N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 ottobre 2003
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 ottobre 2003 (della Regione Abruzzo) Demanio e patrimonio dello Stato - Aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato interessate da sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprieta' altrui - Alienazione diretta agli occupatori da parte dell'Agenzia del Demanio e relativa procedura di vendita - Denunciata previsione di norme statali di dettaglio in materie («governo del territorio» e «protezione civile») attribuite alla legislazione regionale concorrente - Compromissione delle funzioni legislative e amministrative delle Regioni in ordine alla gestione del demanio idrico - Violazione del principio di leale collaborazione e del principio di sussidiarieta' - Incidenza sulla massa di beni costituenti il realizzando patrimonio regionale - Lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria delle Regioni. - Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212. - Costituzione, artt. 114, 117, 118 e 119.(GU n.47 del 26-11-2003 )
Ricorso della Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale on.le Giovanni Pace, a tanto autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 821 del 7 ottobre 2003, rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, disgiuntamente e congiuntamente dagli avv. Sandro Pasquali e Stefania Valeri dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Fabio Francesco Franco, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, ope legis rappresentato e difesd dall'Avvocatura Generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, cosi' come e introdotto dalla legge di conversione del 1° agosto 2003, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, supplemento ordinario, n. 131, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSP S.p.a. nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato», per violazione degli articoli 114, 117, 118, 119 della Costituzione. F a t t o Nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, supplemento ordinario n. 131, e' stata pubblicata la legge n. 212 del 1° agosto 2003 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 143 del 24 giugno 2003, n. 143. Rispetto all'originario decreto legge n. 143 del 2003, di tenore ben diverso rispetto alla intervenuta conversione, e' stato introdotto, pervenendo finanche alla modificazione del testo del suo oggetto, una disciplina del tutto spuria relativa alla alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, accompagnata da una procedura di trasferimento parimenti discutibile. E' stato cosi' aggiunto all'originario impianto normativo l'art. 5-bis che testualmente recita: «5-bis. Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. 1) Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprieta' altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potra' comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui ai decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 490, e successive modificazioni. 2) La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente: a) la titolarita' dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento; b) il frazionamento catastale; c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera. 3) Alla domanda di acquisto deve essere altresi' allegata, a pena di inammissibilita' della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto. 4) Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore e determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio. 5) Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto. 6) L'adesione all'invito di cui al comma 5 e' esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprieta' dello Stato e' da questo acquisita a titolo gratuito». Con la disposizione in rassegna lo Stato introduce un generalizzato obbligo di dismissione, attraverso alienazione diretta ad opera dell'Agenzia del Demanio verso i proprietari/occupatori, delle aree appartenenti al suo patrimonio o demanio che: a) Risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite, entro il 31 dicembre 2002, su fondi attigui di proprieta' altrui; b) Siano divenute aree di pertinenza; c) Siano interne a strumenti urbanistici vigenti. Dal tenore della norma risulta, dunque, che le Agenzie del Demanio sono tenute soltanto, in osservanza dell'analitico precetto legislativo, a verificare che le aree non siano sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, successive modificazioni, e che risultino rispettate le altre condizioni soggettive e oggettive abilitanti l'alienazione. L'alienazione costituisce, quindi, un diritto pieno e incondizionato direttamente riconosciuto dalla legge, nei termini e con i limiti gia' rammentati, a favore dei proprietari dei fondi attigui, esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico alla corretta gestione del territorio, ed esclusa ogni possibile ingerenza della Regione Abruzzo a presidio della cura degli interessi che le sono attribuiti, costituzionalmente garantiti. Ad avviso della Regione Abruzzo il predetto articolo 5-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 212 del 1° agosto 2003 all'originario decreto legge n. 143/2003, risulta costituzionalmente illegittimo in quanto lesivo della sfera regionale di competenza per i seguenti motivi di D i r i t t o 1. - Violazione degli articoli 114, 117 e 118 Cost. Violazione del principio di leale collaborazione. Ai sensi dei novellati articoli 114, 117 e 118 della Costituzione vi e' assoluta equiordinazione - per quel che qui interessa - della Regione con lo Stato e la prima, ai sensi dell'articolo 117, n. 3, e' titolare, sotto il profilo della legislazione concorrente, delle matene inerenti al «governo del territorio» e alla «Protezione Civile». Nella legislazione concorrente spetta allo Stato la solo determinazione dei principi fondamentali e alla Regione la potesta' legislativa generale. La disposizione in argomento non appare rispettosa della distinzione indicata atteggiandosi sicuramente quale legislazione di dettaglio ed interferendo significativamente con gli ambiti di legislazione regionale, regolando concrete situazioni giuridiche riservate alla legislazione regionale. Alla Regione spetta, infatti, di esercitare le funzioni dirette ad assicurare il corretto ed ottimale governo del territorio, compresa in questa ampia direzione ogni intervento di assetto idrogeologico e regimazione delle acque, e quindi di razionale manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, come pure spetta alla Regione di provvedere con interventi di protezione civile al soccorso di persone e beni interessati da eventi naturali calamitosi, sino al pieno il ripristino del territorio. In particolare, sotto il profilo della rilevanza idraulica e territoriale del governo del territorio, e' alla Regione affidato il compito di provvedere, attraverso il Piano Difesa Alluvione ai sensi della legge n. 183 del 1989 (le cui disposizioni «costituiscono norme fondamentali di riforma economicosociale della Repubblica nonche' principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione»), mentre il successivo decreto legislativo n. 112 del 1999, articolo 86, espressamente recita che «1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio. 2. I proventi ... sono introitati dalla regione e destinati ... al finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche ...». Per l'esercizio delle rammentate funzioni amministrative, connesse alle funzioni di legislazione generale regionale, e' dunque essenziale che i beni (ad oggi) costituenti il c.d. patrimonio o demanio idrico statuale conservino la originaria natura e destinazione immanente per la cura degli interessi pubblici che ne penneano il particolare regime giuridico. A ben vedere, dunque, non puo' lo Stato, salvo incorrere in illegittimita', sottrarre in via generale, senza valutazione alcuna delle singole e particolari situazioni fattuali e di diritto (valutazione che e' e deve essere affidata alla Regione), beni in concreto destinati alla «gestione dei demanio idrico» le cui funzioni legislative ed amministrative non sono piu' ad esso attualmente imputate. La disposizione legislativa impugnata viola, al contempo ed inoltre, il principio di leale collaborazione e quello di sussidiarieta' avendo ritenuto lo Stato di poter incidere (anche) nell'esercizio concreto di funzioni amministrative regionali alla corretta regolazione ed assetto del territorio, rendendole piu' onerose o, addirittura, compromettendole. 2. - Violazione dell'articolo 119 Cost. Prevede l'articolo 119 della Costituzione l'autonomia patrimoniale e finanziaria delle regioni, in uno alla esistenza di un proprio patrimonio, o meglio ancora demanio. E' di tutta evidenza che seppur non ancora in concreto identificato, il patrimonio (o demanio) della Regione non puo' che essere strettamente correlato alle funzioni, legislative ed amministrative, ad essa assegnate dalla Costituzione e dalle altre norme vigenti, dal quale potra' e dovra' ritrarre le relative entrate. Se lo Stato ha, nel passato, costituito in particolare regime giuridico i beni connessi ed immanenti all'esercizio delle funzioni di gestione del demanio idrico e' di tutta evidenza che, oggi, gli stessi beni non possono essere separati dallo scopo di destinazione e, dunque, deve ritenersi che nelle more della determinazione, ai sensi del comma 6 del predetto articolo 119 Cost., con legge statale del complesso dei beni costituenti il patrimonio regionale non possa essere consentita la impugnata generalizzata dismissione di tali beni, al contempo, anche sotto questo profilo, in violazione del principio costituzionalmente affermato di leale cooperazione. Il carattere dettagliato della disposizione gravata, in uno alla sua palese non conferenza ai principi costituzionali indicati siccome violati, sortisce l'effetto di pregiudicare qualsiasi intervento legislativo regionale in tema di governo e gestione del territorio, sia in fase preventiva che di emergenza (protezione civile), pregiudicando inoltre la integrita' della massa di beni costituenti il realizzando patrimonio regionale ed interferendo sinanche sull'esercizio materiale delle funzioni: il tutto in palese violazione della ripartizione di competenze costituzionalmente enunciata e garantita.
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Abruzzo, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, per le ragioni esposte nel presente ricorso, l'art. 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, cosi' come introdotto dalla legge di conversione del 1° agosto 2003, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003, supplemento ordinario, n. 131, avente ad oggetto «Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla CONSP S.p.a. nonche' di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato», per violazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Si deposita la deliberazione della giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio. L'Aquila-Roma, addi' 9 ottobre 2003. Avv. Sandro Pasquali - Avv. Stefania Valeri 03C1211