N. 935 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 settembre 2003
Ordinanza emessa il 12 settembre 2003 dal giudice di pace di Vicenza nel procedimento penale a carico di Zocche Loris Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilita' per il giudice di disporre, in via residuale, la imputazione coatta - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27. - Costituzione, art. 24.(GU n.46 del 19-11-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Revocata la propria ordinanza 5 agosto 2003, nella quale, per un lapsus erano state invertite le generalita' delle parti, ha pronunciato in sua sostituzione la seguente ordinanza: Vista il ricorso immediato ex art. 21 del d.lgs. n. 274/2000 depositato da Pinna Francesco, nato a S. Antioco il 22 maggio 1938, e Biscardi Carmela, nata a Sant'Agata dei Goti il 29 novembre 1939, nei confronti di Zocche Loris, nato a Vicenza il 5 marzo 1965; Preso atto del parere espresso dal p.m. datato 21 luglio 2003, il quale chiede sin d'ora l'archiviazione del procedimento per manifesta infondatezza; Ritenuto, tuttavia di non poter aderire alla prospettazione del p.m. in quanto allo stato degli atti non e' possibile esprimere un giudizio di manifesta infondatezza del rincorso in quanto la frase attribuita allo Zocche («siete dei pazzi psicopatici») appare astrattamente idonea a ledere il decoro del destinatario e la minaccia («ti faro' passare una brutta vecchiaia») idonea ad incutere timore nel soggetto passivo; Visto l'art. 27 del citato d.lgs. che vincola il giudice del ricorso, in assenza di ipotesi di sua manifesta infondatezza o inammissibilita' nonche' di incompetenza del giudice, alla convocazione delle parti in udienza; Rilevato tuttavia che il giudice del ricorso si trova nella impossibilita' di trascrivere, come disposto dall'art. 27, comma secondo, lett. d) del suddetto d.lgs., l'imputazione dal momento che il p.m., avendo espresso parere favorevole all'archiviazione, non l'ha formulata; Rilevato che il giudice del ricorso non dispone, a differenza di quanto avviene per il giudice di pace in funzione di g.i.p. in virtu' del comma 4 dell'art. 17 del d.lgs., di alcuno strumento giuridico idoneo a provocare l'imputazione coatta; Osservato comunque che un eventuale informale invito per le vie brevi al p.m. potrebbe legittimamente essere da questi disatteso; Ritenuta improponibile la soluzione interpretativa di rimettere allo stesso giudice del ricorso il potere di formulare l'imputazione sulla scorta della prospettazione del ricorrente, sia per la sua contrarieta' alla lettera della legge e segnatamente all'art. 27, comma secondo, lett. d) del d.lgs. n. 274/2000, sia soprattutto perche' una tale soluzione costituirrebbe un grave vulnus al principio della terzieta' del giudice, nonche' al principio della titolarira' dell'azione penale in capo al p.m.; Osservato che, in tali condizioni, non provvedendo il p.m. alla formulazione dell'imputazione, che quell'ufficio ha implicitamente valutato di non dover formulare considerando il ricorso meritevole di archiviazione, si perpetuerebbe sine die una situazione di paralisi del procedimento per l'impossibilita' del giudice del ricorso ad emettere il decreto di convocazione parti per difetto dell'imputazione formulata da trascrivervi a pena di nullita' (comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 274/2000); Ritenuto che tale situazione di paralisi del procedimento sarebbe lesiva del diritto alla difesa del ricorrente, costituzionalmente tutelato; Ritenuta pertanto la illegittimita' costituzionale in relazione all'art. 24 della Costituzione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 nella parte in cui non prevedono per il giudice del ricorso immediato ex art. 21 stessa norma la possibilita' di disporre, in via residuale, l'imputazione coatta;
P. Q. M. Vista la legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e la legge n. 87 dell'11 marzo 1953, previa declaratoria di sospensione del procedimento; Rimette con la presente ordinanza gli atti alla Corte costituzionale affinche' decida sulla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 in relazione all'art. 24 della Costituzione. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma e per la comunicazione della presente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87. Vicenza, addi' 12 settembre 2003 Il giudice di pace: Corain 03C1198