N. 985 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 aprile 2003
Ordinanza emessa il 23 aprile 2003 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 ottobre 2003) dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Lopes Ilza Diolinda Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato piu' grave - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. In data 23 aprile 2003 e' stata arrestata dalla questura di Prato Lopes Ilza Diolinda perche' sorpresa nel territorio nazionale e precisamente in Prato via Fiorentina malgrado in data 23 gennaio 2003 le fosse stato intimato di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato con propri mezzi avendo la stessa affermato di essere priva di documenti e di essere entrata in Italia in data imprecisata dalla frontiera di Tarvisio ed ancora di non aver avviato procedura di regolarizzazione. Considerato che l'arresto previsto nel caso in esame e' obbligatorio ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies d.l. n. 286/98, mentre e' previsto arresto facoltativo nell'ambito dell'ipotesi previlsta dall'art. 13, comma 13-ter malgrado esso riguardi l'ipotesi di trasgressione di espulsione disposta dal giudice, cosicche' puo' sotto tale profilo sussistere violazione dell'art. 3 Cost. per essere trattata con maggior severita' situazione di minor allarme sociale; Considerato altresi' che l'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14, comma 5-quinquies appare di dubbia costituzionalita' anche in relazione all'art. 13, terzo comma Cost. posto che esso legittima la privazione della liberta' personale solo in «casi eccezionali di necessita' ed urgenza», da configurare in relazione all'esigenza dell'acquisizione delle prove o in relazione all'instaurazione del giudizio direttissimo. Al riguardo deve peraltro osservarsi che nessuna esigenza probatoria appare giustificare l'arresto nei casi di stranieri espulsi con ordine di lasciare il territorio nazionale nei cinque giorni e che del pari il giudizio direttissimo nel caso di specie appare del tutto incongruo rispetto al fine che si vuole raggiungere ovvero l'espulsione dello straniero posto che la normativa consente l'immediato accompagnamento dello straniero alla frontiera o, in caso di non possibilita', il trattenimento dello stesso in centro di permanenza temporanea; La questione di legittimita' costituzionale sollevata sia dal p.m. che dalla difesa appare pertanto sotto i detti profili, rilevante e non manifestamente fondata; il giudizio sulla convalida deve pertanto essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale; La sospensione del giudizio e la conseguente sospensione della convalida comporta immediata liberazione dell'arrestata nei cui confronti non possono in ogni caso adottarsi misure cautelari del resto non richieste dallo stesso p.m.; per quanto concerne questa a.g. non non sussistono esigenze processuali ostative all'espulsione, sempre che sia espressamente consentito il rientro della prevenuta per la celebrazione del processo.
P. Q. M. Visto l'art. 391 c.p.p. ordina immediata liberazione di Lopes Ilza Diolinda se non detenuta per altra causa; Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Respinta ogni diversa eccezione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione agli artt. 3 e13 Cost.; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato; Visto l'art. 13, comma 3 d.lgs. n. 286/98 dichiara nulla osta all'espulsione sempre che sia consentito il rientro della prevenuta per la celebrazione del processo. Prato, addi' 23 aprile 2003 Il giudice: Celotti 03C1218