N. 936 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2003

Ordinanza  emessa il 14 luglio 2003 dal giudice di pace di Torino nel
procedimento civile vertente tra Lacu Angela e Diana Marisa

Esecuzione  forzata  -  Titoli esecutivi - Sentenze di primo grado di
  condanna  alle  spese di lite - Qualita' di titolo provvisoriamente
  esecutivo  -  Esclusione  (in  base  al  diritto vivente) quando la
  condanna  alle spese sia accessoria a declaratoria di rigetto della
  domanda  o  di  incompetenza  del  giudice adito - Contrasto con il
  diritto  alla  ragionevole  durata  del  processo  - Violazione del
  principio di uguaglianza e della parita' delle parti nel processo -
  Disparita'  di  trattamento  fra  soggetti  che  si  trovano  nella
  situazione  di  aver  vinto una causa - Violazione del principio di
  azionabilita'   dei  diritti  e  dell'effettivita'  delle  garanzie
  processuali.
- Codice  di  procedura  civile, combinato disposto degli artt. 282 e
  474.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo; Convenzione europea
  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo,  firmata  a Roma il
  4 novembre  1950  (ratificata  con  legge  4 agosto  1955, n. 848),
  art. 6.
(GU n.46 del 19-11-2003 )
                         IL GIUDICE DI PACE

    Nella causa civile n. R.G. 9535/2002 (Lacu c. Diana) il Tribunale
di Torino, in composizione monocratica, osserva quanto segue:

                              In fatto

    La  sig.ra  Diana Marisa, con precetto notificato il 20 settembre
2002,  si  azionava, per l'esecuzione forzata, contro Lacu Angela per
ottenere  il pagamento di un credito, da condanna alle spese di lite,
derivantegli  da  sentenza  30  luglio  2002  n. 5875/2002  g.d.p. di
Torino,  con  cui  il  g.d.p.,  dichiarando  la  sua incompetenza per
materia  sulla domanda della signora Lacu, condannava quest'ultima al
pagamento delle spese per Euro 2.497,42.
    A  tale precetto faceva opposizione, ex art. 615 c.p.c., con atto
notificato  il 9 ottobre 2002, Lacu Angela e adduceva che l'azionata,
in  executivis,  sentenza  di  I  grado (che contiene declaratoria di
rigetto della domanda con condanna alle spese) non costituisce titolo
esecutivo  ex  art. 474  c.p.c.  e  quindi  non  poteva dare ingresso
all'esecuzione,   come  da  consolidato  principio  giurisprudenziale
(anche  di legittimita' Cass. 12 giugno 2000 n. 9236 in Giu. Civ. 01,
I, pp. 198-200).
    Si    costituiva    Diana    Marisa   e   chiedeva   il   rigetto
dell'opposizione.
    Il  g.u.  assumeva  la  causa  a  sentenza,  che poi rimetteva in
istruttoria perche' ritiene, d'ufficio, che debba essere prima decisa
questione,   rilevante,   incidentale   di   costituzionalita',   per
violazione  degli  artt. 3,  24  e  111,  comma  secondo  Cost.,  del
combinato  disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., «nella parte in cui
non  prevede  che  anche  la  sentenza del giudice di primo grado, di
condanna  al  pagamento  delle spese di lite, quando e' conseguente a
declaratoria  di  rigetto della domanda o di incompetenza del giudice
adito, e' titolo esecutivo».

                             In diritto

    Il   consolidato   principio  giurisprudenziale  dei  giudici  di
legittimita'  (Cass.  12  giugno  2000  n. 9236;  Cass 24 maggio 1993
n. 5837),  secondo  il quale la sentenza di primo grado (che contiene
declaratoria  di  rigetto  della domanda con condanna alle spese) non
costituisce  titolo  esecutivo  ex  art. 474 c.p.c. e quindi non puo'
dare  fondamento  all'esecuzione forzata, nasce dalla considerazione,
secondo  la  quale  solo  i dispositivi di sentenze (provvisoriamente
esecutive  ex  art. 282 c.p.c.),di primo grado di condanna alle spese
che  sono  accessori ad una condanna principale, costituiscono titolo
esecutivo,  perche'  la  condanna  alle  spese,  solo se accessoria a
declaratoria  principale  di  condanna, puo' essere titolo esecutivo,
mentre   la   sentenza   di  primo  grado,  quando  e'  accessoria  a
declaratoria di rigetto (essendo questa declaratoria di accertamento)
non puo' essere titolo esecutivo.
    Per  cui  secondo  il  diritto vivente con la novella 26 novembre
1990  n. 353 (art. 33 [in vigore dal 1° gennaio 1993] il legislatore,
modificando l'art. 282 c.p.c., ha stabilito che non tutte le sentenze
di  primo  grado  sono  provvisoriamente  esecutive  e  quindi titoli
esecutivi, perche' non lo sono le sentenze di primo grado di condanna
alle  spese di lite, quando sono accessorie a declaratoria di rigetto
della  domanda o di incompetenza (essendo queste declaratorie di mero
accertamento).
    Di  qui  questo  giudice  remittente,  ritiene  che  il combinato
disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nelle parte in cui non prevede
che anche le sentenze di primo grado, di condanna alle spese di lite,
quando  sono conseguenti a declaratoria di rigetto della domanda o di
incompetenza  del giudice adito, sono titoli esecutivi, sia contrario
ai seguenti principi costituzionali, perche':
        A) viola  il principio della ragionevole durata del processo,
gia'   espresso   dall'art. 6   Convezione   dei   diritti  dell'uomo
(ratificata  con  legge  4  agosto  1955,  n. 848)  e  oggi recepito,
espressamente,  anche  nell'art. 111,  comma  secondo,  della  nostra
Costituzione  (con  legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), in quanto il
fatto  che  una  parte  delle  sentenze  di  primo  grado  non  siano
provvisoriamente  esecutive  (e  quindi titoli esecutivi) alimenta il
numero   degli  appelli  dilatori  e  le  opposizioni  all'esecuzione
forzata,  ex  art. 615  c.p.c.,  e  comunque  allunga  i tempi per il
soddisfacimento dei diritti di chi ha avuto ragione;
        B)  viola  il  principio  di uguaglianza di fronte alla legge
(art. 3,  Cost.)  e  della parita' delle parti nel processo (art. 111
comma  secondo Cost.), infatti parti del processo che, pur si trovano
nella  stessa  omogenea situazione di aver vinto una causa, non hanno
gli   stessi   diritti,   perche'   solo   alcuni  hanno  l'immediata
azionabilita'  del  diritto alle spese, di primo grado (e solo quando
hanno  ottenuto  anche  una  condanna  principale).  In  tal  modo il
legislatore  ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disparita' di
trattamento  tra  attore  e convenuto o terzo (che non hanno agito in
riconvenzionale),  alla  stessa  stregua  di  disparita', prevista da
alcune  norme  processuali,  prima  della  novella  26  novembre 1990
n. 353,  che ad alcune categorie di persone davano diritto, in alcuni
tipi  di  processo,  a  sentenze  di  primo  grado,  provvisoriamente
esecutive  (cfr.  questa  garanzia  prima  prevista, nel processo del
lavoro, solo per il lavoratore, art. 431 comma primo c.p.c., garanzia
oggi  estesa  con  il  quarto  comma dell'art. 431 c.p.c. [introdotto
dall'art  69  della  stessa novella 26 novembre 1990 n. 353] anche al
datore  di  lavoro;  cfr.  l'art. 5-bis  d.l. 23 dicembre 1976 n. 857
conv. con mod. da legge 26 febbraio 1977 n.39, che prevedeva che solo
le  sentenze  di  primo grado pronunciate a favore del danneggiato di
incidente stradale fossero provvisoriamente esecutive).
        C) viola il principio dell'azionabilita' dei propri diritti e
dell'effettivita' delle garanzie processuali (art. 24 Cost.), perche'
una sentenza di primo grado, che non e' titolo esecutivo, costituisce
un  diritto,  soggetto  a  termine,  e  limita,  palesemente,  la sua
azionabilita'  ed  anzi  espone,  come  nel  caso  de  quo,  la parte
vincitrice al pagamento delle spese, se cerca di farla attuare, senza
attendere il passaggio in giudicato.
    La  questione,  prospettata  a questa ecc.ma Corte e' sicuramente
rilevante  nel  presente  processo  perche', in caso di accoglimento,
questo  giudice  di  merito dovrebbe considerare la sentenza di primo
grado,  portata  al  suo  esame, provvisoriamente esecutiva, e titolo
esecutivo, con le conseguenti declaratorie di legge.
    Pertanto  questo giudice, a quo, ritiene di sollevare, d'ufficio,
la  presente  questione  incidentale  di  costituzionalita',  che non
ritiene  manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24 e
111 comma secondo Cost., del combinato disposto degli artt. 282 e 474
c.p.c.  «nelle  parte  in  cui  non prevede che anche la sentenza dei
giudice  di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite
quando  e'  conseguente  a declaratoria di rigetto della domanda o di
incompetenza del giudice adito, e' titolo esecutivo».
                              P. Q. M.
    Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno
disposti,   a   cura   della  cancelleria,  gli  incombenti,  di  cui
all'art. 23 legge n. 87/1953.
        Torino, addi' 10 luglio 2001
                         Il giudice: Toscano
03C1199