N. 937 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 giugno - 16 agosto 2003

Ordinanze  da  937  a  948  - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse il 19, il 21 giugno, l'11 e il 16 agosto 2003 dal Tribunale di
Roma  nei  procedimenti  penali  a carico di: Madej Dariusz Mirosllaw
(R.O.  937/2003);  Gomez  Jefferson  (R.O.  938/2003); Seddiki Tourik
(R.O.  939/2003,  Sevastianov  Nikolai  (R.O. 940/2003); Zheka Dmytro
(R.O.  941/2003); Krechiche Hafed (R.O. 942/2003); Kaliuzhnaya Zhanna
(R.O.  943/2003);  Diouf  Maodo  (R.O.  944/2003);  Klim  Piotr (R.O.
945/2003);   Lis   Mariusz   (R.O.  946/2003);  Suarez  Monica  (R.O.
947/2003); Spoiala Ion (R.O. 948/2003).

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Mancata  considerazione  dei presupposti previsti dagli artt. 380 e
  381 cod. proc. pen. per l'applicabilita' di tale misura restrittiva
  -  Violazione  del  principio  di ragionevolezza - Contrasto con la
  Convenzione  europea  per  la  salvaguardia dei diritti dell'uomo e
  delle liberta' fondamentali.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 14,
  comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione,  artt. 2,  3  e  10,  comma  secondo, quest'ultimo in
  relazione  alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
  dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Rito
  direttissimo  -  Obbligo  per il giudice di pronunciare sentenza di
  non  luogo a procedere (a fronte dell'espulsione dello straniero) -
  Lesione del diritto di difesa.
- Decreto    legislativo    25 luglio    1998,    n. 286,    art. 13,
  comma 3-quater,  aggiunto  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; cod.
  proc. pen. art. 558.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(GU n.46 del 19-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Nel  giudizio  di  convalida  dell'arresto di Zheka Dmytro per il
reato   di  cui  all'art. 14,  5-ter,  d.lgs.  286/1998,  cosi'  come
modificato  dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189,  ritiene di dover
sollevare  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e
14 della legge citata, sollevata dalla difesa e dal p.m. in relazione
agli  artt. 23,  111,  24, e 10 della Costituzione e che le questioni
siano non manifestamente infondate per le considerazioni che seguono:
        A)  l'arresto  obbligatorio  di  cui all'art. 14, 5-quinquies
d.lgs.  286/1998  in  relazione  al  reato  di cui all'art. 14, 5-ter
decreto citato e' previsto per reato contravvenzionale, punito con la
pena  massima  dell'arresto  fino ad un anno, con cio' il legislatore
essendosi  evidentemente  discostato  dai  principi  ricavabili dagli
artt. 380  e  381  c.p.p.  dai  quali  si evince la necessita' che la
obbligatorieta'  della  misura restrittiva sia ancorata a fattispecie
di  reale ed obiettiva gravita' apparendo violato quindi il principio
di  ragionevolezza  cui  agli  artt. 2,  3  e  10 secondo comma della
Costituzione, (trattandosi di cittadino straniero), tale ultima norma
in   relazione   alle   norme  contenute  nella  convenzione  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
        B)  all'arresto  obbligatorio  non potrebbe conseguire per il
reato  per il quale si procede la comunzicazione di misure cautelari,
ai sensi dell'art. 280 c.p.p.;
        C)  sotto  altro  profilo, all'esito della convalida ai sensi
dell'art. 13,  3-quater,  il giudice dovrebbe pronunciare sentenze di
non  luogo  a  procedere,  a  fronte della espulsione dello straniero
dallo  Stato  disposta  dal  questore,  giacche' nel rito monocrativo
direttissimo  nessun  provvedimento  che  dispone  il  giudizio viene
omesso   (art. 558  c.p.p.),  apprendo  palese  in  tale  ipotesi  la
violazione  degli  artt. 111,  24  Cost.  poiche'  lo straniero viene
privato  del  diritto  di difendersi in un processo rispetto ai fatti
oggetto   della  imputazione,  ritenuto  altresi'  che  le  questioni
risultino  rilevanti  ai  fini  del  decidere,  giacche'  in  sede di
convalida il giudice deve accertare la legittimita' dell'arresto;
                              P. Q. M.
    Ritenute   le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli
artt. 13  e  14  d.lgs.  25 luglio 1998 n. 286, cosi' come modificato
dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 e dell'art. 558 c.p.p. in relazione
agli  artt. 2,  3,  10  secondo  comma,  111,  24 della Costituzione,
rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondata;
    Sospende  il  giudizio  ordinando la immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  la  notifica  dell'ordinanza a cura della cancelleria, al
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  e  la  comunicazione  del
provvedimento ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Ordina  la immediata remissione in liberta' dell'arrestato se non
detenuto per altra causa.
        Roma, addi' 11 agosto 2003
                         Il giudice: Martoni
03C1200