N. 988 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2003

Ordinanza  emessa  il  1° agosto  2003  dal  tribunale  di  Prato nel
procedimento penale a carico di Hafid Amin

Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza
  giustificato  motivo,  nel  territorio  dello  Stato  in violazione
  dell'ordine  di  allontanamento, entro il termine di cinque giorni,
  impartito  dal  questore  -  Arresto  obbligatorio  in  flagranza -
  Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato piu' grave -
  Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da
  parte   della   polizia  giudiziaria  di  provvedimenti  provvisori
  destinati ad incidere sulla liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto
  dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.
- Costituzione, artt. 3 e 13.
(GU n.47 del 26-11-2003 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    In  data 1° agosto 2003 h. 01 e' stata arrestata/o dalla Questura
di  Prato  Hafid  Amin  nato/a Algeria, maggiori anni 19 alias Yassui
Omar  n. Algeria  1° gennaio  1984  perche' sorpreso/a nel territorio
nazionale e precisamente in Prato via dell'Ippodromo malgrado in data
3 febbraio  e  2  aprile 2003 gli/le fosse stato intimato di lasciare
entro  cinque  giorni  il territorio dello Stato con propri mezzi: in
data 3 febbraio 2003 veniva emesso decreto espulsione dal Prefetto di
Siracusa  e  in  data  2  aprile  2003  il questore di Caltanissetta,
dimesso  Yassine  dal  C.P.T.  notificava  l'ordine  di  lasciare  il
territorio entro 5 giorni;
    Considerato   che   l'arresto  previsto  nel  caso  in  esame  e'
obbligatorio  ai  sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies d.l. 286/1998,
mentre  e'  previsto  arresto  facoltativo  nell'ambito  dell'ipotesi
prevista  dall'art. 13, comma 13-ter malgrado esso riguardi l'ipotesi
di  trasgressione  di espulsione disposta dal giudice, cosicche' puo'
sotto tale profilo sussistere violazione dell'art. 3 Cost. per essere
trattata con maggior severita' situazione di minor allarme sociale;
    Considerato   altresi'   che   l'arresto   obbligatorio  previsto
dall'art. 14  comma  5-quinquies  appare  di dubbia costituzionalita'
anche  in  relazione  all'art. 13,  terzo comma, Cost. posto che esso
legittima  la  privazione  della  liberta'  personale  solo  in «casi
eccezionali  di  necessita'  ed urgenza», da configurare in relazione
all'esigenza   dell'acquisizione   delle   prove   o   in   relazione
all'instaurazione   del   giudizio  direttissimo.  Al  riguardo  deve
peraltro   osservarsi   che   nessuna   esigenza   probatoria  appare
giustificare  l'arresto  nei  casi di stranieri espulsi con ordine di
lasciare  il territorio nazionale nei cinque giorni e che del pari il
giudizio direttissimo, nel caso di specie, appare del tutto incongruo
rispetto  al  fine che si vuole raggiungere ovvero l'espulsione dello
straniero posto che la normativa consente l'immediato accompagnanento
dello  straniero  alla  frontiera  o, in caso di non possibilita', il
trattenimento dello stesso in centro di permanenza temporanea;
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale sollevata sia dal
p.m.  che  dalla  difesa  appare  pertanto  sotto  i  detti  profili,
rilevante  e  non manifestamente fondata; il giudizio sulla convalida
deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale;
    La  sospensione del giudizio nei confronti di Hafid Amin comporta
immediata rimessione in liberta' del/la medesimo/a posto che non sono
state  richieste  e  comunque non sono adottabili misure cautelari di
alcun  tipo  e  tanto meno detentive; per quanto concerne questa a.g.
non  sussistono  esigenze processuali ostative all'espulsione, sempre
che  sia  espressamente consentito il rientro del/della prevenuto per
la celebrazione del processo.
                              P. Q. M.
    Visto  l'art. 391  c.p.p.  ordina  immediata liberazione di Hafid
Amin se non detenuto/a per altra causa;
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Respinta ogni diversa eccezione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies  del
d.lgs.  286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione
agli artt. 3 e 13 Cost;
    Dispone  la  sospensione  del presente giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  cancelleria provveda alla notifica del presente
provvedimento  al  Presidente  del Consiglio dei ministri ed alla sua
comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato;
    Visto  l'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 dichiara nulla osta
all'espulsione  amministrativa  sempre  che sia consentito il rientro
dell'interessato/a per la celebrazione del processo.
        Prato, addi' 1° agosto 2003
                         La giudice: Celotti
03C1221