N. 935 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2003

Ordinanza  emessa il 12 settembre 2003 dal giudice di pace di Vicenza
nel procedimento penale a carico di Zocche Loris

Processo   penale  -  Procedimento  davanti  al  giudice  di  pace  -
  Possibilita'  per  il  giudice  di  disporre,  in via residuale, la
  imputazione  coatta  -  Mancata previsione - Lesione del diritto di
  difesa.
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27.
- Costituzione, art. 24.
(GU n.46 del 19-11-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Revocata  la propria ordinanza 5 agosto 2003, nella quale, per un
lapsus   erano   state  invertite  le  generalita'  delle  parti,  ha
pronunciato in sua sostituzione la seguente ordinanza:
    Vista  il  ricorso  immediato  ex  art. 21 del d.lgs. n. 274/2000
depositato da Pinna Francesco, nato a S. Antioco il 22 maggio 1938, e
Biscardi Carmela, nata a Sant'Agata dei Goti il 29 novembre 1939, nei
confronti di Zocche Loris, nato a Vicenza il 5 marzo 1965;
    Preso atto del parere espresso dal p.m. datato 21 luglio 2003, il
quale chiede sin d'ora l'archiviazione del procedimento per manifesta
infondatezza;
    Ritenuto,  tuttavia  di non poter aderire alla prospettazione del
p.m.  in  quanto  allo stato degli atti non e' possibile esprimere un
giudizio  di  manifesta  infondatezza del rincorso in quanto la frase
attribuita   allo  Zocche  («siete  dei  pazzi  psicopatici»)  appare
astrattamente  idonea  a  ledere  il  decoro  del  destinatario  e la
minaccia («ti faro' passare una brutta vecchiaia») idonea ad incutere
timore nel soggetto passivo;
    Visto  l'art. 27  del  citato  d.lgs.  che vincola il giudice del
ricorso,  in  assenza  di  ipotesi  di  sua  manifesta infondatezza o
inammissibilita'   nonche'   di   incompetenza   del   giudice,  alla
convocazione delle parti in udienza;
    Rilevato  tuttavia  che  il  giudice  del  ricorso si trova nella
impossibilita'  di  trascrivere,  come  disposto  dall'art. 27, comma
secondo,  lett. d) del suddetto d.lgs., l'imputazione dal momento che
il  p.m.,  avendo  espresso  parere favorevole all'archiviazione, non
l'ha formulata;
    Rilevato  che il giudice del ricorso non dispone, a differenza di
quanto avviene per il giudice di pace in funzione di g.i.p. in virtu'
del  comma  4  dell'art. 17 del d.lgs., di alcuno strumento giuridico
idoneo a provocare l'imputazione coatta;
    Osservato  comunque  che un eventuale informale invito per le vie
brevi al p.m. potrebbe legittimamente essere da questi disatteso;
    Ritenuta  improponibile  la soluzione interpretativa di rimettere
allo  stesso giudice del ricorso il potere di formulare l'imputazione
sulla  scorta  della  prospettazione  del  ricorrente, sia per la sua
contrarieta'  alla  lettera  della  legge e segnatamente all'art. 27,
comma  secondo,  lett.  d)  del  d.lgs.  n. 274/2000, sia soprattutto
perche'   una  tale  soluzione  costituirrebbe  un  grave  vulnus  al
principio  della  terzieta'  del  giudice, nonche' al principio della
titolarira' dell'azione penale in capo al p.m.;
    Osservato  che,  in tali condizioni, non provvedendo il p.m. alla
formulazione  dell'imputazione,  che  quell'ufficio ha implicitamente
valutato di non dover formulare considerando il ricorso meritevole di
archiviazione,  si  perpetuerebbe sine die una situazione di paralisi
del  procedimento  per  l'impossibilita'  del  giudice del ricorso ad
emettere    il    decreto   di   convocazione   parti   per   difetto
dell'imputazione  formulata da trascrivervi a pena di nullita' (comma
5 dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000);
    Ritenuto che tale situazione di paralisi del procedimento sarebbe
lesiva  del  diritto  alla  difesa del ricorrente, costituzionalmente
tutelato;
    Ritenuta  pertanto  la illegittimita' costituzionale in relazione
all'art. 24  della  Costituzione  degli  artt. 26  e 27 del d.lgs. 28
agosto  2000  n. 274  nella parte in cui non prevedono per il giudice
del  ricorso  immediato  ex  art. 21  stessa norma la possibilita' di
disporre, in via residuale, l'imputazione coatta;
                              P. Q. M.
    Vista la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e la legge
n. 87  dell'11  marzo  1953,  previa  declaratoria di sospensione del
procedimento;
    Rimette   con   la   presente   ordinanza  gli  atti  alla  Corte
costituzionale  affinche'  decida  sulla  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
in relazione all'art. 24 della Costituzione.
    Manda  alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale   in  Roma  e  per  la  comunicazione  della  presente
ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
        Vicenza, addi' 12 settembre 2003
                     Il giudice di pace: Corain
03C1198