N. 333 SENTENZA 27 ottobre - 7 novembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Termini  normativi della questione - Decreto ministeriale - Rango non
  legislativo   dell'atto   -   Insindacabilita'   nel   giudizio  di
  legittimita' costituzionale.
- Decreto   del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
  programmazione economica 19 dicembre 2000, art. 9, comma 2.
Poste  e  telecomunicazioni  -  Buoni  postali  fruttiferi - Tassi di
  interesse   -   Applicabilita'  della  meno  favorevole  previgente
  previsione  alla  serie  dei  buoni  postali gia' emessi, ovvero ai
  rapporti  gia'  in  essere  al  momento  della  sua  abrogazione  -
  Prospettata   disparita'   di   trattamento   tra  vecchi  e  nuovi
  risparmiatori  -  Difetto  di  rilevanza - Esaurimento del rapporto
  dedotto  in giudizio in epoca anteriore alla indicata abrogazione -
  Mancata  denuncia della disposizione applicabile ratione temporis -
  Inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 43, 47 e 97.
(GU n.45 del 12-11-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,  Franco  BILE,  Giovanni  Maria  FLICK,  Francesco
AMIRANTE,  Ugo  DE  SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 3, del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 284  (Riordino della Cassa
depositi  e  prestiti,  a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997,  n. 59),  e  dell'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre
2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed
emissione  di  due  nuove serie di buoni), promosso con ordinanza del
5 settembre  2002  dal  Tribunale  di  Napoli nel procedimento civile
vertente  tra  Aliperti  Rosa  e  il  Ministero  del tesoro ed altri,
iscritta  al  n. 568  del  registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale   della  Repubblica  n. 2,  1ª  serie  speciale,
dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di Aliperti Rosa, delle Poste
italiane  S.p.A.  nonche'  l'atto  di  intervento  del Presidente del
Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14 ottobre  2003  il  giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  gli  avvocati  Giorgio Cianfoni per Aliperti Rosa, Gustavo
Minervini  per  Poste italiane S.p.A. e l'avvocato dello Stato Franco
Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ordinanza  depositata il 5 settembre 2002, il Tribunale
di  Napoli  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3, 43, 47 e 97
della    Costituzione,    questione   incidentale   di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 7,   comma 3,   del   decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma   dell'articolo 11   della   legge  15 marzo  1997,  n. 59),  e
dell'art. 9,  comma 2,  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  19 dicembre  2000
(Condizioni  generali  di  emissione  di  buoni postali fruttiferi ed
emissione  di  due  nuove  serie  di  buoni), nella parte in cui, pur
disponendo  la  abrogazione  dell'art. 173 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni),  stabiliscono  che  i  rapporti gia' in essere al
momento  di  detta  abrogazione  continuano  ad essere regolati dalla
previgente normativa.
    Premette  il  rimettente  che,  nel  giudizio  a quo, l'attrice -
titolare di buoni postali fruttiferi ventennali sottoscritti nel 1982
-  ha,  nell'ottobre  del 1997, convenuto in giudizio il Ministro del
tesoro,  il  Ministro  delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente
Poste  (ora  Poste  Italiane S.p.A.) chiedendo dichiararsi il proprio
diritto  a  percepire gli interessi maturati nella misura indicata al
momento  dell'emissione,  e  riportata  sul  retro dei suddetti buoni
postali,  anziche'  in  quella,  minore, risultante dalla unilaterale
modifica dei tassi intervenuta con il decreto del Ministro del tesoro
13  giugno 1986,  emanato  di  concerto con il Ministro delle poste e
delle  telecomunicazioni  (Modificazione  dei  saggi  d'interesse sui
libretti e sui buoni postali di risparmio).
    Espone  ancora  lo  stesso giudice che il potere del Ministro del
tesoro, di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni,
di  modificare il tasso di interesse anche con riferimento a serie di
buoni  postali  gia'  emesse,  oltre che a quelle di nuova emissione,
deriva dall'art. 173 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
    Ritenendo  siffatta  disciplina,  a fronte di quella prevista per
analoghi  servizi  offerti dal sistema bancario, lesiva del principio
di  eguaglianza  in  danno  degli  utenti  delle  Poste, riferisce il
medesimo  rimettente  di avere sollevato, con ordinanza del 16 luglio
1999,  questione di legittimita' costituzionale della norma suddetta,
in  riferimento  agli  artt. 3, 43, 47 e 97 Cost., nella parte in cui
appunto  consente l'estensione della variazione del tasso d'interesse
anche  alle serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse,
senza  che  di tale variazione vi sia previsione e sottoscrizione per
accettazione  del  titolare  dei  buoni  e  senza  che  la stessa sia
comunicata  al  medesimo  titolare  onde  consentirgli  il tempestivo
esercizio del diritto di recesso.
    La  questione veniva definita con l'ordinanza n. 47 del 2001, con
la  quale  la Corte disponeva la restituzione degli atti al giudice a
quo  affinche'  - essendo intervenuto, successivamente alla ordinanza
di   rimessione,   il  decreto  legislativo  n. 284  del  1999,  che,
all'art. 7,  comma 3,  espressamente  abroga  la  norma  impugnata  -
valutasse,   alla  luce  di  tale  jus  superveniens,  la  perdurante
rilevanza della questione stessa.
    Tutto  cio' premesso, il rimettente osserva che il citato art. 7,
comma 3,  del  decreto  legislativo  n. 284  del  1999, pur abrogando
l'art. 173  del  d.P.R.  n. 156  del 1973 a far data dalla entrata in
vigore  del  decreti  che  stabiliscono  le nuove caratteristiche dei
buoni  postali  fruttiferi,  dispone tuttavia che «i rapporti gia' in
essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano
ad essere regolati dalle norme anteriori», in tal modo tenendo ferma,
a suo avviso, l'applicabilita' del suddetto art. 173 alla fattispecie
dedotta in giudizio.
    Ritiene  il  medesimo  rimettente  che  tale  ultima previsione -
ribadita dall'art. 9, comma 2, del d.m. 19 dicembre 2000 - presenti i
medesimi   vizi   di   legittimita'  costituzionale  gia'  riferibili
all'art. 173  del d.P.R. n. 156 del 1973, avendo oltretutto aggravato
la  disparita'  di  trattamento, lesiva del principio di eguaglianza,
tra vecchi e nuovi risparmiatori.
    2. - Rosa Aliperti, attrice dinanzi al Tribunale di Napoli, si e'
costituita  in  giudizio  sostenendo  la  fondatezza  della questione
sollevata dal rimettente.
    Ad  avviso della parte, infatti, la norma impugnata (e, con essa,
quella  contenuta  nell'art. 9  del  d.m.  19 dicembre  2000) sarebbe
illegittima   quanto   meno   nella   parte  in  cui  non  limita  la
«ultrattivita»  dell'art. 173  del  codice  postale  ai soli rapporti
sorti successivamente alla emanazione del d.m. 13 giugno 1986.
    3. - Si  e'  altresi'  costituita in giudizio la convenuta S.p.A.
Poste  Italiane,  succeduta all'ente Poste, preliminarmente eccependo
l'inammissibilita'  della  questione  relativa  all'art. 9  del  d.m.
19 dicembre 2000, trattandosi di norma di rango non legislativo.
    Nel  merito,  quanto all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo
n. 284 del 1999, la parte assume che la norma sarebbe sostanzialmente
priva  di  autonoma  portata  precettiva,  limitandosi  a ribadire il
principio  gia'  espresso dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge
in  generale,  secondo  cui  la legge non dispone che per l'avvenire.
Principio  che, ancorche' non assistito da garanzia costituzionale al
di fuori della materia penale, comunque rappresenterebbe - secondo la
giurisprudenza  di  questa  Corte  -  fondamentale valore di civilta'
giuridica.
    Nessuna  violazione del principio di eguaglianza potrebbe d'altro
canto  ricollegarsi  - secondo la stessa parte - ad una disparita' di
trattamento conseguente alla mera successione di leggi nel tempo.
    Assume,  infine,  la  S.p.A.  Poste Italiane l'infondatezza anche
degli argomenti esposti dal rimettente nella precedente ordinanza del
16 luglio 1999.
    4. - E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, concludendo per l'inammissibilita' o la manifesta infondatezza
della questione.
    Anche  l'Avvocatura rileva, in via preliminare, la natura di atto
non  legislativo  del  d.m.  19 dicembre  2000  e  la sua conseguente
insindacabilita' da parte del giudice delle leggi.
    La  stessa  parte  pubblica  ritiene  poi - quanto alla questione
relativa all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 284 del 1999
-  che  la  stessa  sia  frutto  di  aberratio,  in quanto le censure
avrebbero  dovuto  semmai riguardare l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del
1973, applicabile nella fattispecie.
    Ad  avviso  dell'Avvocatura  l'ordinanza  di  rimessione sarebbe,
inoltre,  inammissibilmente  motivata per relationem, con riferimento
alla  precedente  ordinanza  del  16 luglio  1999,  ed  in  ogni caso
l'asserita   violazione   del   principio   di   eguaglianza  sarebbe
prospettata  con  riguardo  a  norme (gli artt. 117 e 118 del decreto
legislativo  1 settembre  1993, n. 385) non utilizzabili quali tertia
comparationis,  in  quanto  successive  sia  alla emissione dei buoni
postali   di   cui  si  tratta,  sia  alla  emanazione  del  d.m.  13
giugno 1986, modificativo del saggio di interesse.
    Nel   merito  la  questione  sarebbe,  in  ogni  caso,  priva  di
fondamento,  posto  che  una  disciplina  che  imponesse  la costante
corresponsione di interessi previsti per epoche di elevata inflazione
confliggerebbe  sia  con  il  principio  di eguaglianza, trattando in
maniera  indifferenziata  situazioni  diverse,  sia con il principio,
presidiato  dall'art. 81  della  Costituzione,  di  equilibrio  della
finanza pubblica.
    5. - Nell'imminenza   dell'udienza   pubblica   la  S.p.A.  Poste
Italiane  ha  depositato  una memoria illustrativa, insistendo per la
declaratoria di inammissibilita' o infondatezza della questione.

                       Considerato in diritto

    1. - Il  Tribunale di Napoli dubita, in riferimento agli artt. 3,
43,  47  e  97  della Costituzione, della legittimita' costituzionale
dell'art. 7,  comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284
(Riordino  della  Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),  e  dell'art. 9,  comma 2, del
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  del  19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di
buoni  postali  fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni),
nella  parte  in cui, pur disponendo la abrogazione dell'art. 173 del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29 marzo  1973,  n. 156
(Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative in
materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), stabiliscono
che  i  rapporti  gia'  in  essere  al  momento  di detta abrogazione
continuano ad essere regolati dalla previgente normativa.
    Tali  norme  -  ad  avviso  del  rimettente  - sarebbero in buona
sostanza viziate per il fatto di non estendere anche ai buoni postali
gia'  emessi  la  normativa,  piu'  favorevole agli utenti, contenuta
nell'art. 6  del suddetto decreto ministeriale in tema di pubblicita'
e comunicazioni ai risparmiatori.
    2. - Va  in  primo luogo rilevato che il decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 dicembre
2000  e'  fonte di rango non legislativo e non e' dunque suscettibile
di sindacato di legittimita' costituzionale.
    2.1. - La  questione  relativa  alla  legittimita' costituzionale
dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e'  inammissibile  per difetto di rilevanza non dovendo il rimettente
fare applicazione alcuna della norma impugnata.
    Va,  infatti,  considerato che il rapporto dedotto nel giudizio a
quo,  riguardando - come risulta dall'ordinanza di rimessione - buoni
postali   fruttiferi  sottoscritti  nel  1982  e  presentati  per  la
riscossione  nel  1997, e' sorto e si e' totalmente esaurito in epoca
anteriore  alla abrogazione dell'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973,
a  nulla  ovviamente rilevando la circostanza che il giudizio ad esso
relativo sia tuttora pendente.
    Il  rapporto  stesso  resta,  dunque,  disciplinato  dal suddetto
art. 173 in base ai principi generali in tema di successione di leggi
nel  tempo,  e non certo per effetto della disposizione impugnata, la
quale,  disponendo che i rapporti gia' in essere alla data di entrata
in  vigore  dei decreti dalla stessa indicati (e cioe' al 27 dicembre
2000)  continuano  ad  essere  regolati  dalle  norme  anteriori,  si
riferisce  evidentemente  alla disciplina (futura) dei rapporti che -
diversamente da quello dedotto in giudizio - non sono ancora esauriti
alla data suddetta.
    Il   rimettente,  in  definitiva,  avrebbe  dovuto  eventualmente
impugnare  l'art. 173  del citato d.P.R. n. 156 del 1973, applicabile
ratione  temporis  alla  fattispecie sottoposta al suo esame, ma tale
norma  non  risulta  sottoposta,  dall'ordinanza  di rimessione, allo
scrutinio di legittimita' costituzionale.
    E' ben vero che, nella suddetta ordinanza, il rimettente richiama
espressamente  «tutto  quanto gia' esposto nella precedente ordinanza
del  16  luglio  1999»,  con  la  quale  egli aveva appunto sollevato
questione di legittimita' costituzionale del suddetto art. 173, ma va
ricordato  che,  secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'oggetto
della   questione   di   legittimita'   costituzionale   deve  essere
individuato  dall'ordinanza  di  rimessione ne' puo' essere integrato
mediante  il  puro  e  semplice  rinvio  ad  atti  diversi,  sia pure
intervenuti nel medesimo procedimento (ordinanza n. 498 del 2002).
    E'  appena  il  caso,  poi, di rilevare che l'ordinanza di questa
Corte  n. 47  del  2001,  con  la  quale, a seguito della abrogazione
dell'art. 173  del  d.P.R. n. 156 del 1973, sono stati restituiti gli
atti  al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza, non
contiene  una  qualsivoglia implicita statuizione in ordine al merito
della  questione  o  alla applicabilita' della nuova legge al caso di
specie.
    E'  sufficiente,  al  riguardo,  ricordare  che,  in  caso di jus
superveniens  direttamente attinente la normativa oggetto di censura,
la  valutazione  circa la perdurante rilevanza della questione spetta
al  giudice  a  quo e che il provvedimento di restituzione degli atti
risponde   appunto  all'unico  fine  di  consentire  tale  necessaria
valutazione.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale   dell'art. 7,   comma 3,   del   decreto  legislativo
30 luglio  1999,  n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a
norma   dell'articolo 11   della   legge  15 marzo  1997,  n. 59),  e
dell'art. 9,  comma 2,  del  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  del  19 dicembre  2000
(Condizioni  generali  di  emissione  di  buoni postali fruttiferi ed
emissione  di  due  nuove  serie di buoni), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 43, 47 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli
con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
03C1205