N. 988 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 agosto 2003
Ordinanza emessa il 1° agosto 2003 dal tribunale di Prato nel procedimento penale a carico di Hafid Amin Straniero - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento, entro il termine di cinque giorni, impartito dal questore - Arresto obbligatorio in flagranza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi di reato piu' grave - Carenza del requisito della necessita' ed urgenza per l'adozione da parte della polizia giudiziaria di provvedimenti provvisori destinati ad incidere sulla liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-quinquies, aggiunto dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. - Costituzione, artt. 3 e 13.(GU n.47 del 26-11-2003 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. In data 1° agosto 2003 h. 01 e' stata arrestata/o dalla Questura di Prato Hafid Amin nato/a Algeria, maggiori anni 19 alias Yassui Omar n. Algeria 1° gennaio 1984 perche' sorpreso/a nel territorio nazionale e precisamente in Prato via dell'Ippodromo malgrado in data 3 febbraio e 2 aprile 2003 gli/le fosse stato intimato di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato con propri mezzi: in data 3 febbraio 2003 veniva emesso decreto espulsione dal Prefetto di Siracusa e in data 2 aprile 2003 il questore di Caltanissetta, dimesso Yassine dal C.P.T. notificava l'ordine di lasciare il territorio entro 5 giorni; Considerato che l'arresto previsto nel caso in esame e' obbligatorio ai sensi dell'art. 14 comma 5-quinquies d.l. 286/1998, mentre e' previsto arresto facoltativo nell'ambito dell'ipotesi prevista dall'art. 13, comma 13-ter malgrado esso riguardi l'ipotesi di trasgressione di espulsione disposta dal giudice, cosicche' puo' sotto tale profilo sussistere violazione dell'art. 3 Cost. per essere trattata con maggior severita' situazione di minor allarme sociale; Considerato altresi' che l'arresto obbligatorio previsto dall'art. 14 comma 5-quinquies appare di dubbia costituzionalita' anche in relazione all'art. 13, terzo comma, Cost. posto che esso legittima la privazione della liberta' personale solo in «casi eccezionali di necessita' ed urgenza», da configurare in relazione all'esigenza dell'acquisizione delle prove o in relazione all'instaurazione del giudizio direttissimo. Al riguardo deve peraltro osservarsi che nessuna esigenza probatoria appare giustificare l'arresto nei casi di stranieri espulsi con ordine di lasciare il territorio nazionale nei cinque giorni e che del pari il giudizio direttissimo, nel caso di specie, appare del tutto incongruo rispetto al fine che si vuole raggiungere ovvero l'espulsione dello straniero posto che la normativa consente l'immediato accompagnanento dello straniero alla frontiera o, in caso di non possibilita', il trattenimento dello stesso in centro di permanenza temporanea; La questione di legittimita' costituzionale sollevata sia dal p.m. che dalla difesa appare pertanto sotto i detti profili, rilevante e non manifestamente fondata; il giudizio sulla convalida deve essere sospeso e gli atti rimessi alla Corte costituzionale; La sospensione del giudizio nei confronti di Hafid Amin comporta immediata rimessione in liberta' del/la medesimo/a posto che non sono state richieste e comunque non sono adottabili misure cautelari di alcun tipo e tanto meno detentive; per quanto concerne questa a.g. non sussistono esigenze processuali ostative all'espulsione, sempre che sia espressamente consentito il rientro del/della prevenuto per la celebrazione del processo.
P. Q. M. Visto l'art. 391 c.p.p. ordina immediata liberazione di Hafid Amin se non detenuto/a per altra causa; Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Respinta ogni diversa eccezione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 in relazione agli artt. 3 e 13 Cost; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento al Presidente del Consiglio dei ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera e del Senato; Visto l'art. 13, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 dichiara nulla osta all'espulsione amministrativa sempre che sia consentito il rientro dell'interessato/a per la celebrazione del processo. Prato, addi' 1° agosto 2003 La giudice: Celotti 03C1221