N. 327 SENTENZA 16 - 30 ottobre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.

Questione   di  legittimita'  costituzionale  -  Ricorso  governativo
  avverso legge della Regione Marche - Eccezione di inammissibilita',
  per generica formulazione, avanzata dalla stessa Regione - Rigetto.
Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Avvalimento
  da  parte  della Regione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -
  Ricorso   governativo  -  Asserita  violazione  costituzionale  per
  mancato  richiamo  ai  limiti  della legge statale - Non fondatezza
  della questione.
- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 3, comma 3.
- Costituzione,  art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
  art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.
Regione  Marche  - Sistema regionale di protezione civile - Indirizzi
  per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali -
  Ricorso  governativo  -  Asserito  vizio costituzionale per mancato
  richiamo  ai  limiti  della  legge  statale  - Non fondatezza della
  questione.
- Legge  Regione  Marche  11 dicembre  2001,  n. 32, art. 4, comma 2,
  lettera d).
- Costituzione,  art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
  art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.
Regione Marche - Sistema regionale di protezione civile - Affidamento
  alle  Province  della predisposizione dei servizi urgenti - Ricorso
  governativo - Asserito vizio costituzionale per mancato richiamo ai
  limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.
- Legge  Regione  Marche  11 dicembre  2001,  n. 32, art.12, comma 1,
  lettera e).
- Costituzione,  art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
  art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3.
Regione  Marche  -  Sistema regionale di protezione civile - Funzioni
  regionali  per la previsione e la prevenzione - Ricorso governativo
  -  Mancato  richiamo alla indicazione e al rispetto degli indirizzi
  nazionali - Non fondatezza della questione.
- Legge  Regione  Marche  11 dicembre  2001,  n. 32, art. 4, comma 1,
  lettera a).
- Costituzione,  art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
  art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.
Regione  Marche  -  Sistema  regionale  di  protezione civile - Piani
  regionali  di  previsione  e  prevenzione  -  Ricorso governativo -
  Mancato  richiamo  agli  indirizzi nazionali - Non fondatezza della
  questione.
- Legge  Regione  Marche  11 dicembre  2001,  n. 32, art. 5, comma 1,
  ultimo periodo.
- Costituzione,  art. 117, terzo comma; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
  art. 108, comma 1, lettera a), numero 1.
Regione   Marche   -   Sistema   regionale  di  protezione  civile  -
  Individuazione  di  strutture  operative,  in  deroga all'ordinario
  assetto  delle  competenze  -  Potere conferito al Presidente della
  Giunta  regionale  -  Ricorso  governativo  -  Lamentato eccesso di
  competenza  in  contrasto  con  i  limiti della legge statale - Non
  fondatezza della questione.
- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 7, comma 1.
- Costituzione,   art. 117,  terzo  comma;  legge  24 febbraio  1992,
  n. 225, art. 5.
Regione   Marche   -   Sistema   regionale  di  protezione  civile  -
  Acquisizione  di  dati  dalle amministrazioni pubbliche e statali -
  Ricorso  governativo  -  Prospettato  eccesso  di  competenza - Non
  fondatezza della questione.
- Legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, art. 9, comma 5.
- Costituzione,   art. 117,  terzo  comma;  legge  31 dicembre  1996,
  n. 675.
(GU n.44 del 5-11-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO.
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 3,
4, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. d), 5, comma 1, ultimo periodo,
7,  comma  1,  9, comma 5, e 12, comma 1, lett. e), della legge della
Regione   Marche   11 dicembre  2001,  n. 32  (Sistema  regionale  di
protezione civile), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei   ministri,   notificato   il  15 febbraio  2002,  depositato  in
cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi
2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  30 settembre  2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena;
    Uditi   l'avvocato  dello  Stato  Ignazio  F.  Caramazza  per  il
Presidente  del Consiglio dei ministri e l'avv. Stefano Grassi per la
regione Marche.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  depositato  il 22 febbraio 2002, il Presidente
del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all'art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione  e alle norme interposte contenute
nell'art. 108   del   decreto   legislativo   31 marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59),  nell'art. 5  della  legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti  rispetto  al  trattamento dei dati personali), questione di
legittimita'  costituzionale  degli  artt. 3,  comma  3,  4, comma 1,
lettera  a)  e  comma  2,  lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7,
comma  1,  9,  comma  5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della
Regione   Marche   11 dicembre  2001,  n. 32  (Sistema  regionale  di
protezione civile).
    1.1. -  L'Avvocatura generale dello Stato, premesso che si tratta
di  legislazione  concorrente  ai  sensi  dell'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione, con conseguenti limiti alla potesta' legislativa
regionale,  ritiene  che  detta legge non abbia rispettato i principi
fondamentali posti dalla legislazione statale.
    In   particolare,   l'Avvocatura  rileva  eccesso  di  competenza
legislativa regionale in relazione a quanto segue.
        1)  L'art. 3,  comma 3, della legge, determina il superamento
della sfera di competenza regionale stabilito nell'art. 108, comma 1,
lettera  a),  numero  2,  del  d.lgs.  n. 112  del 1998, laddove, con
generico  riferimento  a  tutte  le  attivita'  di protezione civile,
consente alle regioni di avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  mentre  tale  possibilita'  e'  prevista  dal citato art. 108
soltanto  per  gli interventi urgenti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 («eventi naturali o
connessi  con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano  l'intervento  coordinato  di  piu' enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria»);
        2)  l'art. 4,  comma  1,  lettera  a), dispone che la regione
possa   esplicare   le  proprie  funzioni  per  la  previsione  e  la
prevenzione  delle varie ipotesi di rischio senza precisare che dette
funzioni devono essere svolte «sulla base degli indirizzi nazionali»,
ai   sensi   dell'art. 117,   terzo   comma,   della  Costituzione  e
dell'art. 108,  comma  1, lettera a), numero 1, del d.lgs. n. 112 del
1998;
        3)  l'art. 4,  comma  2, lettera d), non delimita l'ambito di
competenza  regionale  per  la  formulazione degli indirizzi relativi
alla  predisposizione  dei  piani comunali, provinciali e speciali di
previsione,  prevenzione  ed emergenza, violando l'art. 108, comma 1,
lettera  a),  numero 3, del d.lgs. n. 112 del 1998, che stabilisce la
possibilita'  per  la  regione  di  dare tali indirizzi solo nel caso
degli eventi calamitosi di cui al citato art. 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 225 del 1992;
        4) l'art. 5, comma 1, ultimo periodo, non prevede che i piani
regionali  devono  essere  predisposti  nel  rispetto degli indirizzi
nazionali,  cosi'  come stabilito dall'art. 108 del d.lgs. n. 112 del
1998;
        5)  l'art. 7,  comma  1, nel disporre che il presidente della
giunta  regionale possa individuare le strutture che, anche in deroga
all'ordinario  assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per
lo   svolgimento   degli  interventi  necessari  in  caso  di  eventi
calamitosi,  eccede  la  competenza  regionale,  in  quanto, ai sensi
dell'art. 5  della  legge  n. 225  del  1992,  i poteri derogatori in
materia  di  protezione  civile  rientrano nella competenza statale e
possono essere attribuiti al presidente della giunta regionale solo a
seguito di apposita ordinanza governativa;
        6)  l'art. 9,  comma  5,  eccede i limiti di competenza della
regione,  in  quanto  impone  a tutte le amministrazioni pubbliche, e
quindi  anche  a  quelle  statali,  l'obbligo di comunicare dati alla
struttura  regionale  di  protezione  civile,  senza  specificare  la
tipologia  dei  dati  e  senza  alcun  riferimento  al rispetto della
normativa di cui alla legge n. 675 del 1996;
        7)   l'art. 12,  comma  1,  lettera  e),  nell'affidare  alle
province  i compiti relativi all'attivazione degli interventi urgenti
nei  casi  di  eventi  calamitosi, omette di riferirsi esclusivamente
agli  eventi  di  cui  all'art. 2,  comma  1, lettera b), della legge
n. 225 del 1992.
    2. - Costituitasi  in giudizio, la Regione Marche sostiene che le
disposizioni  censurate  non  confliggono con i principi fondamentali
stabiliti nella materia dalla legislazione statale.
    Con  specifico  riferimento  alle singole censure governative, la
Regione Marche osserva poi quanto segue.
    2.1. -   L'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 32 del 2001,
deve  essere  inteso  nel  senso  che  la  facolta' per la regione di
avvalersi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  per alcune
attivita'  piuttosto  che  per  altre riguarda esclusivamente profili
organizzativi  da  ritenere di pertinenza legislativa regionale. Tale
previsione,  del  resto,  appare coerente con i principi fondamentali
desumibili dalla legislazione vigente in materia.
    2.2. - Pienamente   legittimi  sul  piano  costituzionale  devono
ritenersi  gli  artt. 4,  comma  1,  lettera a), e 5, comma 1, ultimo
periodo,   della   legge   regionale,   in  quanto  e'  evidente  che
l'attribuzione   alle   regioni   delle   funzioni  di  previsione  e
prevenzione  delle  varie ipotesi di rischio e di predisposizione dei
piani  regionali  di  prevenzione  non  esclude  che  lo  Stato possa
dettare,  cosi'  come  previsto  dall'art. 117,  terzo  comma,  della
Costituzione, i principi fondamentali della materia.
    2.3. -   Parimenti  legittimo  deve  ritenersi l'art. 4, comma 2,
lettera  d),  della  legge  regionale.  Infatti,  l'ampia  competenza
attribuita  alle regioni dall'art. 12 della legge n. 225 del 1992 non
puo'  intendersi  limitata  ai  soli  eventi  calamitosi  di cui alla
lettera b) del primo comma dell'art. 2 della stessa legge.
    D'altro  canto, l'art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 non esclude
la  possibilita'  per le regioni di dettare gli indirizzi per i piani
comunali,  provinciali  e  speciali  di  previsione,  prevenzione  ed
emergenza,  anche  in  riferimento ai citati eventi calamitosi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.
    In  ogni  caso, poi, la previsione oggetto di censura costituisce
norma  di  dettaglio  nell'organizzazione e nella distribuzione della
funzione,  con  la  conseguenza  che la regione ben puo' emanare tale
disciplina   nell'esercizio   della  propria  competenza  legislativa
concorrente.
    2.4. -   Il  disposto dell'art. 7, comma 1, della legge regionale
impugnata,  che  conferisce  al  presidente della giunta regionale il
potere  di  individuare  le  strutture, anche in deroga all'ordinario
assetto  delle  competenze, chiamate ad operare in caso di crisi, non
viola  l'art. 5  della  legge  n. 225  del 1992. Si tratta infatti di
norma  di  dettaglio  che  si  pone  in  linea  con  il  principio di
sussidiarieta' ed adeguatezza.
    2.5. -   L'obbligo  posto  a  carico  di tutte le amministrazioni
pubbliche  dall'art. 9,  comma  5, della legge regionale di fornire i
dati  alla  struttura regionale di protezione civile appare legittimo
sul  piano  costituzionale,  anche  se  la  norma  impugnata  non  fa
specifico riferimento alla legge n. 675 del 1996.
    Infatti,  per  un verso, la disposizione in questione non esclude
che i dati vengano trasmessi con le cautele previste dalla legge; per
altro  verso,  va  considerato  che  nessuna opera di coordinamento a
livello   regionale  potrebbe  essere  possibile  in  mancanza  della
conoscenza  dei  dati  in  possesso  di  tutti  i soggetti pubblici e
privati coinvolti nei compiti di protezione civile.
    2.6. - Anche   l'attribuzione   alle   province  dei  compiti  di
predisposizione  dei  servizi  urgenti  da  attivare al verificarsi o
nell'imminenza  di  eventi calamitosi prevista dall'art. 12, comma 1,
lettera  e),  della  legge  regionale  censurata costituisce corretto
esercizio  della  competenza  legislativa  concorrente  in materia di
protezione civile.
    Infatti,    i   compiti   attribuiti   alle   Province   appaiono
correttamente  e  razionalmente  individuati  dal  citato art. 12, il
quale   precisa   che   detti   compiti   debbono  essere  assicurati
«nell'ambito del proprio territorio».
    2.7. -   Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura generale dello
Stato  ha  presentato  memoria,  con  la  quale  ribadisce le censure
formulate con il ricorso.
    Dal  canto suo, la Regione Marche, con ulteriore memoria, ritiene
che  la  prima  censura  del  ricorso  dell'Avvocatura sia viziata di
genericita',  in quanto non precisa in qual misura la norma di cui al
citato art. 108 del d.lgs. n. 112 del 1998 possa costituire principio
fondamentale.  La  facolta'  della  regione  di  avvalersi  del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco  troverebbe  invece fondamento nel
principio  di leale collaborazione tra Stato e regioni, al quale, del
resto, si ispira il sistema normativo di protezione civile.
    Analoga    genericita',    con    conseguente   inammissibilita',
riguarderebbe  poi  il secondo motivo di ricorso, che, nel contestare
l'omesso riferimento degli artt. 4, comma 1, lettera a) e 5, comma 1,
ultimo  periodo,  agli  «indirizzi nazionali», non specifica tuttavia
quali  indirizzi sarebbero violati. In relazione all'art. 7, comma 1,
della  legge  regionale,  che secondo l'Avvocatura contrasterebbe con
l'art. 5  della legge n. 225 del 1992, nella parte in cui attribuisce
al  presidente  della  giunta  regionale il potere di individuare con
apposito   provvedimento   le   strutture   che,   anche   in  deroga
all'ordinario  assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per
lo  svolgimento  dei  necessari  interventi  di emergenza, la regione
afferma  che  il  potere  di  ordinanza  in questione riguarda i soli
eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge
n. 225  del  1992  e  non  invece quelli di cui all'art. 2, comma, 1,
lettera  c),  della  stessa  legge,  che  giustificano  il  potere di
ordinanza  del  Governo  in materia (art. 5 della citata legge n. 225
del 1992).
    Inammissibile  per  la genericita' della sua formulazione sarebbe
anche   il  quinto  motivo  di  ricorso,  concernente  l'obbligo  che
l'art. 9,  comma  5,  della legge regionale pone a carico di tutte le
amministrazioni  pubbliche,  comprese quelle statali, di fornire dati
alla   struttura  regionale  della  protezione  civile,  senza  alcun
riferimento  alle prescrizioni di cui alla legge n. 675 del 1996. Nel
merito la regione sostiene che la questione non e' fondata, in quanto
e'   da  ritenere  pienamente  legittima  la  circolazione  dei  dati
nell'amministrazione  pubblica,  se  prevista  da norme di legge o di
regolamento.
    Inammissibile,  per  genericita'  di formulazione, sarebbe infine
anche  il  sesto  motivo  del ricorso concernente l'art. 12, comma 1,
lettera  e)  della  legge regionale, che affida compiti di protezione
civile   alle   Province,   senza  delimitarli  agli  eventi  di  cui
all'art. 2,  comma  1,  lettera  c), della legge n. 225 del 1992. Nel
merito la questione viene ritenuta infondata, in quanto il compito di
ripartire  le  funzioni  tra  gli enti locali, spetta al soggetto che
detiene la competenza legislativa della materia.

                       Considerato in diritto

    1. -   Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questione
di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1,
lettera  a),  4,  comma 2, lettera d), 5, comma 1, ultimo periodo, 7,
comma  1,  9,  comma  5, e 12, comma 1, lettera e), della legge della
regione   Marche   11 dicembre  2001,  n. 32  (Sistema  regionale  di
protezione  civile),  in riferimento all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione  e  alle  norme  interposte  contenute nell'art. 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali,
in   attuazione  del  capo  I  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),
nell'art. 5  della  legge  24 febbraio  1992, n. 225 (Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile) e nella legge 31 dicembre
1996,  n. 675  (Tutela  delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali).
    2. - Per  un  inquadramento  delle questioni di costituzionalita'
sollevate  dal  ricorrente  vanno considerati i principi fondamentali
della materia rinvenibili nel sistema della vigente legislazione.
    Con  l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
ad  opera  della  legge  di  riforma  n. 225  del 1992 il legislatore
statale   ha   rinunciato   ad   un  modello  centralizzato  per  una
organizzazione  diffusa a carattere policentrico. In tale logica sono
state  previste  tre  diverse  tipologie di «eventi», in relazione ai
quali  definire  competenze  e  responsabilita'  per  gli interventi:
eventi   fronteggiabili   mediante  interventi  degli  enti  e  delle
amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera
a)];  eventi  che  comportano  l'intervento coordinato di piu' enti o
amministrazioni competenti in via ordinaria [art. 2, comma 1, lettera
b)];   calamita'   naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,  per
intensita'  ed  estensione,  richiedono  mezzi  e poteri straordinari
[art. 2, comma 1, lettera c)].
    L'art. 3  della  legge n. 225 del 1992 individua poi le attivita'
in  cui  si articolano gli interventi di protezione civile: quelle di
previsione  e  prevenzione,  che  attengono  ad un momento precedente
rispetto  al  realizzarsi  di  situazioni  di  rischio,  e  quelle di
soccorso e di superamento dell'emergenza.
    Con  la  successiva  legislazione in materia di protezione civile
[art. 1  della  legge  15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per
la  riforma  della  pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa),  artt. 107  -  109  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112  e decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni
urgenti  per  assicurare  il  coordinamento operativo delle strutture
preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile e per migliorare le
strutture  logistiche  nel  settore della difesa civile), convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 9 novembre 2001, n. 401] sono state
delineate  le  competenze  e  le  responsabilita'  dello Stato, delle
Regioni   e  degli  enti  locali,  in  funzione  della  tutela  delle
collettivita' interessate.
    Per  quanto  riguarda  le  attivita'  di previsione e prevenzione
delle  ipotesi  di  rischio,  e' da dire che esse sono state affidate
alla competenza regionale, senza distinzione tra le diverse tipologie
di  eventi  calamitosi  [art. 108,  comma  1,  lettera a), del d.lgs.
n. 112  del  1998].  Alle  province  e  ai  comuni  e' stata affidata
l'attuazione dei programmi regionali.
    Le  regioni,  nell'esercizio  delle  attivita'  di  previsione  e
prevenzione,  in  ossequio  ai principi, desumibili dall'art. 4 della
legge  delega  n. 59  del  1997,  di  sussidiarieta',  cooperazione e
adeguatezza,   devono   tenere   conto   degli   indirizzi  operativi
predisposti  dal  Presidente  del  Consiglio dei ministri, ovvero dal
Ministro  dell'interno  da  lui  delegato,  di  intesa con le Regioni
stesse  e  gli  enti  locali,  nonche'  dell'attivita'  consultiva  e
propositiva  della  Commissione  nazionale  per  la  previsione  e la
prevenzione  dei  grandi  rischi  e  degli  indirizzi  e  dei criteri
generali formulati dal Dipartimento della protezione civile (art. 107
del  d.lgs.  n. 112 del 1998 e art. 5, commi 2, 3-bis, 4-ter e 5, del
decreto-legge  n. 343  del  2001,  convertito  nella legge n. 401 del
2001).
    Per  quanto  riguarda  la  disciplina  relativa all'emergenza, e'
stata prevista una competenza dello Stato per i soli eventi di natura
straordinaria  di  cui  all'art. 2,  comma 1, lettera c), della legge
n. 225  del  1992.  In  effetti,  lo  Stato,  d'intesa con le regioni
interessate,  delibera  e  revoca  lo  stato  di  emergenza, emana le
ordinanze  per l'attuazione degli interventi di emergenza, predispone
i piani di emergenza e la loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112
del  1998 e art. 5, comma 4-bis del d.-l. n. 343 del 2001, convertito
nella legge n. 401 del 2001).
    Le  citate  ipotesi  nelle  quali  e' previsto l'intervento dello
Stato  riguardano  il  soccorso  alle comunita' colpite, solo qualora
l'intensita'   degli  eventi  calamitosi  sia  tale  da  superare  le
capacita' di risposta operativa di regioni ed enti locali.
    D'altra  parte  va  considerato  che  la  gravita'  degli  eventi
calamitosi,  nonche'  l'intrinseca  difficolta'  delle  operazioni di
soccorso  e  l'immediatezza  con cui le stesse devono essere poste in
atto puo' coinvolgere tutte le amministrazioni pubbliche.
    3. - Delineato  il  quadro  normativo di riferimento, possono ora
considerarsi le singole questioni.
    In   via   preliminare,   sono  da  respingere  le  eccezioni  di
inammissibilita'  avanzate dalla Regione Marche. Le censure formulate
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, infatti, non sono generiche,
riguardando disposizioni di legge e casi ben individuati.
    Quanto  al  merito,  e'  da dire che comune denominatore hanno le
questioni  sollevate in riferimento a talune disposizioni della legge
della regione Marche n. 32 del 2001, e cioe' in relazione all'art. 3,
comma  3  (riguardante l'avvalimento da parte della regione del Corpo
nazionale  dei  vigili  del  fuoco),  all'art. 4, comma 2, lettera d)
(concernente  la formulazione da parte della regione di indirizzi per
la  predisposizione  dei  piani  comunali,  provinciali e speciali di
previsione,  prevenzione  ed  emergenza),  e  all'art. 12,  comma  1,
lettera    e)   (relativo   all'affidamento   alle   Province   della
predisposizione  dei servizi urgenti). In tutti questi casi, infatti,
si  contesta  alla regione di non avere sottolineato che si tratta di
ipotesi  che  richiedono  l'intervento  coordinato  di  piu'  enti  o
amministrazioni,   come  prescrivono  le  norme  interposte,  di  cui
all'art. 108, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3 del d.lgs. n. 112 del
1998,  le  quali richiamano l'art. 2, comma 1, lettera b) della legge
n. 225 del 1992.
    Le questioni non sono fondate.
    Il  ricorrente  lamenta la violazione dell'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione  per  il  mancato  richiamo  da parte della legge
regionale  dei  limiti contenuti nelle citate norme interposte di cui
all'art. 108,  comma  1,  lettera  a),  numeri  2  e  3,  del decreto
legislativo n. 112 del 1998.
    Ma  tale  omissione  di per se' non comporta alcuna violazione di
norme  costituzionali.  Infatti  il  mancato richiamo dei limiti alla
competenza  regionale,  contenuti nelle norme interposte, non implica
un'automatica  espansione  delle  competenze regionali, restando tali
limiti  vincolanti e dovendosi piuttosto valutare in concreto se essi
non   siano   violati  dal  contenuto  normativo  delle  disposizioni
impugnate.
    4. - Denominatore  comune  hanno anche le questioni relative agli
artt. 4,  comma  1,  lettera  a), e 5, comma 1, ultimo periodo, della
legge regionale.
    L'art. 4, comma 1, lettera a), omette di indicare che le funzioni
regionali  per  la previsione e la prevenzione delle varie ipotesi di
rischio  devono essere svolte «sulla base degli indirizzi nazionali»,
cosi' come previsto dalla norma interposta di cui all'art. 108, comma
1,  lettera  a),  numero  1,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
    L'art. 5,  comma 1, in materia di piani regionali di previsione e
prevenzione, a sua volta, non prevede che nella elaborazione di detti
piani vengano rispettati gli indirizzi nazionali, in violazione della
ricordata  norma interposta di cui all'art. 108, comma 1, lettera a),
numero 1, del d.lgs. n. 112 del 1998.
    Le questioni non sono fondate.
    Deve  anche  qui  rilevarsi  che  l'omissione  di  cui  parla  il
ricorrente   non   configura   di   per   se'   violazione  di  norme
costituzionali.  Infatti  le disposizioni censurate non escludono che
le  Regioni  debbano  uniformarsi agli indirizzi formulati in materia
dal  Governo, tanto piu' che essi risultano elaborati d'intesa con le
stesse  regioni e gli enti locali (art. 5, comma 2, del decreto-legge
n. 343 del 2001, convertito nella legge n. 401 del 2001).
    5. - Altra  questione,  riferita,  alla violazione dell'art. 117,
terzo  comma,  della  Costituzione e della norma interposta contenuta
nell'art. 5  della legge n. 225 del 1992, riguarda l'art. 7, comma 1,
della  legge  regionale, che conferisce al presidente della giunta il
potere di individuare le strutture che, anche in deroga all'ordinario
assetto delle competenze, sono chiamate ad operare per lo svolgimento
degli  interventi  necessari  in  caso  di  crisi  determinata  dalla
imminenza o dal verificarsi di eventi calamitosi.
    Secondo la prospettazione dell'Avvocatura generale dello Stato il
conferimento  di  detto potere derogatorio al presidente della giunta
eccede  la  competenza della regione, e lede la competenza statale in
materia di ordinanze di urgenza (art. 5 della legge n. 225 del 1992).
In  realta'  detto  potere  potrebbe  essere attribuito al Presidente
della   Giunta   regionale  solo  a  seguito  di  apposita  ordinanza
ministeriale,  previa formale dichiarazione dello stato di emergenza,
con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del
citato art. 5 della legge n. 225 del 1992.
    La questione non e' fondata.
    Si  deve  infatti ritenere che il potere di ordinanza del Governo
in  materia di protezione civile [art. 5 della legge n. 225 del 1992,
che  richiama  l'art. 2,  comma  1,  lettera  c), della stessa legge]
riguarda  le  ipotesi  di  eventi  straordinari,  mentre il potere di
ordinanza  del  Presidente  della Giunta, nei limiti di oggetto sopra
descritti,  come  precisa  lo  stesso  art. 7  della legge regionale,
concerne  gli  eventi  calamitosi che possono essere fronteggiati con
l'intervento  di  piu'  enti  o  amministrazioni  competenti  in  via
ordinaria [art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992].
    Si tratta, quindi, di due ipotesi diverse che escludono in radice
la possibilita' di una invasione di competenze.
    6. - L'ultima  questione  riguarda l'art. 9, comma 5, della legge
regionale,  secondo  il  quale le amministrazioni pubbliche, e quindi
anche  quelle  statali, sono tenute a fornire i dati in loro possesso
alla  struttura  regionale  di  protezione  civile, senza indicare la
tipologia dei dati stessi e senza alcun riferimento al rispetto della
legge  n. 675  del  1996,  in  violazione dell'art. 117, terzo comma,
della  Costituzione  e  delle norme interposte contenute nella citata
legge sul trattamento dei dati personali.
    La questione non e' fondata.
      Nel ribadire l'orientamento secondo cui la mera acquisizione di
elementi informativi non determina di per se' lesione di attribuzioni
(sentenza  n. 412  del  1994),  appare conforme al principio di leale
collaborazione che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati,
attinenti  alla  materia  della  protezione  civile,  di  cui  sia in
possesso.
    Sul  punto  e'  da  aggiungere  che  l'omissione,  da parte della
normativa  regionale,  del  riferimento alla legge n. 675 del 1996 e'
circostanza  irrilevante, in quanto, nell'attivita' di trattamento di
tali  dati,  la  regione  e'  tenuta al pieno rispetto delle norme in
questione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli artt. 3, comma 3, 4, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera d),
5,  comma  1,  ultimo periodo, 7, comma 1, 9, comma 5, e 12, comma 1,
lettera  e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32
(Sistema  regionale  di protezione civile), sollevate, in riferimento
all'art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte
contenute nell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti  locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo  1997,  n. 59),  nell'art. 5  della  legge 24 febbraio 1992,
n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e
nella legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri
soggetti  rispetto al trattamento dei dati personali), dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                       Il redattore: Maddalena
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
03C1187