N. 987 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2003

Ordinanza  emessa  il  20  giugno  2003  dal  tribunale  di Prato nel
procedimento penale a carico di James Helen

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento  impartito  dal  questore - Arresto
  obbligatorio   in   flagranza   -   Violazione   del  principio  di
  ragionevolezza  - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza
  per  l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti
  provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione artt. 3 e 13, comma terzo.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    In  data  20  giugno  2003 James Helen nata il 25 ottobre 1978 in
Nigeria e' stata arrestata in Prato perche' inottemperante al decreto
di  espulsione emesso, in data 16 novembre 2002 dal Prefetto di Prato
nei  confronti  della  predetta,  sedicente,  in  Italia  senza fissa
dimora, priva di regolare permesso di soggiorno.
    Dagli atti risulta che in ottemperanza a tale decreto la nominata
in  oggetto  era stata temporaneamente trattenuta presso il centro di
permanenza  di  Ponte  Galeria su ordine del questore di Roma, quindi
alla  scadenza  dei termini massimi di permanenza, in data 14 gennaio
2003  il  questore di Roma, richiamato il decreto prefettizio innanzi
citato,  ordinava  alla  predetta  cittadina straniera di lasciare il
territorio  dello  Stato  entro il termini di 5 giorni dalla notifica
del  provvedimento stesso, notifica che veniva eseguita, in pari data
a mani proprie dell'interessata.
    All'udienza   di  convalida,  in  seguito  alla  relazione  orale
dell'U.P.G.  che  aveva  operato  l'arresto  e  all'interrogatorio di
garanzia   dell'arrestata,   che  dichiarava  di  essere  a  perfetta
conoscenza  del  decreto di spulsione e del conseguente provvedimento
del Questore di Roma e che non ha ottemperato perche' non sapeva dove
andare, il p.m. ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
della  norma  14,  comma  5-ter e 5-quinquies, del testo unico d.lgs.
286/1998  come  novellato  dall'art. 13  della legge n. 189/2002, per
contrasto  con gli articoli 3, 24, 27, 104, 111 Cost., assumendone la
non manifesta infondatezza e la rilevanza nel procedimento in esame.
    La  questione  e',  in  primo  luogo,  rilevante, incidendo sulla
stessa  legittimita' e sulla conseguente esperibilita' della presente
procedura  di  convalida,  la  quale  ancora  il  proprio presupposto
normativo  su una misura precautelare (appunto l'arresto in flagranza
di  reato  ad  iniziativa  della  stessa  polizia giudiziaria) la cui
conformita'  al dettato costituzionale si intende rimettere al vaglio
dei  giudici  della  Consulta.  Va  da  se' che il vaglio del giudice
costituzionale   influisce   anche  sulla  possibilita'  di  esperire
correttamente  la successiva fase del giudizio con rito direttissimo,
posto  che lo stesso, cosi' come disciplinato nella normativa oggetto
di  gravame,  presuppone  l'arresto dell'imputato e la sua successiva
convalida.
    La  questione  non  e'  manifestamente  infondata, quanto meno in
relazione agli artt. 13 e 3 della Costituzione.
    Ed  invero,  sotto il primo profilo, la scrivente osserva come la
privazione  della  liberta' personale dell'odierna imputata, ad opera
di  un  organo  di  polizia  giudiziaria, sebbene non sia destinata a
protrarsi  oltre  le quarantotto ore, non appaia tuttavia determinata
da  esigenze  e ragioni di eccezionalita' ed urgenza, dal momento che
tali  esigenze,  nel  caso  di  specie,  non  possono essere poste in
correlazione  ne'  con  la  particolare  gravita'  del  reato, ne' (e
conseguentemente)  con  la  successiva  applicazione  di  una  misura
cautelare,   assolutamente  inapplicabile  in  ragione  della  minima
entita'  pena  prevista.  Non  puo'  neppure  ritenersi che la misura
precautelare  sia  resa assolutamente necessaria, nel caso di specie,
dall'esigenza   di  instaurare  il  giudizio  nelle  forme  del  rito
direttissimo (posto che il nostro ordinamento prevede gia' altri casi
di  rito  direttissimo  instaurato  nei confronti di imputato a piede
libero,  ovvero  nei  confronti  di  imputato  reo  confesso,  e  nei
procedimenti per reati in materia di armi) ed infine non puo' neppure
ritenersi  che  il  giudizio  da  celebrarsi  nelle forme di cui agli
art. 448   c.p.p.   sia   funzionale  al  conseguimento  dello  scopo
amministrativo, cui in definitiva tutta la normativa tende, ovvero la
rapida  espulsione  dello  straniero clandestino dal territorio dello
stato   con   accompagnamento  immediato  alla  frontiera,  giacche',
considerato  che  la privazione della liberta' personale non potrebbe
comunque  essere  protratta  oltre la fase della convalida (posto che
non   sono   applicabili  misure  cautelari),  il  giudizio  dovrebbe
necessariamente   proseguire,  sebbene  nelle  forme  indicate  dagli
articoli citati, nei confronti dell'imputato a piede libero, il quale
(indipendentemente  dalla  sua  facolta'  di  chiedere  un  termine a
difesa)  potrebbe  decidere di non piu' partecipare all'udienza nella
fase  successiva  alla convalida, in tal modo sottraendosi, del tutto
legittimamente, alla sfera di controllo sia degli organi giu-diziari,
sia  degli  organi  di  polizia,  conseguentemente  vanificando sia i
risultati   dell'attivita'   gia'   svolta   al  fine  di  assicurare
l'osservanza  dei  provvedimenti amministrativi di espulsione, sia la
stessa  possibilita'  di  dar corso all'accompagnamento coattivo alle
frontiere  al  termine  del  processo penale instauratosi per effetto
dell'arresto del clandestino.
    In  ragione  di  cio',  la  privazione sebbene temporanea e molto
limitata  nel  tempo  della liberta' personale dello straniero che si
venga a trovare nelle condizioni in cui versa l'odierno imputato, per
un  verso sembra rispondere a finalita' estranee alle esigenze e alle
ragioni di necessita' e urgenza, individuate dal terzo comma dell'art
13  della  Costituzione,  per  altro  verso,  in  ragione  della  sua
inadeguatezza,  per  i  motivi gia' indicati, rispetto allo scopo che
intenderebbe perseguire (ovvero il rapido ed effettivo allontanamento
dello straniero clandestino dal territorio dello Stato) appare essere
irragionevole   e   come   tale   lesiva   anche   dell'art. 3  della
Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 87/1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 14  comma  5-quinquies, legge
n. 189/2002 nella parte in cui prevede per il reato previsto al comma
5-ter  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato,  per  violazione degli
artt. 3 e 13, terzo comma, Costituzione;
    Dispone la sospensione del presente procedimento penale in corso;
    Ordina  l'immediata liberazione di James Helen nata in Nigeria il
25 gennaio 1978 se non detenuta per altra causa;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per gli adempimenti di rito, comprese la
notifica   al   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  per  la
comunicazione ai Presidenti di Camera e Senato della Repubblica.
        Prato, addi' 20 giugno 2003
                        Il giudice: Gaggelli
03C1220