N. 936 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2003
Ordinanza emessa il 14 luglio 2003 dal giudice di pace di Torino nel procedimento civile vertente tra Lacu Angela e Diana Marisa Esecuzione forzata - Titoli esecutivi - Sentenze di primo grado di condanna alle spese di lite - Qualita' di titolo provvisoriamente esecutivo - Esclusione (in base al diritto vivente) quando la condanna alle spese sia accessoria a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito - Contrasto con il diritto alla ragionevole durata del processo - Violazione del principio di uguaglianza e della parita' delle parti nel processo - Disparita' di trattamento fra soggetti che si trovano nella situazione di aver vinto una causa - Violazione del principio di azionabilita' dei diritti e dell'effettivita' delle garanzie processuali. - Codice di procedura civile, combinato disposto degli artt. 282 e 474. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo; Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), art. 6.(GU n.46 del 19-11-2003 )
IL GIUDICE DI PACE Nella causa civile n. R.G. 9535/2002 (Lacu c. Diana) il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, osserva quanto segue: In fatto La sig.ra Diana Marisa, con precetto notificato il 20 settembre 2002, si azionava, per l'esecuzione forzata, contro Lacu Angela per ottenere il pagamento di un credito, da condanna alle spese di lite, derivantegli da sentenza 30 luglio 2002 n. 5875/2002 g.d.p. di Torino, con cui il g.d.p., dichiarando la sua incompetenza per materia sulla domanda della signora Lacu, condannava quest'ultima al pagamento delle spese per Euro 2.497,42. A tale precetto faceva opposizione, ex art. 615 c.p.c., con atto notificato il 9 ottobre 2002, Lacu Angela e adduceva che l'azionata, in executivis, sentenza di I grado (che contiene declaratoria di rigetto della domanda con condanna alle spese) non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e quindi non poteva dare ingresso all'esecuzione, come da consolidato principio giurisprudenziale (anche di legittimita' Cass. 12 giugno 2000 n. 9236 in Giu. Civ. 01, I, pp. 198-200). Si costituiva Diana Marisa e chiedeva il rigetto dell'opposizione. Il g.u. assumeva la causa a sentenza, che poi rimetteva in istruttoria perche' ritiene, d'ufficio, che debba essere prima decisa questione, rilevante, incidentale di costituzionalita', per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma secondo Cost., del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., «nella parte in cui non prevede che anche la sentenza del giudice di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite, quando e' conseguente a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, e' titolo esecutivo». In diritto Il consolidato principio giurisprudenziale dei giudici di legittimita' (Cass. 12 giugno 2000 n. 9236; Cass 24 maggio 1993 n. 5837), secondo il quale la sentenza di primo grado (che contiene declaratoria di rigetto della domanda con condanna alle spese) non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e quindi non puo' dare fondamento all'esecuzione forzata, nasce dalla considerazione, secondo la quale solo i dispositivi di sentenze (provvisoriamente esecutive ex art. 282 c.p.c.),di primo grado di condanna alle spese che sono accessori ad una condanna principale, costituiscono titolo esecutivo, perche' la condanna alle spese, solo se accessoria a declaratoria principale di condanna, puo' essere titolo esecutivo, mentre la sentenza di primo grado, quando e' accessoria a declaratoria di rigetto (essendo questa declaratoria di accertamento) non puo' essere titolo esecutivo. Per cui secondo il diritto vivente con la novella 26 novembre 1990 n. 353 (art. 33 [in vigore dal 1° gennaio 1993] il legislatore, modificando l'art. 282 c.p.c., ha stabilito che non tutte le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive e quindi titoli esecutivi, perche' non lo sono le sentenze di primo grado di condanna alle spese di lite, quando sono accessorie a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza (essendo queste declaratorie di mero accertamento). Di qui questo giudice remittente, ritiene che il combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c., nelle parte in cui non prevede che anche le sentenze di primo grado, di condanna alle spese di lite, quando sono conseguenti a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, sono titoli esecutivi, sia contrario ai seguenti principi costituzionali, perche': A) viola il principio della ragionevole durata del processo, gia' espresso dall'art. 6 Convezione dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848) e oggi recepito, espressamente, anche nell'art. 111, comma secondo, della nostra Costituzione (con legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), in quanto il fatto che una parte delle sentenze di primo grado non siano provvisoriamente esecutive (e quindi titoli esecutivi) alimenta il numero degli appelli dilatori e le opposizioni all'esecuzione forzata, ex art. 615 c.p.c., e comunque allunga i tempi per il soddisfacimento dei diritti di chi ha avuto ragione; B) viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3, Cost.) e della parita' delle parti nel processo (art. 111 comma secondo Cost.), infatti parti del processo che, pur si trovano nella stessa omogenea situazione di aver vinto una causa, non hanno gli stessi diritti, perche' solo alcuni hanno l'immediata azionabilita' del diritto alle spese, di primo grado (e solo quando hanno ottenuto anche una condanna principale). In tal modo il legislatore ha introdotto, nel nostro ordinamento, una disparita' di trattamento tra attore e convenuto o terzo (che non hanno agito in riconvenzionale), alla stessa stregua di disparita', prevista da alcune norme processuali, prima della novella 26 novembre 1990 n. 353, che ad alcune categorie di persone davano diritto, in alcuni tipi di processo, a sentenze di primo grado, provvisoriamente esecutive (cfr. questa garanzia prima prevista, nel processo del lavoro, solo per il lavoratore, art. 431 comma primo c.p.c., garanzia oggi estesa con il quarto comma dell'art. 431 c.p.c. [introdotto dall'art 69 della stessa novella 26 novembre 1990 n. 353] anche al datore di lavoro; cfr. l'art. 5-bis d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. con mod. da legge 26 febbraio 1977 n.39, che prevedeva che solo le sentenze di primo grado pronunciate a favore del danneggiato di incidente stradale fossero provvisoriamente esecutive). C) viola il principio dell'azionabilita' dei propri diritti e dell'effettivita' delle garanzie processuali (art. 24 Cost.), perche' una sentenza di primo grado, che non e' titolo esecutivo, costituisce un diritto, soggetto a termine, e limita, palesemente, la sua azionabilita' ed anzi espone, come nel caso de quo, la parte vincitrice al pagamento delle spese, se cerca di farla attuare, senza attendere il passaggio in giudicato. La questione, prospettata a questa ecc.ma Corte e' sicuramente rilevante nel presente processo perche', in caso di accoglimento, questo giudice di merito dovrebbe considerare la sentenza di primo grado, portata al suo esame, provvisoriamente esecutiva, e titolo esecutivo, con le conseguenti declaratorie di legge. Pertanto questo giudice, a quo, ritiene di sollevare, d'ufficio, la presente questione incidentale di costituzionalita', che non ritiene manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 comma secondo Cost., del combinato disposto degli artt. 282 e 474 c.p.c. «nelle parte in cui non prevede che anche la sentenza dei giudice di primo grado, di condanna al pagamento delle spese di lite quando e' conseguente a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza del giudice adito, e' titolo esecutivo».
P. Q. M. Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23 legge n. 87/1953. Torino, addi' 10 luglio 2001 Il giudice: Toscano 03C1199