N. 982 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2003

Ordinanza   emessa   il   17  febbraio  2003  (pervenuta  alla  Corte
costituzionale  il  23  ottobre  2003)  dal  tribunale  di  Prato nel
procedimento penale a carico di Bitzoi Zalia

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio   in   flagranza   -   Violazione   del  principio  di
  ragionevolezza  - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza
  per  l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    In data 15 febbraio 2003 e' stata arrestata in Prato Bitzoi Zalia
perche'  inottemperante  al decreto di espulsione con accompagnamento
alla  frontiera emesso, in data 6 dicembre 2002 dal prefetto di Prato
nei  confronti  della  predetta,  sedicente,  in  Italia  senza fissa
dimora, priva di regolare permesso di soggiorno.
    Dagli  atti  risulta  che  contestualmente  alla notifica di tale
provvedimento  nella  stessa data del 6 dicembre 2002, la questura di
Prato   aveva   adottato   nei   confronti  della  stessa  Bitzoi  un
provvedimento   di  trattenimento  presso  il  centro  di  permanenza
temporanea di Lecce Regina Pacis: quindi, nella successiva data del 3
febbraio  2003, il questore di Lecce, considerato che erano trascorsi
i termini di permanenza temporanea senza che l'espulsione fosse stata
eseguita,  emetteva  nuovo  decreto  con  il  quale  si ordinava alla
predetta di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni.
    Nel  corso dell'interrogatorio dinanzi alla scrivente l'arrestata
ha confermato verbalmente le generalita' gia' riferite agli organi di
polizia,   ha  dichiarato  di  non  aver  ottemperato  all'ordine  di
espulsione  in  quanto  priva  del denaro necessario per sostenere le
spese di viaggio.
    Nel   corso  dell'udienza  di  convalida  il  p.m.  ha  sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale,  sotto  i  profili degli
art. 2,  3,  13 Costituzione, assumendo la manifesta irragionevolezza
della disciplina (con conseguente violazione dell'art. 3 comma Cost.)
relativa alla previsione di un'ipotesi di arresto obbligatorio per un
reato  contravvenzionale punito con l'arresto da sei mesi ad un anno,
laddove la legge vieta, in generale, l'arresto per tale tipo di reati
ancorche'   puniti  anche  piu'  severamente,  nonche'  la  manifesta
irragionevolezza  della  stessa  normativa  sotto  il  profilo  della
relativa  inidoneita'  a  conseguire  lo  scopo cui mirerebbe, ovvero
quello   di   assicurare   l'effettiva   espulsione  dello  straniero
clandestino dal territorio dello stato, assumendo quindi la manifesta
violazione  del diritto, spettante a chiunque si trovi nel territorio
dello  stato,  a non essere privato della liberta' personale da parte
dell'autorita'  di pubblica sicurezza, se non per casi di eccezionale
necessita'  ed  urgenza  (art. 13,  secondo comma Cost.) ed infine la
manifesta  violazione  del dovere di solidarieta' politica sociale ed
economica  costituzionalmente  riconosciuta allo straniero, in quanto
si trovi nel territorio dello Stato, non diversamente dal cittadino.
    La  questione  e',  in  primo  luogo,  rilevante, incidendo sulla
stessa  legittimita' e sulla conseguente esperibilita' della presente
procedura  di  convalida,  la  quale  ancora  il  proprio presupposto
normativo  su una misura precautelare (appunto l'arresto in flagranza
di  reato  d'iniziativa  della  stessa  polizia  giudiziaria)  la cui
conformita'  al dettato costituzionale si intende rimettere al vaglio
dei  giudici  della  consulta.  Va  da  se' che il vaglio del giudice
costituzionale   influisce   anche  sulla  possibilita'  di  esperire
correttamente   anche  la  successiva  fase  del  giudizio  con  rito
direttissimo,  posto  che  lo  stesso,  cosi' come disciplinato nella
normativa oggetto di gravame, presuppone l'arresto dell'imputato e la
sua successiva convalida.
    La  questione  non  e'  manifestamente  infondata, quanto meno in
relazione agli art. 13 e 3° comma della Costituzione.
    Ed  invero,  sotto il primo profilo, la scrivente osserva come la
privazione  della  liberta' personale dell'odierna imputata, ad opera
di  un organo di polizia, sebbene non sia destinata a protrarsi oltre
le  quarantotto  ore, non appaia determinata da esigenze e ragioni di
eccezionalita' ed urgenza, dal momento che tali esigenze, nel caso di
specie,   non  possono  essere  poste  in  correlazione  ne'  con  la
particolare  gravita'  del  reato,  ne'  (e  conseguentemente) con la
successiva   applicazione  di  una  misura  cautelare,  assolutamente
inapplicabile  in  ragione  della  pena  prevista.  Non  puo' neppure
ritenersi   che   la   misura  precautelare  sia  resa  assolutamente
necessaria,  nel  caso  di  specie,  dall'esigenza  di  instaurare il
giudizio  nelle forme del rito direttissimo, e che questo a sua volta
sia   assolutamente   funzionale   al   conseguimento   dello   scopo
amministrativo, cui in definitiva tutta la normativa tende, ovvero la
rapida  espulsione  dello  straniero clandestino dal territorio dello
Stato   con   accompagnamento  immediato  alla  frontiera,  giacche',
considerato  che  la privazione della liberta' personale non potrebbe
comunque  essere protratta oltre la fase della convalida, il giudizio
dovrebbe necessariamente proseguire, sebbene nelle forme del rito per
direttissima,  nei  confronti  dell'imputato a piede libero, il quale
(indipendentemente  dalla  sua  facolta'  di  chiedere  un  termine a
difesa) potrebbe decidere di non piu' partecipare all'udienza, in tal
modo  sottraendosi, del tutto legittimamente, alla sfera di controllo
sia   degli   organi   giudiziari,   sia  degli  organi  di  polizia,
conseguentemente     vanificando     i    risultati    dell'attivita'
precedentemente  svolta  da  questi  ultimi  al  fine  di  assicurare
l'osservanza dei provvedimenti amministrativi di espulsione.
    In  ragione  di  cio',  la  privazione sebbene temporanea e molto
limitata  nel  tempo  della liberta' personale dello straniero che si
venga  a  trovare  nelle  condizioni in cui versa l'odierna imputata,
sembra  rispondere  a fini processuali del tutto estranei, o comunque
inadeguati,  rispetto  alle  esigenze  e alle ragioni di necessita' e
urgenza, individuate dal terzo comma dell'art. 13 della Cost.
    Al  tempo  stesso,  la  normativa  contestata,  in  ragione della
relativa  inadeguatezza  anche  rispetto  allo scopo che intenderebbe
perseguire  (ovvero  il  rapido  ed  effettivo  allontanamento  dello
straniero  clandestino  dal  territorio  dello  Stato)  appare essere
irragionevole e come tale lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14  comma  5- quinquies legge
n. 189/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma
5-ter  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato,  per  violazione degli
artt. 3 e 13 terzo comma Costituzione.
    Dispone  la  sospensione  del  presente  procedimento penale e la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
    Manda  alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra e per la
notifica all'imputata, al difensore, al p.m. sede e al Presidente del
Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti di Camera
e Senato.
    Fissa il giorno 17 febbraio 2003 per il deposito dei motivi.
        Prato, addi' 15 febbraio 2003
                        Il giudice: Gaggelli
03C1215