N. 982 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 febbraio 2003
Ordinanza emessa il 17 febbraio 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 2003) dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Bitzoi Zalia Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Violazione del principio di ragionevolezza - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. In data 15 febbraio 2003 e' stata arrestata in Prato Bitzoi Zalia perche' inottemperante al decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera emesso, in data 6 dicembre 2002 dal prefetto di Prato nei confronti della predetta, sedicente, in Italia senza fissa dimora, priva di regolare permesso di soggiorno. Dagli atti risulta che contestualmente alla notifica di tale provvedimento nella stessa data del 6 dicembre 2002, la questura di Prato aveva adottato nei confronti della stessa Bitzoi un provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di Lecce Regina Pacis: quindi, nella successiva data del 3 febbraio 2003, il questore di Lecce, considerato che erano trascorsi i termini di permanenza temporanea senza che l'espulsione fosse stata eseguita, emetteva nuovo decreto con il quale si ordinava alla predetta di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni. Nel corso dell'interrogatorio dinanzi alla scrivente l'arrestata ha confermato verbalmente le generalita' gia' riferite agli organi di polizia, ha dichiarato di non aver ottemperato all'ordine di espulsione in quanto priva del denaro necessario per sostenere le spese di viaggio. Nel corso dell'udienza di convalida il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, sotto i profili degli art. 2, 3, 13 Costituzione, assumendo la manifesta irragionevolezza della disciplina (con conseguente violazione dell'art. 3 comma Cost.) relativa alla previsione di un'ipotesi di arresto obbligatorio per un reato contravvenzionale punito con l'arresto da sei mesi ad un anno, laddove la legge vieta, in generale, l'arresto per tale tipo di reati ancorche' puniti anche piu' severamente, nonche' la manifesta irragionevolezza della stessa normativa sotto il profilo della relativa inidoneita' a conseguire lo scopo cui mirerebbe, ovvero quello di assicurare l'effettiva espulsione dello straniero clandestino dal territorio dello stato, assumendo quindi la manifesta violazione del diritto, spettante a chiunque si trovi nel territorio dello stato, a non essere privato della liberta' personale da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, se non per casi di eccezionale necessita' ed urgenza (art. 13, secondo comma Cost.) ed infine la manifesta violazione del dovere di solidarieta' politica sociale ed economica costituzionalmente riconosciuta allo straniero, in quanto si trovi nel territorio dello Stato, non diversamente dal cittadino. La questione e', in primo luogo, rilevante, incidendo sulla stessa legittimita' e sulla conseguente esperibilita' della presente procedura di convalida, la quale ancora il proprio presupposto normativo su una misura precautelare (appunto l'arresto in flagranza di reato d'iniziativa della stessa polizia giudiziaria) la cui conformita' al dettato costituzionale si intende rimettere al vaglio dei giudici della consulta. Va da se' che il vaglio del giudice costituzionale influisce anche sulla possibilita' di esperire correttamente anche la successiva fase del giudizio con rito direttissimo, posto che lo stesso, cosi' come disciplinato nella normativa oggetto di gravame, presuppone l'arresto dell'imputato e la sua successiva convalida. La questione non e' manifestamente infondata, quanto meno in relazione agli art. 13 e 3° comma della Costituzione. Ed invero, sotto il primo profilo, la scrivente osserva come la privazione della liberta' personale dell'odierna imputata, ad opera di un organo di polizia, sebbene non sia destinata a protrarsi oltre le quarantotto ore, non appaia determinata da esigenze e ragioni di eccezionalita' ed urgenza, dal momento che tali esigenze, nel caso di specie, non possono essere poste in correlazione ne' con la particolare gravita' del reato, ne' (e conseguentemente) con la successiva applicazione di una misura cautelare, assolutamente inapplicabile in ragione della pena prevista. Non puo' neppure ritenersi che la misura precautelare sia resa assolutamente necessaria, nel caso di specie, dall'esigenza di instaurare il giudizio nelle forme del rito direttissimo, e che questo a sua volta sia assolutamente funzionale al conseguimento dello scopo amministrativo, cui in definitiva tutta la normativa tende, ovvero la rapida espulsione dello straniero clandestino dal territorio dello Stato con accompagnamento immediato alla frontiera, giacche', considerato che la privazione della liberta' personale non potrebbe comunque essere protratta oltre la fase della convalida, il giudizio dovrebbe necessariamente proseguire, sebbene nelle forme del rito per direttissima, nei confronti dell'imputato a piede libero, il quale (indipendentemente dalla sua facolta' di chiedere un termine a difesa) potrebbe decidere di non piu' partecipare all'udienza, in tal modo sottraendosi, del tutto legittimamente, alla sfera di controllo sia degli organi giudiziari, sia degli organi di polizia, conseguentemente vanificando i risultati dell'attivita' precedentemente svolta da questi ultimi al fine di assicurare l'osservanza dei provvedimenti amministrativi di espulsione. In ragione di cio', la privazione sebbene temporanea e molto limitata nel tempo della liberta' personale dello straniero che si venga a trovare nelle condizioni in cui versa l'odierna imputata, sembra rispondere a fini processuali del tutto estranei, o comunque inadeguati, rispetto alle esigenze e alle ragioni di necessita' e urgenza, individuate dal terzo comma dell'art. 13 della Cost. Al tempo stesso, la normativa contestata, in ragione della relativa inadeguatezza anche rispetto allo scopo che intenderebbe perseguire (ovvero il rapido ed effettivo allontanamento dello straniero clandestino dal territorio dello Stato) appare essere irragionevole e come tale lesiva dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli art. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5- quinquies legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma 5-ter l'arresto obbligatorio dell'indagato, per violazione degli artt. 3 e 13 terzo comma Costituzione. Dispone la sospensione del presente procedimento penale e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra e per la notifica all'imputata, al difensore, al p.m. sede e al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato. Fissa il giorno 17 febbraio 2003 per il deposito dei motivi. Prato, addi' 15 febbraio 2003 Il giudice: Gaggelli 03C1215