N. 923 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2002

Ordinanza  del 9 ottobre 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
16  ottobre  2003) emessa dal g.u.p. del tribunale per i minorenni di
Salerno nel procedimento penale a carico di B.P.

Processo  penale  -  Procedimento  a  carico  di imputato minorenne -
  Udienza  preliminare  - Possibilita' per il giudice di pronunciare,
  in  mancanza  del  consenso  dell'imputato, sentenza di non luogo a
  procedere  per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza
  del fatto, ovvero, su richiesta del pubblico ministero, sentenza di
  condanna  ad  una  pena  pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva -
  Mancata previsione - Irragionevolezza - Violazione del principio di
  protezione del minore.
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3 e 31.
(GU n.46 del 19-11-2003 )
                IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  a carico di B. P. di
Salvatore  e  di  D. P. Annunziata, nato a Nocera Inferiore il..... e
residente  in  Angri  alla via Semetelle n. 108, di fatto domiciliato
via  Campia s.n.c., libero presente, imputato del delitto di cui agli
artt. 110, 611, 61 a 2 c.p. perche' in concorso con il maggiorenne B.
A.,  per  il quale procede la competente procura ordinaria, adoperava
minacce  per  costringere  D'Aniello  Aniello,  al  fine di procurare
l'impunita' al B. per delitto di cui all'art. 73 comma primo e quarto
d.P.R.   n. 309/1990,   a   ritirare  quanto  dichiarato  innanzi  ai
Carabinieri  di  Angri  in  ordine  alla  attivita' di spaccio del B.
presso la sala giochi «Project Game» ed alla effettiva disponibilita'
dello stupefacente ivi rinvenuto il 30 settembre 2000, in particolare
autoaccusandosi della detenzione dello stupefacente ivi sequestrato o
comunque accusando i Carabinieri di avergli estorto sotto minaccia le
dichiarazioni rese a carico del medesimo B.
    In  particolare  il B. P. su diretta istigazione e determinazione
dello zio B. A. e fungendo da intermediario:
        a) dapprima nella stessa giornata della scarcerazione dell'A.
in  seguito  alla  convalida  dell'intervenuto  arresto in flagranza,
avvicinava   il   D'Aniello  nei  pressi  di  un  circolo  ricreativo
dicendogli  che  avrebbe  dovuto andare dall'avvocato per ritrarre le
dichiarazioni  rilasciate  ai Carabinieri la sera dell'arresto di suo
zio   A.   autoaccusandosi   falsamente   del   reato  di  detenzione
dell'hashish  rinvenuto all'interno di un pacchetto di sigarette e di
fronte alle rimostranze della vittima intimava di abbassare la voce e
di non farsi sentire dai presenti, e quindi;
        b)  dopo essersi allontanato per qualche minuto, riavvicinava
il  D'Aniello  e  con tono intimidatorio proferiva le seguenti parole
«tu  ti devi accusare il reato perche' altrimenti mio zio A. perde il
posto   di   lavoro   nelle   guardie   penitenziarie  ...  le  spese
dell'avvocato  te le paghiamo noi ... vedi che di questi fatti ne e a
conoscenza  o  «Zi Maist» di S. Egidio Monte Albino che al momento si
trova  in  carcere a Salerno e che pure il cognato di mio zio A. vedi
che  lui  vuole  intervenire  e rompere la testa a te ed a mio cugino
Pierino  che  ora si trova ad Arezzo per lavoro - fai come ti diciamo
anche  perche'  i  giudici crederanno a mio zio che porta la divisa e
non a te che hai gia' precedenti penali».
    In Angri il 3 ottobre 2000.

                            O s s e r v a

    A seguito di richiesta del p.m.m. di rinvio a giudizio del minore
innanzi  indicato  per il reato di cui alla rubrica, e' stato fissata
l'udienza  preliminare,  nel  corso della quale il p.m.m. ha eccepito
l'incostituzionalita'  dell'art. 32, comma 1, del d.P.R. 22 settembre
1988,  n. 448,  modificato  dall'art.  22  della legge 1° marzo 2001,
n. 63, perche' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Questo  giudice, premesso che il presente processo potrebbe anche
essere  definito  all'udienza  preliminare con una sentenza di n.l.p.
per  irrilevanza  del fatto o per concessione del perdono giudiziale,
ovvero,  su  richiesta  del  p.m.m., con una condanna ad una sanzione
sostitutiva   (ovviamente   allo   stato  non  e'  prevedibile  quale
provvedimento  sara'  adottato  all'esito  dell'udienza preliminare),
ritiene che la questione di incostituzionalita' sia rilevante perche'
l'imputato   ha,   dichiarato   di  non  prestare  il  consenso  alla
definizione del processo in questa fase.
    Non e', quindi, possibile definire il presente processo senza che
sia pregiudizialmente risolta la questione di costituzionalita'.
    Ai  sensi  dell'art. 32,  primo  comma,  del  d.P.R. n. 448/1988,
modificato   dall'art. 22   della   legge   1°   marzo  2001,  n. 63,
«nell'udienza  preliminare,  prima  dell'inizio della discussione, il
giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo
in  quella  stessa  fase, salvo che il consenso sia stato validamente
prestato  in  precedenza.  Se il consenso e' prestato, il giudice, al
termine   della  discussione,  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
procedere  nei  casi  previsti  dall'art. 425 del codice di procedura
penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del
fatto».  Ma,  anche  se  il  riferimento al consenso dell'imputato e'
contenuto  solo  nel  primo comma dell'art. 32 (sentenze di n.l.p.) e
non  nel  secondo  comma  (sentenze di condanna a pena pecuniaria o a
sanzione   sostitutiva),   la   norma   deve  necessariamente  essere
interpretata nel senso che senza il consenso dell'imputato il giudice
dell'udienza  preliminare non puo' pronunciare neanche le sentenze di
cui  al  secondo  comma.  Invero  sarebbe  del  tutto  incoerente  ed
irrazionale  una normativa che richiedesse il preventivo consenso del
minore  per  la pronuncia di sentenza di n.l.p. e non per sentenza di
condanna.
    Con  sentenza del 9 maggio 2002 n. 195 la Corte costituzionale ha
gia' dichiarato «l'illegittimita' cotituzionale dell'art. 2, comma 1,
del  d.P.R.  22  settembre 1988, n. 448, come modificato dall'art. 22
della  legge 1° marzo 2001 n. 63, nella parte in cui, in mancanza del
consenso  dell'imputato,  preclude al giudice di pronunciare sentenza
di  non  luogo  a  procedere  che  non  presuppone un accertamento di
responsabilita' ». Laddove, per come si legge nella motivazione della
stessa  sentenza, risultavano «prive di rilevanza le censure circa la
non   adottabilita'   di  sentenze  di  non  luogo  a  procedere  per
concessione  del  perdono  giudiziale o per irrilevanza del fatto, in
quanto prospettate in via ipotetica o meramente subordinata».
    Con  ordinanza  del  10  giugno  2002  questo g.u.p. ha sollevato
analoga   questione   di  legittimita'  costituzionale  nel  processo
n. 252/2000  r.not.reato  e  n. 46/2001 R.G.GUP, nel quale, peraltro,
l'imputato  era  contumace e non era in condizione di dare il proprio
consenso alla definizione del processo all'udienza preliminare.
    Ai  sensi  della  normativa vigente e della citata sentenza della
Corte  costituzionale,  se  l'imputato  non presta il consenso di cui
all'art.  32  comma  primo  del  d.P.R.  n. 448/1988,  magari per una
erronea  valutazione,  il  giudice non ha la possibilita' di emettere
sentenza  di  n.l.p.  per  concessione  del  perdono giudiziale o per
irrilevanza  del  fatto,  tanto meno sentenza di condanna ad una pena
pecuniaria  o  ad  una  sanzione sostitutiva, ma deve necessariamente
rinviare a giudizio l'imputato.
    In  tal  modo,  sottoponendolo  ad  un  inutile  dibattimento con
conseguente prolungamento della situazione di incertezza processuale,
viene  pregiudicato  il preminente interesse del minore ad una rapida
fuoriuscita dal circuito penale.
    Ne'  l'imputato  e'  in  alcun  modo avvantaggiato dalla facolta'
concessagli  di  evitare  la  definizione  del  processo  all'udienza
preliminare.  Tanto  meno il consenso e' funzionale all'esercizio del
diritto  di  difesa.  Invero, quando non condivide la sentenza emessa
dal g.u.p. puo' presentare l'opposizione di cui all'art. 32, comma 3,
del  d.P.R.  n. 448/1988, con conseguente revoca di tale sentenza, ai
sensi dell'art. 32-bis, comma quarto, dello stesso d.P.R. Opposizione
consentita  avverso  tutte le sentenze di condanna e di n.l.p. con le
quali  e' stata comunque presupposta la responsabilita' dell'imputato
(Corte costituzionale 11 marzo 1993, n. 77). Con tale atto l'imputato
minorenne  consegue  lo  stesso  risultato  del mancato consenso alla
definizione del processo all'udienza preliminare. Il mancato consenso
gli  preclude solo una ulteriore occasione di una sentenza favorevole
(il  g.u.p. potrebbe anche emettere un provvedimento piu' vantaggioso
rispetto a quello del tribunale).
    In  particolare  il  rinvio  a  giudizio  preclude  al minore una
sentenza  di  non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, atteso
che  l'art. 27  del  d.P.R.  n. 448/1988  circoscrive la possibilita'
della  dichiarazione  dell'irrilevanza  del  fatto  alla  fase  delle
indagini  preliminari  fino  all'udienza preliminare, all'ipotesi del
giudizio  direttissimo e a quella del giudizio immediato (Cassazione,
sez. VI, 29 novembre 2001 - 25 gennaio 2002, n. 2984).
    Ne'  puo' trascurarsi il danno economico arrecato al minore per i
maggiori   costi   della   difesa,   determinati.  dal  prolungamento
dell'attivita'  processuale. Nel processo minorile tale agravio e' in
ogni  caso  inevitabile, anche nell'ipotesi di nomina di difensore di
ufficio.  Invero,  mentre nel processo a carico dei maggiorenni nella
prassi  il  difensore  di  ufficio difficilmente chiede ed ottiene il
pagamento dell'onorario, nel processo minorile, ai sensi dell'art. 1,
comma  5,  della legge 30 luglio 1990, n. 217, lo Stato anticipa tale
compenso,  per  poi  ripetere  le  somme  pagate  nei  confronti  del
minorenne e dei suoi familiari.
    Il  pregiudizio  e'  sicuramente piu' evidente nei casi in cui il
minore non viene messo in condizione di esprimere tale consenso, come
quando  e'  contumace,  o,  a  maggior  ragione,  e' irreperibile. Ma
sussiste   anche   nel   caso   di  imputato  costituito  all'udienza
preliminare,  atteso  che  la  scelta  di prestare o meno il consenso
comporta  valutazioni  particolarmente  complesse,  che, oltre tutto,
richiedono  una  adeguata  preparazione  giuridica.  Mentre  e' stato
ritenuto  che il minore non e' in grado di effettuare scelte quali il
patteggiamento,  viene  poi onerato di una decisione su questione che
difficilmente  riesce a comprendere (il consenso alla definizione del
processo  all'udienza  preliminare)  e  che  non  puo' recargli alcun
vantaggio ma solo danni, anche notevoli, se il consenso e' negato.
    Ne emerge una disciplina intrinsecamente priva di ragionevolezza,
che   vanifica   le  finalita'  deflattive  che  ispirano  l'impianto
dell'udienza preliminare minorile, precludendo la possibilita' di una
immediata   definizione   del   processo  e  imponendo  uno  sviluppo
dibattimentale  assolutamente superfluo, non funzionale al diritto di
difesa.
    I   profili   di  contrasto  con  l'art. 3  della  Cost.  debbono
evidentemente  essere apprezzati con riferimento all'art. 31, secondo
comma, Cost. ed agli indirizzi espressi dalla convenzione sui diritti
del  fanciullo,  nei  quali trova fondamento la tutela del preminente
interesse  del  minore ad una rapida uscita dal processo, sempre che,
ovviamente,  tale finalita' non comporti il sacrificio delle garanzie
defensionali» (sent. Corte costituzionale n. 195/2002).
    Pertanto,   e'   necessario   rimettere   gli   atti  alla  Corte
costituzionale affinche' esamini la legittimita' dell'art. 32 commi 1
e  2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in relazione agli artt. 3
e 31 Cost.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 ss. della legge 11 marzo 1953 n. 87 e relativo
regolamento;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, del d.P.R. 22
settembre  1988,  n  448,  in relazione agli artt. 3 e 31 Cost. nella
parte  in  cui  prevede  che il giudice dell'udienza preliminare puo'
pronunciare  sentenza  di  non  luogo a procedere per irrilevanza del
fatto  o per concessione del perdono giudiziale, ovvero, su richiesta
del  p.m.m.,  sentenza  di  condanna  ad una pena pecuniaria o ad una
sanzione sostitutiva solo previo consenso dell'imputato;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e la sospensione del presente processo;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
notificata  all'imputato,  ai  suoi  genitori  ed  al  suo difensore,
nonche'  al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.
        Salerno, addi' 8 ottobre 2002
               Il giudice relatore ed estensore: Zotti
03C1195