N. 336 ORDINANZA 27 ottobre - 7 novembre 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Rilevanza   della   questione  -  Eccepito  difetto  -  Eccezione  di
  inammissibilita' - Reiezione.
Imposte  e  tasse  -  Agevolazioni  - Beneficiari - Esclusione, nella
  specie, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli non iscritti
  alla  gestione  INPS  -  Prospettata  violazione  del  principio di
  eguaglianza  e  della  delega  legislativa  in  materia - Manifesta
  infondatezza della questione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 58, comma 2.
- Costituzione,  artt. 3  e  53,  70  e  76 (in relazione all'art. 3,
  comma 149,  lettera  f,  numero  2,  della  legge 23 dicembre 1996,
  n. 662).
(GU n.45 del 12-11-2003 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Riccardo CHIEPPA;
  Giudici:  Gustavo  ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo MEZZANOTTE,
Fernanda   CONTRI,  Guido  NEPPI  MODONA,  Piero  Alberto  CAPOTOSTI,
Annibale   MARINI,   Francesco  AMIRANTE,  Romano  VACCARELLA,  Paolo
MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO;
ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina   dei   tributi   locali),   promossi  con  ordinanza  del
12 novembre  2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia
sul ricorso proposto da Lanteri Margherita contro il comune di Taggia
e  con  ordinanza  del  22 maggio  2002  dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Ravenna sul ricorso proposto da Mongardi Zino contro
il  comune  di  Riolo  Terme,  iscritte  ai  nn. 61 e 68 del registro
ordinanze 2003 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 9 e 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2003.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 1° ottobre 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria provinciale di Imperia,
nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di liquidazione
ICI  emesso  dal comune di Taggia, con ordinanza del 12 novembre 2002
ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione,
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma 2, del
decreto    legislativo    15 dicembre   1997,   n. 446   (Istituzione
dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di  una  addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della
disciplina   dei   tributi   locali),   secondo  cui,  «agli  effetti
dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992,   n. 504,   [...]   si   considerano   coltivatori  diretti  od
imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte
negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della legge
9 gennaio   1963,   n. 9,   e   soggette  al  corrispondente  obbligo
dell'assicurazione per invalidita', vecchiaia e malattia»;
        che,  ad  avviso  del rimettente, la norma contrasterebbe con
gli  evocati  parametri  costituzionali  escludendo dall'agevolazione
prevista  dal  richiamato  art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'articolo 4  della  legge  23 ottobre  1992, n. 421) proprio quei
coltivatori  diretti  che,  non potendo essere iscritti alla relativa
gestione  INPS in difetto del requisito delle 104 giornate lavorative
annue, presenterebbero in realta' una minore capacita' contributiva;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o  l'infondatezza della
questione;
        che,  ad  avviso dell'Avvocatura, l'ordinanza sarebbe carente
di  motivazione  in  punto  di  rilevanza, non essendo chiarito se il
terreno  cui  si  riferisce l'avviso di liquidazione impugnato sia un
terreno  agricolo  (nel  quale  caso  godrebbe  di  esenzione totale,
ricadendo  in  area montana o di collina ricompresa tra quelle di cui
all'art. 7,  lettera h),  del  decreto  legislativo  n. 504 del 1992)
ovvero  un  terreno  potenzialmente  fabbricabile  sul quale persiste
l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;
        che,   in   ogni   caso,  non  sussisterebbe  la  prospettata
violazione del principio di eguaglianza atteso che, stante l'evidente
finalita'  di incentivazione dell'attivita' agricola perseguita dalla
norma,  non  sarebbe  irragionevole  la  previsione  di  «requisiti e
condizioni di accesso all'agevolazione», in funzione antielusiva;
        che   la  norma  impugnata  non  contrasterebbe  nemmeno  con
l'art. 53  Cost.,  tenuto  conto  della discrezionalita' spettante al
legislatore,   con   il   limite   della   non  arbitrarieta',  nella
individuazione delle ipotesi di agevolazione tributaria con finalita'
incentivante;
        che  la  Commissione  tributaria  provinciale di Ravenna, con
ordinanza  del 22 maggio 2002, ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale  della medesima norma, in riferimento agli artt. 3, 70
e 76 Cost;
        che,  ad  avviso  del  rimettente, la norma impugnata sarebbe
lesiva  del  principio  di  eguaglianza  in  quanto, condizionando il
beneficio  fiscale  all'obbligo  dell'assicurazione  per invalidita',
vecchiaia   e   malattia,   escluderebbe  dal  beneficio  stesso  gli
imprenditori  agricoli  a  titolo principale ed i coltivatori diretti
gia' titolari di pensione;
        che  la norma stessa si porrebbe inoltre in contrasto con gli
artt. 70  e 76 Cost., violando la delega di cui all'art. 3, comma 14,
lettera f), numero 2 (recte: art. 3, comma 149, lettera f), numero 2)
della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica - Collegato alla legge finanziaria 1997);
        che  e'  intervenuto anche in tale giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza
della questione;
        che  non vi sarebbe, ad avviso dell'Avvocatura, alcun eccesso
di  delega  atteso che la norma delegante espressamente prevedeva che
il  Governo  individuasse  i  beneficiari delle agevolazioni previste
dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992;
        che  non  sussisterebbe nemmeno violazione dell'art. 3 Cost.,
rientrando nella discrezionalita' del legislatore, con il solo limite
della   non   arbitrarieta',  la  determinazione  dei  singoli  fatti
espressivi della capacita' contributiva.
    Considerato  che  i  due  giudizi,  avendo ad oggetto la medesima
norma, vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
        che,  in  via preliminare, va respinta l'eccezione - avanzata
dall'Avvocatura - di inammissibilita' della questione sollevata dalla
Commissione   tributaria  provinciale  di  Imperia,  per  difetto  di
motivazione sulla rilevanza, risultando evidentemente pacifica tra le
parti  in  causa  la  circostanza  che  il  terreno  cui  l'avviso di
accertamento si riferisce non goda della esenzione totale dall'ICI;
        che, nel merito, la norma impugnata introduce un'agevolazione
fiscale la cui giustificazione evidentemente risiede in un intento di
incentivazione  dell'attivita'  agricola,  connesso alla finalita' di
razionale  sfruttamento  del suolo cui fa riferimento l'art. 44 della
Costituzione;
        che  l'individuazione  del  concreto  ambito  di applicazione
dell'agevolazione  rientra  -  secondo  la costante giurisprudenza di
questa  Corte  -  nella  discrezionalita'  del  legislatore, salva la
manifesta  irragionevolezza  (cfr.,  ex plurimis, sentenza n. 431 del
1997, ordinanza n. 27 del 2001);
        che,  in  relazione  alla  suddetta  ratio  incentivante, non
appare  manifestamente  irragionevole che dal beneficio siano esclusi
coloro  che  -  per  il limitato numero di giornate lavorative che la
coltivazione  dei  fondi  di  loro  proprieta' richiede ovvero per il
fatto  di  godere  di  trattamenti  pensionistici  - all'evidenza non
traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito;
        che  non  sussiste  poi il difetto di delega denunciato dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Ravenna - che a tale riguardo
evoca,  del tutto impropriamente, anche l'art. 70 Cost. - considerato
che   l'art. 3,   comma 149,   lettera f),   numero  2,  della  legge
23 dicembre  1996,  n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica  -  Collegato  alla  legge  finanziaria 1997), espressamente
attribuisce al Governo il potere di disciplinare «ai fini dell'art. 9
del  citato  decreto  legislativo n. 504 del 1992, i soggetti passivi
ivi contemplati»;
        che   la  questione  risulta  percio',  sotto  ogni  profilo,
manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale   dell'art. 58,  comma 2,  del  decreto
legislativo   15 dicembre   1997,  n. 446  (Istituzione  dell'imposta
regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni,
delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali),  sollevata,  in  riferimento  agli
artt. 3   e  53  della  Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria
provinciale  di Imperia e, in riferimento agli artt. 3, 70 e 76 della
Costituzione,  dalla  Commissione  tributaria provinciale di Ravenna,
con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 2003.
                       Il Presidente: Chieppa
                        Il redattore: Marini
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003.
               Il direttore della cancelleria:Di Paola
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