamenti - tutti gli organi di Polizia stradale, e quindi anche quelli della provincia ricorrente, debbano conformarsi alle direttive fornite dal Ministero dell'interno. Infatti, si e' visto che la materia della circolazione stradale e della sicurezza sulle strade appartiene, in base alle norme citate in rubrica, non gia' alla competenza statale, ma piuttosto a quella della Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto si e' gia' piu' volte illustrato nell'ambito del presente ricorso (v., in particolare, il primo motivo) con riguardo sia alle norme contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione (applicabile alle Province di Bolzano ex art. 10 legge cost. n. 3 del 2001) sia a quelle statutarie ed alle relative norme di attuazione. In tale ambito, dunque, soltanto la provincia puo' dettare norme ed esercitare le relative funzioni amministrative, e quindi il Ministero dell'interno non puo' impartire direttive al riguardo. Ne' potrebbe ritenersi che le «direttive» in parola possano essere espressione di un generale potere statale di indirizzo. Innanzitutto, per la dirimente ragione che il potere generale dello Stato di indirizzo e coordinamento deve ritenersi attualmente, secondo la nuova disciplina costituzionale, venuto meno: sia in quanto non esiste piu' in Costituzione il limite generale espresso dell'interesse nazionale, dal quale era stato ricavato il fondamento di tale potere; sia in quanto l'art. 118 Cost. prevede una specifica ipotesi di coordinamento, rendendo difficile ipotizzare l'esistenza di un potere generale di quel tipo. In secondo luogo, anche a voler ammettere che tale potere di indirizzo esista tuttora, esso, non potrebbe essere esercitato nei confronti della provincia ricorrente se non nei limiti e nelle forme prescritti dalle norme d'attuazione dello statuto T.-A.A. stabilite dall'art. 3 del gia' ricordato decreto legislativo n. 266 del 1992 (a cominciare, quindi, dalla necessaria previa deliberazione del Consiglio dei ministri). Dunque, non come invece e' previsto dalla disposizione legislativa impugnata. E' dunque illegittima per violazione delle norme citate in rubrica, come argomentato anche nei precedenti motivi (cui si fa rinvio) l'attribuzione al Ministero dell'interno del potere di impartire direttive in siffatta materia.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare incostituzionali in parte qua le disposizioni del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 241, indicate in epigrafe. Bolzano-Roma, addi' 7 ottobre 2003 Prof. avv.: Sergio Panunzio - Prof. avv.: Roland Riz 03C1183